TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 512/2025 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC e con domicilio Email_1 fisico presso il suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220
- RICORRENTE -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi e elettivamente domiciliato in Rimini, presso la sede dell' , in Via Macanno n.25 CP_1
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto:
ACCERTAMENTO INVALIDITA'
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 445 bis VI comma cpc conveniva Parte_1 in giudizio l' sede di Rimini contestando le conclusioni alle quali era CP_1 pervenuto il CTU dott. nella acquisita causa per ATP n. Persona_1 1341\24 RGL che NON aveva riconosciuto in favore dell'istante uno stato invalidante tale da consentirgli di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della L.117/1980 pur riconoscendo il beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
La domanda all'esito della espletata istruttoria è risultata fondata e meritevole di accoglimento .
Risulta infatti provato il requisito sanitario per conseguire l'indennità richiesta poiché il consulente medico-legale della fase di merito dott. Persona_2 con una valutazione tecnica corretta e condivisibile (non sottoposta a specifiche contestazioni), ha rilevato come la persona interessata, dall'esame della documentazione clinica e dall'esame diretto, presenti una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74% (settantaquattro per cento) con decorrenza dal 30 agosto 2024 (epoca della consulenza psichiatrica del Dr. del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Persona_3 dell' . Parte_2
Poiché le conclusioni della CTU risultano comunque dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l' va condannato al pagamento della CP_1 prestazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT..
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali (ed, analogamente, assistenziali) è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite delle due fasi del procedimento ( 1.800,00 + 2.100,00 ) cedono il criterio generale della soccombenza .
Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico dell' anche le CP_1 spese delle espletate CTU medico-legali , nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 15\05\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore:
1) Accertata la riduzione della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 74% (settantaquattro per cento) dal giorno 30 agosto 2024 , per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante a corrispondere da tale CP_1 epoca in favore della ricorrente i ratei dell'assegno mensile di assistenza, oltre interessi nella misura legale ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Dichiara il diritto della ricorrente all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario con la stessa decorrenza .
3) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 3.900,00 oltre ad € 488,00 per esborsi , rimborso delle spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
4) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese delle CP_1 espletate CTU medico-legali .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'