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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1204/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. CORTI FEDERICO ISIDORO;
ATTRICE contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ROMANO NICOLA, dall'Avv. MARCHINI ORESTE e dall'Avv.
MARCHINI FRANCESCO;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 27.12.2024, per parte convenuta, come da nota depositata il 19.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO L'odierna attrice ha convenuto in giudizio la proponendo Controparte_1
opposizione avverso il precetto notificato il 23.05.2023, per un importo di
114.262,04 euro, fondato sulla sentenza n. 373/2021 pronunciata dal Juzgado de 1^ Instancia n. 04 de Madrid, rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: “accertare e dichiarare che, anche per i motivi esposti in narrativa, Parte_2
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_1
in forza della sentenza 373/2021 pronunciata dal Juzgado de 1^ Instancia
[...]
n. 04 de Madrid all'esito del procedimento n. 573/2018 e dell'atto di precetto notificato alla stessa in data 23 maggio 2023”. Pt_1
L'attrice a sostegno dell'opposizione deduce che non ha mai avuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla corte spagnola, conclusosi con la sentenza azionata, sicché la dichiarazione di contumacia operata dal giudice spagnolo sarebbe illegittima, né l'attrice è stata notiziata dell'emissione della sentenza azionata, che la sentenza resa dal giudice spagnolo sarebbe scorretta, non sussistendo alcun obbligo restitutorio a carico dell'attrice all'esito della pronuncia di risoluzione contrattuale resa dalla corte spagnola, che l'inadempimento da questa accertato non poteva essere imputato all'attrice.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza.
L'opposizione attorea va respinta.
In linea generale, deve osservarsi che, in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Dunque, non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (Cass. civ. n.
24752/2008; Cass. Civ. n. 3850/2011; Cass. Civ. n. 3712/2016; Cass: Civ. S.U.
n. 19889/2019).
Inoltre, in caso di esecuzione di una sentenza resa dall'autorità giurisdizionale di altro Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 52 del Reg. 1215/2012 stabilisce che “In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto”, con conseguente inammissibilità, nello Stato dell'esecuzione, di ogni contestazione concernente la correttezza della decisione resa dal Giudice la cui sentenza viene azionata.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, devono ritenersi inammissibili in questo giudizio le contestazioni rese dall'attrice circa la correttezza della decisione resa dalla Corte di Madrid ovvero l'imputabilità dell'inadempimento e la sussistenza del credito riconosciuto in favore dell'odierna convenuta dal giudice spagnolo.
Circa la contestazione attorea inerente alla omessa o invalida notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza resa dal giudice spagnolo, va osservato che, parimenti, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non appare possibile valutare il suddetto vizio nel presente giudizio, avendo a disposizione l'attrice appositi strumenti processuali previsti dall'ordinamento giuridico spagnolo per rimediare a eventuali errori processuali, come confermato dalla stessa attrice nella prima memoria integrativa, la quale ha proposto un giudizio di invalidazione della sentenza azionata dinanzi al giudice spagnolo.
Inoltre, deve rilevarsi che, ai sensi degli artt. 36 e 39 del Reg. UE n.
1215/2012, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa da giudice di altro Stato dell'UE, è automatica e non esige procedure peculiari. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. b) del Reg. UE n. 1215/2012, la sentenza resa da un giudice di altro Stato membro può essere oggetto di diniego di riconoscimento, su istanza di parte interessata, “se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione”.
Secondo l'art. 46 del richiamato Regolamento, per gli stessi motivi previsti dall'art. 45, può essere chiesto il diniego di esecuzione.
Ciò posto, premesso che l'attrice non ha proposto domanda di diniego di riconoscimento della sentenza azionata dalla convenuta, né ha invocato l'applicazione della disposizione sopra richiamata, va osservato che la parte attrice, come attestato dalla stessa nella prima memoria integrativa, ha avuto a disposizione strumenti per impugnare la sentenza resa dalla Corte di Madrid, impugnazione effettivamente proposta dall'attrice in corso di causa, sicché non appare integrata la fattispecie sopra richiamata.
Inoltre, va osservato che il giudizio promosso dinanzi al giudice spagnolo dall'attrice per l'invalidazione della sentenza azionata dalla parte convenuta (n.
573-0001/2018) si è concluso con un provvedimento di rigetto della
[...]
n. 04 de Madrid del 21.06.2024, che ha negato la sussistenza Controparte_2
del vizio inerente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza conclusiva, lamentato dall'odierna attrice nel presente giudizio
(provvedimento depositato il 24.06.2024 da parte convenuta).
Pertanto, le violazioni processuali lamentate dall'attrice non appaiono nemmeno sussistenti, come ritenuto dal Giudice spagnolo all'esito del giudizio di invalidazione proposto dall'attrice, il cui provvedimento non è possibile sindacare in questo giudizio.
Per le ragioni enunciate, l'opposizione proposta dall'attrice non può accogliersi e va respinta. Non può accogliersi l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 295
c.p.c. dalla parte attrice, risultando concluso il giudizio relativo alla sentenza azionata, nonché quello intentato dall'attrice per la nullità della sentenza, non risultando proposto gravame avverso la stessa.
Non può accogliersi l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice, posto che la complessità della vicenda, che ha importato un secondo intervento del giudice spagnolo, consente di escludere il carattere temerario della domanda attorea.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da valutarsi in base al valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1204/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte dall'attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalla convenuta;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 4.237,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 03.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1204/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. CORTI FEDERICO ISIDORO;
ATTRICE contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ROMANO NICOLA, dall'Avv. MARCHINI ORESTE e dall'Avv.
MARCHINI FRANCESCO;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 27.12.2024, per parte convenuta, come da nota depositata il 19.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO L'odierna attrice ha convenuto in giudizio la proponendo Controparte_1
opposizione avverso il precetto notificato il 23.05.2023, per un importo di
114.262,04 euro, fondato sulla sentenza n. 373/2021 pronunciata dal Juzgado de 1^ Instancia n. 04 de Madrid, rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: “accertare e dichiarare che, anche per i motivi esposti in narrativa, Parte_2
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_1
in forza della sentenza 373/2021 pronunciata dal Juzgado de 1^ Instancia
[...]
n. 04 de Madrid all'esito del procedimento n. 573/2018 e dell'atto di precetto notificato alla stessa in data 23 maggio 2023”. Pt_1
L'attrice a sostegno dell'opposizione deduce che non ha mai avuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla corte spagnola, conclusosi con la sentenza azionata, sicché la dichiarazione di contumacia operata dal giudice spagnolo sarebbe illegittima, né l'attrice è stata notiziata dell'emissione della sentenza azionata, che la sentenza resa dal giudice spagnolo sarebbe scorretta, non sussistendo alcun obbligo restitutorio a carico dell'attrice all'esito della pronuncia di risoluzione contrattuale resa dalla corte spagnola, che l'inadempimento da questa accertato non poteva essere imputato all'attrice.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza.
L'opposizione attorea va respinta.
In linea generale, deve osservarsi che, in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Dunque, non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (Cass. civ. n.
24752/2008; Cass. Civ. n. 3850/2011; Cass. Civ. n. 3712/2016; Cass: Civ. S.U.
n. 19889/2019).
Inoltre, in caso di esecuzione di una sentenza resa dall'autorità giurisdizionale di altro Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 52 del Reg. 1215/2012 stabilisce che “In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto”, con conseguente inammissibilità, nello Stato dell'esecuzione, di ogni contestazione concernente la correttezza della decisione resa dal Giudice la cui sentenza viene azionata.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, devono ritenersi inammissibili in questo giudizio le contestazioni rese dall'attrice circa la correttezza della decisione resa dalla Corte di Madrid ovvero l'imputabilità dell'inadempimento e la sussistenza del credito riconosciuto in favore dell'odierna convenuta dal giudice spagnolo.
Circa la contestazione attorea inerente alla omessa o invalida notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza resa dal giudice spagnolo, va osservato che, parimenti, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non appare possibile valutare il suddetto vizio nel presente giudizio, avendo a disposizione l'attrice appositi strumenti processuali previsti dall'ordinamento giuridico spagnolo per rimediare a eventuali errori processuali, come confermato dalla stessa attrice nella prima memoria integrativa, la quale ha proposto un giudizio di invalidazione della sentenza azionata dinanzi al giudice spagnolo.
Inoltre, deve rilevarsi che, ai sensi degli artt. 36 e 39 del Reg. UE n.
1215/2012, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa da giudice di altro Stato dell'UE, è automatica e non esige procedure peculiari. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. b) del Reg. UE n. 1215/2012, la sentenza resa da un giudice di altro Stato membro può essere oggetto di diniego di riconoscimento, su istanza di parte interessata, “se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione”.
Secondo l'art. 46 del richiamato Regolamento, per gli stessi motivi previsti dall'art. 45, può essere chiesto il diniego di esecuzione.
Ciò posto, premesso che l'attrice non ha proposto domanda di diniego di riconoscimento della sentenza azionata dalla convenuta, né ha invocato l'applicazione della disposizione sopra richiamata, va osservato che la parte attrice, come attestato dalla stessa nella prima memoria integrativa, ha avuto a disposizione strumenti per impugnare la sentenza resa dalla Corte di Madrid, impugnazione effettivamente proposta dall'attrice in corso di causa, sicché non appare integrata la fattispecie sopra richiamata.
Inoltre, va osservato che il giudizio promosso dinanzi al giudice spagnolo dall'attrice per l'invalidazione della sentenza azionata dalla parte convenuta (n.
573-0001/2018) si è concluso con un provvedimento di rigetto della
[...]
n. 04 de Madrid del 21.06.2024, che ha negato la sussistenza Controparte_2
del vizio inerente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza conclusiva, lamentato dall'odierna attrice nel presente giudizio
(provvedimento depositato il 24.06.2024 da parte convenuta).
Pertanto, le violazioni processuali lamentate dall'attrice non appaiono nemmeno sussistenti, come ritenuto dal Giudice spagnolo all'esito del giudizio di invalidazione proposto dall'attrice, il cui provvedimento non è possibile sindacare in questo giudizio.
Per le ragioni enunciate, l'opposizione proposta dall'attrice non può accogliersi e va respinta. Non può accogliersi l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 295
c.p.c. dalla parte attrice, risultando concluso il giudizio relativo alla sentenza azionata, nonché quello intentato dall'attrice per la nullità della sentenza, non risultando proposto gravame avverso la stessa.
Non può accogliersi l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice, posto che la complessità della vicenda, che ha importato un secondo intervento del giudice spagnolo, consente di escludere il carattere temerario della domanda attorea.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da valutarsi in base al valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1204/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte dall'attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalla convenuta;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 4.237,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 03.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia