Articolo 9 della Legge 28 giugno 1956, n. 597
Articolo 8
Versione
20 luglio 1956
Art. 9.
E' approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:
Esercizio 1948-49
Capitolo n. 147-ter (nuovo). -
Onere a carico dello Stato risultante
dalla gestione di ammasso dei
cereali di produzione nazionale e
da quella di distribuzione dei cereali
medesimi, dei prodotti e derivati sia
nazionali che d'importazione, per la
campagna cerealicola 1948-49............. L. 29.000.000.000
Capitolo n. 147-quater (nuovo). -
Onere a carico dello Stato derivante
dal mancato collocamento, per cause
di forza maggiore, entro il termine
previsto ed ai prezzi ufficialmente
fissati, del risone di raccolto
1948, affluito all'ammasso ai sensi
del decreto legislativo 5 settembre
1947, n. 888 ............................. L. 2.500.000.000

Esercizio 1949-50
Capitolo n. 151-bis (nuovo). -
Onere a carico dello Stato,
risultante dalle gestioni di ammasso e
di distribuzione del grano (tenero
e duro) sia di produzione nazionale
che di importazione e di deposito
del grano e prodotti di provenienza
estera per la campagna cerealicola
1949-50.................................. L. 23.500.000.000

Agli impegni anzidetti si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali di ciascuno degli esercizi 1948-49 e 1949-50, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60 per il primo e in lire 56.677.578.805,29 per il secondo degli esercizi stessi.

Entrata in vigore il 20 luglio 1956