Sentenza 10 febbraio 1981
Massime • 1
Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo non al fine di far valere un rapporto di garanzia nei suoi confronti, bensi al fine della propria liberazione e dell'individuazione di costui quale unico e diretto obbligato in ordine alla pretesa attrice (nella specie, domanda risarcitoria per i danni conseguiti ad infiltrazioni d'acqua dall'appartamento sovrastante), la sostanziale unitarieta del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, puo accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza in tale senso da parte dell'attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, ad opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece e contro il quale dovra emettersi la condanna. ( Conf 2830/79, mass n 399148; ( Conf 595/79, mass n 396731; ( Conf 1404/77, mass n 385119; ( Conf 837/76, mass n 379498; ( Conf 2408/71, mass n 353361).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1981, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1981 |
Testo completo
Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo non al fine di far valere un rapporto di garanzia nei suoi confronti, bensi al fine della propria liberazione e dell'individuazione di costui quale unico e diretto obbligato in ordine alla pretesa attrice (nella specie, domanda risarcitoria per i danni conseguiti ad infiltrazioni d'acqua dall'appartamento sovrastante), la sostanziale unitarieta del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, puo accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza in tale senso da parte dell'attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, ad opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece e contro il quale dovra emettersi la condanna. ( Conf 2830/79, mass n 399148; ( Conf 595/79, mass n 396731; ( Conf 1404/77, mass n 385119; ( Conf 837/76, mass n 379498; ( Conf 2408/71, mass n 353361).*