Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 11936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11936 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 6132 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Doria, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il provvedimento n. 333/SAA/I/93585 del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti, notificato il 17.04.2025, che stante “ la pronuncia del 24 maggio 2022, con cui la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di -OMISSIS-; la sentenza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2024, con cui la Sezione promiscua della Corte di Appello di -OMISSIS- ha assolto l'imputata dal reato di -OMISSIS--OMISSIS-, perché il fatto non sussiste, ha confermato la penale responsabilità della stessa in relazione a taluni dei contestati delitti di concussione, riqualificati ai sensi dell'art. 319-quater c.p., dichiarandoli estinti per intervenuta prescrizione, mentre ha disposto l'assoluzione dai restanti capi d'accusa, per non aver commesso il fatto; che, in sede di rinvio della Corte Suprema di Cassazione, pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, la Corte di Appello di -OMISSIS- ha confermato la penale responsabilità dell'inquisita per molteplici condotte di illecita induzione a riconoscergli utilità, nei confronti di utenti della strada e imprenditori, i quali si vedevano costretti ad adeguarsi ad un sistema criminale del quale l'allora dipendente, per sua stessa ammissione, faceva parte e contro cui non ha compiuto alcun atto concreto finalizzato a farlo emergere o, quantomeno, ad affrancarsi dal medesimo; che l'estinzione del rapporto di pubblico impiego decorre, a tutti gli effetti, dall'avvenuta sospensione cautelare dal servizio, qualora la suddetta risoluzione autoritativa del rapporto di lavoro trovi la sua causa nei medesimi fatti di rilievo penale che hanno comportato l'adozione della misura cautelare; nel caso di specie, di dover fissare la decorrenza del provvedimento espulsivo al 12 maggio 2009, data d'inizio della sospensione cautelare dal servizio, disposta ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato d.P.R. n. 737/1981; -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (LE) il 21 maggio 1972, già Assistente della Polizia di Stato, è destituita dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dal 12 maggio 2009, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del citato d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell'unita deliberazione del 15 ottobre 2024, che si intendono integralmente trascritti. Il periodo di sospensione cautelare sofferto dall'interessata dal 12 maggio 2009 all'11 maggio 2014, non è utile ai fini giuridici ed economici, fatta salva l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno alimentare durante detto lasso temporale. Il periodo che va dal 12 maggio 2014 al 25 maggio 2014, durante il quale il rapporto d'impiego ha avuto esecuzione, è dichiarato valido a tutti gli effetti ”; 2) il provvedimento del Consiglio provinciale di disciplina del 17.04.2025, richiamato dal decreto di destituzione; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, assistente della Polizia di Stato, imputata in un processo penale, assieme a 26 suoi colleghi della sezione Polizia stradale di -OMISSIS-, veniva sospesa dalle funzioni e poi riammessa con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 29 aprile 2014.
All’esito dei tre gradi di giudizio, con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte suprema di Cassazione annullava la sentenza di condanna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di -OMISSIS-.
Con sentenza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2024, la Sezione promiscua della Corte di appello di -OMISSIS- assolveva l'imputata da gran parte dei reati, dichiarando la prescrizione per alcuni fatti di induzione.
A seguito di inchiesta disciplinare, col provvedimento in epigrafe l’Amministrazione ne decretava la destituzione.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 20.05.2025 e depositato il 21.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) con riguardo alla destituzione, provvedimento illegittimo per violazione di legge (art. 653 c.p.p.); travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione di norme di legge, motivazione assente o apparente, eccesso e sviamento di potere; 2) contestazione, nell’incolpazione, di fatti sussunti in reati per cui la ricorrente è stata assolta con formula piena, ai sensi dell’art. 653 c.p.p.; 3) errata decorrenza giuridica ed economica della destituzione, la quale non opera retroattivamente.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è infondato.
III - Con la sentenza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2024, la Corte di appello di -OMISSIS- ha assolto l’odierna ricorrente, imputata in quel processo, dal reato di -OMISSIS--OMISSIS-, perché il fatto non sussiste, nonché da altri capi di accusa, ma ha confermato la penale responsabilità della stessa in relazione a taluni dei contestati delitti, pur dichiarandoli estinti per intervenuta prescrizione.
All’esito della vicenda penale, la ricorrente è stata deferita al Consiglio provinciale di disciplina, istituito presso la Questura di -OMISSIS-, il quale, con delibera del 15 ottobre 2024, ha proposto per l’incolpata l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, D.P.R. n. 737/1981, poiché ella, abusando dei poteri di pubblico ufficiale, in concorso con altri colleghi in servizio presso la Sezione Polstrada di -OMISSIS-, garantiva a numerosi imprenditori in circolazione sulle strade provinciali, l’esenzione da controlli e da contestazioni di violazioni stradali, in cambio di denaro o altra utilità, talora con atteggiamenti intimidatori o ritorsivi.
Il giudice penale, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione dei reati, ha confermato la penale responsabilità dell’imputata, per molteplici condotte di illecita induzione.
I fatti contestati alla ricorrente sono di particolare gravità ed evidenziano una complessiva censurabilità deontologica e professionale del suo comportamento, ritenuto “ oltremodo riprovevole ” dall’Amministrazione che, pertanto, ha irrogato la sanzione disciplinare più grave, cioè la destituzione dal servizio.
IV – Il procedimento disciplinare si è svolto in modo regolare. L’art. 7, ultimo comma, D.P.R. n. 737/1981 stabilisce che « La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio », rinviando, così, al modello procedimentale previsto per la sospensione e disciplinato dal precedente art. 6, in forza del quale « La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale ». Stante la qualifica della ricorrente (assistente della Polizia di Stato), competente a irrogare la misura è appunto il Consiglio provinciale di disciplina, che ha appunto deliberato nel caso di specie.
V - Il provvedimento impugnato è congruamente motivato.
A nulla rileva che la motivazione dell’impugnato provvedimento contenga alcuni errori circa le fattispecie penali contestate alla ricorrente (concussione, anziché illecita induzione), atteso che si tratta comunque di reati molto gravi.
Secondo la giurisprudenza consolidata, « Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato possono senz’altro essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l'Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi. In altri termini, in tali casi, la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale; il riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze penali, che hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, non comporta che l’Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da queste l’applicazione della sanzione, ma deve ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689). Nelle ipotesi di conclusione del giudizio penale, nelle quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125)” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 1163/2022) ». (cfr.: Cons. Stato, II, 23 giugno 2022, n. 5182).
A fronte di un quadro probatorio univoco, emerso dal processo penale e valutato nel procedimento disciplinare, sarebbe stato onere della ricorrente vincere l’evidente e giustificata affermazione di responsabilità sul piano disciplinare, ad escludere la quale non può certo valere il mero refuso sulla fattispecie di reato contestata.
VI – Non sussiste la violazione del principio di gradualità espresso dall’art. 1 D.P.R. n. 737/1981.
La destituzione inflitta alla ricorrente è stata motivata con la violazione dell’art. 7 D.P.R. 737/1981, che tale sanzione prevede « 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento… 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati ».
Sono, quindi, la gravità e il disvalore dei fatti a giustificare la sanzione espulsiva, tanto che, secondo la giurisprudenza amministrativa, « l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare” (Cons. Stato, sez. I, n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2107 del 2020, n. 5053 del 2017 e n. 1302 del 2017) » (cfr.: Cons. Stato, I, parere 8 aprile 2024, n. 457).
Nel caso in esame, non sembra potersi dubitare della gravità delle violazioni commesse dalla ricorrente, né della loro significatività sul piano del contrasto con i doveri di un operatore di polizia, istituzionalmente chiamato a perseguire simili reati. La dimensione di tale contrasto è irriducibile ai singoli episodi, ma si apprezza attraverso il loro necessario collegamento e la constatazione della loro frequenza, allorché emerge un habitus comportamentale distante dai valori di legalità e giustizia ai quali è associata la Polizia di Stato.
In proposito, la Corte costituzione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 737/1981 sulla destituzione di diritto, ha affermato che « Con specifico riferimento a tali compiti, connessi alla salvaguardia di diritti fondamentali, appare compatibile con i principi costituzionali, una disciplina che valuti in termini rigorosi le conseguenze che discendono, sul piano del rapporto di impiego, dalla accertata pericolosità del pubblico dipendente, in particolar modo laddove – come nel caso in esame – tale situazione abbia determinato condotte penalmente rilevanti. Essa trasparentemente riflette la preminenza attribuita dal legislatore all’interesse della collettività ad essere difesa dalla pericolosità sociale di un suo membro, allorché questo sia un dipendente dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, rispetto all’interesse del singolo alla graduazione della sanzione disciplinare che gli deve essere applicata. Siffatta preminenza dell’interesse collettivo attinente alla sicurezza pubblica porta ad escludere, nel caso in esame, la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. » (cfr.: Corte cost., sent. 26 marzo 2014, n. 112).
VII – Con ulteriore motivo la ricorrente contesta la retroattività della destituzione.
È consolidato l’indirizzo giurisprudenziale ritenere che « la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare non solo quando il provvedimento di destituzione intervenga durante il periodo di sospensione cautelare, ma anche quando, in applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, l'interessato sia stato riammesso in servizio, alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, con salvezza della valutazione ai fini previdenziali e di quiescenza dell’attività svolta per il periodo intercorrente tra la data di riammissione e quella della destituzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3476 del 25 giugno 2002; n. 2916 del 13 maggio 2011) » (cfr.: Cons. Stato, III, 10 aprile 2014, n. 1741).
Opera pertanto « il principio, valido in ogni caso in cui prima del provvedimento di destituzione la sospensione cautelare divenga inefficace, sia ex art. 9 della legge n. 19 del 1990 (come nella specie) che per sospensione dei suoi effetti in sede giurisdizionale, secondo cui quando l'attività lavorativa è svolta dal dipendente sospeso dal servizio e poi destituito con effetti ex tunc è configurabile un autonomo servizio valutabile ai fini previdenziali e di quiescenza, malgrado la giuridica assenza del pregresso rapporto di pubblico impiego (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002 n. 3476 e sez. VI, 9 aprile 2001 n. 2147) » (cfr.: Cons. Stato, III, 27 agosto 2014, n. 4350).
VIII - In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità delle questioni e la brevità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la palese infondatezza della domanda giudiziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.