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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 715/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Giacomo Catania;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Angela Gaetana Marchese;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: accertamento rapporto lavoro agricolo;
indennità di disoccupazione e ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 , con appello depositato il 5.08.2022, impugnava la sentenza n. 131/2022 del Parte_1
Tribunale di Caltagirone, pubblicata il 15.03.2022, con la quale, dichiarata inammissibile la domanda dallo stesso proposta per intervenuta decadenza, ex art. 22 D.L. n. 7/1970 convertito in legge n. 83/70, per gli anni 2003-2007, erano state invece accolte le domande volte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Caltagirone per gli anni
2008, 2009, 2010 e 2011, l'annullamento dei provvedimenti di ripetizione di indebito concernenti l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità e la corresponsione della suddetta indennità per gli anni 2008-2011, con compensazione delle spese di lite.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. n. 7/70 convertito in legge n. 83/70. Deduce che, avuta conoscenza della cancellazione dagli elenchi anagrafici in data 9.4.2014 e della richiesta di restituzione delle somme corrisposte per indennità di disoccupazione agricola, ha provveduto tempestivamente ad intraprendere il procedimento contenzioso, proponendo il ricorso al Comitato provinciale in data 15.4.2014, CP_1
ben prima del termine di 30 giorni previsti dalla legge. Rileva che, solo dal momento del formarsi del silenzio rigetto dell'ente (che non ha deciso il ricorso nei successivi novanti giorni), è iniziato a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario. Deduce, pertanto, che avendo depositato il ricorso giudiziario in data 20.10.2014, non è incorso nella decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n.7/70.
Evidenzia, altresì, che nel caso specifico l' ha provveduto alla comunicazione della CP_1
cancellazione con la pubblicazione degli elenchi trimestrali sul sito internet di esso ente e trattandosi di giornate lavorative antecedenti al 2010 la normativa da applicare, sulla scorta di quanto affermato dalla sentenza della Cassazione n. 4261/2007, è quella prevista dall'art. 9 – quinquies del D.L. 510/1996 convertito dalla L. 608/1996.
2 2. Con il secondo motivo lamenta che il giudice non ha, altresì, considerato il mutamento del quadro normativo di riferimento intervenuto nelle more del giudizio. Sostiene. In particolare, che non ha valutato l'art. 43, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che ha modificato il secondo periodo del comma 7 dell'art. 38 del D.L.98/2011 convertito dalla legge n.111/2011, e quanto statuito con la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2021, che ha demandato al giudice di merito il compito di valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82/2012, di definizione delle specifiche tecniche della peculiare modalità di CP_1
notifica prevista dall'art.12 – bis del R.D. n. 1949/1940.
3. Con altra doglianza l'appellante lamenta che il giudice non ha tenuto conto di quanto dichiarato da controparte nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado. Rileva che l' , CP_1
riconoscendo la carenza di interesse ad agire di esso appellante per l'anno 2006, per essere regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per tale annualità (unitamente agli anni 1999 e 2001 non oggetto di giudizio), ha di fatto ammesso un fatto inizialmente controverso rispetto al quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il provvedimento di disconoscimento operato dall'ente per le 102 giornate lavorate nel 2006. Aggiunge che esso appellante, sebbene non vi fosse tenuto, gravando sull' che ha operato il disconoscimento CP_1
il relativo onere, ha dimostrato attraverso l'istruttoria orale e producendo idonea documentazione
(buste paga, CUD per ogni anno lavorativo, certificazione dei periodi di occupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego) l'effettività e l'esistenza dei rapporti di lavoro con le aziende agricole indicate per gli anni dal 2003 al 2011. Evidenzia di avere provato in giudizio, attraverso le prove testimoniali assunte all'udienza del 13.7.2017, tutti gli elementi sintomatici della subordinazione;
reitera la richiesta già avanzata in primo grado, in considerazione dei lunghi periodi e dei tanti anni di lavoro, di assunzione di almeno un altro teste, ove ritenuta non sufficiente la prova;
richiama e reitera le deduzioni e difese già avanzate nel primo giudizio in ordine al merito degli accertamenti ispettivi.
4. Il primo motivo di appello, afferente alla decadenza accertata dal giudice di prime cure con riguardo agli anni 2003-2007, è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte, assorbita ogni altra questione.
3 4.1 Va premesso che l'odierno giudizio investe il capo della sentenza che ha rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione delle somme CP_1
precedentemente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola relativa agli anni 2003-2007, sull'assunto dell'ente previdenziale di non debenza di tale prestazione per intervenuta cancellazione dell'appellante dai relativi elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di
Caltagirone, nonché le domande di accertamento dell'attività lavorativa svolta nel predetto periodo e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nessuna impugnazione è stata proposta dalle parti avverso il capo della sentenza che ha accolto le domande proposte con riguardo agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, con conseguente passaggio in giudicato dello stesso.
Ancora va dato atto che nella memoria di costituzione dell' del giudizio di primo grado, il CP_1
predetto ente per mero errore ha eccepito il difetto di interesse ad agire del ricorrente per l'anno
2006 (oltre che per gli anni dal 1999 al 2001, non oggetto di giudizio), sul presupposto della regolare iscrizione dello stesso negli elenchi dei braccianti agricoli, come da estratto contributivo allegato;
e, tuttavia, proprio da tale documento si evince che per l'anno 2006 le giornate lavorative svolte dal lavoratore risultano cancellate. Pt_1
4.2 Va premesso, altresì, che non è contestato che l'azione giudiziaria sia stata proposta oltre il termine di 120 gg. decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli conseguente alla pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'ente previdenziale;
ciò che è contestata è la modalità di comunicazione del predetto provvedimento ai fini dell'operatività della previsione dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n.
7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, che così recita: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 settembre, n. 224) – Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e
4 dei relativi contributi – recante disposizioni inerenti ai “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, prevede: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Pt_2
predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
4.3 Nella fattispecie in esame, l'appellante è stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Caltagirone per l'anno 2003 con il secondo elenco di variazione dell'anno 2013
(doc.n.1 della produzione ), pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 19/09/2013 al CP_1
07/10/2013, e per gli anni dal 2004 al 2007 con il terzo elenco di variazione dell'anno 2013, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2013 al 31/12/2013 (doc. n.2 della stessa produzione).
4.4 In ordine alla superiore modalità di notifica, va richiamata la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del decreto legge 6.07.2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n.
111/2011, vigente ratione temporis, che ha previsto quanto segue: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1
5 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili CP_1
a legislazione vigente”.
4.5 Le modalità previste dall'art. 12-bis del R.D. n. 1949/40 (“Notifica mediante pubblicazione telematica”) consistono nella “pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1
internet … secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”.
4.6 A tale norma, l' ha dato seguito con la circolare n° 104 del 5.08. 2011, prevedendo che CP_1
“Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trimestrali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate individualmente ai lavoratori.”; rileva, altresì, la circolare n. 82 del 14.06.2012, la quale, per quel che in questa sede rileva, ha previsto:
“Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco principale 2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l'anno 2010 e precedenti.
Gli elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calendario:
entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell'anno successivo- quarto elenco di variazione.
I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto accessibile all'indirizzo www.inps.it, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
La consultazione sarà possibile mediante libero accesso e senza utilizzo del P.I.N.
Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili.
6 La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate.
Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l'organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L'IMPIEGO
Le novità normative introdotte dall'art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno l'obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l'impiego entro i venti giorni successivi alla pubblicazione ...”.
4.7 In ordine a tale modalità di notifica, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 23.03.2021 ha ritenuto inammissibile le questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., precisando nella parte motiva, in ordine a tale ultimo profilo, che “i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa … vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 ha definito le specifiche CP_1
tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali.
In effetti il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su
7 situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale.
A questo fine, l'amministrazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate.
Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche tecniche CP_1 CP_1
della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”.
4.8 Ad avviso di questa Corte, le modalità di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione di cui alla citata norma erano tali da compromettere il diritto di difesa del lavoratore agricolo, prevedendo un dovere di cooperazione ai fini della conoscenza dell'atto che si ritiene eccessivamente gravoso;
in particolare, veniva richiesto al lavoratore agricolo di attivarsi al fine di verificare eventuali modifiche interessanti la propria posizione non già quattro volte l'anno e a scadenze fisse e predeterminate ma nel corso dell'intero anno, mediante l'accesso al sito internet dell'ente di previdenza.
4.9 Va evidenziato a tale fine che la circolare applicativa della norma di legge non CP_1
prevedeva la pubblicazione degli elenchi in periodi temporali definiti, ma entro il giorno 15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre), con la conseguenza che il lavoratore per evitare di incorrere in decadenza avrebbe dovuto consultare settimanalmente i predetti elenchi.
4.10 Ai fini della valutazione della eccessiva gravosità dell'onere in esame rileva, altresì, la circostanza che l'accesso al sito Internet dell'ente, sebbene libero, era disponibile per soli 15 giorni;
sicché, trascorso detto esiguo spazio temporale, la consultazione degli elenchi, non più visualizzabili, poteva avvenire solo presso i Centri per l'impiego, ai quali venivano trasmessi subito dopo la loro pubblicazione.
8 4.11 Né può rilevare in senso contrario quanto evidenziato dall nel richiamato giudizio di CP_1
legittimità costituzionale, secondo cui “La modalità di notificazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi non sarebbe, pertanto, penalizzante, «in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso); al contrario, tale modalità, appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per i lavoratori). Le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati (Enti di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che apprestano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini che alle medesime si rivolgano, anche dalla permanenza di quindici giorni della pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto»”; come sopra evidenziato, nonostante la facilità di accesso al sito dell' non va trascurato che CP_1
non è pacifico che i lavoratori agricoli siano tutti in possesso di strumenti informatici e siano anche in possesso delle relative competenze, non senza trascurare che, come detto, l'accesso doveva avvenire con cadenza quasi settimanale per evitare la decadenza di legge.
4.12 Del pari, per le considerazioni che precedono, non rileva la difesa dell'Avvocatura generale, per il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegata sempre nel citato giudizio, secondo cui «il lavoratore può in ogni momento consultare il proprio estratto conto individuale che riporta la situazione aggiornata a seguito della pubblicazione degli elenchi».
5. Dalla accertata illegittimità della circolare in esame consegue la inidoneità della notifica CP_1
effettuata dall' ai fini della conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli da parte dell'odierno appellante, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dall' in primo grado e ribadita nella presente fase. CP_1
6. Parimenti non ricorre alcuna decadenza di parte appellante dall'azione giudiziaria ex art. 22
D.L.
3.02.1970 n. 7 con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento di riesame CP_1
della domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2003-2007.
9 6.1 Ed invero, l'odierno appellante ha allegato quanto segue: “… l'ente resistente, con distinte 8 note del 09.04.2014, gli aveva comunicato che le domande di disoccupazione presentate per ognuno dei predetti anni erano state riesaminate e respinte in quanto non risultava iscritto negli elenchi agricoli e con ulteriori 9 note di pari data, lo informava che erano state corrisposte €
42.939,27 in più a titolo di disoccupazione agricola, in quanto prestazioni non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi,
e ne richiedeva la restituzione. Il ricorrente deduceva di aver impugnato le prime 8 note, in data
15.04.2014 con ricorso amministrativo presso il Comitato provinciale mentre le ulteriori 9 CP_1
note, in data 23.06.2014, con ricorso all'indirizzo della commissione CISOA entrambi i CP_1
ricorsi sono rimasti privi di riscontro” e che “solo da tale momento ovvero dal 15 luglio 2014 decorre il termine decadenziale di 120 giorni. Orbene poiché il ricorso giudiziario è stato depositato in data 20 ottobre 2014, si comprende che il ricorrente non è incorso nella decadenza prevista dall'art. 22 del decreto legge n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970 del decreto legge
n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970”.
6.2 Posto che le superiori allegazioni sono state riscontrate dalla documentazione in atti, dalla data del ricorso amministrativo (15.04.2014), tenuto conto del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto e dell'ulteriore termine di 120 giorni per agire in giudizio ex art. 22 decreto legge n. 7/1970, nessuna decadenza si è verificata alla data di deposito del ricorso giudiziario (20.10.2014).
7. Accertata la tempestività dell'azione giudiziaria, va esaminata nel merito la domanda proposta in primo grado, volta a conseguire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2003-2007; in particolare, l'appellante deduce che sarebbe provata la prestazione di attività lavorativa, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta “Ortocal Sud SR” nell'anno 2003 per complessivi 102 giorni;
alle dipendenze della ditta “OM UI SR” nell'anno
2004 per complessivi 102 giorni;
alle dipendenze della ditta “IC SR” e “OM UI SR” nell'anno 2005 per complessivi 153 giorni;
alle dipendenze della ditta “OM UI SR” nell'anno
2006 per complessivi 152 giorni e nell'anno 2007 per complessivi 152 giorni;
che avrebbe, pertanto, diritto all'iscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli.
10 Va premesso che il giudice di prime cure ha accertato con la sentenza impugnata che l'odierno appellante ha prestato attività lavorativa alle dipendenza della società negli Controparte_2
anni dal 2008 al 2011, così motivando: “Ciò posto in termini generali, nel caso di specie l CP_3
resistente ha disconosciuto le giornate di lavoro in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi, aveva accertato che l'impresa datrice di lavoro, che esercitava attività agricola ex art. 2135 c.c., secondo una stima tecnica per quanto riguarda la necessità delle giornate per le colture sui terreni e la raccolta del prodotto acquistato all'albero, aveva dichiarato molte più giornate rispetto a quelle necessarie. Sul punto si rileva che nel verbale ispettivo allegato vi è un elenco di soggetti per i quali sono stati ritenuti privi di effetti i rapporti di lavoro instaurati con la società
tra i quali peraltro non risulta il nominativo del ricorrente, con la conseguenza che CP_2
nei suoi confronti gli Ispettori verbalizzanti non hanno ritenuto sussistenti gli elementi necessari per procedere al disconoscimento del suo rapporto di lavoro con la predetta ditta. Inoltre, a contrario, si rileva che parte ricorrente ha provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della negli anni dal 2008 al 2011 per il numero Controparte_4
di giornate dedotte in giudizio. Dall'esame congiunto delle prove testimoniali, infatti, è emerso in maniera univoca che il ricorrente in quegli anni ha sempre lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta In particolare dalle espressioni, come “quello che ci CP_2
chiedevano di fare” riferita alle mansioni svolte in concreto di volta in volta e “dipendeva da dove ci comandavano di andare” riferita alle località dove svolgevano il lavoro del teste Tes_1
, e dall'espressione: “a volte ci mandavano presso altri fondi” del teste
[...] [...]
, si evince l'eterodirezione del lavoratore rispetto al datore di lavoro. Per Testimone_2
quello che concerne il periodo di lavoro, il teste , ha confermato di aver lavorato Testimone_1
insieme al ricorrente negli anni 2008, 2009, e 2010 mentre il teste , ha Testimone_2
confermato di aver lavorato insieme al ricorrente negli anni, 2009, 2010 e 2011. Le buste paga
e la lettera di assunzione allegate dal ricorrente corroborano la versione dei testimoni, i quali benché, come dichiarato, avevano in corso una causa contro l' avente lo stesso oggetto, i CP_1
loro nominativi (così come il nominativo dello stesso ricorrente) non figurano tra i soggetti i cui
i rapporti di lavoro sono stati considerati privi di effetti nel verbale di accertamento relativo alla
11 allegato dall'ente previdenziale (doc n. 7). Pertanto, alla luce di quanto precede, si CP_2
deve dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell' che hanno disconosciuto tali giornate CP_1
di lavoro e, conseguentemente, anche gli ulteriori provvedimenti dell' con cui è stato CP_3
richiesto il rimborso di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola…”.
La superiore statuizione, in difetto di impugnazione, è passata in cosa giudicata.
I testi escussi nel primo giudizio e sopra richiamati- della cui attendibilità il giudice di prime cure non ha avuto ragione di dubitare - hanno riferito anche per gli anni 2003-2007; in particolare, il teste ha confermato anche gli articolati di prova 1, 2, 4, 5 e 6 relativi al periodo Testimone_1
2003-2007 mentre il teste ha confermato i capitoli 2, 4 e 5 e in parte Testimone_2
il capitolo 6, sempre relativi al periodo oggetto della impugnazione in esame;
i testi non hanno riferito in ordine al cap. 3 relativo all'attività lavorativa svolta dall'appellante in favore della società IC S.r.l.
Sul punto rilevano le dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio all'udienza del
3.12.2024; in particolare, il teste , non parente e indifferente, ha riferito: “ADR: Testimone_3
Sono stato collega di lavoro del sig. , preciso che negli anni 2003, 2004, e parte del 2005 Pt_1
abbiamo lavorato per ditte diverse. Il Sig. ha lavorato per la ditta di e io Pt_1 Parte_3
presso la ditta Romifruit di Le due ditte avevano terreni confinanti sicché io vedevo CP_5
il sig. lavorare nel terreno limitrofo. Preciso che tutti i lavoratori arrivavamo a lavoro Pt_1
parcheggiando nello stesso piazzale antistante i due terreni e poi anche a pranzo e all'uscita ci incontravamo e spesso durante la giornata. Non ricordo il nome della società che faceva capo a
poiché spesso il nome della ditta cambiava. ADR: Se mal non ricordo negli anni Parte_3
2003 e 2004 il sig. ha lavorato presso la ditta nel periodo di raccolta dell'uva. Pt_1 Pt_3
Mentre nell'anno 2005 ha lavorato per tale ditta da marzo a maggio occupandosi della sistemazione dei vigneti. ADR: Ricordo che le direttive di lavoro venivano impartite al sig. Pt_1
da . L'orario di lavoro si articolava dalle 7.00 alle 16.00 con un'ora di Parte_4
pausa pranzo. Non ho mai assistito a pagamenti della retribuzione da parte del sig. . Pt_3
Ovviamente ero presente quando il sig. ha lavorato presso la Romifruit a partire dalla Pt_1
seconda metà del 2005. Se mal non ricordo la ditta presso cui lavorava il sig. negli anni Pt_1
12 2003 e 2005 era la IC ma non ne sono certo perché le ditte cambiavano denominazione”; il teste non parente e indifferente, ha riferito: “ADR: So che il Sig. ha Testimone_4 Pt_1
svolto attività di bracciante agricolo e questo perché al mattino sia io che il sig. avevamo Pt_1
l'abitudine di incontrarci presso il bar Puglisi all'ingresso del paese di Mazzarone. Dopo ci recavamo presso i vari terreni dove prestavamo attività che erano tutti limitrofi. Io lavorato per la ditta e mentre il sig. lavorava per i sig.ri e Controparte_6 Controparte_7 Pt_1 CP_8
se mal non ricordo. Se mal non ricordo gli anni erano 2004 e 2005. Non ho mai visto Pt_3
direttamente il sig. lavorare nei terreni però come detto lo vedevo quando ci recavamo a Pt_1
lavoro. Ricordo che alle sette dovevamo essere tutti sul posto di lavoro”.
7.1 Ai fini della valutazione della prova, giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, in materia di disconoscimento grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che “Ferma restando la natura ricognitiva dell'iscrizione del lavoratore agricolo nel relativo elenco, ove l a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà spetta al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” - Cass., civ. sez. lav., 02 maggio 2022, n.13769; ha precisato, altresì, che ai fini della prova “il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr.
20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010)”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, è necessario che il lavoratore provi in modo puntuale il rapporto di lavoro agricolo oggetto di disconoscimento.
7.2 Nella specie, va evidenziato che l' ha posto a fondamento del disconoscimento gli CP_1
accertamenti di cui ai verbali ispettivi emessi nei confronti delle società Controparte_9
Controparte_10
13 In particolare, dal Verbale di accertamento n. 2100000116221 del 21.07.2010, prodotto in atti, relativo al periodo dal 1/07/2004 al 31/12/2007, risulta che la società OM UI S.r.l. avente sede legale in Mazzarrone (CT), è stata iscritta presso la CCIAA di Catania dal 5.07.2004 per lo svolgimento di attività di commercio e coltivazione di prodotti ortofrutticoli;
che è stato nominato
Amministratore Unico che la società sulla posizione con fondi in Parte_5 CP_1
Mazzarrone ha denunciato per l'anno 2004 complessive 2.441 giornate lavorative per 35 lavoratori, per l'anno 2005 complessive 4335 giornate lavorative per 65 lavoratori, per l'anno
2006 ha denunciato 11747 giornate per 167 lavoratori e per l'anno 2007 complessive 14.168 giornate per 184 lavoratori;
che non risultano versati i contributi previdenziali per il periodo 3^ trim. 2004-4 trim. 2007 per un importo complessivo pari ad € 647.488,41.
Sulla base di tali dati sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati con riguardo ai fondi di Mazzarrone.
Parimenti dal Verbale di accertamento n. 2100000104898 del 31.05.2010, prodotto in atti, relativo al periodo dal 1/04/2002 al 30/09/2006, risulta che la società Controparte_9
ha sede legale in Acate (RG); che è stata iscritta presso la CCIAA di Catania dal 14.02.2002 per lo svolgimento “di attività di commercio e coltivazione di prodotti ortofrutticoli, commercio all'ingrosso di materiale per l'edilizia, costruzioni edili ed altro”, con sede legale in Mazzarrone;
che è stata iscritta, altresì, presso la CCIAA di Ragusa dal 29.06.2004, sempre per lo svolgimento della medesima attività, con sede legale in Acate;
che è stato nominato Amministratore Unico sino al 2.06.2004 e successivamente che la società, per Persona_1 Persona_2
quel che in questa sede rileva, sulla posizione con fondi in Mazzarrone ha denunciato per CP_1
l'anno 2002 complessive 17.914 giornate lavorative per 247 lavoratori, per l'anno 2003 complessive 28.996 giornate lavorative per 460 lavoratori, per l'anno 2004 ha denunciato 656 giornate per 13 lavoratori e per l'anno 2007 complessive 14.168 giornate per 184 lavoratori;
che non risultano versati i contributi previdenziali per il periodo 2^ trim. 2002-3 trim. 2006 per un importo complessivo pari ad € 731.549,16.
Sulla base di tali dati sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati con riguardo ai fondi di Mazzarrone, Acate e . CP_11
14 Ancora dal Verbale di accertamento n. 2100000146226 del 18.11.2010, relativo al periodo dal
01.01.2005 al 31.12.2008, si evince che la società IC S.r.l., costituita in data 5.01.2005 da
, avente sede legale in Mazzarrone e amministratore unico fino Controparte_12 CP_13
al 20.01.2009 e successivamente ha denunciato attività dal Controparte_12 CP_14
5.01.2005 quale impresa senza terra, raccolta prodotti agricoli frutto pendente e relativa commercializzazione;
che la società, per quel che in questa sede rileva, sulla posizione CP_1
denunciata su Caltagirone ha denunciato per l'anno 2005 complessive 15.624 giornate lavorative per 164 lavoratori, per l'anno 2006 complessive 14.677 giornate lavorative per 194 lavoratori, per l'anno 2007 complessive 21.788 giornate per 319 lavoratori e per l'anno 2008 complessive
12.099 giornate per 202 lavoratori;
che i contributi dovuti all' dal 1^ trimestre 2005 al 4^ CP_1
trimestre 2008, pari a € 717.378,84, non risultano versati.
Dalle dichiarazioni rese dall'amministratore unico si evince che lo stesso ha Controparte_12
costituito la società insieme alla sorella;
che fino all'anno 2007 ha gestito la CP_13
società insieme al cognato che a seguito di un incidente allo stesso occorso, Parte_3
dalla predetta data la società è stata gestita esclusivamente dal cognato.
Dalle dichiarazioni rese da si evince che lo stesso è stato preposto della società Testimone_5
dal 25.01.2005 al 20.01.2009; che ha gestito la società insieme al padre a seguito Parte_3
dell'incidente dello zio;
che il padre si occupava dell'assunzione e del Controparte_12
licenziamento degli operai e dei contatti con i vari proprietari dei terreni sui quali la ditta effettuava la raccolta del frutto pendente, più che altro uva da tavola e pesche, mentre egli si occupava della gestione delle fatture.
Dallo stesso verbale si evince che la dichiarazione resa da sconfessa le 2 fatture Testimone_6
di vendita di uva da tavola n. 13 del 25.10.2005 e n. 1 del 09.01.2006 emesse in favore di IC
s.r.l., esibite dalla stessa ditta;
che, del pari, ha negato che il marito CP_15 [...]
abbia potuto stipulare il 09.012007 un contratto per la raccolta di uva da tavola, come Pt_6
documentato dalla IC s.r.l.; che, per contro, ha dichiarato di avere ricevuto nel Parte_4
15 2005, di cui era gestore;
che ha emesso fatture di vendita di uva da tavola e pesche per gli Pt_3
anni 2005 e 2006 in favore di IC S.r.l. per complessivi € 154.000,00 e che non ha ricevuto detta somma per debiti pregressi nei confronti della stessa società.
Anche per tale società sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro denunciati sia sulla posizione aziendale di Caltagirone che di Parte_7
Tanto premesso deve ritenersi che i rapporti di lavoro facenti capo alle società IC S.r.l.,
[...]
OM UI s.r.l., e (quest'ultima rilevante per gli anni 2007- Controparte_9 Controparte_2
2011 già esaminati dal giudice di prime cure), come si evince dalla stessa memoria di costituzione sia del primo grado che del presente giudizio, sono stati disconosciuti per essere le stesse CP_1
società sovradimensionate rispetto ai rapporti denunciati, tenuto conto dell'attività svolta, nonché per non avere documentato la relativa attività e non avere versato i contributi previdenziali relativi ai rapporti denunciati;
e tuttavia, le irregolarità accertate non sono sufficienti ad escludere la sussistenza dei rapporti facenti capo all'appellante, trovando gli stessi riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in difetto di elementi rilevanti in tal senso, attendibilità peraltro già vagliata dal giudice di prime cure quanto ai testi e relativamente alla società , i Testimone_1 Testimone_2 CP_2
quali, come sopra evidenziato, hanno confermato l'espletamento di attività lavorativa di
[...]
anche negli anni 2003-2007; inoltre, quanto accertato in sede ispettiva relativamente Pt_1
alla società IC s.r.l. conferma in parte quanto riferito dai testi circa la titolarità dell'azienda in capo a , amministratore di fatto della società; inoltre, va evidenziato che alcune Pt_3
inesattezze nelle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio si giustificano in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso rispetto agli accadimenti (fatti relativi all'anno
2003; deposizione resa nel 2024).
Ritiene, dunque, il collegio che l'istruttoria espletata sia sufficiente ai fini della prova della sussistenza dei rapporti di lavoro svolti dall'appellante alle dipendenze delle società
[...]
IC SR e OM UI SR;
le violazioni a livello fiscale e contabile nella gestione CP_9
della società e le operazioni commerciali non dichiarate non giustificano il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro facenti capo alle stesse, a fronte degli elementi di prova, testimoniali e
16 documentali (buste paga, Registro delle imprese e CUD per il periodo 2003-2007) offerti dal lavoratore, che attestano comunque l'esistenza di una effettiva attività agricola della ditta in questione.
Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Caltagirone per gli anni 2003-2007 in relazione ai rapporti di lavoro svolti alle dipendenze di IC s.r.l. e OM UI SR per i periodi specificati in Controparte_9
ricorso, con conseguente diritto alle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola già erogati per gli anni 2003-2007 in relazione alle giornate prestate.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata - che nel resto conferma -, accerta che ha prestato attività lavorativa come operaio agricolo giornaliero alle Parte_1
dipendenze del per 102 giornate nell'anno 2003, alle dipendenze della Controparte_9
OM UI s.r.l. per 102 giornate nell'anno 2004, alle dipendenze della IC s.r.l. per 51 giornate nell'anno 2005, alle dipendenze della società OM UI s.r.l. per 102 giornate nell'anno
2005 e per 152 giornate nell'anno 2006 e per 152 giornate nell'anno 2007 e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento di disconoscimento dell delle predette giornate;
CP_1
condanna l' al riconoscimento delle giornate di lavoro sopra precisate ai fini previdenziali ed CP_1
assistenziali; accerta la illegittimità dei provvedimenti di indebito relativi alle prestazioni di CP_1
disoccupazione agricola percepite dall'appellante in relazione agli anni 2003-2007; condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che vengono CP_1
liquidate quanto al giudizio di primo grado in 4.700,00 e quanto al presente grado in € 5.000,00,
17 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del
3 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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2002 dei terreni siti in Caltagirone e in Licodia Eubea in affitto dalla società IC S.r.l. e che successivamente ha concesso in subaffitto stagionale gli stessi terreni alla società IC dal