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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5552 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romina Parte_1 C.F._1
OR (C.F. , elettivamente domiciliato in via Carbonia 22, 09100, C.F._2
Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco PISENTI (C.F. CP_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Viale Umberto I 28, Sassari, presso il C.F._3
difensore; parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 22/05/2024 a notificato l'ingiunzione n. CP_1 Parte_1
55451/354/2024 (prot. SS/GC 55451/354 GRC), con la quale gli intimava di pagare entro
30 giorni € 12.238,73, a titolo di corrispettivo per il servizio di somministrazione dell'acqua nell'utenza ad uso domestico, codice cliente n. 36524495, presso la sua casa di abitazione, sita a Carbonia, via Lubiana 120, per le partite del periodo dal 09/10/2014 al
09/04/2015, indicate nella fattura n. 201502970906 del 26/05/2015.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 2. ha proposto opposizione a mezzo atto di citazione nel quale ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e cautelare sospendere l'ingiunzione di pagamento n. 52032/828/2019 emessa da nelle more della presente procedura in quanto il credito CP_1
azionato manca della certezza, liquidità ed esigibilità; dichiarare nulla, illegittima e comunque inefficace l'ingiunzione di pagamento per carenza di legittimazione in capo ad CP_1
in via principale, accertare e dichiarare come non dovuta la somma portata in ingiunzione per i motivi sopra esposti in via subordinata dichiarare dovuta la minore somma che verrà accertata e riconosciuta in corso di causa per i motivi sopra dedotti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre 15% per spese generale,
CNF e IVA come per legge.”.
3. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata al 03/12/2024 CP_1
nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 55451/354/2024 (Prot. SS/GC 55451/354 GRC); In via principale: b) rigettare le domande formulate dal signor in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
per i motivi meglio esposti in narrativa c) confermare
l'ingiunzione di pagamento n. 55451/354/2024 (Prot. SS/GC 55451/354 GRC, dichiarandola definitivamente valida ed efficace e, per l'effetto d) condannare
l'opponente al pagamento della somma ivi indicata, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
In via subordinata: nell'ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace
l'ingiunzione di pagamento n. 55451/354/2024 (Prot. SS/GC 55451/354 GRC); e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo Parte_1
oggetto di causa e conseguentemente f) condannare il signor al Parte_1 pagamento del residuo dovuto nell'ammontare che sarà determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
4. Con ordinanza resa sensi dell'articolo 171-bis cpc, il giudice:
a. ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione, prevista a pena di improcedibilità nelle cause in materia di somministrazione dall'art. art. 5, comma 1 del Il D.lvo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D. LGS 149/2022 e in vigore a decorrere dal 30.06.2023;
b. ha invitato le parti a trattare la questione se avesse dato CP_1
esecuzione alla conciliazione del 01.09.2016;
c. ha fissato nuova udienza per la verifica della condizione di procedibilità e gli incombenti previsti dall'art. 183 cpc.
5. Con la terza memoria prevista dall'art. 171-ter cpc, ha dichiarato che le Parte_2
parti si sono conciliate davanti all'organo di mediazione dell' ed ha prodotto il CP_2
relativo verbale.
6. Nell'udienza odierna:
a. le parti hanno concordemente chiesto che il giudice definisse la causa con sentenza;
b. il giudice ha invitato le parti a concludere;
c. le parti hanno concluso per la declaratoria della cessata materia del contendere con spese di lite compensate ed hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi;
d. il giudice si è riservato di depositare la sentenza entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
****
7. Nel verbale del 20/05/2025 redatto presso il servizio di conciliazione della , CP_2
prodotto da con la memoria depositata il 03/05/2025, si legge: CP_1
«Dopo ampia discussione e trattativa, l'incontro finalizzato ad effettuare il tentativo di amichevole composizione della controversia in oggetto si è concluso trovando un accordo tra le Parti nei seguenti termini:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 a) Le parti convengono che l'importo contestato è pari ad euro 13426,80 portato dalla fattura contestata n. 2015 1618054 del 26/05/2015;
b) Il Gestore conferma di aver provveduto allo storno dell'importo di euro 8942,66 come da nota credito numero 2025 137715 del 12/02/2025;
c) Le parti convengono che l'importo residuo è pari ad euro 3296,07come da estratto conto depositato nel fascicolo telematico;
d) Il cliente si impegna al pagamento della suddetta somma di euro 3296,07 in unica soluzione senza oneri né interessi aggiunti, entro il 17 marzo 2025 a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN: [...], codice BIC SWIFT BPPIITRRXXX intestato ad , Cagliari, Avendo cura di indicare nella causale il codice CP_1
cliente 36524495 e il numero fattura 2015 1618054. La cliente si impegna a inviare la contabile dell'avvenuto pagamento al seguente indirizzo mail: Email_1
Nell'oggetto della email indicare codice conciliazione 2024-159620. CP_2
d) Le parti convengono che la regolazione delle spese legali è rimandata al giudizio in corso.
e) Con il puntuale adempimento di quanto sopra concordato, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione alla controversia oggetto della presente procedura conciliativa.
f) Il presente verbale costituisce titolo esecutivo degli impegni in esso assunti, ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.»
8. Poiché detto accordo di natura transattiva regola tutte le partite per il contratto di somministrazione menzionate nella fattura posta a base dell'ingiunzione di pagamento, ha fatto venire meno in corso di causa l'interesse delle parti a che il giudice si pronunci in ordine alle conclusioni dalle stesse rassegnate nei rispettivi primi e ha quindi cessare la materia del contendere:
a. sia sulla domanda di accertamento negativo formulata dall'opponente nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b. sia sulla simmetrica e contraria domanda di accertamento e conseguente condanna,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 formulata dall'opposta nella comparsa di costituzione risposta.
9. Poiché le parti ne hanno fatto concorde richiesta, il giudice non può che compensare interamente tra le parti le spese processuali, soluzione decisione comunque dovuta anche in regione del leale comportamento processuale delle stesse e della soccombenza parziale reciproca, come previsto dai principi che informano gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande formulate dalle parti nella presente causa;
b. compensa tra le parti le spese di lite;
c. dispone che la cancelleria comunichi alle parti la presente sentenza.
Cagliari, 29/05/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5552 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romina Parte_1 C.F._1
OR (C.F. , elettivamente domiciliato in via Carbonia 22, 09100, C.F._2
Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco PISENTI (C.F. CP_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Viale Umberto I 28, Sassari, presso il C.F._3
difensore; parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 22/05/2024 a notificato l'ingiunzione n. CP_1 Parte_1
55451/354/2024 (prot. SS/GC 55451/354 GRC), con la quale gli intimava di pagare entro
30 giorni € 12.238,73, a titolo di corrispettivo per il servizio di somministrazione dell'acqua nell'utenza ad uso domestico, codice cliente n. 36524495, presso la sua casa di abitazione, sita a Carbonia, via Lubiana 120, per le partite del periodo dal 09/10/2014 al
09/04/2015, indicate nella fattura n. 201502970906 del 26/05/2015.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 2. ha proposto opposizione a mezzo atto di citazione nel quale ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e cautelare sospendere l'ingiunzione di pagamento n. 52032/828/2019 emessa da nelle more della presente procedura in quanto il credito CP_1
azionato manca della certezza, liquidità ed esigibilità; dichiarare nulla, illegittima e comunque inefficace l'ingiunzione di pagamento per carenza di legittimazione in capo ad CP_1
in via principale, accertare e dichiarare come non dovuta la somma portata in ingiunzione per i motivi sopra esposti in via subordinata dichiarare dovuta la minore somma che verrà accertata e riconosciuta in corso di causa per i motivi sopra dedotti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre 15% per spese generale,
CNF e IVA come per legge.”.
3. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata al 03/12/2024 CP_1
nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 55451/354/2024 (Prot. SS/GC 55451/354 GRC); In via principale: b) rigettare le domande formulate dal signor in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
per i motivi meglio esposti in narrativa c) confermare
l'ingiunzione di pagamento n. 55451/354/2024 (Prot. SS/GC 55451/354 GRC, dichiarandola definitivamente valida ed efficace e, per l'effetto d) condannare
l'opponente al pagamento della somma ivi indicata, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
In via subordinata: nell'ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace
l'ingiunzione di pagamento n. 55451/354/2024 (Prot. SS/GC 55451/354 GRC); e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo Parte_1
oggetto di causa e conseguentemente f) condannare il signor al Parte_1 pagamento del residuo dovuto nell'ammontare che sarà determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
4. Con ordinanza resa sensi dell'articolo 171-bis cpc, il giudice:
a. ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione, prevista a pena di improcedibilità nelle cause in materia di somministrazione dall'art. art. 5, comma 1 del Il D.lvo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D. LGS 149/2022 e in vigore a decorrere dal 30.06.2023;
b. ha invitato le parti a trattare la questione se avesse dato CP_1
esecuzione alla conciliazione del 01.09.2016;
c. ha fissato nuova udienza per la verifica della condizione di procedibilità e gli incombenti previsti dall'art. 183 cpc.
5. Con la terza memoria prevista dall'art. 171-ter cpc, ha dichiarato che le Parte_2
parti si sono conciliate davanti all'organo di mediazione dell' ed ha prodotto il CP_2
relativo verbale.
6. Nell'udienza odierna:
a. le parti hanno concordemente chiesto che il giudice definisse la causa con sentenza;
b. il giudice ha invitato le parti a concludere;
c. le parti hanno concluso per la declaratoria della cessata materia del contendere con spese di lite compensate ed hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi;
d. il giudice si è riservato di depositare la sentenza entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
****
7. Nel verbale del 20/05/2025 redatto presso il servizio di conciliazione della , CP_2
prodotto da con la memoria depositata il 03/05/2025, si legge: CP_1
«Dopo ampia discussione e trattativa, l'incontro finalizzato ad effettuare il tentativo di amichevole composizione della controversia in oggetto si è concluso trovando un accordo tra le Parti nei seguenti termini:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 a) Le parti convengono che l'importo contestato è pari ad euro 13426,80 portato dalla fattura contestata n. 2015 1618054 del 26/05/2015;
b) Il Gestore conferma di aver provveduto allo storno dell'importo di euro 8942,66 come da nota credito numero 2025 137715 del 12/02/2025;
c) Le parti convengono che l'importo residuo è pari ad euro 3296,07come da estratto conto depositato nel fascicolo telematico;
d) Il cliente si impegna al pagamento della suddetta somma di euro 3296,07 in unica soluzione senza oneri né interessi aggiunti, entro il 17 marzo 2025 a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN: [...], codice BIC SWIFT BPPIITRRXXX intestato ad , Cagliari, Avendo cura di indicare nella causale il codice CP_1
cliente 36524495 e il numero fattura 2015 1618054. La cliente si impegna a inviare la contabile dell'avvenuto pagamento al seguente indirizzo mail: Email_1
Nell'oggetto della email indicare codice conciliazione 2024-159620. CP_2
d) Le parti convengono che la regolazione delle spese legali è rimandata al giudizio in corso.
e) Con il puntuale adempimento di quanto sopra concordato, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione alla controversia oggetto della presente procedura conciliativa.
f) Il presente verbale costituisce titolo esecutivo degli impegni in esso assunti, ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.»
8. Poiché detto accordo di natura transattiva regola tutte le partite per il contratto di somministrazione menzionate nella fattura posta a base dell'ingiunzione di pagamento, ha fatto venire meno in corso di causa l'interesse delle parti a che il giudice si pronunci in ordine alle conclusioni dalle stesse rassegnate nei rispettivi primi e ha quindi cessare la materia del contendere:
a. sia sulla domanda di accertamento negativo formulata dall'opponente nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b. sia sulla simmetrica e contraria domanda di accertamento e conseguente condanna,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 formulata dall'opposta nella comparsa di costituzione risposta.
9. Poiché le parti ne hanno fatto concorde richiesta, il giudice non può che compensare interamente tra le parti le spese processuali, soluzione decisione comunque dovuta anche in regione del leale comportamento processuale delle stesse e della soccombenza parziale reciproca, come previsto dai principi che informano gli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande formulate dalle parti nella presente causa;
b. compensa tra le parti le spese di lite;
c. dispone che la cancelleria comunichi alle parti la presente sentenza.
Cagliari, 29/05/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5552/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5