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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1325 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Franco Marruso, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avvocato CP_3
Alessandro Violoni, come in atti domiciliati,
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5476/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 19 novembre 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 13 dicembre 2024, l' Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a tre
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5476/24, pubblicata in data 19 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da _1
e , in proprio e quali esercenti la
[...] Controparte_2 responsabilità genitoriale sul minore , al Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte inadempienti tenute dai sanitari dell'ospedale
Umberto I di CE IN, i quali, a partire dal 5 marzo
2003, data del ricovero, avevano avuto in cura _1
, la quale era stata sottoposta ad un intervento
[...] intempestivo di taglio cesareo, che aveva causato un'asfissia prenatale ed aveva comportato un ritardo psico-motorio nella crescita del neonato, condannandola al pagamento di euro
883.959,00 in favore di , di euro Controparte_3
93.836,16 in favore di e di euro 99.523,20 in Controparte_2 favore di , oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_1 interessi, spese delle indagini peritali espletate e quelle di lite.
2. Costituitisi in giudizio, , Controparte_1 Controparte_2
e impugnavano le avverse Controparte_3 argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall' è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
2 2. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l' ha messo Parte_1 in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva violato l'articolo
196 del codice di procedura civile, in quanto, senza validi motivi, aveva disposto nuove indagini peritali dopo quelle espletate dal collegio medico originariamente incaricato - costituito da tre professori universitari specialisti in medicina legale, in ginecologia ed ostetricia ed in neonatologia- ed aveva fondato la sua decisione su una relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma di un unico professionista, dott. , Persona_1 specialista, peraltro, in medicina generale ed angiologia e meramente perfezionato in medicina legale, ad onta della necessità, nei giudizi attinenti alla responsabilità sanitaria, di nominare un collegio peritale;
b) in virtù delle indagini espletate dal dott. , aveva erroneamente riconosciuto la Persona_1 responsabilità dei sanitari in servizio presso il nosocomio di
CE IN nella causazione dei danni subiti da
[...]
, omettendo di valutare le argomentazioni dei tre CP_3 specialisti originariamente nominati, secondo i quali il comportamento del personale medico e paramedico era stato del tutto insuscettibile di censura;
c) sulla scorta degli elementi evincibili dalla cartella clinica, ostetrica e neonatale, era possibile escludere, infatti, che il feto avesse attraversato, prima della nascita, durante il travaglio e nel corso del parto, una fase di ipossia o asfissia, non essendo il neonato, al momento della nascita, in acidosi metabolica, a conferma di una -probabile- diversa eziologia delle patologie poi manifestatesi, come era possibile arguire anche dalla mancanza di una sintomatologia specifica nei primi due anni di vita;
d) in forza degli stessi elementi clinici ed, in ogni caso, senza motivare sul punto, il dott. aveva ritenuto, Persona_1
3 invece, che non potesse escludersi che il feto avesse vissuto una situazione di ipossia o asfissia tale da determinare un'acidosi metabolica, sia prima della nascita, che durante il travaglio o nel corso del parto, che era stato effettuato con taglio cesareo, reputato intempestivo dall'ausiliario,
“considerata la negligenza tenuta dai sanitari nella fase di monitoraggio fetale ed in considerazione dei seri dubbi riguardo all'ora di reale insorgenza della sofferenza fetale, in assenza di un monitoraggio cardiotocografico continuo”; e) tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal dott. , la Persona_1 prospettata negligenza dei sanitari nel monitoraggio del feto era smentita dalla presenza in cartella clinica di tre tracciati, effettuati tra le ore 18.20 e le ore 20.00, fermo restando che
“non poter escludere un certo fatto” non significava affatto discettare di un nesso eziologico certo ed inoppugnabile tra i danni lamentati e le condotte tenute dal personale in servizio presso l'ospedale Umberto I di CE IN (cfr. l'atto d'appello del 13 dicembre 2024, alle pagine da 3 a 9).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) dopo la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Salerno aveva nominato un collegio di professionisti ed, in seguito al deposito dell'elaborato peritale, aveva disposto -subentrato un nuovo giudicante- la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, affidate al dott. ; b) quest'ultimo, esaminata la Persona_1 documentazione versata in atti ed acquisite informazioni dai genitori, aveva ricostruito la vicenda che aveva portato alla nascita, tramite parto cesareo, del piccolo Controparte_3
, evidenziando, per un verso, che, al momento
[...] dell'ingresso in reparto, non era stata riscontrata alcuna anomalia o patologia, sia per la madre, che per il feto, e, per
4 altro verso, che l'operato dei sanitari che avevano avuto in cura era stato imperito e negligente, “in particolare Controparte_1 nel ritardo nell'assistenza e nel parto”; c) nell'intervallo di tempo tra le ore 17.30 e le ore 20.00 il benessere fetale era stato controllato mediante cardiotocografia intermittente, come poteva evincersi da tre tracciati, dei quali si rinvenivano in cartella clinica solamente le fotocopie, che non riportavano, però, né l'ora di esecuzione, né la durata, ed erano scarsamente leggibili per qualità di stampa, ed anche il controllo ecografico delle 18.15 era stato fatto in maniera inadeguata, secondo le linee guida, non essendo stata neppure effettuata una idonea valutazione della quantità del liquido amniotico;
d) pur non essendo possibile stabilire esattamente quando si fosse manifestata la sofferenza fetale segnalata nel partogramma alle ore 20.00, poteva ritenersi che il fenomeno fosse insorto tra le ore 18.15 e le ore 20.00, in quanto il liquido amniotico era verde ed il battito cardiaco era piuttosto lento, per cui poteva desumersi che il feto, nel suddetto lasso di tempo, fosse andato incontro ad una sofferenza sub-acuta, che, con il trascorrere dei minuti ed in mancanza di un monitoraggio continuo, oltre che di un adeguato studio del liquido amniotico, si era trasformata in sofferenza acuta;
e) il parto cesareo, pertanto, era stato tardivo, in quanto disposto solamente alle ore 20.00, allorché era stata rilevata “dilatazione del collo uterino di quattro centimetri, membrane rotte con fuoriuscita di liquido verde, presenza di decelerazioni, bradicardia” ed evidenti segni di “sofferenza fetale”, sulla cui ora di reale insorgenza, però, potevano nutrirsi “seri dubbi”; f) l'indice di Apgar ed i controlli clinici effettuati dai neonatologi, come era possibile evincere dalla cartella clinica, ostetrica e neonatologica, avevano confermato che l'ipossia o l'asfissia insorta qualche ora prima della nascita aveva comportato nel feto una risposta mediante
5 le proprie capacità di compenso, ma non che queste ultime erano state del tutto idonee a prevenire danni da “acidosi metabolica”, che aveva determinato, nel piccolo
[...]
, un ritardo mentale grave, incidente sulla sfera CP_3 linguistica e motoria, con difficoltà di apprendimento che si manifestavano anche in ambito scolastico, rendendo necessario un insegnante di sostegno;
g) d'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato come, nel corso di un ricovero presso il reparto di genetica medica dell'ospedale di
Benevento, non fossero state rilevate anomalie numeriche e/o strumentali dei cromosomi, con la conseguente impossibilità di ricondurre il suddetto ritardo mentale a patologie genetiche, né
l'insorgenza tardiva di segni neurologici -emersi dopo un certo lasso di tempo dalla nascita- permetteva di escludere che la genesi della patologia neurologica fosse ricollegabile proprio al momento del parto;
h) le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, del resto, erano pienamente condivisibili, in quanto sostenute da una motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, corroborata da un attento esame della documentazione prodotta e da indagini accurate ed approfondite, mentre non lo erano state quelle svolte dal collegio originariamente incaricato, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari del nosocomio , circostanza Pt_2 avversata dagli accertamenti eseguiti dai genitori di
[...]
presso l'ospedale di Benevento, dove era stata CP_3 esclusa una causa congenita del deficit cognitivo del minore, risultando evidente che tale deficit -se non genetico- era frutto di un errore dei sanitari, consistito nel ritardo nell'assistenza alla partoriente, oltre che nell'omessa valutazione del liquido amniotico durante il travaglio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 3 ad 11).
6 4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, essendo scalfite, in relazione alla loro rispondenza a diritto, soprattutto sul piano dell'onere della prova e degli effetti del mancato assolvimento di esso, e nella loro coerenza con gli elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria, dalle ragioni di censura articolate dall'
[...]
. Parte_1
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che, in relazione alle operazioni peritali svolte dal dott. , l' Persona_1 [...]
non aveva sollevato, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado ed in maniera tempestiva, alcuna eccezione, in tal modo decadendo dalla facoltà di dolersene in sede di gravame.
L'eventuale nullità della consulenza tecnica d'ufficio, infatti,
è soggetta al regime disciplinato dall'articolo 157 del codice di procedura civile, avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale, restando altrimenti sanata (cfr. Cass. civ. n. 15747/18, Cass. civ., sez. un., n. 3086/22 e Cass. civ. n. 17916/22).
5.1. Ma, a prescindere dalla lamentata nullità delle indagini peritali svolte dal dott. , il giudizio di Persona_1 responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura _1
, sul quale il Tribunale di Salerno ha ancorato la
[...] decisione, induce a non poche -e fondate- perplessità, non essendo emerso, avuto riguardo al criterio probatorio del più probabile che non, che i medici ed i paramedici in servizio presso l'ospedale di CE IN abbiano tenuto condotte contrastanti con quelle che avrebbero dovuto tenere in relazione alle peculiarità del caso di specie, né, tanto meno, il
7 nesso eziologico tra tali condotte ed i danni che ne sarebbero scaturiti.
Come è noto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'inadempimento -o l'inesatto adempimento- di un'obbligazione professionale, per negligente, imprudente o imperito svolgimento della prestazione, è necessario che sia accertata la sussistenza di un vulnus risarcibile, derivante da eventuali omissioni od errori, nonché della correlazione eziologica tra la condotta o le condotte inadempienti ed i pregiudizi occorsi al danneggiato.
E la relativa indagine -che, non è superfluo rimarcarlo, deve essere svolta, innanzi tutto, in virtù degli elementi di prova che l'istante ha l'onere di fornire a sostegno della fondatezza dell'azione- non può che essere incentrata su un giudizio prognostico, che l'autorità giudiziaria adita è chiamata a compiere attraverso una valutazione volta a verificare se i danni sofferti, senza la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia dell'incaricato della prestazione, non ci sarebbero stati o sarebbero stati di entità minore (cfr. Cass. civ. n. 2638/13,
Cass. civ. n. 21530/21 e Cass. civ. n. 25825/24).
5.2. Il Giudice di primo grado, nella vicenda in esame, ha condivisibilmente affidato -pur essendo stata effettuata, in sede di accertamento tecnico preventivo, una consulenza tecnica d'ufficio, a firma della dott.ssa Persona_2 ginecologa, non esente, invero, da profili di genericità, se non di vera e propria indeterminatezza, oltre che non sempre suffragata da una motivazione esauriente, compiutamente esplicativa delle ragioni sottese alle conclusioni rassegnate, sovente illustrate in termini generali e non con precipuo riferimento alle peculiarità del caso di specie, in relazione a tutti gli elementi emersi ed alla loro attitudine, più o meno significativa, a delucidare, in concreto e non astrattamente,
8 riguardo ai fatti di causa (cfr., allegata in copia al fascicolo degli appellati, l'elaborato peritale al quale si è or ora fatto cenno, a firma della dott.ssa , in particolare, alle Persona_2 pagine da 7 a 16)- a tre professionisti -un medico legale, un ginecologo ed un neonatologo- la verifica delle condotte tenute dal personale medico e paramedico in servizio presso l'ospedale
Umberto I di CE IN, affinché accertassero la loro rispondenza alle regole dell'arte e la loro eventuale correlazione eziologica con le condizioni di salute di Controparte_3
(cfr. l'ordinanza dell'8 novembre 2018, alle pagine da 1 a 2).
Ed, a tal proposito, non è possibile nutrire alcun dubbio - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Salerno, il quale, in diversa composizione rispetto all'epoca di conferimento dell'incarico, ha ritenuto, senza motivare adeguatamente le sue determinazioni, di rinnovare le operazioni peritali (cfr. l'ordinanza del 12 dicembre 2022, a pagina 1, in cui il Giudice di primo grado, come si è detto, non ha delucidato affatto, in modo compiuto ed esauriente, sui motivi che lo hanno indotto a disporre la rinnovazione delle indagini peritali, avendo fatto meramente cenno, in termini assolutamente vaghi ed indefiniti, ad una presunta natura “non soddisfacente e contraddittoria” degli accertamenti effettuati dal collegio peritale antecedentemente nominato)- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, i quali, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, del “fatto”, della copiosa documentazione esaminata e degli accertamenti effettuati (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri
, e , alle Persona_3 Controparte_4 Persona_4 pagine da 2 a 9), hanno descritto l'iter clinico ed ostetrico relativo al decorso della gravidanza ed al parto cesareo al quale era stata sottoposta , nonché le condizioni del Controparte_1
9 neonato, specificando come quest'ultimo, al momento della nascita, non presentava alcun segno di acidosi metabolica, né tale da indurre a ritenere che avesse vissuto una situazione di ipossia o asfissia, come poteva evincersi dai dati - specificamente indicati dagli ausiliari, tra cui quelli inerenti all'indice di Apgar- raccolti immediatamente dopo la nascita e successivamente ad essa, anche nei mesi e negli anni seguenti, escludendo, quindi, che lo stato di salute di Controparte_3
potesse essere correlato a condotte imprudenti, imperite
[...]
o negligenti del personale medico e paramedico che aveva avuto in cura la madre, prima, ed il neonato, poi, tenuto conto anche dell'impossibilità di scartare un'origine genetica dei danni lamentati, in quanto, se era vero che l'analisi del cariotipo risultava negativa per anomalie cromosoniche, non erano state affatto indagate microalterazioni genetiche, quali “delezioni e mutazioni puntiformi”, che pure potevano aver avuto incidenza sulle condizioni di salute del neonato (cfr. l'elaborato peritale redatto dai tre professionisti nominati nel corso del giudizio di primo grado, alle pagine da 9 a 20), non mancando di illustrare
-prendendo anche posizione rispetto alle argomentazioni del consulente tecnico di parte degli attori, confutandole con acume, sagacia e rigore- le ragioni che li avevano indotti a formulare le conclusioni rassegnate, con le quali hanno ribadito la correttezza dell'operato dei sanitari dell'ospedale Umberto I di CE IN, i quali, al cospetto di una sofferenza fetale acuta, manifestatasi solamente alle ore 20.00, avevano provveduto ad effettuare tempestivamente il taglio cesareo
(cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 gennaio 2022, alle pagine da 20 a 23).
L'operato dei consulenti tecnici d'ufficio, nella parte in cui hanno descritto lo stato di salute di ed Controparte_3 hanno escluso una correlazione eziologica tra esso e le condotte
10 tenute dai medici e dai paramedici che avevano assistito la madre e, dopo la nascita, il neonato, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che li hanno ispirati nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale i tre professionisti nominati in prime cure hanno illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti.
D'altronde, le ragioni di dissenso enucleabili dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Persona_1 poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dal collegio peritale- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dagli ausiliari antecedentemente nominati, in quanto affatto inadeguata - siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale a loro firma.
5.3. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , oltre tutto, non si caratterizza per Persona_1 particolare pregio, tanto da ingenerare non pochi -e fondati- dubbi sulle argomentazioni e sui risultati in essa enunciati, e non certo -o, forse, non solo- perché, come prospettato
11 dall' , proveniente da un Parte_1 professionista specializzato in chirurgia generale ed angiologia e solamente perfezionato in medicina legale, a fronte delle specifiche e titolate competenze dei componenti del collegio peritale, ma per il suo precipuo contenuto, non comparabile, per efficacia rappresentativa e persuasività argomentativa, a quello dell'elaborato peritale redatto in sede collegiale.
L'ausiliario, infatti, dopo aver accennato al “fatto”, alla
“documentazione sanitaria” ed agli “accertamenti medico- legali” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 21 giugno 2024, alle pagine da 2 a 12), si è soffermato, sulla scorta, per di più, di assunti talvolta sovrapponibili -come espressamente segnalato dall'
[...]
nell'atto di gravame- a quelli rinvenibili Parte_1 nell'elaborato peritale a firma dei dott.ri , Persona_3
e , sugli stessi profili fattuali Controparte_4 Persona_4 già indagati in sede collegiale (tra cui le difficoltà a ricostruire il monitoraggio della paziente nelle due ore antecedenti alla decisione di procedere al taglio cesareo, affermando, peraltro, che non era possibile stabilire quando fosse insorta la sofferenza fetale acuta, e la valutazione, asseritamente non adeguata, del liquido amniotico), pervenendo a risultati -sia pure perplessi, se non meramente ipotetici- di segno diverso, giacché non potrebbe “escludersi”, in virtù degli elementi acquisiti, evincibili, in particolare, dalla cartella clinica, ostetrica e neonatale, che il feto avesse patito una “ipossia o asfissia in grado di produrre acidosi metabolica, sia prima della nascita durante il travaglio, sia durante il parto” (cfr. l'elaborato peritale a firma del dott. , alle pagine da 12 a Persona_1
19).
Ed ha poi concluso -il suddetto professionista- sostenendo che le patologie delle quali era affetto Controparte_3
12 potessero essere ricondotte all'operato dei sanitari in servizio presso il nosocomio di CE IN (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , alle Persona_1 pagine da 20 a 26), ma in virtù di argomentazioni, oltre che, per certi versi, non fondate su dati certi ed inoppugnabili, sovente incentrate, come si è poc'anzi messo in rilievo, su mere ipotesi ricostruttive, per lo più astratte e non idonee, in ogni caso, ad infirmare quelle rinvenibili nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio collegiale, nella quale i professionisti nominati hanno esaminato approfonditamente -e con ben altra padronanza della materia e capacità di valutazione degli elementi complessivamente emersi- tutti gli aspetti considerati dal dott. , evidenziando, tra Persona_1
l'altro, come fosse stato effettuato un monitoraggio intermittente del feto, come non fosse richiesta, nel caso di specie, in cui non erano presenti segni di ipossia o asfissia, la emogasanalisi, come fossero stati eseguiti tutti gli accertamenti previsti dalle linee guida all'epoca vigenti, come solo la sofferenza fetale acuta imponesse l'estrazione del feto, come era avvenuto con il taglio cesareo, e non quella sub-acuta, come le condizioni di , alla nascita, Controparte_3 fossero normali, non essendo affetto da acidosi metabolica, come i mesi successivi di vita e l'epoca in cui erano emersi i primi segni delle sue patologie deponessero per una causa alternativa rispetto a quella che pretendeva di individuarla nel ritardo con il quale sarebbe avvenuto il parto, e come le indagini genetiche effettuate su incarico dei genitori non fossero indicative, perché assolutamente incomplete.
5.4. A ben vedere -e fermo restando che i risultati ai quali è pervenuto il dott. non sono affatto idonei ad Persona_1 avvalorare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il ritardo mentale manifestatosi nel minore,
13 nonché della stessa natura imprudente, imperita o negligente di tale condotta, per le ragioni precedentemente menzionate, che danno conto di come siano espressione di un impianto argomentativo claudicante, evanescente e dubitativo, privo di una rigorosa ricostruzione dei dati clinici e, più in generale, degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda e delle loro implicazioni sul piano eziologico- le conclusioni di segno contrastante alle quali sono giunti i diversi professionisti incaricati nel corso del giudizio, nelle sue varie fasi, testimoniano l'impossibilità di ritenere -sulla scorta del criterio del più probabile che non- che sia stato comprovato che lo stato di salute di sia riconducibile ad un'ipotesi Controparte_3 di ipossia o asfissia subita durante il travaglio o il parto, tenendo a mente che l'eventuale incertezza sulla sussistenza del nesso eziologico -ed, ancora prima, sulla natura inadempiente delle condotte tenute dal personale medico e paramedico- è destinata a ridondare negativamente sul danneggiato, stante l'onere probatorio su di lui gravante.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle inerenti al terzo motivo di gravame, attinente al quantum del risarcimento (cfr. l'atto d'appello del
13 dicembre 2024, a pagina 9), l'impugnazione spiegata dall' deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
7. Le spese di lite, sia del primo, che del secondo grado del giudizio, in considerazione delle difficoltà inerenti all'accertamento delle cause delle patologie dalle quali è affetto
, tali da integrare gravi ed eccezionali Controparte_3
14 ragioni, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile, possono essere integralmente compensate, fermo restando che le spese relative a tutte le indagini peritali espletate devono essere poste a carico degli appellati, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata,
[...] rigetta la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, sia del primo, che del secondo grado di giudizio;
3) pone a carico degli appellati le spese relative a tutte le attività peritali espletate, comprese quelle inerenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1325 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Franco Marruso, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avvocato CP_3
Alessandro Violoni, come in atti domiciliati,
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5476/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 19 novembre 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 13 dicembre 2024, l' Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a tre
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5476/24, pubblicata in data 19 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da _1
e , in proprio e quali esercenti la
[...] Controparte_2 responsabilità genitoriale sul minore , al Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte inadempienti tenute dai sanitari dell'ospedale
Umberto I di CE IN, i quali, a partire dal 5 marzo
2003, data del ricovero, avevano avuto in cura _1
, la quale era stata sottoposta ad un intervento
[...] intempestivo di taglio cesareo, che aveva causato un'asfissia prenatale ed aveva comportato un ritardo psico-motorio nella crescita del neonato, condannandola al pagamento di euro
883.959,00 in favore di , di euro Controparte_3
93.836,16 in favore di e di euro 99.523,20 in Controparte_2 favore di , oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_1 interessi, spese delle indagini peritali espletate e quelle di lite.
2. Costituitisi in giudizio, , Controparte_1 Controparte_2
e impugnavano le avverse Controparte_3 argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall' è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
2 2. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l' ha messo Parte_1 in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva violato l'articolo
196 del codice di procedura civile, in quanto, senza validi motivi, aveva disposto nuove indagini peritali dopo quelle espletate dal collegio medico originariamente incaricato - costituito da tre professori universitari specialisti in medicina legale, in ginecologia ed ostetricia ed in neonatologia- ed aveva fondato la sua decisione su una relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma di un unico professionista, dott. , Persona_1 specialista, peraltro, in medicina generale ed angiologia e meramente perfezionato in medicina legale, ad onta della necessità, nei giudizi attinenti alla responsabilità sanitaria, di nominare un collegio peritale;
b) in virtù delle indagini espletate dal dott. , aveva erroneamente riconosciuto la Persona_1 responsabilità dei sanitari in servizio presso il nosocomio di
CE IN nella causazione dei danni subiti da
[...]
, omettendo di valutare le argomentazioni dei tre CP_3 specialisti originariamente nominati, secondo i quali il comportamento del personale medico e paramedico era stato del tutto insuscettibile di censura;
c) sulla scorta degli elementi evincibili dalla cartella clinica, ostetrica e neonatale, era possibile escludere, infatti, che il feto avesse attraversato, prima della nascita, durante il travaglio e nel corso del parto, una fase di ipossia o asfissia, non essendo il neonato, al momento della nascita, in acidosi metabolica, a conferma di una -probabile- diversa eziologia delle patologie poi manifestatesi, come era possibile arguire anche dalla mancanza di una sintomatologia specifica nei primi due anni di vita;
d) in forza degli stessi elementi clinici ed, in ogni caso, senza motivare sul punto, il dott. aveva ritenuto, Persona_1
3 invece, che non potesse escludersi che il feto avesse vissuto una situazione di ipossia o asfissia tale da determinare un'acidosi metabolica, sia prima della nascita, che durante il travaglio o nel corso del parto, che era stato effettuato con taglio cesareo, reputato intempestivo dall'ausiliario,
“considerata la negligenza tenuta dai sanitari nella fase di monitoraggio fetale ed in considerazione dei seri dubbi riguardo all'ora di reale insorgenza della sofferenza fetale, in assenza di un monitoraggio cardiotocografico continuo”; e) tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal dott. , la Persona_1 prospettata negligenza dei sanitari nel monitoraggio del feto era smentita dalla presenza in cartella clinica di tre tracciati, effettuati tra le ore 18.20 e le ore 20.00, fermo restando che
“non poter escludere un certo fatto” non significava affatto discettare di un nesso eziologico certo ed inoppugnabile tra i danni lamentati e le condotte tenute dal personale in servizio presso l'ospedale Umberto I di CE IN (cfr. l'atto d'appello del 13 dicembre 2024, alle pagine da 3 a 9).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) dopo la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Salerno aveva nominato un collegio di professionisti ed, in seguito al deposito dell'elaborato peritale, aveva disposto -subentrato un nuovo giudicante- la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, affidate al dott. ; b) quest'ultimo, esaminata la Persona_1 documentazione versata in atti ed acquisite informazioni dai genitori, aveva ricostruito la vicenda che aveva portato alla nascita, tramite parto cesareo, del piccolo Controparte_3
, evidenziando, per un verso, che, al momento
[...] dell'ingresso in reparto, non era stata riscontrata alcuna anomalia o patologia, sia per la madre, che per il feto, e, per
4 altro verso, che l'operato dei sanitari che avevano avuto in cura era stato imperito e negligente, “in particolare Controparte_1 nel ritardo nell'assistenza e nel parto”; c) nell'intervallo di tempo tra le ore 17.30 e le ore 20.00 il benessere fetale era stato controllato mediante cardiotocografia intermittente, come poteva evincersi da tre tracciati, dei quali si rinvenivano in cartella clinica solamente le fotocopie, che non riportavano, però, né l'ora di esecuzione, né la durata, ed erano scarsamente leggibili per qualità di stampa, ed anche il controllo ecografico delle 18.15 era stato fatto in maniera inadeguata, secondo le linee guida, non essendo stata neppure effettuata una idonea valutazione della quantità del liquido amniotico;
d) pur non essendo possibile stabilire esattamente quando si fosse manifestata la sofferenza fetale segnalata nel partogramma alle ore 20.00, poteva ritenersi che il fenomeno fosse insorto tra le ore 18.15 e le ore 20.00, in quanto il liquido amniotico era verde ed il battito cardiaco era piuttosto lento, per cui poteva desumersi che il feto, nel suddetto lasso di tempo, fosse andato incontro ad una sofferenza sub-acuta, che, con il trascorrere dei minuti ed in mancanza di un monitoraggio continuo, oltre che di un adeguato studio del liquido amniotico, si era trasformata in sofferenza acuta;
e) il parto cesareo, pertanto, era stato tardivo, in quanto disposto solamente alle ore 20.00, allorché era stata rilevata “dilatazione del collo uterino di quattro centimetri, membrane rotte con fuoriuscita di liquido verde, presenza di decelerazioni, bradicardia” ed evidenti segni di “sofferenza fetale”, sulla cui ora di reale insorgenza, però, potevano nutrirsi “seri dubbi”; f) l'indice di Apgar ed i controlli clinici effettuati dai neonatologi, come era possibile evincere dalla cartella clinica, ostetrica e neonatologica, avevano confermato che l'ipossia o l'asfissia insorta qualche ora prima della nascita aveva comportato nel feto una risposta mediante
5 le proprie capacità di compenso, ma non che queste ultime erano state del tutto idonee a prevenire danni da “acidosi metabolica”, che aveva determinato, nel piccolo
[...]
, un ritardo mentale grave, incidente sulla sfera CP_3 linguistica e motoria, con difficoltà di apprendimento che si manifestavano anche in ambito scolastico, rendendo necessario un insegnante di sostegno;
g) d'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato come, nel corso di un ricovero presso il reparto di genetica medica dell'ospedale di
Benevento, non fossero state rilevate anomalie numeriche e/o strumentali dei cromosomi, con la conseguente impossibilità di ricondurre il suddetto ritardo mentale a patologie genetiche, né
l'insorgenza tardiva di segni neurologici -emersi dopo un certo lasso di tempo dalla nascita- permetteva di escludere che la genesi della patologia neurologica fosse ricollegabile proprio al momento del parto;
h) le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, del resto, erano pienamente condivisibili, in quanto sostenute da una motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, corroborata da un attento esame della documentazione prodotta e da indagini accurate ed approfondite, mentre non lo erano state quelle svolte dal collegio originariamente incaricato, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari del nosocomio , circostanza Pt_2 avversata dagli accertamenti eseguiti dai genitori di
[...]
presso l'ospedale di Benevento, dove era stata CP_3 esclusa una causa congenita del deficit cognitivo del minore, risultando evidente che tale deficit -se non genetico- era frutto di un errore dei sanitari, consistito nel ritardo nell'assistenza alla partoriente, oltre che nell'omessa valutazione del liquido amniotico durante il travaglio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 3 ad 11).
6 4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, essendo scalfite, in relazione alla loro rispondenza a diritto, soprattutto sul piano dell'onere della prova e degli effetti del mancato assolvimento di esso, e nella loro coerenza con gli elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria, dalle ragioni di censura articolate dall'
[...]
. Parte_1
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che, in relazione alle operazioni peritali svolte dal dott. , l' Persona_1 [...]
non aveva sollevato, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado ed in maniera tempestiva, alcuna eccezione, in tal modo decadendo dalla facoltà di dolersene in sede di gravame.
L'eventuale nullità della consulenza tecnica d'ufficio, infatti,
è soggetta al regime disciplinato dall'articolo 157 del codice di procedura civile, avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale, restando altrimenti sanata (cfr. Cass. civ. n. 15747/18, Cass. civ., sez. un., n. 3086/22 e Cass. civ. n. 17916/22).
5.1. Ma, a prescindere dalla lamentata nullità delle indagini peritali svolte dal dott. , il giudizio di Persona_1 responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura _1
, sul quale il Tribunale di Salerno ha ancorato la
[...] decisione, induce a non poche -e fondate- perplessità, non essendo emerso, avuto riguardo al criterio probatorio del più probabile che non, che i medici ed i paramedici in servizio presso l'ospedale di CE IN abbiano tenuto condotte contrastanti con quelle che avrebbero dovuto tenere in relazione alle peculiarità del caso di specie, né, tanto meno, il
7 nesso eziologico tra tali condotte ed i danni che ne sarebbero scaturiti.
Come è noto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'inadempimento -o l'inesatto adempimento- di un'obbligazione professionale, per negligente, imprudente o imperito svolgimento della prestazione, è necessario che sia accertata la sussistenza di un vulnus risarcibile, derivante da eventuali omissioni od errori, nonché della correlazione eziologica tra la condotta o le condotte inadempienti ed i pregiudizi occorsi al danneggiato.
E la relativa indagine -che, non è superfluo rimarcarlo, deve essere svolta, innanzi tutto, in virtù degli elementi di prova che l'istante ha l'onere di fornire a sostegno della fondatezza dell'azione- non può che essere incentrata su un giudizio prognostico, che l'autorità giudiziaria adita è chiamata a compiere attraverso una valutazione volta a verificare se i danni sofferti, senza la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia dell'incaricato della prestazione, non ci sarebbero stati o sarebbero stati di entità minore (cfr. Cass. civ. n. 2638/13,
Cass. civ. n. 21530/21 e Cass. civ. n. 25825/24).
5.2. Il Giudice di primo grado, nella vicenda in esame, ha condivisibilmente affidato -pur essendo stata effettuata, in sede di accertamento tecnico preventivo, una consulenza tecnica d'ufficio, a firma della dott.ssa Persona_2 ginecologa, non esente, invero, da profili di genericità, se non di vera e propria indeterminatezza, oltre che non sempre suffragata da una motivazione esauriente, compiutamente esplicativa delle ragioni sottese alle conclusioni rassegnate, sovente illustrate in termini generali e non con precipuo riferimento alle peculiarità del caso di specie, in relazione a tutti gli elementi emersi ed alla loro attitudine, più o meno significativa, a delucidare, in concreto e non astrattamente,
8 riguardo ai fatti di causa (cfr., allegata in copia al fascicolo degli appellati, l'elaborato peritale al quale si è or ora fatto cenno, a firma della dott.ssa , in particolare, alle Persona_2 pagine da 7 a 16)- a tre professionisti -un medico legale, un ginecologo ed un neonatologo- la verifica delle condotte tenute dal personale medico e paramedico in servizio presso l'ospedale
Umberto I di CE IN, affinché accertassero la loro rispondenza alle regole dell'arte e la loro eventuale correlazione eziologica con le condizioni di salute di Controparte_3
(cfr. l'ordinanza dell'8 novembre 2018, alle pagine da 1 a 2).
Ed, a tal proposito, non è possibile nutrire alcun dubbio - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Salerno, il quale, in diversa composizione rispetto all'epoca di conferimento dell'incarico, ha ritenuto, senza motivare adeguatamente le sue determinazioni, di rinnovare le operazioni peritali (cfr. l'ordinanza del 12 dicembre 2022, a pagina 1, in cui il Giudice di primo grado, come si è detto, non ha delucidato affatto, in modo compiuto ed esauriente, sui motivi che lo hanno indotto a disporre la rinnovazione delle indagini peritali, avendo fatto meramente cenno, in termini assolutamente vaghi ed indefiniti, ad una presunta natura “non soddisfacente e contraddittoria” degli accertamenti effettuati dal collegio peritale antecedentemente nominato)- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, i quali, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, del “fatto”, della copiosa documentazione esaminata e degli accertamenti effettuati (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri
, e , alle Persona_3 Controparte_4 Persona_4 pagine da 2 a 9), hanno descritto l'iter clinico ed ostetrico relativo al decorso della gravidanza ed al parto cesareo al quale era stata sottoposta , nonché le condizioni del Controparte_1
9 neonato, specificando come quest'ultimo, al momento della nascita, non presentava alcun segno di acidosi metabolica, né tale da indurre a ritenere che avesse vissuto una situazione di ipossia o asfissia, come poteva evincersi dai dati - specificamente indicati dagli ausiliari, tra cui quelli inerenti all'indice di Apgar- raccolti immediatamente dopo la nascita e successivamente ad essa, anche nei mesi e negli anni seguenti, escludendo, quindi, che lo stato di salute di Controparte_3
potesse essere correlato a condotte imprudenti, imperite
[...]
o negligenti del personale medico e paramedico che aveva avuto in cura la madre, prima, ed il neonato, poi, tenuto conto anche dell'impossibilità di scartare un'origine genetica dei danni lamentati, in quanto, se era vero che l'analisi del cariotipo risultava negativa per anomalie cromosoniche, non erano state affatto indagate microalterazioni genetiche, quali “delezioni e mutazioni puntiformi”, che pure potevano aver avuto incidenza sulle condizioni di salute del neonato (cfr. l'elaborato peritale redatto dai tre professionisti nominati nel corso del giudizio di primo grado, alle pagine da 9 a 20), non mancando di illustrare
-prendendo anche posizione rispetto alle argomentazioni del consulente tecnico di parte degli attori, confutandole con acume, sagacia e rigore- le ragioni che li avevano indotti a formulare le conclusioni rassegnate, con le quali hanno ribadito la correttezza dell'operato dei sanitari dell'ospedale Umberto I di CE IN, i quali, al cospetto di una sofferenza fetale acuta, manifestatasi solamente alle ore 20.00, avevano provveduto ad effettuare tempestivamente il taglio cesareo
(cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 gennaio 2022, alle pagine da 20 a 23).
L'operato dei consulenti tecnici d'ufficio, nella parte in cui hanno descritto lo stato di salute di ed Controparte_3 hanno escluso una correlazione eziologica tra esso e le condotte
10 tenute dai medici e dai paramedici che avevano assistito la madre e, dopo la nascita, il neonato, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che li hanno ispirati nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale i tre professionisti nominati in prime cure hanno illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti.
D'altronde, le ragioni di dissenso enucleabili dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Persona_1 poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dal collegio peritale- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dagli ausiliari antecedentemente nominati, in quanto affatto inadeguata - siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale a loro firma.
5.3. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , oltre tutto, non si caratterizza per Persona_1 particolare pregio, tanto da ingenerare non pochi -e fondati- dubbi sulle argomentazioni e sui risultati in essa enunciati, e non certo -o, forse, non solo- perché, come prospettato
11 dall' , proveniente da un Parte_1 professionista specializzato in chirurgia generale ed angiologia e solamente perfezionato in medicina legale, a fronte delle specifiche e titolate competenze dei componenti del collegio peritale, ma per il suo precipuo contenuto, non comparabile, per efficacia rappresentativa e persuasività argomentativa, a quello dell'elaborato peritale redatto in sede collegiale.
L'ausiliario, infatti, dopo aver accennato al “fatto”, alla
“documentazione sanitaria” ed agli “accertamenti medico- legali” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 21 giugno 2024, alle pagine da 2 a 12), si è soffermato, sulla scorta, per di più, di assunti talvolta sovrapponibili -come espressamente segnalato dall'
[...]
nell'atto di gravame- a quelli rinvenibili Parte_1 nell'elaborato peritale a firma dei dott.ri , Persona_3
e , sugli stessi profili fattuali Controparte_4 Persona_4 già indagati in sede collegiale (tra cui le difficoltà a ricostruire il monitoraggio della paziente nelle due ore antecedenti alla decisione di procedere al taglio cesareo, affermando, peraltro, che non era possibile stabilire quando fosse insorta la sofferenza fetale acuta, e la valutazione, asseritamente non adeguata, del liquido amniotico), pervenendo a risultati -sia pure perplessi, se non meramente ipotetici- di segno diverso, giacché non potrebbe “escludersi”, in virtù degli elementi acquisiti, evincibili, in particolare, dalla cartella clinica, ostetrica e neonatale, che il feto avesse patito una “ipossia o asfissia in grado di produrre acidosi metabolica, sia prima della nascita durante il travaglio, sia durante il parto” (cfr. l'elaborato peritale a firma del dott. , alle pagine da 12 a Persona_1
19).
Ed ha poi concluso -il suddetto professionista- sostenendo che le patologie delle quali era affetto Controparte_3
12 potessero essere ricondotte all'operato dei sanitari in servizio presso il nosocomio di CE IN (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , alle Persona_1 pagine da 20 a 26), ma in virtù di argomentazioni, oltre che, per certi versi, non fondate su dati certi ed inoppugnabili, sovente incentrate, come si è poc'anzi messo in rilievo, su mere ipotesi ricostruttive, per lo più astratte e non idonee, in ogni caso, ad infirmare quelle rinvenibili nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio collegiale, nella quale i professionisti nominati hanno esaminato approfonditamente -e con ben altra padronanza della materia e capacità di valutazione degli elementi complessivamente emersi- tutti gli aspetti considerati dal dott. , evidenziando, tra Persona_1
l'altro, come fosse stato effettuato un monitoraggio intermittente del feto, come non fosse richiesta, nel caso di specie, in cui non erano presenti segni di ipossia o asfissia, la emogasanalisi, come fossero stati eseguiti tutti gli accertamenti previsti dalle linee guida all'epoca vigenti, come solo la sofferenza fetale acuta imponesse l'estrazione del feto, come era avvenuto con il taglio cesareo, e non quella sub-acuta, come le condizioni di , alla nascita, Controparte_3 fossero normali, non essendo affetto da acidosi metabolica, come i mesi successivi di vita e l'epoca in cui erano emersi i primi segni delle sue patologie deponessero per una causa alternativa rispetto a quella che pretendeva di individuarla nel ritardo con il quale sarebbe avvenuto il parto, e come le indagini genetiche effettuate su incarico dei genitori non fossero indicative, perché assolutamente incomplete.
5.4. A ben vedere -e fermo restando che i risultati ai quali è pervenuto il dott. non sono affatto idonei ad Persona_1 avvalorare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il ritardo mentale manifestatosi nel minore,
13 nonché della stessa natura imprudente, imperita o negligente di tale condotta, per le ragioni precedentemente menzionate, che danno conto di come siano espressione di un impianto argomentativo claudicante, evanescente e dubitativo, privo di una rigorosa ricostruzione dei dati clinici e, più in generale, degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda e delle loro implicazioni sul piano eziologico- le conclusioni di segno contrastante alle quali sono giunti i diversi professionisti incaricati nel corso del giudizio, nelle sue varie fasi, testimoniano l'impossibilità di ritenere -sulla scorta del criterio del più probabile che non- che sia stato comprovato che lo stato di salute di sia riconducibile ad un'ipotesi Controparte_3 di ipossia o asfissia subita durante il travaglio o il parto, tenendo a mente che l'eventuale incertezza sulla sussistenza del nesso eziologico -ed, ancora prima, sulla natura inadempiente delle condotte tenute dal personale medico e paramedico- è destinata a ridondare negativamente sul danneggiato, stante l'onere probatorio su di lui gravante.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle inerenti al terzo motivo di gravame, attinente al quantum del risarcimento (cfr. l'atto d'appello del
13 dicembre 2024, a pagina 9), l'impugnazione spiegata dall' deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
7. Le spese di lite, sia del primo, che del secondo grado del giudizio, in considerazione delle difficoltà inerenti all'accertamento delle cause delle patologie dalle quali è affetto
, tali da integrare gravi ed eccezionali Controparte_3
14 ragioni, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile, possono essere integralmente compensate, fermo restando che le spese relative a tutte le indagini peritali espletate devono essere poste a carico degli appellati, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata,
[...] rigetta la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, sia del primo, che del secondo grado di giudizio;
3) pone a carico degli appellati le spese relative a tutte le attività peritali espletate, comprese quelle inerenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
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