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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1239/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
. Parte_1 Parte_2
(c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti BENVENGA GIUSEPPE C.F._1
e BENVEGNA SILVANA, come da procura in atti. attori, contro
, Cod. Fisc. CP_1 CodiceFiscale_2
, Cod. Fisc. CP_2 CodiceFiscale_3
, Cod. Fisc. CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. AMELIA N. MANNINO, giusta procura in atti, convenuti
CP_4
Convenuto contumace, avente ad oggetto: Usucapione.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il SI. adiva il Tribunale Parte_2
di Barcellona P.G. e, premettendo di possedere uti dominus da oltre 20 anni un appezzamento di terreno in Furnari, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. che il sig. nato a [...]_2 (ME) il 13/11/1948 c.f. è proprietario esclusivo per intervenuta C.F._5
usucapione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti in Furnari (ME) c.da
Saiatine, distinti al N.C.E.U. del Comune di Furnari al Foglio di mappa n. 2 con la particella
1165 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni.
Si costituivano in giudizio i SI.ri , e i quali CP_1 CP_2 CP_3
eccepivano, preliminarmente, la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito contestavano le domande perché infondate in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Esperito il tentativo di mediazione che ha avuto esito negativo, in corso di causa si costituiva la SI.ra , n.q. di coniuge erede di Parte_1 Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma ed ammessi i mezzi istruttori, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, giungeva all'udienza di discussione per la quale era fissata la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive.
****
Ciò posto, in diritto, va ricordato, in via generale, che, in tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni»; come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, «per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662/2010).
Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali); dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio "qualificato", continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare.
Peraltro, il possesso valido ad usucapire - oltre a dover essere inequivoco e, dunque, né dubbio, né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale (non dovendo generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà) - deve essere, altresì, pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino.
É, dunque, onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c. e dei relativi requisiti di legge richiesti: è, cioè, necessario che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2004, n. 15145).
Nel caso di specie, la domanda proposta da deve ritenersi infondata e, dunque, Pt_2
non meritevole di accoglimento, non avendo parte attrice adempiuto ad un siffatto onere probatorio.
Sul punto si osserva che le prove orali articolate da parte attrice non hanno dimostrato l'esistenza del possesso utile ad usucapionem.
Ed infatti, “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (cfr. Cass. n. 6123/2020). A maggior ragione, la cura e la pulizia del terreno effettuata da parte attrice, non è conseguenza di un potere esclusivo ed indisturbato sulla cosa. A ciò si aggiunga che, secondo la prospettazione dei convenuti, gli stessi hanno esercitato azioni che dimostrano il loro interesse e che si sono comunque comportati da proprietari dapprima con la accettazione con beneficio di inventario, che riguardava tra gli altri il bene oggetto di causa, e poi con l'inoltro dell'istanza rivolta al Tribunale di Barcellona per la cancellazione della trascrizione del pignoramento su di esso gravante, dopo aver saldato i debiti.
Tali circostanze confermano che parte attrice, lungi dall'essere possessore del terreno in questione è stata, al più, detentrice dello stesso con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario che avrebbe consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento “uti dominus” da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 c.c.
Dispone, infatti, l'art. 1141 c.c. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Alla luce di quanto sopra dedotto la domanda va, dunque, rigettata.
Deve essere al contempo rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria spiegata da parte convenuta, in ragione della mancata allegazione di uno specifico danno e dell'impossibilità di determinarlo sulla base degli atti di causa (cfr. ex plurimis Cass.
9080/2013).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta concretamente svolta da ciascuna parte costituita.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento delle spese del procedimento da distrarsi verso il procuratore antistatario dei convenuti , e Avv.to CP_1 CP_2 CP_3
AMELIA NICOLINA MANNINO, liquidate in complessivi € 4.064,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 05/06/2024 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1239/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
. Parte_1 Parte_2
(c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti BENVENGA GIUSEPPE C.F._1
e BENVEGNA SILVANA, come da procura in atti. attori, contro
, Cod. Fisc. CP_1 CodiceFiscale_2
, Cod. Fisc. CP_2 CodiceFiscale_3
, Cod. Fisc. CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. AMELIA N. MANNINO, giusta procura in atti, convenuti
CP_4
Convenuto contumace, avente ad oggetto: Usucapione.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il SI. adiva il Tribunale Parte_2
di Barcellona P.G. e, premettendo di possedere uti dominus da oltre 20 anni un appezzamento di terreno in Furnari, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. che il sig. nato a [...]_2 (ME) il 13/11/1948 c.f. è proprietario esclusivo per intervenuta C.F._5
usucapione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti in Furnari (ME) c.da
Saiatine, distinti al N.C.E.U. del Comune di Furnari al Foglio di mappa n. 2 con la particella
1165 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni.
Si costituivano in giudizio i SI.ri , e i quali CP_1 CP_2 CP_3
eccepivano, preliminarmente, la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito contestavano le domande perché infondate in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Esperito il tentativo di mediazione che ha avuto esito negativo, in corso di causa si costituiva la SI.ra , n.q. di coniuge erede di Parte_1 Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma ed ammessi i mezzi istruttori, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, giungeva all'udienza di discussione per la quale era fissata la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive.
****
Ciò posto, in diritto, va ricordato, in via generale, che, in tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni»; come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, «per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662/2010).
Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali); dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio "qualificato", continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare.
Peraltro, il possesso valido ad usucapire - oltre a dover essere inequivoco e, dunque, né dubbio, né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale (non dovendo generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà) - deve essere, altresì, pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino.
É, dunque, onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c. e dei relativi requisiti di legge richiesti: è, cioè, necessario che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2004, n. 15145).
Nel caso di specie, la domanda proposta da deve ritenersi infondata e, dunque, Pt_2
non meritevole di accoglimento, non avendo parte attrice adempiuto ad un siffatto onere probatorio.
Sul punto si osserva che le prove orali articolate da parte attrice non hanno dimostrato l'esistenza del possesso utile ad usucapionem.
Ed infatti, “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (cfr. Cass. n. 6123/2020). A maggior ragione, la cura e la pulizia del terreno effettuata da parte attrice, non è conseguenza di un potere esclusivo ed indisturbato sulla cosa. A ciò si aggiunga che, secondo la prospettazione dei convenuti, gli stessi hanno esercitato azioni che dimostrano il loro interesse e che si sono comunque comportati da proprietari dapprima con la accettazione con beneficio di inventario, che riguardava tra gli altri il bene oggetto di causa, e poi con l'inoltro dell'istanza rivolta al Tribunale di Barcellona per la cancellazione della trascrizione del pignoramento su di esso gravante, dopo aver saldato i debiti.
Tali circostanze confermano che parte attrice, lungi dall'essere possessore del terreno in questione è stata, al più, detentrice dello stesso con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario che avrebbe consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento “uti dominus” da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 c.c.
Dispone, infatti, l'art. 1141 c.c. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Alla luce di quanto sopra dedotto la domanda va, dunque, rigettata.
Deve essere al contempo rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria spiegata da parte convenuta, in ragione della mancata allegazione di uno specifico danno e dell'impossibilità di determinarlo sulla base degli atti di causa (cfr. ex plurimis Cass.
9080/2013).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta concretamente svolta da ciascuna parte costituita.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento delle spese del procedimento da distrarsi verso il procuratore antistatario dei convenuti , e Avv.to CP_1 CP_2 CP_3
AMELIA NICOLINA MANNINO, liquidate in complessivi € 4.064,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 05/06/2024 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola