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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1453/2024 V.G., avente ad oggetto
“compensi professionali” tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'avv. Federica de Silva, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Camucia di Cortona, via A. Sandrelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Paola Terrosi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, l'avv. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Grosseto la condanna di a pagarli l'importo di Controparte_1
€ 4.246,04 a titolo di onorario professionale maturato per averla difesa tra il 2022 e il
2024 nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la , per eccepire il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva sull'assunto che il rapporto fra le parti sarebbe stato intermediato da una società di recupero crediti, come l'altro procedimento principale da cui originava il titolo esecutivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e definitiva all'esito dell'udienza cartolare
25.2.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto doversi respingere la domanda del ricorrente rivolta nei confronti della società per quanto di ragione. Controparte_1
L'avv. ha chiesto la condanna giudiziale di a Pt_1 Controparte_1 corrispondergli la somma di € 4.246,04, quale onorario maturato nei suoi confronti per averla assistita nel procedimento civile n. 105/2022 R.G. introdotto presso l'intestato
Tribunale dalla società Beccanina con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c..
A sostegno delle proprie ragioni, ha depositato la documentazione certificativa dell'espletamento del mandato affidatogli, fino alla sentenza n. 624/2024 (all.ti 1-21),
e ha denunciato l'omesso pagamento della notula inoltrata via mail all'odierna resistente
(all.ti 22 e 23).
non ha contestato l'esistenza e l'entità del credito avversario, ma Controparte_1 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, segnalando l'intermediazione, a mezzo della società di recupero crediti (poi sostituita dalla società ), del CP_2 CP_3 rapporto professionale inerente all'incarico per la costituzione nel giudizio indicato dal ricorrente, incluso benvero nella complessiva pratica “Beccanina s.r.l.”, sviluppatasi in un doppio grado di giudizio e in un'opposizione a precetto, cioè la sede in cui furono rese le prestazioni dell'avv. rivendicate in questo processo. Pt_1
Ciò si ricaverebbe in particolar modo: dai contratti firmati con (all.ti 1-3 della CP_2 comparsa); dallo scambio epistolare intercorso fra le odierne parti, a conferma che l'avv. relazionasse ad e quest'ultima a (all.ti 4-7); dai Pt_1 CP_2 Controparte_1 pagamenti eseguiti da ad (all.ti 8-10 e 18) e da Controparte_1 CP_2 quest'ultima all'avv. come testimoniato dall'annullamento della fattura del Pt_1
20.6.2024 emessa dal procuratore contro (all. 17); da una mail Controparte_1 trasmessa il 26.4.2024 dall'avv. al nuovo difensore di per Pt_1 Controparte_1 invitare il cliente a contattare nelle forme nei e termini contrattuali (all. 12). CP_2
Ebbene, la documentazione versata in atti non è di agevole scrutinio, poiché se da un lato è documentato e pacifico che l'avv. abbia difeso nel Pt_1 Controparte_1 contenzioso avuto contro la società Beccanina, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, con obbligo di pagamento dei compensi professionali in capo alla società , alla quale il difensore fatturava, dall'altro non è chiaro se tale accordo CP_2 abbia investito anche lo specifico procedimento n. 105/2022 R.G. introdotto dalla
Beccanina con la citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c..
La prospettazione negativa dell'avv. poggia sulla mail ricevuta il 15.3.2022 dalla Pt_1 società contenente la specifica procura alle liti sottoscritta riferita a detta CP_1 procedura (doc. depositato all'udienza cartolare del 22.1.2025), a differenza di ciò che sarebbe avuto riguardo al giudizio principale.
Ad avviso del Giudicante, tuttavia, detto semplice documento, non accompagnato da un'idonea attività assertiva volta a confutare le argomentazioni avversarie, non è da sola in grado di legittimare la destinazione della pretesa economica nei confronti di
. CP_1
Invero, giova anzitutto premettere che nell'attività legale svolta dell'avvocato esiste una differenza tra la procura ad litem e il mandato professionale, quale contratto d'opera intellettuale, di cui all'art 2230 c.c., anche detto "contratto di patrocinio”.
La prima individua il negozio unilaterale per l'esercizio del potere di rappresentare la parte in giudizio e necessita di forma scritta.
Il secondo, viceversa, individua il negozio bilaterale con cui l'avvocato viene incaricato, secondo lo schema del mandato, a operare professionalmente a favore della parte, ed
è a forma libera.
Il diritto al compenso del professionista nasce dal conferimento del mandato e dall'espletamento dell'incarico, e in virtù del principio di autonomia negoziale privata i contraenti hanno ampia facoltà di disciplinare il loro rapporto obbligatorio nella modalità che ritengono più confacente alla soddisfazione dei propri interessi, ad esempio indicando in una persona diversa dal cliente il soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria (ferma ovviamente l'inopponibilità a quest'ultima dell'eventuale pattuizione a cui non abbia aderito).
Ciò detto, nella specie sembra del tutto plausibile ricondurre nell'ambito del rapporto intermediato da il mandato espletato dall'avv. nel procedimento n. CP_2 Pt_1
105/2022 R.G..
A conforto di tale soluzione, infatti, milita non solo la mail con cui l'odierno ricorrente invitò il subentrato legale del cliente a formalizzare contrattualmente la revoca dell'incarico anche ad , ma anche la presenza, tra gli allegati all'odierno ricorso, CP_2 di tutti gli atti relativi alla causa di opposizione all'esecuzione, cioè la stessa per cui fu richiesto ad il pagamento dei compensi (all.ti 17 e 18 della comparsa). CP_2 Senza ignorare che nell'all. 23 del ricorso, costituito dalla proforma emessa nei confronti di di cui è chiesta la liquidazione in questa sede, è Controparte_1 menzionato l'acconto già corrisposto con la fattura n. 362/2024, la quale, per allegazione della resistente rimasta incontestata, quindi meritevole d'essere posta a fondamento della decisione ex art. 115, co. 1 c.p.c., fu emessa nei confronti di , CP_3 apparendo allora inverosimile che l'intermediazione abbia riguardato solo alcune attività del medesimo processo.
Alla luce della suesposte considerazioni, pertanto, la domanda rivolta contro la resistente va respinta, non essendo quest'ultima il soggetto passivo della controprestazione pecuniaria rispetto all'attività professionale svolta dall'avv. nel Pt_1 procedimento n. 105/2022 R.G. celebrato innanzi al Tribunale di Grosseto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, vista l'attività espletata, ed escludendo la fase decisionale, che di fatto non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese legali, che liquida in €
1.276,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto, 25.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1453/2024 V.G., avente ad oggetto
“compensi professionali” tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'avv. Federica de Silva, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Camucia di Cortona, via A. Sandrelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Paola Terrosi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, l'avv. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Grosseto la condanna di a pagarli l'importo di Controparte_1
€ 4.246,04 a titolo di onorario professionale maturato per averla difesa tra il 2022 e il
2024 nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la , per eccepire il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva sull'assunto che il rapporto fra le parti sarebbe stato intermediato da una società di recupero crediti, come l'altro procedimento principale da cui originava il titolo esecutivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e definitiva all'esito dell'udienza cartolare
25.2.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto doversi respingere la domanda del ricorrente rivolta nei confronti della società per quanto di ragione. Controparte_1
L'avv. ha chiesto la condanna giudiziale di a Pt_1 Controparte_1 corrispondergli la somma di € 4.246,04, quale onorario maturato nei suoi confronti per averla assistita nel procedimento civile n. 105/2022 R.G. introdotto presso l'intestato
Tribunale dalla società Beccanina con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c..
A sostegno delle proprie ragioni, ha depositato la documentazione certificativa dell'espletamento del mandato affidatogli, fino alla sentenza n. 624/2024 (all.ti 1-21),
e ha denunciato l'omesso pagamento della notula inoltrata via mail all'odierna resistente
(all.ti 22 e 23).
non ha contestato l'esistenza e l'entità del credito avversario, ma Controparte_1 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, segnalando l'intermediazione, a mezzo della società di recupero crediti (poi sostituita dalla società ), del CP_2 CP_3 rapporto professionale inerente all'incarico per la costituzione nel giudizio indicato dal ricorrente, incluso benvero nella complessiva pratica “Beccanina s.r.l.”, sviluppatasi in un doppio grado di giudizio e in un'opposizione a precetto, cioè la sede in cui furono rese le prestazioni dell'avv. rivendicate in questo processo. Pt_1
Ciò si ricaverebbe in particolar modo: dai contratti firmati con (all.ti 1-3 della CP_2 comparsa); dallo scambio epistolare intercorso fra le odierne parti, a conferma che l'avv. relazionasse ad e quest'ultima a (all.ti 4-7); dai Pt_1 CP_2 Controparte_1 pagamenti eseguiti da ad (all.ti 8-10 e 18) e da Controparte_1 CP_2 quest'ultima all'avv. come testimoniato dall'annullamento della fattura del Pt_1
20.6.2024 emessa dal procuratore contro (all. 17); da una mail Controparte_1 trasmessa il 26.4.2024 dall'avv. al nuovo difensore di per Pt_1 Controparte_1 invitare il cliente a contattare nelle forme nei e termini contrattuali (all. 12). CP_2
Ebbene, la documentazione versata in atti non è di agevole scrutinio, poiché se da un lato è documentato e pacifico che l'avv. abbia difeso nel Pt_1 Controparte_1 contenzioso avuto contro la società Beccanina, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, con obbligo di pagamento dei compensi professionali in capo alla società , alla quale il difensore fatturava, dall'altro non è chiaro se tale accordo CP_2 abbia investito anche lo specifico procedimento n. 105/2022 R.G. introdotto dalla
Beccanina con la citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c..
La prospettazione negativa dell'avv. poggia sulla mail ricevuta il 15.3.2022 dalla Pt_1 società contenente la specifica procura alle liti sottoscritta riferita a detta CP_1 procedura (doc. depositato all'udienza cartolare del 22.1.2025), a differenza di ciò che sarebbe avuto riguardo al giudizio principale.
Ad avviso del Giudicante, tuttavia, detto semplice documento, non accompagnato da un'idonea attività assertiva volta a confutare le argomentazioni avversarie, non è da sola in grado di legittimare la destinazione della pretesa economica nei confronti di
. CP_1
Invero, giova anzitutto premettere che nell'attività legale svolta dell'avvocato esiste una differenza tra la procura ad litem e il mandato professionale, quale contratto d'opera intellettuale, di cui all'art 2230 c.c., anche detto "contratto di patrocinio”.
La prima individua il negozio unilaterale per l'esercizio del potere di rappresentare la parte in giudizio e necessita di forma scritta.
Il secondo, viceversa, individua il negozio bilaterale con cui l'avvocato viene incaricato, secondo lo schema del mandato, a operare professionalmente a favore della parte, ed
è a forma libera.
Il diritto al compenso del professionista nasce dal conferimento del mandato e dall'espletamento dell'incarico, e in virtù del principio di autonomia negoziale privata i contraenti hanno ampia facoltà di disciplinare il loro rapporto obbligatorio nella modalità che ritengono più confacente alla soddisfazione dei propri interessi, ad esempio indicando in una persona diversa dal cliente il soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria (ferma ovviamente l'inopponibilità a quest'ultima dell'eventuale pattuizione a cui non abbia aderito).
Ciò detto, nella specie sembra del tutto plausibile ricondurre nell'ambito del rapporto intermediato da il mandato espletato dall'avv. nel procedimento n. CP_2 Pt_1
105/2022 R.G..
A conforto di tale soluzione, infatti, milita non solo la mail con cui l'odierno ricorrente invitò il subentrato legale del cliente a formalizzare contrattualmente la revoca dell'incarico anche ad , ma anche la presenza, tra gli allegati all'odierno ricorso, CP_2 di tutti gli atti relativi alla causa di opposizione all'esecuzione, cioè la stessa per cui fu richiesto ad il pagamento dei compensi (all.ti 17 e 18 della comparsa). CP_2 Senza ignorare che nell'all. 23 del ricorso, costituito dalla proforma emessa nei confronti di di cui è chiesta la liquidazione in questa sede, è Controparte_1 menzionato l'acconto già corrisposto con la fattura n. 362/2024, la quale, per allegazione della resistente rimasta incontestata, quindi meritevole d'essere posta a fondamento della decisione ex art. 115, co. 1 c.p.c., fu emessa nei confronti di , CP_3 apparendo allora inverosimile che l'intermediazione abbia riguardato solo alcune attività del medesimo processo.
Alla luce della suesposte considerazioni, pertanto, la domanda rivolta contro la resistente va respinta, non essendo quest'ultima il soggetto passivo della controprestazione pecuniaria rispetto all'attività professionale svolta dall'avv. nel Pt_1 procedimento n. 105/2022 R.G. celebrato innanzi al Tribunale di Grosseto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, vista l'attività espletata, ed escludendo la fase decisionale, che di fatto non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese legali, che liquida in €
1.276,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto, 25.2.2025.
Il Giudice
Mario Venditti