Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dall'8 gennaio 2025 ex art 190 cpc, con concessione dei termini di Legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5142/2020 di R.G., promossa da:
CON SOCIO UNICO (C.F.: ), in persona del legale CP P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gherardi (C.F. ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente C.F._1 proce tudio dell'Avv. Giovanbattista Bernardo, sito in Pavia (PV), Via Alboino n. 16, come da procura speciale in atti ( comunicazioni al telefax n. 051-2914677 ed all'indirizzo PEC
Email_1
- Parte attrice Opponente- contro
(C.F.: , in persona del legale NToparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Saul Leardi del Foro di Vigevano, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Vigevano (PV), Via Del Popolo n. 22, P.E.C. Email_2
- Parte convenuta Opposta –
CONCLUSIONI
Per l'Opponente CON SOCIO UNICO : CP
« A) in via preliminare 1) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1549/2020 ing. del Tribunale di Pavia per erroneità nel quantum e, in particolare dichiarare che con socio unico non è tenuta al pagamento delle fatture CP
2881/2018 e 2882/2018 emesse da in quanto stornate da NToparte_2 quest'ultima con le note di credito datate 21 dicembre 2018 prodotte dall'opponente quali documenti 2 e 3; di conseguenza, revocare il predetto provvedimento monitorio per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione dell'opposta ex art. 1227, comma 2, c.p.c., in quanto tardiva ex art. 167 c.p.c., nonché di tutto quanto dedotto per la prima volta nell'istanza depositata in data 27 novembre
1
4) in ogni caso respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte da per tutte le ragioni esposte;
C) in via riconvenzionale 5) NToparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di CP
per tutti i motivi esposti;
6) accertare e dichiarare l'ammontare CP complessivo dei danni subiti da a causa dell'inadempimento e/o del fatto CP illecito commesso da nell'esecuzione del contratto di trasporto NToparte_2 concluso inter partes per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da con CP CP socio unico nella misura quantificata in atti o che, comunque, risulterà dovuta, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7) accertare e dichiarare che, a causa del complessivo inadempimento di alle proprie obbligazioni NToparte_2 contrattuali, non deve pagare a le fatture nn. CP NToparte_2
2118/2018, 2124/2018, 2470/2018, 2475/2018, 2634/18, 2635/2018, 2881/2018, 2882/2018, 4/2019 e 5/2019 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1549/2020 ing. del Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; 8) dichiarare risolto a far data dal 18 gennaio 2019 il contratto di trasporto inter partes per inadempimento di Trasporti per tutte le ragioni esposte dall'opponente; CP
9) compensare, ai sensi degli articoli 1241 e 1243 e ss. c.c., il (maggior) credito vantato da a titolo di risarcimento del danno con il (minor) credito CP vantato da che verrà accertato all'esito della causa e, per NToparte_2
l'effetto, condannare al pagamento in favore di NToparte_2 CP della somma che risulterà a seguito di siffatta compensazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo, per tutte le ragioni esposte dall'opponente; D) ai sensi dell'art. 96, commi 1 ed ultimo, c.p.c., 10) accertare e dichiarare che ha agito in giudizio con mala fede o colpa NToparte_2 grave per tutte le ragioni esposte dalla Società opponente e, di conseguenza, condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da NToparte_2 parte di ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., nonché condannare CP
al pagamento in favore di di una somma NToparte_2 CP equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., per tutte le ragioni esposte;
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali ex art. 14 T.F.G., oltre C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alla refusione dei compensi pagati dall'opponente alla C.T.U. Dott.ssa . ». Persona_1
Per l'Opposta : NToparte_2
« In via pregiudiziale di rito: si chiede che il Giudice valuti l'opportunità di ordinare l'intervento in giudizio ex art. 107 c.p.c. di e NToparte_3 NToparte_4
per i motivi già esposti in narrativa d'atti con la RO comparsa di costituzione. Nel merito: in via principale 1) rilevato e dato atto che la sottrazione dei bancali per cui è causa è avvenuta per il fatto e le azioni dolose e delittuose di , , entrambi dipendenti licenziati/cessati NToparte_4 CP_6 dalla per giusta causa, nonché di , autista CP RO
2 terzista non dipendente della rigettare la domanda NToparte_2 risarcitoria ex art. 2049 c.c. di parte attrice opponente poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque per mancanza di prova della responsabilità di e per l'assenza di rapporto di preposizione NToparte_2 tra la medesima e l'autista , per come e quanto emerso RO dall'istruttoria documentale e testimoniale, udienza 26/11/2024, deposizione teste
, giacchè era, all'epoca dei fatti di Testimone_1 RO causa, autista terzista dipendente di terza autonoma impresa;
in ogni caso, rigettare la domanda per assenza del minimo elemento e profilo di colpa in eligendo e vigilando in capo alla nonché per essere il fatto doloso delittuoso commesso NToparte_2 dall' totalmente estraneo alla sfera giuridica della RO
al suo controllo e conoscibilità, in quanto appartenente alla NToparte_2 iniziativa privata del medesimo;
2) in via subordinata: rilevato e dato atto che la sottrazione dei bancali per cui è causa è avvenuta per il fatto e le azioni dolose e delittuose commesse durante l'attività lavorativa da e NToparte_4 CP_6
entrambi dipendenti dalla poi licenziati per giusta causa, nonché
[...] CP da , autista terzista non dipendente della RO [...] con riguardo ai bancali di tipo Epal ed equivalenti, misura 80 x 120, CP escluse le diverse misure, e ciò nel minor quantitativo (riduzione del 50% del quantitativo indicato dal CTU) come indicato dal CTP della NToparte_2
Dott. nelle proprie osservazioni alla CTU del 19/11/2024, da Persona_2 intendersi tutte richiamate e trascritte in questa sede, o per quelle altre tipologie e quantitativi che verranno accertati secondo giustizia, anche con ricorso al potere equitativo del Giudice ex art. 1226 Cod. civ.; ove fosse ritenuta fondata la responsabilità risarcitoria indiretta/mediata ex art. 2049 c.c. della NToparte_2 per gli effetti su di essa riflessi e aventi origine dalla condotta del
[...] RO
ex art. 2049 Cod. civ., accertare e dichiarare che la responsabilità
[...] indiretta ex art. 2049 Cod. civ. della è limitata alla quota di NToparte_2 responsabilità/contributo causale del solo , pari a un RO terzo, restando gli altri due terzi integralmente a carico della stessa in CP ragione del fatto che l'azione dolosa/delittuosa, nella causazione del danno, è stata posta in essere anche dai due suoi dipendenti, poi licenziati/cessati, e NToparte_4
diretti responsabili verso la datrice di lavoro ex art. 2043 e 2105 NToparte_3
Cod. civ. in quanto, senza la loro condotta infedele, illecita e delittuosa (caricamento dei bancali sull'autoarticolato condotto dall' ) l'evento dannoso/doloso CP_5 della sottrazione dei bancali e il danno patrimoniale non si sarebbero verificati;
3) In ogni caso, rilevato dal Giudice tutto il materiale istruttorio costituito dalle produzioni d'atti, dalle risultanze dell'istruttoria, anche testimoniale, dalle operazioni peritali condotte e dai dati e documenti da esse raccolti, dalle conclusioni della CTU medesima, accertare e dichiarare che le condotta gestorie omissive e attive di onsistite: CP
a) nel non aver attuato ordinarie procedure d'impresa volte al controllo di gestione puntuale e immediato della contabilità in entrata, uscita e giacenza dei bancali utilizzati;
b) nell'aver acquistato bancali in enorme eccedenza ed esubero quantitativo (pari al delta del numero di bancali mancante accertato in CTU per n.
9.603 bancali in appena 15 mesi) rispetto alle effettive esigenze di spedizione della merce pari a n.
3
9.461 bancali per lo stesso periodo, con delta differenziale dell'eccedenza in costante aumento mese per mese nel periodo 1/1/2017 – 31/3/2018, senza accorgersi che l'esigenza/fabbisogno di bancali in spedizione era ampiamente inferiore e pari alla metà dei bancali acquistati;
integrano ex art. 1227, comma 1 Cod. civ. fatto colposo concorrente nel cagionare il danno e conseguentemente il risarcimento deve esser diminuito per la gravità della colpa delle conseguenze che ne sono derivate, o in subordine ex art. 1227, comma 2 Cod. civ. integrano conseguenza dannosa evitabile usando l'ordinaria diligenza;
per l'effetto ridurre l'ammontare risarcitorio del prodotto tra l'importo medio mensile dell'eccedenza di bancali (n. 9603 bancali/15 mesi) 640 bancali/mese) x 11 mensilità (640x11=7042) ossia la riduzione del numero/valore bancali di 7042 (bancali) per un valore medio ponderale di € 8,15/bancale ossia per € 57.393,93 (7042 bancali x € 8,15 bancale), ritenendo che in presenza di un ordinario controllo di gestione eseguito su base trimestrale, dopo il primo trimestre decorrente dall'1/1/2017 e conclusosi il 31/3/2017, CP avrebbe dovuto arrestare l'acquisto di bancali in eccedenza anomala, verificare la giacenza e individuare la causa dell'ammanco e non attendere i verificarsi degli eventi dopo 15 mesi di gestione aziendale trascorsi in assenza di ogni verifica. 4) Confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di sua revoca, condannare a pagare in favore della CP NToparte_2
l'importo di Euro 48.134,00 per sorte capitale, come da domanda già svolta in sede monitoria, quale corrispettivo per i servizi resi alla e portati dalle fatture CP con gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dì della NToparte_2 scadenza di pagamento di ogni singola fattura, quantificati sino alla data del 16/12/2024, pari a complessivi Euro 26.023,19 come indicato appresso e calcolato/illustrato nei prospetti di calcolo qui prodotti sub docc. 16.1-10, oltre gli ulteriori interessi maturandi allo stesso titolo dal 17/12/2024 in avanti e sino all'effettivo soddisfo: fattura n. 2118 del 30 settembre 2018 di € 700,00 (doc. 3 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 383,83; fattura n. 2124 del 30 settembre 2018 di € 9.570,00 (doc. 4 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 5.285,21; fattura n. 2470 del 31 ottobre 2018 di € 11.336,00 (doc. 5 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 6.181,01; fattura n. 2475 del 31 ottobre 2018 di € 700,00 (doc. 6 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 381,37; fattura n. 2634 del 30 novembre 2018 di € 700,00 (doc. 7 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 377,07; fattura n. 2635 del 30 novembre 2018 di € 10.455,00 (doc. 8 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 5.631,89; fattura n. 2881 del 21 dicembre 2018 di € 700,00 (doc. 9 fasc. monitorio) interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 367,72; fattura n. 2882 del 21 dicembre 2018 di € 7.750,00 (doc. 10 fasc. monitorio) interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 372,32; fattura n. 4 del 28 gennaio 2019 di € 5.523,00 (doc. 11 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 4.139,08; fattura n. 5 del 28 gennaio 2019 di € 700,00 (doc. 12 fasc. monitorio). interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 2.903,69; In ogni caso: 5) qualora venga riconosciuto un diritto di credito in favore di compensare le reciproche ragioni debitorie con ogni conseguente CP
4 declaratoria; 6) rigettare la eccezione avversaria di parziale estinzione del credito azionato in sede monitoria dalla per asserita ma inesistente NToparte_2 remissione per le N.D.C. sulle fatture n. 2881/18 e n. 2882/18 per non avere detti documenti contabili effetto remissorio sostanziale ma solo effetto di annullamento del documento contabile emesso in formato elettronico;
7) rigettare la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
8) dichiarare inammissibile ogni altra domanda di parte attrice;
9) condannare parte attrice opponente alla refusione di spese e competenze del presente giudizio, anche di CTU. In via istruttoria: A. Previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 16/11/2023 e del suo provvedimento di conferma del 16/1/2024 emesso in esito all'istanza di revoca e modifica di questa difesa in data 27/11/2023, ammettere le istanze istruttorie dedotte e articolate nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 C.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. B. Previa revoca dell'ordinanza istruttoria emessa il 13/6/2024 a seguito e in esito alla riserva assunta all'udienza cartolare del 16/4/2024, integrare il quesito peritale come dedotto da questa difesa nelle note scritte dedicate alla udienza cartolare del 16/4/2024. C. Previa revoca dell'ordinanza istruttoria emessa il 16/12/2024 a seguito e in esito all'udienza cartolare di esame CTU del 11/12/2024 disporre le richieste di chiarimenti e l'integrazione della CTU come da note scritte di questa difesa per l'udienza cartolare di esame CTU del 11/12/2024. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Su ricorso della , il Tribunale di Pavia con decreto NToparte_2 ingiuntivo n. 1549 emesso in data 20 agosto 2020, ha ingiunto alla società con socio unico il pagamento della somma di € 48.134,00, oltre CP agli interessi come da domanda ed alle spese del procedimento: per servizi di trasporto .
Nello specifico ha chiesto il pagamento delle seguenti NToparte_2 fatture, oggetto del decreto ingiuntivo opposto: fattura n. 2118 del 30 settembre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 3 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2124 del 30 settembre 2018 di € 9.570,00 (cfr. doc. 4 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2470 del 31 ottobre 2018 di € 11.336,00 (cfr. doc. 5 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2475 del 31 ottobre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 6 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2634 del 30 novembre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 7 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2635 del 30 novembre 2018 di € 10.455,00 (cfr. doc. 8 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2881 del 21 dicembre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 9 procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2882 del 21 dicembre 2018 di € 7.750,00 (cfr. doc. 10 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 4 del 28 gennaio 2019 di € 5.523,00 (cfr. doc. 11 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 5 del 28 gennaio 2019 di € 700,00 (cfr. doc. 12 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.).
5 Con atto di citazione notificato in data in data 14.11.2020 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, in particolare deducendo, in punto di fatto:
- in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2020 ing. dell'importo di euro € 48.134,00, per manifesta erroneità nel quantum: ha chiesto infondatamente il pagamento di n. 10 fatture, NToparte_2 tra le quali le fatture n. 2881 e 2882 del 21 dicembre 2018 del valore complessivo di € 8.450,00 (docc. 9 e 10 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G., documenti 11 e12), tuttavia, in data 21 dicembre 2018 NToparte_2
[... ha emesso in formato elettronico due distinte note di cr NT
per un valore complessivo di € 8.450,00 NT
- sul rapporto contrattuale tra e è una CP NToparte_2 società che si occupa prevalentemente della ricerca, dello sviluppo e della vendita di polimeri e loro derivati, nonché del commercio di sigillanti, colle e derivati (cfr. doc. 1); fino all'anno 2019, due dei predetti stabilimenti erano siti rispettivamente in OP OL (PV), Viale Zanotti n. 88, ed in VI D'HI (PV), Via Stazione n. 10/12 e 12/A (cfr. pag. 12, doc. 1); l'attività produttiva svolta in uno stabilimento era complementare all'attività produttiva NT svolta nell'altro; a tal fine, in data 23 maggio 2011 ha concluso con un contratto di trasporto, in forza del quale si era impegnata CP CP NT ronti di ad eseguire trasporti giornal erce tra i citati stabilimenti di OP OL e VI D'HI (doc. 4); la merce NT veniva trasportata appoggiata a dei bancali di proprietà di , i quali venivano, di volta in volta, caricati sui camion di nello stabilimento di CP
RO OL per essere, poi, scaricati in quello di VI e viceversa (cfr. docc. 3 – 12 del procedimento monitorio, che si producono quali docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14); i trasporti venivano eseguiti da con propri CP camion ed autisti, i quali, in forza del predetto contratto, erano autorizzati NT all'accesso nei due stabilimenti di;
nel mese di novembre 2018 PT ha scoperto l'esistenza di un disegno criminoso perpetrato dal 2016 ai primi mesi del 2018 dal sig. autista, incaricato da di RO CP eseguire i predett denti di PT;
con let ta NT 11 dicembre 2018, ha reso immediatamente dell'illecito CP_7 commesso dal proprio autista e del conseguente danno patrimoniale subito, pari ad € 80.426,70, del quale ha chiesto di essere risarcita, ai sensi dell'articolo 2049 c.c. (doc. 15); con lettera datata 18 gennaio 2019, inviata a mezzo P.E.C., NT
ha risolto il citato contratto di trasporto, non ritenendo più possibile proseguire nel rapporto contrattuale instaurato con la predetta società (doc. 16);
- sul furto di bancali subito da : a seguito di un controllo contabile, CP NT
ha riscontrato presso gli stabilimenti di OP OL e VI D'HI la mancanza di un numero considerevole di bancali, utilizzati per il trasporto, il carico e lo scarico delle merci, anche oggetto delle fatture di cui al NT decreto ingiuntivo opposto;
ha immediatamente svolto degli accertamenti, al termine dei quali ha riscontrato un ammanco di n. 4.421
6 bancali, per un valore pari ad € 33.215,50, presso l'unità di OP OL ed un ammanco di n.
5.196 bancali, per un valore complessivo di € 47.211,20, presso la sede di VI D'HI, il tutto per un valore complessivo di € NT 80.426,70 (doc. 17); il giorno 29 novembre 2018 ha convocato due distinte riunioni presso i citati due stabilimenti e do iniziale reticenza, il NT sig. alle dipendenze di quale magazziniere dello NToparte_3 stabilimento di OP OL, preposto allo scarico della merce in entrata, alla preparazione della merce da spedire ed al carico della merce in uscita, ha ammesso, nonché per iscritto con lettera datata 3 dicembre 2018 (doc. 18), di avere sottratto i n.
4.421 bancali mancanti presso la citata sede;
il sig. CP_3 ha confessato di essersi accordato con il sig. RO autista alle dipendenze di di avere sottratto a partire dagli ultimi mesi CP del 2016 fino all'anno 2018 i citati bancali e di averli ceduti a quest'ultimo, NT dietro corrispettivo;
il sig. , alle dipendenze di quale NToparte_4 magazziniere dello stabilimento di VI D'HI, preposto al carico ed allo scarico della merce in uscita ed in entrata ed al rifornimento del materiale necessario al reparto di confezionamento, ha confessato di essersi accordato con il sig. autista di di avere sottratto a RO CP partire dal mese di dicembre 2017 e nell'anno 2018 i n.
5.196 bancali mancanti e di averli ceduti ad , dietro corrispettivo;
signori e CP_5 CP_3 CP_4 sottraevano i bancal ei magazzini dei rispettivi st ti si recava quotidianamente presso i citati RO stabilimenti, dovendo eseguire il servizio di trasporto della merce per conto di il sig. , approfittando dell'incarico conferitogli da CP CP_5 CP accedeva con il camion di all'interno dei citati magazzini e caricava i CP NT bancali illecitamente sottratti a con il fine precipuo di rivenderli a terzi;
quale corrispettivo delle citate illecite cessioni, il sig. offriva ai due CP_5 NT dipendenti di confezioni di sigarette, gasolio per l'auto e/o somme di denaro (nello specifico, € 2,50 per ciascun bancale) (cfr. docc. 39); il sig.
accedeva nei due stabilimenti con un camion riportante lungo tutta CP_5 la fiancata la scritta nonché indossava durante tali accessi una felpa CP
(divisa da lavoro) con olta, ben visibile la scritta Zingali;
tali circostanze sono state successivamente confermate dallo stesso autista di il quale CP ha reso spontanea confessione dinnanzi al Dott. dalle confessioni rese Pt_2 oralmente e per iscritto dai signori e e dalle testimonianze rese CP_4 CP_3 dalle persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni sono state assunte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia nel procedimento penale NT promosso a carico dei citati imputati;
all'esito delle indagini svolte, ha licenziato i propri ex-dipendenti, e (docc. 19 e 20); con lettera CP_4 CP_3 NT del giorno 11 dicembre 2018 (cfr. doc. 15), ha reso edotta della CP vicenda de qua, affinché la citata Società potesse assumere tutti i provvedimenti del caso ed ha, altresì, intimato a il pagamento della somma di € CP
80.426,70, pari al valore dei bancali dal sig. , invocando la CP_5 responsabilità di ex art. 2049 c.c., atteso che l'incarico conferito dalla CP predetta società all'autista ha agevolato la commissione del reato CP_5 di ricettazione ex art. 648 c.p. da parte di quest'ultimo e con lettera datata 18
7 NT gennaio 2019 ha dichiarato risolto il contratto di trasporto con CP
(cfr. doc. 16).
-sul procedimento penale promosso dinnanzi al Tribunale di Pavia per i reati NT subiti da di cui agli articoli 624 e 648 c.p.: a seguito delle confessioni rese NT dai sign , e ha immediatamente proposto CP_5 CP_4 CP_3 querela dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., commesso dal sig. , e per il CP_5 reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., commesso dai propri ex-dipendenti (doc. 21); con decreto datato 14 ottobre 2019 la Procura della Repubblica di Pavia ha rinviato a giudizio gli imputati RO NToparte_3
e , ritenendo fondati i profili di responsabilità per i reati a NToparte_4 NT questi ultimi ascritti (doc. 22); tutta la documentazione prodotta da , attesta l'ingente danno patrimoniale subito a causa del disegno criminoso perpetrato per quasi due anni (cfr. docc. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40);
-sulle infondate richieste di pagamento reiterate da nei confronti di CP NT : unitamente al ricorso per ingiunzione datato 5 2020, ha CP NT prodotto due distinte lettere di intimazione di pagamento inviate a , rispettivamente in data 6 agosto 2019 e 27 luglio 2020 (cfr. docc. 14 e 15 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.). Tuttavia, oltre ad avere omesso di dare atto delle citate due note di credito a storno delle fatture 2881/2018 e 2882/2018 (cfr. docc. 2 e 3), ha, altresì, omesso di produrre le lettere CP NT inviate da in riscontro alle citate intimazioni.
- sulla domanda di risarcimento del danno nei confronti di NToparte_2
[...
oggettiva, di cui all'articolo. 2049 c.c.: la condotta illecita perpetrata per quasi due anni dal sig. , autista alle dipendenze di CP_5 CP
l'esistenza di un rapporto di preposizione tra ed il sig. CP [...]
che lavorava alle dipendenze e/o, e, collabor CP_5
l'esistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l'incarico CP conferito da al sig. e l'illecito perpetrato da CP RO NT quest'ultimo ai danni di;
il servizio di navetta tra i due stabilimenti ha consentito al sig. di trasportare all'esterno dei citati stabilimenti i CP_5 bancali illecitame e di rivenderli a terzi durante il tragitto tra la sede di VI D'HI e quella di OP OL, NT
- sul danno subito da : seguito di un controllo contabile, nel mese di
NT novembre 2018 ha riscontrato un ammanco considerevole di bancali, per un ammontare complessivo di n. 9.617, di cui n.
4.421 bancali, per un valore pari ad € 33.215,50, presso l'unità di OP OL e n.
5.196 bancali, per un valore complessivo di € 47.211,20, presso la sede di VI D'HI, il tutto per un valore complessivo di € 80.426,70 (cfr. doc. 17); comprovato dalle
NT fatture relative all'acquisto di tutti i bancali comperati da nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 ed il mese di marzo 2018; dai D.D.T.
NT attestanti la vendita da parte di dei bancali ai propri clienti;
la differenza tra i bancali acquistati ed i b venduti avrebbe dovuto corrispondere
NT all'esatto numero di bancali presenti nei due magazzini di;
tuttavia, tale
8 differenza presentava una discrepanza per complessivi n.
9.617 bancali, NT ovverosia il numero di bancali sottratti a dai signori e CP_4 CP_3 ceduti illecitamente al sig. e da quest'ultimo rivenduti a terzi, ed il CP_5 cui valore complessivo è quantificato in € 80.426,70;
-sull'inadempimento contrattuale e sulla risoluzione del contratto di trasporto: si è obbligata a trasportare dallo stabilimento di RO a quello di CP NT VI e viceversa la merce ed i bancali di proprietà di (docc. 3, 6, 7, 9 e 11 prodotti da nel procedimento monitorio, documenti nn. 5, 8, 9, 11 CP
e 14). Poiché, tuttavia, durante i trasporti avvenuti dal 2016 al 2018 i bancali che si era obbligata a trasportare sono stati sottratti illecitamente CP dall'autista di durante i predetti trasporti, si è resa CP CP inadempiente all'obbligo di riconsegna della merce, ai sensi dell'articolo 1687 c.c.., in ragione del grave inadempimento contrattuale di alle proprie CP NT obbligazioni di trasportatore, ed ha eccepito l'inadempimento del vettore, ai sensi dell'articolo 1460 c.c.. e ha comunicato risoluzione con lettera datata 18 gennaio 2019
-sulla responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: ha omesso CP di produrre le note di accredito delle fatture 2881/2018 e 2882/2018 (docc. 2- 3), così ottenendo un ingiusto provvedimento monitorio viziato ab origine nel quantum ed ha altresì, omesso di produrre al Giudice del monitorio le lettere NT inviate da rispettivamente in data 28 agosto 2019 e 29 luglio 2020, in riscontro alle due citate lettere di intimazione, nonché le lettere datate 11 NT dicembre 2018 e 18 gennaio 2019 inviate da a controparte (cfr. docc. 15 e 16).
Concludeva Parte Opponente chiedendo, in via preliminare, accertare CP
e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1549/2020 ingiuntivo del Tribunale di Pavia per erroneità nel quantum e, in particolare dichiarare che con socio unico non è tenuta al pagamento delle fatture CP
2881/2018 e 2882/2018 emesse da in quanto stornate NToparte_2 da quest'ultima con le note di credito datate 21 dicembre 2018 prodotte dall'opponente quali documenti 2 e 3; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingere tutte le domande formulate da NToparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di con condanna di al risarcimento NToparte_2 NToparte_2 di tutti i danni subiti e subendi da nonché la risoluzione a far data CP dal 18 gennaio 2019 del contratto di trasporto inter partes per inadempimento del vettore, e compensare, ai sensi degli articoli 1241 e 1243 e ss. c.c., il (maggior) credito vantato da con socio unico, a titolo di CP risarcimento del danno con il (minor) credito vantato da NToparte_2
, nonché condannare al risarcimento di tutti i
[...] NToparte_2 danni subiti e subendi da parte di con socio unico, ai sensi dell'art. CP
96, comma 1, c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., con vittoria delle spese.
9 Si è costituita contro deducendo, in particolare in NToparte_2 punto di fatto che:
-tra le due Società parti in causa vigeva contratto di trasporto del 23.05.2011 (doc. 4 parte in virtù del quale la società si obbligava CP NToparte_2 al trasferime ateriale in favore di ello OL CP CP_9
e viceversa, con l'utilizzo di mezzo e piano di carico propri e con modalità temporali di esecuzione del servizio definite, a fronte del pagamento da parte di el prezzo concordato;
CP
-mai, dal 2011 al 2019, ha contestato l'inadempimento del contratto CP suddetto a né vi tutte le fatture emesse da CP NToparte_2
a nel corso degli anni, prima di quelle indicate nel ricorso per
[...] CP decreto ingiuntivo (docc. da 5 a 14 di controparte) sono state pagate senza alcuna contestazione;
-con lettera del 11.12.2018 (doc. 15 la Società opponente richiedeva a CP la somma di euro 80.426,35 a fronte di un ammanco NToparte_2 ero 9.617 bancali attribuendo a una responsabilità CP ex art. 2049 c.c.; e nella suddetta missiva assumeva di aver attribuito la CP responsabilità dell'ammanco dei bancali al comportamento illecito dei signori e , dipendenti della stessa e al NToparte_3 NToparte_4 CP signor nei confronti dei quali ha proposto querela NToparte_10
(doc. 2 nato il procedimento penale n. 1157/2019 RGNR;
-la somma di euro 8.450,00, che Parte opponente indica come oggetto di storno con due note di credito (documenti 2 e 3 di parte attrice), corrisponde a meri movimenti di storno, neppure contabilizzati dalla posti in NToparte_2 essere unilateralmente dall'odierna opponente: non viene, quindi, contestata la residua somma di euro 39.684,00
-le contestazioni non riguardano un inadempimento della NToparte_2 relativamente all'oggetto del credito di cui al decreto ingiuntivo, bensì un differente titolo di responsabilità , hiede il risarcimento della somma di CP euro 80.426,35 a titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2049 c.c., somma della quale chiede altresì la compensazione ex art. 1243 c.c,
- difettano i presupposti applicativi della suddetta compensazione ex art 1243 comma 1 e comma 2 cc , dovendo avere ad oggetto somme ugualmente liquide ed esigibili o di facile e pronta liquidazione
- il comportamento che ritiene causativo di danni viene sempre CP identificato nel fatto illecito dei lavoratori e : nella CP_3 CP_4 CP0 fattispecie N.P.T. deduce che la merce della quale pretende il rimborso è corpo del reato per fatto attribuibile ai lavoratori e e CP_3 CP_4 CP_5 pertanto per un fatto che, laddove accertato, sarebbe attribuibile ai rispettivi preponenti in via solidale in base all'art. 2049 c.c. NT
-nel rapporto contrattuale tra e la prima ha cessato i NToparte_2 pagamenti solo dopo le confe d ti e cioè alla fine del
10 mese di novembre 2018; le prime fatture in ordine cronologico indicate come non pagate in decreto ingiuntivo sono di settembre 2018;
- il risarcimento, che viene specificato in euro 80.426,35 non distingue il danno che si assumerebbe cagionato dall'inadempimento da quello che si assumerebbe cagionato ex art. 2049 c.c;
-l'art. 2056 c.c. nella valutazione dei danni e, quindi, l'articolo 1227 c.c. comma 2 impone una diminuzione del risarcimento se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno e impone altresì il rigetto della domanda risarcitoria relativamente ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: il comportamento dei lavoratori, sebbene illecito è stato posto in essere con una modalità grossolane tali da non implicare un dovere di controllo eccessivamente oneroso per la sua scoperta;
quindi,
CP non ha effettuato controlli sui propri stabilimenti, sui propri materiali, sui propri dipendenti e non risulta che vi fosse alcun controllo video mediante telecamere, né un controllo documentale da parte di controllo
CP costituito dalla verifica che ha fatto rilevare l'ammanco dei l concorso medesimo, deve comunque essere considerato ai fini della diminuzione della richiesta risarcitoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c. gli autori del fatto illecito che one alla base della responsabilità di sono
CP NToparte_2 tre, dei quali due dipendenti della stessa in via subordinata,
CP
(rectius ha so esponsabilità parziale CP0 CP CP rispetto ai fatti in questione, con la corresponsabilità nella causazione del fatto NT oggi lamentato da da parte dei suoi dipendenti Milano e Borlino, con valutazione dell'applicabilità dell'art 107 c.p.c
- difetta la prova dell'an con la affermazione di aver emesso fatture relative all'acquisto dei bancali e di aver successivamente venduto i relativi bancali a terzi , non vi è prova del numero di bancali, 9.617, dei quali denuncia CP
l'ammanco; il “valore complessivo” dei bancali è sostenuto senza i parametri e i criteri della quantificazione;
né si rinviene alcun documento idoneo a provare il valore di ciascun bancale ovvero un riferimento certo di mercato;
né vi è prova che l'ammanco sia riferibile agli specifici e determinati bancali il cui trasporto è oggetto delle fatture che costituiscono il credito di così NToparte_2 come ingiunto dal Tribunale di Pavia;
l'unica allegazione di controparte a sostegno di questi due elementi è un file execel unilaterale;
il fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia abbia emesso decreto di citazione diretta a giudizio (doc. 22 di parte attrice) nei confronti dei signori
, e se da un lato NToparte_3 NToparte_4 RO conferma il concorso di N.P.T. nella causazione del sinistro ai sensi dell'articolo 1227 c.c., essendo e dipendenti sotto il suo diretto CP_3 CP_4 controllo, dall'altro non comprova, ad oggi, né la sussistenza del fatto né l'attribuibilità del medesimo ai tre imputati;
né le spese richieste dai legali di a per la redazione della querela possono essere addebitate a CP CP nel procedimento civile;
CP
11 - non ha prodotto come allegati al ricorso del decreto ingiuntivo le due CP lettere ricevute da in quanto si trattava di contestazioni estranee CP all'oggetto delle fatture delle quali si richiedeva il pagamento.
Concludeva Parte Opposta chiedendo , in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, nel merito rigettare la domanda risarcitoria ex art 2049 cc, per mancanza di responsabilità dell'opposta anche ai sensi dell'art 1227 comma 2 cc, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ridurre il risarcimento ex art 1227 comma 1 cc;
rigettare la compensazione giudiziale ex art 1243 cc;
compensare le reciproche ragioni debitorie con ogni conseguente declaratoria, rigettare la domanda ex art 96 cpc , con refusione delle spese.
Con ordinanza del 24.3.2021 non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1549/20 opposto, ed è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del processo penale in fase dibattimentale pregiudicante r.g.t. 125/2021; all'esito con decreto del 17 maggio 2023 è stata fissata udienza in riassunzione;
all'udienza del 13 giugno 2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c, all'esito con ordinanza del 16.11.2023 è stata ammessa prova testimoniale ed è stata disposta c.t.u. contabile per esaminare tutti i documenti necessari ( presso la sede dell'attrice (v. art. 198 c.p.c.), visto il gran numero dei medesimi, che non ne ha consentito il deposito nel fascicolo telematico) e verificare se e quanti bancali siano stati sottratti all'attrice e con quali costi;
inoltre, è stata formulata alle parti proposta transattiva ex art 185 bis cpc;
in data 4.12.2023 il processo è stato riassegnato;
è stata così fissata udienza del 26.3.2024, vista la recente riassegnazione del ruolo, e le richieste di integrazione della formulazione del quesito, su cui vi è stata contestazione, all'esito con ordinanza del 12.6.2024 è stata disposta CTU c on il seguente quesito: “ Dica la c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, esaminati i documenti contabili dell'attrice opponente, quanti bancali di proprietà dell'attrice opponente siano mancati dagli stabilimenti di OP OL e di VI d'HI nel periodo dal primo gennaio 2017 al 31 marzo 2018 nonché il valore dei bancali medesimi ”; successivamente all'udienza del 26.11.2024 nelle more del deposito della CTU è stata assunta prova per testi;
in data 3.12.2024 è stata depositata la CTU e il processo è stato trattenuto in decisione dall'8.1.2025 con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, l'esame di tali fatti come dedotti impone di seguire un rigoroso iter logico.
E' documentalmente provato che Parte Opponente sia una CP società che si occupa prevalentemente della ricerca, dello e della vendita di polimeri e loro derivati, nonché del commercio di sigillanti, colle e derivati (cfr. doc. 1): fino all'anno 2019, due stabilimenti erano siti rispettivamente in OP OL (PV), Viale Zanotti n. 88, ed in VI D'HI (PV), Via Stazione n. 10/12 e 12/A ( doc. 1).
12 E' documentalmente provato che il 23 maggio 2021 le Parti Trasporti e abbiano sottoscritto un contratto di trasporto, in base al CP CP quale si impegnava ad eseguire trasporti giornalieri da NToparte_2
a RO e ritorno, con propria motrice e piano di carico , e tempo CP_9 ione del servizio dalle ore 13:30 alle ore 15:30 ( doc 4 ): incontestato che l'oggetto fossero trasporti giornalieri di merce tra i citati stabilimenti di OP OL e VI D'HI di a cura di CP [...]
CP
Sono altresì documentalmente provate, e incontestate, le modalità di svolgimento della suddetta attività: la merce veniva appoggiata su dei bancali di proprietà di nello stabilimento di RO OL, CP [...] caricava sui camion la merce poggiata su questi bancali, e li CP scaricava nello stabilimento di di VI D'HI e viceversa CP
(docc. 3 – 12 del procedimento monitorio, e docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14).
Il trasporto veniva eseguito da con propri autisti:
NToparte_2 nello specifico, è confermato, anche dalle prove testimoniali assunte in questa sede, che, nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 marzo 2018, l'attività di trasporto della merce presso gli stabilimenti di VI D'HI e di OP OL è stata svolta quotidianamente da con un
NToparte_2 camion riportante lungo tutta la fiancata la ,
NToparte_2 guidato dal sig. autorizzato quale autista di RO ad accedere ai predetti magazzini e che nel suddetto
NToparte_2 NT periodo accedeva, quotidianamente, presso gli stabilimenti di siti in OP OL ed in VI D'HI, indossando durante tali accessi una divisa da lavoro con la scritta “
NToparte_2
Tale circostanza confermata dalla testimonianza del IG.
[...]
, che è stato dipendente della con il ruolo di Direttore di Tes_2 CP stabilimento , di entrambi, in OP OL e VI D'HI.
E' provato dalle testimonianze assunte in questa sede che, nel mese di novembre 2018, ha scoperto un ammanco, a seguito di un controllo CP contabile, presso menti di OP OL e VI D'HI di un numero considerevole di bancali, utilizzati per il trasporto, il carico e lo scarico delle merci: un ammanco di n.
4.421 bancali, per un valore pari ad € 33.215,50, presso l'unità di OP OL ed un ammanco di n.
5.196 bancali, per un valore complessivo di € 47.211,20, presso la sede di VI D'HI, il tutto per un valore complessivo di € 80.426,70 (doc. 17).
Tale circostanza è confermata dalla testimonianza del IG TE
, impiegato presso in Bologna, con mansioni di NTollo di
[...] CP gestione , e, all'epoca dei fatti all'Ufficio contabilità come Responsabile amministrativo che ha dichiarato “confermo è un documento a mia firma”.
Tale testimone ha altresì specificato le modalità tecniche attraverso le quali ha effettuato questo calcolo: la verifica contabile sui bancali presenti nei magazzini degli stabilimenti di VI D'HI e di OP OL era
13 stata svolta analizzando le fatture di acquisto ed i relativi D.D.T. emessi dai NT fornitori nei confronti di nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 marzo 2018 e le fatture di vendita ed i relativi D.D.T. emessi da nei confronti dei CP propri clienti nel predetto periodo (documenti nn. 59 e 60 ) ed ha compendiato il risultato della verifica contabile svolta sui bancali mancanti nei magazzini degli stabilimenti di VI D'HI e di OP OL nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 marzo 2018 nella tabella prodotta quale documento 17 ( “il testimone istintivamente ha indicato subito il doc 17 con tale tabella”).
Ancora sul punto tale testimone è stato sentito a chiarimenti : “
Adr Avv Leardi: sul doc 17) prima di effettuare l'indicazione della somma residuale ha detratto il numero dei bancali giacenti al 31.3.2018?
L'Avv Crisci si oppone trattandosi di capitolazione nuova e autonoma che doveva essere oggetto di capitolo in prova diretta .
Il Giudice accogliendo parzialmente l'eccezione dell'Avv Crisci invita il testimone a chiarire solo i criteri utilizzati nel redigere questo documento .
Il testimone risponde: “ i bancali in giacenza al 31.3.2018, ovverosia al termine del periodo analizzato nel documento, non sono stati conteggiati perché, visto che la verifica è stata portata avanti nel tempo , non li ho potuti conteggiare perché, essendoci un consumo continuo e riapprovvigionamento continuo, non restituiva comunque la giacenza che c'era al 31.3.2028. “
E' provato documentalmente, e, anche, dalle testimonianze assunte in questa sede che scoperto questo ammanco, abbia avviato delle CP verifiche interne.
Sul punto, il giorno 29 novembre 2018 ha convocato due CP1 distinte riunioni presso i citati due stabilimenti .
Nello specifico ( doc 20) : alle ore 9,30, il sig. Testimone_4 NT consigliere delegato di si è recato presso la sede di OP OL. Il sig. ed il Dott. hanno interrogato tutti i Tes_4 Testimone_2 dipendenti del citato stabilimento: il sig. alle dipendenze di NToparte_3 quale magazziniere dello stabilimento di OP OL, preposto CP
o della merce in entrata, alla preparazione della merce da spedire ed al carico della merce in uscita, ha ammesso di avere sottratto n.
4.421 bancali mancanti presso la citata sede e di essersi accordato con il sig. RO
, autista alle dipendenze di e di avere
[...] NToparte_2 sottratto a partire dagli ultimi mesi del 2016 fino all'anno 2018 i citati bancali e di averli ceduti a quest'ultimo, dietro corrispettivo, confermando queste dichiarazioni anche per iscritto con lettera datata 3 dicembre 2018 (doc. 18).
Nello specifico ( doc 19 ) alle ore 10:30 il sig. ed Testimone_4 il Dott. si sono recati presso lo stabilimento di VI D'HI e Pt_2 hanno interrogato anche i dipendenti del predetto stabilimento. Il sig.
, alle dipendenze di quale magazziniere dello NToparte_4 CP stabilimento di VI D'HI, preposto al carico ed allo scarico della
14 merce in uscita ed in entrata ed al rifornimento del materiale necessario al reparto di confezionamento, ha confessato di essersi accordato con il sig.
autista di di avere sottratto a partire dal RO CP mese di dicembre 2017 e nell'anno 2018 n.
5.196 bancali mancanti e di averli ceduti ad , dietro corrispettivo . CP_5
Queste circostanze sono confermate dalla testimonianza del IG
[...]
, che ha dichiarato “ sì confermo, si trattava delle contestazioni Tes_2 NT disciplinari che ha fatto a seguito delle testimonianze rese in queste riunioni dal IG e dal IG , con conseguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei CP_3 Pt_3 medesimi”.
Inoltre tale testimone ha anche specificato di non aver saputo, prima di questa riunione, che i signori e RO NToparte_3
rubavano da oltre un anno i bancali di giacenti NToparte_4 CP presso i magazzini della predetta società, siti in OP OL e VI D'HI: “ l'ho saputo durante questa riunione, sulla base delle dichiarazioni rese dal IG e dal IG nel corso di questa riunione i predetti hanno CP_3 CP_4 confessato il furto dei bancali, e in questo contesto hanno fatto cenno anche al IG
che non era presente, non essendo dipendente. Ci hanno spiegato come CP_5
NT avveniva il tutto: il camionista ovverosia DR caricava i bancali di sul
NT camion presso i citati magazzini di e poi li rivendeva in luogo imprecisato, e i nostri magazzinieri erano complici, perché li preparavano e glieli consegnavano e
NT inoltre poi li ordinavano nuovamente in azienda per coprire gli ammanchi. Non ricordo se sia stato chiesto da quanto tempo andava avanti questa condotta anche perché loro tendevano a minimizzare: volevano infatti far risultare che la cosa fosse di poco conto. ADR Avv Crisci E' a conoscenza del fatto che pagasse i CP_5
NT predetti magazzinieri di per farsi consegnare questi bancali che pi rivendeva ? Sì ce lo hanno detto e descritto AADR AVV Crisci conferma circa l'arco temporale delle condotte quanto indicato nel documento sulle predette riunioni del 29.11.2018 doc 19 e doc 20? Sì confermo è passato del tempo non ricordo a memoria”.
Ancora sul punto sentito anche a chiarimenti ha ribadito quanto sopra indicato:” 44) vero che Lei, prima del 29 novembre 2018, aveva avvisato gli amministratori di signori e di essere a CP CP2 Testimone_4 conoscenza che i signori , e RO NToparte_3 CP_4 rubavano da oltre un anno i bancali di giacenti presso i
[...] CP magazzini della predetta società, siti in OP OL e VI D'HI.
No , non ho detto questo agli Amministratori prima del 29.11.2018, anzi è NT stata la Contabilità , il Responsabile IG di presso la sede di Bologna TE
a dirmi che risultava un ammanco di bancali nei magazzini. Me lo ha detto prima della riunione, ma specifico che mi ha citato solo questo ammanco dei bancali, non abbiamo parlato di eventuali sospetti. Anzi aggiungo che non avrei mai sospettato dei magazzinieri, perché li conoscevo da tempo. Sono rimasto colpito a dispiaciuto soprattutto del sig non me lo sarei mai aspettato e anzi lo avevo difeso sino CP_3 all'ultimo, sino a quando ha reso questa testimonianza nella riunione. Pochi secondi prima della riunione era infatti iniziato ad emerge qualche sospetto.
15 Adr Avv Leardi Perché nel verbale di sommarie informazioni rese il 20.5.2019 innanzi al GDF Vigevano aveva dichiarato ( doc 38) che alle predette riunioni era presente anche ? Preciso che è passato del tempo dai fatti in CP_5 oggetto , confermo quello che ho dichiarato nel verbale di sommarie informazioni, perché in quel momento era passato meno tempo, la memoria era più fresca e ricordavo meglio, oggi è passato tanto tempo. Preciso comunque che alle riunioni del 29.11.2018
non era presente mentre in quel verbale è stato fatto riferimento a riunioni CP_5 successive. Avv Crisci precisa che nel citato verbale di sommarie informazioni non viene indicata la data di riunione infatti del 29.11.2018.”.
Ora, deve rilevarsi sul punto, infine, che NToparte_4 CP_3
e sono stati tutti citati a giudizio con
[...] RO decreto di citazione diretta emesso in data 14 ottobre 2019, e , CP_3 CP_4 per rispondere del reato di concorso in furto aggravato di tali bancali e per rispondere del reato di ricettazione di tali bancali ( la posizione CP_5 di è stata poi stralciata per richiesta di applicazione pena ex art 444 CP_3 cpp).
Il IG , infatti, era stato citato a giudizio per RO il reato di cui all'art 648 cp per aver, al fine di trarne profitto per sé o per altri, acquistato o comunque ricevuto dal IG e NToparte_3 NToparte_4
9617 bancali provento del delitto di furto commesso ai danni della CP beni di cui non poteva ignorare l'illecita provenienza, in RO OL e VI D'HI dal 2016 al 29.11.2028 ed accertato il 29.11.2018.
Con sentenza n. 441 emessa dal Tribunale di Pavia il 24.2.2022 e passata in giudicato il 20.5.2023 ( previa riqualificazione del fatto contestato ad in concorso in furto aggravato), il IG CP_5 NToparte_4 dipendente di con mansioni di magazziniere presso lo stabilimento di CP
VI D'HI è stato condannato, in concorso con RO
per il reato di cui agli artt 110, 81 cpv, 624,61 n 11 cp, per essersi
[...] impossessati, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella predetta qualità, di 4421 bancali, sottraendoli CP_3 dal deposito della predetta società in VI D'ardenghi, cedendoli a per un corrispettivo variabile tra 2,00 e 2.50 euro cadauno, e con CP_5
l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, per entrambi, dal 2016 al 29.11.2018 ed , altresì, per concorso con in furto aggravato CP_5 CP_3 dei bancali sottratti presso lo stabilimento di RO OL ( doc 56).
Quindi è provato che nei confronti di sia stata emessa sentenza CP_3 di applicazione pena ex art 444 cpc ( doc 49), e nei confronti di e CP_4
sia stata emessa sentenza di condanna ( doc 50), per il reato di CP_5 concorso in furto aggravato dei predetti bancali, così sottratti nella misura complessiva di n. 9617, dal 2016 al 29.11.2018.
Inoltre, anche dalla motivazione della predetta sentenza irrevocabile, risultano riscontrate le circostanze, sopra indicate, emerse anche in questa sede, dalle prove testimoniali, circa la scoperta dell'ammanco nel novembre 2018, nonché circa il controllo contabile, sulle modalità del controllo contabile
16 e dell'ammanco, ove era stata riscontrata una significativa differenza tra il numero dei bancali acquistati da e il numero dei bancali spediti ai CP clienti da quindi confrontando il dato totale con i documenti di trasporto CP della merce ove veniva annotato il numero, la tipologia e le dimensioni dei bancali spediti ai clienti, si era giunti, in tal modo, a quantificare il numero dei bancali mancati nei due stabilimenti interessati dal controllo in RO OL e VI D'HI. Il risultato era stato, poi, compendiato in una tabella allegato doc 17, oggetto di riscontro testimoniali, anche, in questa sede.
Da tale sentenza risulta, altresì, riscontrato che la sottrazione di tali bancali presso tali stabilimenti di RO OL e VI D'HI era stata frutto di una proposta iniziale dell' , cui i due dipendenti di CP_5 CP avevano, convintamente, aderito dietro pagamento di un prezzo di euro 2.50 per bancale.
Sul punto proprio il IG. dipendente magazziniere NToparte_3 presso l'unità locale di RO OL, la cui posizione è stata definita separatamente con sentenza ex art 444 cpp, sentito ex art 197 bis cpp, avendo egli definito la propria posizione con sentenza di applicazione pena, ha riferito che, dopo aver lavorato, per tredici anni, come magazziniere presso la sede di NT
di RO OL , ed essere stato licenziato per giusta causa , per tale furto, alla domanda se avesse conosciuto , e se questi avesse avuto CP_5 un ruolo nella sottrazione die bancali della società ha dichiarato che CP
gli aveva detto “ vuoi guadagnare qualcosa?” e da lì aveva iniziato CP_5 bancali sul camion di , e gli dava in cambio CP_5 CP_5 euro 2.50 a bancale. E' emersa anche in questa sede la difficoltà economica di Milano e e l'ideazione criminosa prevalente, anche nella fase esecutiva, CP_3 di . CP_5
Provato quindi un disegno criminoso per concorso in furto aggravato, continuato, perpetrato dal 2016 ai primi mesi del 2018 dal sig. RO
, autista, incaricato da e dai due dipendenti di
[...] NToparte_2 il IG con mansioni di magazziniere presso lo CP NToparte_4 stabilimento di VI D'HI e il IG. dipendente NToparte_3 magazziniere presso l'unità locale di RO OL.
Deve quindi ritenersi accertata l'avvenuta risoluzione per NT inadempimento, del predetto contratto di trasporto, già comunicata da in data 18 gennaio 2019 a mezzo P.E.C. a e ricevuta in data NToparte_2
18 gennaio 2019 (cfr. doc. 16).
Da ultimo sul punto si osserva che nella motivazione della predetta sentenza viene indicato che è provato che la sottrazione abbia riguardato migliaia di bancali.
Ebbene, è stata disposta CTU in questa sede volta a verificare quanti bancali di proprietà dell'attrice opponente siano mancati dagli stabilimenti di OP OL e di VI d'HI nel periodo dal primo gennaio 2017 al 31 marzo 2018 nonché il valore dei bancali medesimi.
17 Dalla CTU a firma della Dott.ssa del 3.12.2024 risulta Persona_1 accertato che “A seguito di approfondito esame degli atti e dei documenti di causa, il C.T.U. ha provveduto a determinare che nel periodo compreso fra il 01/01/2017 e il 31/03/2018 la con Socio Unico risulta aver: ▪ acquistato NToparte_13 complessivi n. 19.064 bancali (di cui n.
5.096 stoccati presso lo stabilimento di RO OL e n. 13.968 stoccati presso lo stabilimento di VI D'HI); ▪ venduto complessivi n.
9.461 bancali. Dal confronto fra le quantità di bancali acquisite e quelle vendute nel medesimo periodo, risulterebbero mancare dagli stabilimenti di RO OL e di VI D'HI complessivi n.
9.603 bancali. Si ricorda che fra le limitazioni riscontrate dal C.T.U. nella determinazione dei bancali mancanti, vi è sicuramente l'assenza dell'indicazione dell'ammontare delle giacenze iniziali al 01/01/2017 e finali al 31/03/2018 dei bancali posseduti da NT
. Ai fini della valorizzazione dei bancali mancanti, stante la limitatezza delle informazioni a disposizione della scrivente – che nella maggior parte dei casi non ha consentito di distinguere la tipologia e le misure dei bancali venduti, che si ricordano avere prezzi unitari anche molto differenti –, si è ritenuto ragionevole determinare il prezzo medio ponderato dei bancali sulla base delle effettive quantità acquistate per tipologia e per dimensione: pari a Euro 8,15. Moltiplicando tale prezzo unitario medio ponderato per la quantità di bancali risultante come mancante dagli stabilimenti di RO OL e di VI D'HI, si è ottenuta la valorizzazione di complessivi Euro 78.281,07.”
In particolare risulta dalla CTU che “ dalla documentazione fornita alla scrivente non è stato possibile rilevare né l'ammontare delle giacenze iniziali dei bancali al 01/01/2017 né l'ammontare delle giacenze finali dei bancali di proprietà NT di al 31/03/2018. Pertanto, la ricostruzione effettuata dal C.T.U. si è necessariamente e unicamente dovuta basare sulle indicazioni del numero dei bancali NT acquistati nel periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2018 da , come rilevabili dalle fatture di acquisto prodotte e sulle indicazioni del numero dei bancali venduti nel NT periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2018 da come rilevabili dalle fatture di vendita e dai relativi DDT prodotti. Inoltre, con specifico riferimento alle fatture di NT vendita prodotte da unitamente ai relativi DDT, si rileva come il C.T.U. non abbia sempre potuto evincere la quantità, la tipologia, la misura o lo stabilimento di uscita dei bancali venduti, per mancanza di informazioni dettagliate nella documentazione fornita. Spesso la misura dei bancali venduti e la tipologia degli stessi, peraltro, veniva apposta manualmente sul documento di trasporto o nei fogli di riepilogo merce a supporto dei DDT. Inoltre, come anche reso noto alle parti nel verbale della terza riunione peritale, il C.T.U. ha riscontrato la mancanza di numerose fatture di vendita – in merito alle quali PT ha fatto presente al C.T.U. l'impossibilità di poterle recuperare entro la tempistica prospettata ma che comunque le stesse “fondamentalmente riguardavano invio di piccole campionature o note di accredito che erano state escluse dal file di conteggio poiché non includevano bancali”, come evincibile dalle fatture di esempio prodotte tra quelle richieste –. Più in particolare non sono state riscontrate le seguenti fatture di vendita (evidenziate in giallo nel file di riepilogo allegato sub All. 12 della presente relazione): - con riferimento al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017: n. 70152; n. 70186; n. 70219; n.
18 70235; n. 70243; n. 70254; n. 70256; n. 70276; n. 70286; n. 70465; n. 70551; n. 70560; n. 70622; n. 70637; n. 70668; dalla n. 60024 alla n. 60033; dalla n. 60038 alla n. 60049; dalla n. 60051 alla n. 60062; dalla n. 60064 alla n. 60100; n. 60102; dalla n. 60104 alla n. 60110; n. 60112; dalla n. 60114 alla n. 60118; dalla n. 60120 alla n. 60123; dalla n. 60125 alla n. 60157; n. 60159; dalla n. 60161 alla n. 60174; dalla n. 60176 alla n. 60198; dalla n. 60201 alla n. 60223; dalla n. 60225 alla n. 60314; n. 80024; n. 80030; dalla n. 80040 alla n. 80044; dalla n. 80085 alla n. 80090; n. 80098; n. 80099; n. 80135; n. 80136; n. 80223; n. 80262; n. 80270; dalla n. 80301 alla n. 80304; n. 80377; dalla n. 80396 alla n. 80399; n. 80424; dalla n. 80437 alla n. 80444; - con riferimento al periodo 01/01/2018 – 31/03/2018: n. 70041; dalla n. 80035 alla n. 80037; n. 80040; dalla n. 80081 alla n. 80085. Tutte le circostanze appena esposte hanno certamente costituito una limitazione all'indagine condotta dal C.T.U. e alle risultanze dallo stesso ottenute che, in assenza di dati incontrovertibilmente evincibili dagli atti e dai documenti di causa, sono state ottenute secondo criteri di ragionevolezza. Tanto premesso, la scrivente ha innanzitutto provveduto a determinare, tramite l'analisi delle fatture di acquisto bancali prodotte, il NT numero di bancali acquistati da nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018.”.
Il CTU ha potuto, così, verificare che “è possibile affermare che nel periodo NT compreso fra l'01/01/2017 e il 31/03/2018 la Società abbia acquistato complessivamente n. 19.064 bancali, di cui n.
5.096 stoccati presso lo stabilimento di RO OL e n. 13.968 stoccati presso lo stabilimento di VI D'HI. Successivamente, il C.T.U. ha provveduto a determinare, tramite l'analisi delle fatture NT di vendita e dei relativi DDT prodotti, il numero di bancali venduti da nel medesimo periodo (01/01/2017 – 31/03/2018)…. Come evincibile dal prospetto analitico allegato, sempre tenendo in considerazione le numerose limitazioni evidenziate in precedenza, il C.T.U. ha potuto rilevare che nel periodo compreso fra NT l'01/01/2017 e il 31/03/2018 la Società ha venduto complessivamente n.
9.461 bancali, di cui n. 544 usciti dal magazzino di RO OL, n.
8.385 usciti dal magazzino di VI D'HI e n. 532 senza indicazione del magazzino di uscita. In merito ai bancali per i quali non è stato possibile comprendere, dalla documentazione prodotta, se fossero stoccati presso un magazzino piuttosto che un altro, considerato tra l'altro anche quanto rilevato dalla perizia in atti, si è ritenuto ragionevole imputarli al magazzino di RO OL. Tuttavia, si precisa che tale scelta non influenza i risultati finali in quanto si ritiene che, alla luce di tutte le limitazioni sinora evidenziate, il criterio maggiormente obiettivo sia quello di effettuare una ricostruzione generale ed unitaria dei due magazzini: il dato d'interesse è, infatti, l'ammontare complessivo dei bancali venduti pari a n.
9.461. Noto il numero NT di bancali acquistati e venduti da nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018, il NT numero dei bancali di proprietà di che risulterebbero mancare dagli stabilimenti di RO OL e di VI d'HI nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018 è, quindi, stato determinato per differenza, in n. 9.603… Per la valorizzazione dei n.
9.603 bancali rilevati mancanti – considerato che come evincibile dalle fatture di acquisto, a seconda della tipologia e della misura gli stessi hanno prezzi unitari differenti e considerato, altresì, che nella maggior parte dei casi il C.T.U. non ha potuto comprendere dalle fatture di vendita e dai DDT la misura e la
19 tipologia dei bancali venduti –, il C.T.U. ha ritenuto ragionevole determinare un prezzo medio ponderato dei bancali sulla base delle effettive quantità acquistate per tipologia e per dimensione…. Il prezzo unitario medio ponderato è pari a Euro 8,15. Di conseguenza, moltiplicando tale valore (Euro 8,15) per il numero di bancali mancanti (n. 9.603) si è ottenuto l'importo complessivo di Euro 78.281,07.”.
E' quindi provato che il danno subito da per il furto dei bancali CP
è pari ad € 78.281,07. Tuttavia tale somma de oggetto di interessi e rivalutazione dal giorno 27 dicembre 2018 sino al giorno del saldo effettivo, e con aggiornamento alla data di pubblicazione della sentenza, in base all'ultima rilevazione al 31.3.2025, risulta pari ad euro 102.216,72.
Ora così determinato il valore dell'importo complessivo dei bancali mancanti nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018 in euro 78.281,07, oltre interessi e rivalutazione dal giorno 27 dicembre 2018 sino al giorno del saldo effettivo, e aggiornato alla data attuale in euro 102.216,72, si può, ora, ritornare all'esame delle seguenti questioni, ovverosia: all'esame del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'Opponente NToparte_2 CP
[... come indicato nel decreto ingiuntivo opposto nella misura ivi indicata di € 134,00, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del procedimento, per il servizio di trasporto effettuato;
all'esame della domanda riconvenzionale di di risarcimento del danno ex art 2049 cc nei confronti di CP [...]
a causa dell'inadempimento e/o del fatto illecito commesso da CP nell'esecuzione del contratto di trasporto;
nonché NToparte_2 all'esame della riferibilità ai rispettivi preponenti in via solidale in base all'art. 2049 c.c. per il fatto-reato attribuibile ai lavoratori e CP_3 CP_4
e correlativa diminuzione dell'ammontare risarcitorio, secondo le CP_5 rispettive quote di responsabilità dedotta da nei NToparte_2 confronti di anche ex art. 1227, comma 1 Cod. civ. per fatto colposo CP di concorrente nel cagionare il danno, per la gravità della colpa e CP de uenze che ne sono derivate, o in subordine ex art. 1227, comma 2 Cod. civ., come conseguenza dannosa evitabile, usando l'ordinaria diligenza, e conseguente riduzione del risarcimento.
Deve, infatti, sul punto, osservarsi che, sin dalla comparsa di costituzione come indicato nella analisi delle deduzioni in NToparte_2 punto di fatto, ha contro dedotto, sia la riferibilità ai rispettivi preponenti in via solidale in base all'art. 2049 c.c. per il fatto-reato attribuibile ai lavoratori e e correlativa diminuzione dell'ammontare CP_3 CP_4 CP_5 risarcitorio, secondo le rispettive quote di responsabilità, sia la riduzione del risarcimento nei confronti di anche ex art. 1227, comma 1 Cod. civ. CP per fatto colposo di concorrente nel cagionare il danno, per la gravità CP della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, o in subordine ex art. 1227, comma 2 Cod. civ., come conseguenza dannosa evitabile, usando l'ordinaria diligenza.
Ebbene già nell'ordinanza del 16.11.2023 è stato indicato che “è tardiva l'eccezione di parte convenuta ex art. 1227, II comma, c.c. svolta dalla convenuta
20 opposta. Tuttavia deve ritenersi che il contestato comportamento colposo dell'opponente medesima rientri nella fattispecie di cui al primo comma della medesima norma, che non richiede eccezione di parte e può essere, invece, valutato d'ufficio.”
Quanto alla prima questione relativa all'esame del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'Opponente come NToparte_2 CP indicato nel decreto ingiuntivo opposto nella misura ivi indicata di € 48.134,00, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del procedimento, per il servizio di trasporto effettuato, deve osservarsi che , analizzando le deduzioni in punto di fatto come sopra riportate, non risulta una specifica contestazione da parte dell'Opponente dei corrispettivi richiesti in giudizio con le CP fatture azionate con il ricorso monitorio, fatta salva la contestazione della deduzione delle note di credito.
Ebbene il ricorso monitorio è stato azionato deducendo le seguenti fatture : fattura n. 2118 del 30 settembre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 3 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2124 del 30 settembre 2018 di € 9.570,00 (cfr. doc. 4 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2470 del 31 ottobre 2018 di € 11.336,00 (cfr. doc. 5 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2475 del 31 ottobre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 6 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2634 del 30 novembre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 7 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2635 del 30 novembre 2018 di € 10.455,00 (cfr. doc. 8 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2881 del 21 dicembre 2018 di € 700,00 (cfr. doc. 9 procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 2882 del 21 dicembre 2018 di € 7.750,00 (cfr. doc. 10 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 4 del 28 gennaio 2019 di
€ 5.523,00 (cfr. doc. 11 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.); fattura n. 5 del 28 gennaio 2019 di € 700,00 (cfr. doc. 12 del procedimento monitorio 3489/2020 R.G.).
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di euro 48.134,00, oltre agli interessi come da domanda e nel ricorso monitorio erano stati indicati interessi moratori ex art 5 D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze e fino all'effettivo saldo.
Parte Opposta ha indicato il calcolo degli interessi moratori, così determinati, quantificati, sino alla data del 16/12/2024, pari a complessivi Euro 26.023,19 , oltre gli ulteriori interessi maturandi per lo stesso titolo dal 17/12/2024 sino all'effettivo soddisfo:
-fattura n. 2118 del 30 settembre 2018 di € 700,00 (doc. 3 fasc. monitorio); interessi sino al 16/12/2024 per € 383,83;
-fattura n. 2124 del 30 settembre 2018 di € 9.570,00 (doc. 4 fasc. monitorio); interessi sino al 16/12/2024 per € 5.285,21;
-fattura n. 2470 del 31 ottobre 2018 di € 11.336,00 (doc. 5 fasc. monitorio); interessi sino al 16/12/2024 per € 6.181,01;
21 -fattura n. 2475 del 31 ottobre 2018 di € 700,00 (doc. 6 fasc. monitorio); interessi sino al 16/12/2024 per € 381,37;
-fattura n. 2634 del 30 novembre 2018 di € 700,00 (doc. 7 fasc. monitorio); interessi sino al 16/12/2024 per € 377,07;
-fattura n. 2635 del 30 novembre 2018 di € 10.455,00 (doc. 8 fasc. monitorio); interessi su detta sino al 16/12/2024 per € 5.631,89;
-fattura n. 2881 del 21 dicembre 2018 di € 700,00 (doc. 9 fasc. monitorio) interessi sino al 16/12/2024 per € 367,72;
-fattura n. 2882 del 21 dicembre 2018 di € 7.750,00 (doc. 10 fasc. monitorio) interessi sino al 16/12/2024 per € 372,32;
-fattura n. 4 del 28 gennaio 2019 di € 5.523,00 (doc. 11 fasc. monitorio); interessi sino al 16/12/2024 per € 4.139,08;
-fattura n. 5 del 28 gennaio 2019 di € 700,00 (doc. 12 fasc. monitorio), interessi sino al 16/12/2024 per € 2.903,69.
Parte Opponente ha dedotto che non può, rispetto a tali fatture CP azionate in fase monit nersi provata l'esistenza del credito per i trasporti oggetto delle fatture , specificatamente contestate, ( fatture n. 2881 e 2882 del 21 dicembre 2018) del valore complessivo di € 8.450,00 (docc. 9 e 10 del procedimento monitorio e documenti 11 e12), posto che in data 21 dicembre 2018 ha emesso due distinte note di credito in CP CP favore di per un valore complessivo di € 8.450,00: CP
- nota di credito datata 21 dicembre 2018 di € 700,00 a storno della fattura n. 2881/2018 oggetto del decreto ingiuntivo opposto (doc. 2);
- nota di credito datata 21 dicembre 2018 di € 7.750,00 a storno della fattura n. 2882/2018 oggetto del decreto ingiuntivo opposto (doc. 3).
Deve osservarsi che, nel caso in esame, in assenza di specifica contestazione da parte di circa lo svolgimento del servizio di CP trasporto, basata esclusivamente sull'emissione di queste due note di credito, per storno di fatture di attività di trasporto svolta da Trasporti in favore di non può farsi derivare dallo storno , CP CP
l'automatica inesistenza del credito per questo servizio: la cui sussistenza deve essere valutata unitamente alle altre prestazioni contigue risultanti dalla fatture azionate.
Sulla base di tali elementi deve, quindi, ritenersi provato, il credito azionato dall' nella misura complessiva di euro NToparte_14
48.134,00, indicato nelle citate fatture, oltre interessi moratori ex art 5 D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze.
Quanto al calcolo degli interessi ex art 5 D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze, deve osservarsi che parte Opponente ha contestato il correlativo calcolo dedotto da parte opposta, aggiornato 16.12.2024, evidenziando come il credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto non potesse ritenersi provato
22 nell'interezza , posto che il calcolo non risultava effettuato correttamente anche per l'inclusione delle due citate fatture, e, comunque, il calcolo degli interessi non era stato effettuato correttamente in base alla correlative scadenze. Tuttavia deve osservarsi che il credito, come sopra indicato, risulta provato con riferimento alla sua interezza, così come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, e non risultano contestazioni specifiche sulle date di decorrenza per il calcolo degli interessi.
Visto quanto sopra indicato sulla prova del credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto e l'oggetto delle contestazioni, deve ritenersi che il conteggio degli interessi effettuato da parte opposta NToparte_2 allegato nel foglio doc 16 aggiornato al 16.12.2024 sia corretto, anche in considerazione delle date di decorrenza degli interessi.
Tuttavia vista la dedotta richiesta di compensazione giudiziale, tra il danno subito da per il furto dei bancali, che aggiornato all'attualità è CP stato quantificato, alla data di pubblicazione della sentenza, in base all'ultima rilevazione al 31.3.2025, in euro 102.216,72; parimenti, anche, il calcolo del credito azionato dall' oggetto del decreto NToparte_14 ingiuntivo opposto, come sopra indicato in euro 48.134,00, indicato nelle citate fatture, deve essere aggiornato, con il calcolo degli interessi moratori, ex art 5 D.lgs 231/2002, dalle singole scadenze, all'attualità, alla data di pubblicazione della sentenza, in base all'ultima rilevazione al 31.3.2025.
Così che il credito azionato dall'Opposta Trasporti nei CP confronti di complessivo per somma capitale ed interessi così CP aggiornati, può così quantificarsi in euro 75.923,91.
-fattura n. 2118 del 30 settembre 2018 , di € 700,00 (doc. 3 fasc. monitorio) con interessi 28.1.2018 al sino al 31.3.2025 euro 1106,61;
-fattura n. 2124 del 30 settembre 2018 di € 9.570,00 (doc. 4 fasc. monitorio) con interessi dal 29.12.2018 sino al 31.3.2025 euro 15.166,50;
-fattura n. 2470 del 31 ottobre 2018 di € 11.336,00 (doc. 5 fasc. monitorio); interessi dal 30.1.2019 al 31.3.2025 per € 17.886,74;
-fattura n. 2475 del 31 ottobre 2018 di € 700,00 (doc. 6 fasc. monitorio); interessi dal 1.2.2019 al 31.3.2025 per € 1104,15;
-fattura n. 2634 del 30 novembre 2018 di € 700,00 (doc. 7 fasc. monitorio); interessi dal 1.3.2019 al 31.3.2025 per € 1.099,85;
-fattura n. 2635 del 30 novembre 2018 di € 10.455,00 (doc. 8 fasc. monitorio) con interessi dal 1.3.2019 al 31.3.2025 per € 16.426,96
-fattura n. 2881 del 21 dicembre 2018 di € 700,00 (doc. 9 fasc. monitorio) interessi dal 1.4.2019 al 31.3.2025 per euro 1095,10;
-fattura n. 2882 del 21 dicembre 2018 di € 7.750,00 (doc. 10 fasc. monitorio) interessi dal 22.3.2019 al 31..3.2025 per euro 12.141,17;
23 -fattura n. 4 del 28 gennaio 2019 di € 5.523,00 (doc. 11 fasc. monitorio); interessi dal 29.4.2019 al 31.3.2025 per € 8806,33
-fattura n. 5 del 28 gennaio 2019 di € 700,00 (doc. 12 fasc. monitorio), interessi dal 1.5.2019 al 31.3.2025 per € 1090,50
Quanto all'esame della domanda riconvenzionale di di CP risarcimento del danno ex art 2049 cc nei confronti di a NToparte_2 causa dell'inadempimento e/o del fatto illecito commesso da NToparte_2 nell'esecuzione del contratto di trasporto, nonché all'esame della
[...] integrazione dell'art. 1227, comma 1 Cod. civ. dedotta da NToparte_2 per fatto colposo di concorrente nel cagionare il CP della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, e, conseguentemente, sulla correlativa diminuzione dell'ammontare risarcitorio, secondo le rispettive quote di responsabilità, deve osservarsi che ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.( Sez. 3 -, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 ).
Questo presupposto, per tutti gli autori del concorso in furto, aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, perpetrato dal 2016 ai primi mesi del 2018 dal sig. autista, incaricato da RO [...]
e dai due dipendenti di dal IG con CP CP NToparte_4 mansioni di magazziniere presso lo stabilimento di RO OL, e dal IG.
dipendente magazziniere presso l'unità locale di RO NToparte_3
, sia dai documenti in atti, sia dalla citata sentenza n. 441 emessa dal Tribunale di Pavia il 24.2.2022 e passata in giudicato il 20.5.2023 .
Inoltre In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ. non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro. (Nella specie, era stata chiesta alla compagnia di assicurazioni la restituzione delle somme pagate per la polizza vita stipulata con l'agente di zona, dichiarata falsa dalla società: la S.C., ritenendo, sulla base dell'enunciato principio, che l'articolo 2049 cod. civ. sia applicabile ogni volta che sussiste una relazione qualificata tra l'attività del "padrone" o del "committente" ed il comportamento dell'ausiliario, come nel contratto di agenzia, ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda). Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 24/01/2007
24 Ancora sul punto La responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. È irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata riconosciuta la responsabilità del NToparte_15 per le violenze subite da un militare di leva da parte di soldati e graduati in quanto realizzate proprio in virtù del vincolo di sovrardinazione gerarchica esercitato sul danneggiato). Sez. 3, Sentenza n. 17836 del 22/08/2007
Ancora sul punto, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo
o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto. Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015
Quindi deve essere accertato che tra l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno vi sia un nesso di occasionalità necessaria, idoneo quanto meno ad averne agevolato in modo decisivo la realizzazione, inoltre, il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze, mentre non è necessaria la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro.
Ebbene sulla base della valutazione di tutte le predette risultanze documentali e testimoniali, avuto riguardo anche alla citata motivazione della sentenza n. 441 emessa dal Tribunale di Pavia il 24.2.2022 e passata in giudicato il 20.5.2023 , deve ritenersi provato che tali presupposti sussistano per tutti gli autori del concorso in furto, aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, perpetrato dal 2016 ai primi mesi del 2018: quindi, sia per la condotta del sig. autista, incaricato da RO NToparte_2
[...
sia per la condotta dei due dipendenti di il IG CP NToparte_4 con mansioni di magazziniere presso lo stabilimento di VI D'HI, e il IG. dipendente magazziniere presso l'unità locale di NToparte_3
RO OL.
Parimenti è provato il concorso agli effetti dell'art 1227 comma 1 cc di NT
nella causazione del danno , ciò in ragione delle modalità di controllo del numero di bancali in uscita e in entrata, secondo quanto poi riscontrato nella
25 stessa CTU che ha evidenziato come dalla documentazione fornita alla scrivente non è stato possibile rilevare né l'ammontare delle giacenze iniziali dei bancali al NT 01/01/2017 né l'ammontare delle giacenze finali dei bancali di proprietà di al 31/03/2018…. Inoltre, con specifico riferimento alle fatture di vendita prodotte da NT
unitamente ai relativi DDT, si rileva come il C.T.U. non abbia sempre potuto evincere la quantità, la tipologia, la misura o lo stabilimento di uscita dei bancali venduti, per mancanza di informazioni dettagliate nella documentazione fornita. Spesso la misura dei bancali venduti e la tipologia degli stessi, peraltro, veniva apposta manualmente sul documento di trasporto o nei fogli di riepilogo merce a supporto dei DDT.”.
Per l'effetto se, per un verso, è provato il credito azionato dall'
[...] nella misura complessiva di euro 48.134,00, indicato NToparte_14 nelle citate fatture, aggiornato, con il calcolo degli interessi moratori, ex art 5 D.lgs 231/2002, dalle singole scadenze, all'attualità, alla data di pubblicazione della sentenza, in base all'ultima rilevazione al 31.3.2025 in euro 75.923,91; nel contempo, è, parimenti, provato il danno subito da corrispondente al CP valore dell'importo complessivo dei bancali mancanti nel periodo 01/01/2017
– 31/03/2018 e quantificato in euro 78.281,07, che con interessi e rivalutazione, aggiornato all'attualità è stato quantificato, alla data di pubblicazione della sentenza, in base all'ultima rilevazione al 31.3.2025, in euro 102.216,72.
Tuttavia tale valore complessivo dei bancali mancanti nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018 e quantificato al 31.3.2025, in euro 102.216,72 non può ritenersi riferibile esclusivamente riferibile, esclusivamente, come sopra indicato, a NToparte_2
Circa la quota di responsabilità attribuibile nella determinazione del danno così quantificato non può condividersi l'indicazione, dedotta da ovverosia l'attribuzione della quota di responsabilità NToparte_2 nella misura di un terzo al sig. autista, incaricato RO da di un terzo al IG con mansioni di CP CP NToparte_4 ma presso lo stabilim D'HI, e di CP un terzo al IG. dipendente magazziniere di presso NToparte_3 CP
l'unità locale di RO OL.
Agli effetti dell'art 1227 comma 1 cc deve rilevarsi che Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe).Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024
26 Deve rilevarsi quanto già indicato circa il fatto che nella sentenza irrevocabile di condanna per concorso in furto aggravato, risulta, altresì, riscontrato che la sottrazione di tali bancali presso tali stabilimenti di RO OL e VI D'HI era stata frutto di una proposta iniziale dell' , cui i due dipendenti di avevano, convintamente, aderito CP_5 CP dietro pagamento di un prezzo di euro 2.50 per bancale.
Sul punto proprio il IG. dipendente magazziniere NToparte_3 presso l'unità locale di RO OL, la cui posizione è stata definita con separatamente con sentenza ex art 444 cpp, sentito ex art 197 bis cpp, avendo egli definito la propria posizione con sentenza di applicazione pena, ha riferito che, dopo aver lavorato, per tredici anni, come magazziniere presso la sede di NT
di RO OL , ed essere stato licenziato per giusta causa , per tale furto, alla domanda se avesse conosciuto , e se questi avesse avuto CP_5 un ruolo nella sottrazione die bancali della società ha dichiarato che CP
gli aveva detto “ vuoi guadagnare qualcosa?” e da lì aveva iniziato CP_5
a caricare i bancali sul camion di , e gli dava in cambio CP_5 CP_5 euro 2.50 a bancale.
E' emersa anche in questa sede la difficoltà economica di e CP_4
e l'ideazione criminosa prevalente anche nella fase esecutiva di CP_3
. CP_5
Inoltre, in questo contesto si colloca e deve essere valutato il concorso agli effetti dell'art 1227 comma 1 cc di nella causazione del danno, in CP ragione delle modalità di controllo del numero di bancali in uscita e in entrata.
Pertanto, sia svolgendo il giudizio controfattuale, sia analizzando la gravità delle condotte sia verificando quale tra le condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente, rispetto all'avverarsi del danno, sulla base degli elementi sopra indicati deve ritenersi una quota di responsabilità riferibile al sig. autista, incaricato RO da nella misura, prevalente, dell'80% , ovverosia euro CP CP
81.773,37 e nella misura del 20% per corrispondenti euro 20.443,34 per CP
[...
Quindi detratto dal totale dell'ammontare del valore complessivo dei bancali mancanti nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018 e quantificato al 31.3.2025, in euro 102.216,72, il valore della quota di concorrente responsabilità di per euro 20.443,34, ne deriva che l'ammontare del CP danno, subito da per la sottrazione dei bancali da parte di CP [...]
, autista, incaricato da e riferibile a RO NToparte_2
aggiornato al 31.3.2025 è quindi pari ad euro 81.773,37. NToparte_2
Per l'effetto previa compensazione tra il maggior credito vantato da a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 81.773,37 con il CP minor credito vantato da pari ad euro 75.923,91, NToparte_2 deve essere condannata al pagamento in favore di NToparte_2 CP
[... ltre interessi dalla data di pubblicazione della sente saldo.
27 Infine, sulla base di questi elementi, così ricostruito il credito azionato dall'Opposta Trasporti non può accogliersi la domanda di CP responsabilità ex art 96 comma 1 e 2 cpc dedotta da nei confronti di CP
NToparte_2
Da ultimo, sulle spese di lite deve rilevarsi che, già nell'ordinanza del 16 novembre 2023 è stato indicato che parte attrice opponente non contesta i corrispettivi richiesti con le fatture, salva la deduzione delle note di credito;
- dagli atti e dalla sentenza del giudizio penale emerge una corresponsabilità dei dipendenti dell'attrice opponente, oltre che dell'incaricato della convenuta opposta;
- a favore dell'attrice opponente risulta essere stata disposta una provvisionale a carico dei condannati e , pur non essendo dato sapere se i medesimi siano CP_4 CP_5 solvibili, ed è stata, ivi, indicata la seguente proposta transattiva ex art 185 bis cpc: Appare, infine, opportuno formulare alle parti una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., onde evitare i costi e l'alea del giudizio. La proposta tiene conto delle seguenti circostanze, oltre che delle considerazioni espresse all'esordio di questo provvedimento:- parte convenuta opposta rinunci interamente al credito oggetto di ingiunzione;
- parte attrice opponente rinunci interamente al credito risarcitorio derivante dai fatti di cui si discute;
- le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, siano interamente compensate.
Ebbene con note dell'8 febbraio 2024 parte Opposta Trasporti CP
[... non ha aderito a tale proposta, mentre parte Opponente ha CP
a tale proposta con nota del 18.1.2024.
Ebbene, all'esito del processo, il credito azionato da
[...]
e il credito risarcitorio dedotto in via riconvenzionale da NToparte_16 parte Opponente tenuto conto anche del concorso ex art 1227 comma CP
1 cc, di fatto si sono compensati e, sulla base della attualizzazione dei rispettivi crediti all'attualità, previa compensazione tra il maggior credito vantato da a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 81.773,37 con il CP minor credito vantato da pari ad euro 75.923,91, NToparte_2 deve essere condannata al pagamento in favore di NToparte_2 CP
[... di euro 5.849,47.
Vista la proposta ex art 185 bis cpc indicata nell'ordinanza del 16.11.2023, visto l'art 91 comma 1 cpc, e l'art 92 cpc, deve disporsi, vista la complessiva ricostruzione dei fatti dedotti e emersi nel corso dell'istruttoria, e l'esito della decisione, la compensazione delle spese di lite, relativamente alla fase di studio e introduttiva, antecedenti alla predetta proposta ex art 185 bis cpc;
le spese di lite seguono, invece, la soccombenza per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico della parte convenuta Opposta.
P.Q.M.
28 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 1549 in data 20 agosto 2020 nei confronti della società CP
2. accerta il credito della società nei confronti della NToparte_2 società nella misura complessiva di euro 48.134,00, CP quantificato, con il calcolo degli interessi moratori, ex art 5 D.lgs 231/2002, dalle singole scadenze, all'ultima rilevazione al 31.3.2025 in euro 75.923,91; 3. accerta il danno subito dalla corrispondente al valore CP dell'importo complessivo dei bancali mancanti nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2018 aggiornato all'ultima rilevazione al 31.3.2025, in euro 102.216,72, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, ed una concorrente responsabilità riferibile alla società nella misura dell'80% , per NToparte_2 corrispondenti euro 81.773,37 e nella misura del 20% di per CP corrispondenti euro 20.443,34; 4. per l'effetto, previa compensazione tra il maggior credito vantato da nei confronti di a titolo di CP NToparte_2
del danno pari ad inor credito vantato da nei confronti di pari ad NToparte_2 CP euro 75.923,91, condanna al pagamento in NToparte_2 favore di di euro 5.849,47, oltre interessi dalla data di CP pubblicazione della sentenza al saldo 5. accerta l'avvenuta risoluzione per inadempimento, del predetto NT contratto di trasporto, già comunicata da in data 18 gennaio 2019 a mezzo P.E.C. a e ricevuta in data 18 NToparte_2 gennaio 2019
6. condanna Parte Opposta Trasporti alla rifusione in favore CP di Parte Opponente delle spese di lite, che liquida in € 556,35 CP per esborsi, € 9.92 fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della Parte convenuta Opposta;
Così deciso l'8 maggio 2025
Sentenza depositata in data 8 maggio 2025..
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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