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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3158 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà” e vertente TRA
, C.F. parte nata a EN (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 27.01.56, rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO COSIMO DAMIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a EN (CS) in [...] CP_1 C.F._2 24.4.46, rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO COSIMO DAMIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
, C.F. , parte nata a EN (CS) in [...] Controparte_2 C.F._3 26.4.43, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE DE LUCA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con ricorso depositato in data 18.11.19 ha convenuto in giudizio Parte_1
. La difesa del primo ha allegato che: CP_1
- Il proprio coniuge, nato a [...] in data [...], con atto per Notar CP_1
del 14.2.84 acquistava dal FR, , un quoziente di terreno, Per_1 Controparte_2 confinante con proprietà del venditore, in agro di Saracena, via Giorgio La Pira, sul quale di fatto era già stato edificato un fabbricato, a spese e cure della odierna attrice e di suo marito, adibito ad abitazione del loro nucleo familiare;
- Contestualmente alla stipula del rogito notarile, rilasciava al FR Controparte_2 dichiarazione con la quale concedeva allo stesso di edificare anche a confine tra le loro proprietà nonché di aprire luci, vedute e sporti;
- Insorta lite giudiziaria tra i germani, instaurata da che intendeva CP_1 ottenere, anche coattivamente, il passaggio sul fondo confinante del FR per accedere alla sua abitazione, la controversia si concludeva con sentenza dell'allora Pretore di Castrovillari n. 7 del 1998 che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condannava a chiudere tre porte di ingresso Controparte_2 CP_1 R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 2 di 8
esistenti nel suo fabbricato, al piano seminterrato e prospicienti la proprietà CP_2 ;
[...]
- L'accoglimento della riconvenzionale trova fondamento nella produzione di una scrittura privata intervenuta tra i fratelli, pochi giorni dopo (29.2.84) la stipula dell'atto pubblico e della dichiarazione resa da , coeva a questo;
Controparte_2
- L'odierna attrice, avuta cognizione degli esatti termini del contenzioso tra i fratelli e, in particolare, della scrittura privata intervenuta tra gli stessi, da lei mai sottoscritta e in forza della quale il coniuge, in regime di comunione legale, si obbligava a chiudere gli accessi posti al seminterrato della sua proprietà e a confine con quella del cognato, instaurava giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari (r.g. 396 del 2000) nei confronti di , nonché dello stesso coniuge al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_2 nullità ex art. 184 c.c. di quella scrittura, giudizio che si concludeva con sentenza n. 92 del 2006 di accoglimento della domanda attrice;
- , intendendo avvalersi della decisione del Tribunale di Castrovillari n. Parte_1
92 del 2006, passata in autorità di cosa giudicata, stante la inopponibilità a lei della sentenza dell'allora Pretore di Castrovillari, per non aver partecipato al relativo giudizio, adiva lo stesso Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della ricorrente a mantenere gli accessi rappresentati dalle tre porte esistenti nel seminterrato del fabbricato di sua proprietà e condannare il convenuto ad aprire i predetti accessi, mediante demolizione della parete fatta apporre in esecuzione della sentenza del Pretore di Castrovillari n. 7 del 1998”;
- Il giudizio così instaurato, iscritto al n. 1878 del 2009 r.g., nel quale il CP_2
si costituiva contestando la domanda attrice, restando contumace il
[...] CP_1
si concludeva con ordinanza ex art. 702 c.p.c., depositata in data 11.3.11, con cui
[...] veniva rigettata la domanda proposta da;
Parte_1
- La predetta ordinanza, che è una sentenza a tutti gli effetti, deve ritenersi passata in cosa giudicata, essendo il relativo appello dichiarato inammissibile perché tardivo;
- Pertanto, , uniformandosi al giudicato del Tribunale di Castrovillari, Parte_1 intende proporre la presente domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 404 c.p.c., ricorrendo alla procedura ex art. 702 bis c.p.c., non necessitando la vicenda di particolare istruttoria;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo a questo Tribunale di: Parte_1 a. Dichiarare nulla e di nessun effetto nei confronti di la sentenza n. 7 del Parte_1
1998, emessa dal Pretore di Castrovillari in data 27.2.98 a definizione del giudizio n. 114 del 1995; b. Per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente a non essere pregiudicata dalla esecuzione di detta sentenza, in forza della decisione del Tribunale n. 92 del 2006, ordinare a CP_2
di ripristinare i tre accessi sul fondo di quest'ultimo e posti al confine con la di lui
[...] proprietà, siti al piano seminterrato del fabbricato dei coniugi con Controparte_3 facoltà per la ricorrente di procedervi personalmente a proprie cure e spese, in caso di suo inadempimento, assegnando termine;
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.20, si è costituito
[...]
, il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. CP_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.9.20, si è costituito
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: CP_2
- Con atto di divisione per notar del 21.12.1966, registrato il 2.01.1967, Per_2 [...]
acquisiva la proprietà di un appezzamento di terreno in Saracena alla CP_2 contrada Pietraliscia/Cerzeto, in Catasto alla partita 5816, foglio 39;
- Su una porzione di detto terreno realizzava negli anni '70 un primo corpo di fabbrica e successivamente negli anni '80, su un'altra finitima parte del suolo, edificava un secondo R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 3 di 8
fabbricato, separato dal primo immobile da un cortile a servizio esclusivo del predetto originario corpo di fabbrica;
- Tale secondo fabbricato, in forza di atto per notar del 14 febbraio 1984 (solo Per_1 terreno) e di successiva scrittura privata del 29 febbraio 1984 (anche fabbricato) veniva ceduto in proprietà da esso al germano Controparte_2 CP_1
- Fra i predetti germani veniva, altresì, pattuito, sempre con la medesima suddetta scrittura privata del 29 febbraio 1984, l'uso ed il godimento fino al 31.12.1988 da parte di
[...] dei locali terranei ubicati nell'immobile ceduto ad esso CP_2 CP_1
con l'impegno espresso del germano di chiudere entro il 15.01.1989: “….
[...] CP_1 le tre porte di ingresso che attualmente danno sul terreno di esclusiva proprietà del sig.
”; Controparte_4
- cessato il pattuito godimento dei locali posti a piano terra Controparte_2 dell'immobile ceduto a riconsegnava i magazzini ad esso CP_1 CP_1 sollecitando la chiusura delle porte prospicienti il suo cortile a servizio del primo fabbricato rimasto in proprietà di e, comunque, impedendo il Controparte_2 passaggio sul cortile di sua proprietà ed inibendo l'utilizzo delle suddette porte per accedere ai locali da esso prima detenuti;
CP_2
- Con citazione del 23 marzo 1995, conveniva in giudizio dinanzi CP_1 all'allora Pretura di Castrovillari il FR per sentir costituire in suo favore ex CP_2 art. 1051 Cod.Civ. - previa declaratoria di interclusione dei locali di sua proprietà – servitù coattiva di accesso in danno del cortile di al fine di consentire Controparte_2 il congiungimento dei locali di esso con la via pubblica denominata via La Pira;
CP_1
- Si costituiva in giudizio per contestare la istanza giudiziale per come Controparte_2 proposta dal FR, deducendo la destinazione a cortile urbano del quoziente di terreno per cui era causa, nonchè la mancanza di interclusione dei magazzini;
spiegava, in ogni caso, specifica domanda riconvenzionale per ottenere, in forza della scrittura privata del 29 febbraio 1984, la chiusura coattiva delle porte a carico di CP_1
- Ammessa ed espletata C.T.U. (allegata), il Pretore di Castrovillari, dato atto delle risultanze peritali che avevano escluso la interclusione dei magazzini di CP_1
con sentenza (allegata) n. 7/1998 rigettava la istanza giudiziale di esso e,
[...] CP_1 in accoglimento della riconvenzionale del convenuto , condannava Controparte_2 sulla base della scrittura privata del 29.02.1984 alla chiusura delle CP_1 porte prospicienti il cortile del convenuto (attore in riconvenzionale) ; Controparte_2
- La suddetta decisione pretorile – appellata da - veniva confermata sia CP_1 dal Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 557/2001 allegata) e sia, successivamente, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 24017/2004 allegata);
- Nelle more dell'espletamento dei vari gradi di giudizio relativi agli infondati gravami proposti avverso la predetta inappuntabile decisione pretorile n. 7/1998,
[...]
coniuge di eccependo la sottoposizione del fabbricato Parte_1 CP_1 intestato al marito alla comunione legale e deducendo la sua estraneità agli CP_1 accordi contrattuali intercorsi tra e conveniva Controparte_2 CP_1 nell'anno 2000 dinanzi al Tribunale di Castrovillari (RG 396/2000) esso CP_2
ed invocava ex art. 184 Cod.Civ. la nullità della scrittura e, in particolare, la
[...] inefficacia nei suoi confronti;
- dell'impegno assunto dal coniuge circa la chiusura delle porte prospicienti il cortile di proprietà di;
Controparte_2
- Con sentenza n. 92/2006 il Tribunale di Castrovillari dichiarava la nullità della scrittura nella parte in cui “…. si impegna, senza il consenso del coniuge, a CP_1 chiudere gli accessi – prospicienti il terreno di proprietà di – ai Controparte_2 locali del piano seminterrato del fabbricato oggetto di comunione legale…..”. R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 4 di 8
- Sulle premesse di cui sopra, dopo un primo analogo ricorso rigettato dal Tribunale e dalla Corte di Appello, interviene, ora, un nuovo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (questa volta in riferimento all'art. 404 c.p.c.) ad istanza di;
Parte_1
- Con il nuovo procedimento essa ricorrente - previa declaratoria di nullità e/o di inefficacia nei suoi confronti della sentenza n. 7/1998 del Pretore di Castrovillari sulla base della quale è stata disposta a carico del coniuge la chiusura delle CP_1 porte – chiede in sostanza all'adito Tribunale di “……….ordinare a Controparte_2 di ripristinare i tre accessi sul fondo di quest'ultimo e posti al confine con la di lui proprietà, siti al piano seminterrato del fabbricato dei coniugi Controparte_3 con facoltà per la ricorrente di procedervi personalmente a proprie cure e a spese di
[...]
, in caso di suo inadempimento nell'assegnando termine…” CP_2
- Si esprimono, preliminarmente, delle serie perplessità circa l'irrituale e non previsto utilizzo da parte della ricorrente della speciale e sommaria procedura ex art. 702 bis c.p.c., soprattutto in relazione agli artt. 404 e 405 c.p.c. che prescrivono espressamente l'instaurazione del contenzioso in parola attraverso un ordinario atto di citazione.- Tanto premesso, si rileva, in ogni caso, la nullità del ricorso per mancanza assoluta dei requisiti previsti dall'art. 702 bis circa la forma della domanda che deve espressamente contenere tutte le indicazioni – nessuna esclusa - di cui al terzo comma dell'art. 163 c.p.c.
- Ritiene parte ricorrente che, avendo e acquisito CP_1 Parte_1 nell'anno 1984 il loro fabbricato (per effetto dell'atto notarile e della coeva scrittura privata) dotato delle porte prospicienti il cortile privato di tali Controparte_2 accessi debbano essere ora ripristinati;
- Sennonché, i coniugi e nulla possono, CP_1 Parte_1 rispettivamente, rivendicare in merito ai suddetti accessi;
- Il primo ( perché in ragione della scrittura privata del 29.02.1984 e CP_1 della ben nota sentenza n. 7/1998 del Pretore di Castrovillari - passata in giudicato - è stato definitivamente condannato alla chiusura dei suddetti accessi e tale decisione nei confronti dell'odierno resistente è ormai intangibile;
- La seconda ( ) – invece – ha ormai perduto, per intervenuta prescrizione Parte_1 estintiva, qualsiasi diritto riguardo agli accessi presenti al piano seminterrato del suo fabbricato;
- Infatti, quando nell'anno 1988 ha chiuso la sua falegnameria ed ha Controparte_2 riconsegnato i locali al FR per cessazione della locazione – giusta accordi CP_1 sanciti nella scrittura privata del 29 febbraio 1984 - i ben noti accessi sono stati sbarrati e nessuno li ha mai più utilizzati sin dall'anno 1988;
- Ma, per quel che più rileva in merito alla eccepita prescrizione, non ha Parte_1 mai avanzato alcunché circa il ripristino degli accessi, pur potendo al riguardo esperire ogni azione a tutela del suo (presunto) diritto relativo alla esistenza ed alla permanenza delle porte.
- Ed in effetti, da allora (dicembre 1988) le menzionate porte sono rimaste inutilizzate, inibendosi a chiunque e, in particolare, a l'uso delle stesse. Parte_1 Conseguentemente, qualsiasi diritto inerente gli accessi è da ritenersi prescritto. A nulla rilevando la successiva azione ex art. 184 Cod. Civ. intrapresa dalla Pt_1 nell'anno 2000 nei confronti della scrittura per la chiusura degli accessi, instaurata quando ogni suo eventuale diritto era da considerarsi ormai prescritto per decorrenza del termine decennale dalla avvenuta soppressione (1988) di fatto delle porte;
- Del resto, il mancato esercizio decennale dal 1988 del diritto di mantenimento delle porte è attestato e confermato dalla stessa odierna ricorrente laddove nella richiamata sua citazione ex art. 184 Cod.Civ. dell'anno 2000 dichiara testualmente che – a quella data - Con i garages a piano seminterrato del suo fabbricato in comproprietà con il coniuge R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 5 di 8
“….non possono essere adeguatamente raggiunti dall'esterno perché privi CP_1 di terreno circostante di nostra proprietà”.
- l'eventuale ricostituzione delle porte nessun beneficio concreto potrà apportare alla proprietà di essa atteso che i suddetti accessi sulla proprietà privata del resistente Pt_1 non potranno esser mai concretamente utilizzati da essa ricorrente che non vanta alcun diritto di passaggio sul cortile;
- La inammissibilità della domanda della – a parte le eccezioni di cui ai punti 1, 2 e Pt_1
3 che precedono - è rilevabile anche sotto l'ulteriore aspetto dell'interesse ad agire della ricorrente, in quanto l'eventuale ripristino delle porte giammai potrebbe anche legittimare una qualche pretesa di a transitare sul cortile privato di Parte_1 [...]
. Infatti, mai nessun diritto si è stabilmente concretizzato in favore dei CP_2 locali della ricorrente in danno della proprietà di;
Controparte_2
- In particolare, non risulta formalmente costituita, nei modi e termini di legge, alcuna servitù a carico dell'immobile dell'odierno resistente;
- In effetti, l'accesso utilizzato a suo tempo da attraverso il cortile di Controparte_2 sua proprietà per il godimento dei magazzini tratti in uso dal FR (ved. CP_1 scrittura del 29 febbraio 1984) era circoscritto e limitato al predetto periodo di utilizzo (dal febbraio 1984 al dicembre 1988) dei locali a falegnameria da parte di CP_2 Riconsegnati i locali al FR (nel dicembre 1988), gli accessi attraverso le porte CP_1 non avevano ragione di esistere e né, tanto meno, esso o la odierna ricorrente CP_1 hanno mai utilizzato le suddette porte;
- Oltretutto, i passaggi attraverso le porte – comportanti una servitù, un peso ovvero una limitazione a carico del cortile di proprietà di – per la loro creazione Controparte_2 e mantenimento abbisognavano di uno specifico atto formale di costituzione della servitù o, quanto meno, un utilizzo ventennale del passaggio;
- Conseguentemente, non sussiste alcun interesse specifico inerente il diritto della ricorrente a pretendere il mantenimento (ed il ripristino) delle porte prospicienti il cortile privato di proprietà di;
Controparte_2
- Il suddetto cortile – fa l'altro - risulta da sempre (sin dalla sua realizzazione) stabilmente recintato e chiuso da un cancello munito di serratura. La verità è che i menzionati accessi non trovano alcuna regolamentazione giuridica nell'ambito della normativa codicistica, essendo inibito a chiunque di avere un accesso diretto sulla proprietà del vicino a cui è sempre riservato il diritto di chiudere e recintare, con ogni mezzo e struttura lecita, la propria proprietà.
- Ed è quello che si è verificato – e si sta verificando – nel caso specifico, non potendosi consentire a (in mancanza di un atto formale o di un uso ventennale Parte_1 continuato) di aprire delle porte e degli accessi diretti sul cortile di , Controparte_2 attraversando lo stesso per giungere alla via pubblica.
- Unico diritto eventualmente riconosciuto in favore del fabbricato intestato a
[...] ed a a carico del cortile di proprietà di , Parte_1 CP_1 Controparte_2 risulta discendere dalla scrittura del 14.02.1984- menzionata da controparte - secondo la quale a (e, quindi, alla comproprietaria - in base alla comunione legale CP_1
- viene attribuita la sola facoltà (per come attualmente in essere) di Parte_1 aprire luci e vedute sulla proprietà di . Null'altro; Controparte_2
- Quindi, la eventuale apertura degli accessi di che trattasi a nulla potrebbe condurre in quanto – comunque – non sussisterebbe (né per convenzione né per usucapione) alcun diritto di accesso e di passaggio sul cortile (peraltro, recintato e chiuso con cancello) di in favore del fabbricato dei coniugi e Controparte_2 Parte_1 CP_1
[...]
- Anzi, a seguito dei precedenti giudicati allegati (Sentenza Pretore di Castrovillari n. 7/1998; Sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 557/2001; Sentenza della Corte di R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 6 di 8
Cassazione n. 24017/2004) intercorsi tra i germani e Controparte_2 CP_1
– aventi non solo forza di giudicato esterno, ma, anche validità di statuizione
[...] oggettiva sullo stato dei luoghi – si è definitivamente accertato che i locali della (e Pt_1 di non risultano interclusi (avendo un comodo accesso interno – ved. CP_1 C.T.U. resa in sede pretorile) e, quindi, non vi sarà mai la necessità (e l'obbligo) di costituire una servitù coattiva di passaggio in danno del cortile di;
Controparte_2
- il suddetto cortile – per come statuito dai suddetti giudicati – ai sensi dell'art. 1051 Cod. Civ. rimarrebbe comunque esentato da qualsiasi imposizione coattiva di passaggio.-
- Conseguentemente, la (contestata) apertura delle porte, se attuata, nessun vantaggio potrebbe attribuire alla odierna ricorrente poiché giammai essa potrebbe accedere Pt_1 attraverso gli accessi sul fondo alieno;
- Né vale invocare la richiamata scrittura del 14.02.1984 in quanto l'autorizzazione contenuta in quest'ultimo atto (a costruire sul confine e ad aprire luci e vedute) non può comprendere anche la diversa autorizzazione ad aprire porte di ingresso.
- A norma dell'art. 900 Cod. Civ., le luci consentono unicamente il passaggio di luce ed aria, mentre le vedute permettono di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, ma né le une ne le altre consentono l'ingresso e l'uscita di persone e di mezzi sulla proprietà aliena, funzione questa appartenente esclusivamente alle porte. Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: CP_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nessuna istruttoria è stata posta in essere, dal momento che nessuna delle parti ha richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori. All'ultima udienza – sostituita con il deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Nel merito. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. 2.1.Al fine di precisare le questioni oggetto del thema decidendum, deve evidenziarsi che con sentenza del Pretore di Castrovillari n. 7 del 28.2.98, in accoglimento della domanda riconvenzionale di , è stato condannato a chiudere a proprie Controparte_2 CP_1 spese le tre porte che permettono l'accesso al seminterrato di sua proprietà e che affacciano sul cortile di proprietà di , in adempimento della clausola di cui al punto 5) della Controparte_2 scrittura privata del 29.2.84. La sentenza, passata in giudicato, resa all'esito del giudizio tra i soli e Controparte_2
è stata eseguita, attraverso la costruzione di una parete di chiusura delle tre porte. CP_1 Con successiva sentenza n. 92, depositata in Cancelleria in data 1.2.06, il Tribunale di Castrovillari – nel giudizio instaurato da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2
– ha accolto la domanda della odierna attrice volta all'annullamento della scrittura
CP_1 privata del 29.2.84, nella parte in cui coniuge della si impegnava a
CP_1 Pt_1 chiudere gli accessi (le tre porte) – prospicienti il terreno di proprietà di – ai Controparte_2 locali del piano seminterrato del bene oggetto di comunione legale. Il Tribunale, infatti, con statuizione passata in giudicato, ha qualificato il patto accessorio del 29.2.84 assunto da – nella parte in cui si obbligava a chiudere gli accessi e le
CP_1 tre porte - come un impegno con funzione limitativa del diritto reale (di proprietà) acquisito in comunione legale. Per l'effetto, lo stesso è stato qualificato come un atto dispositivo di diritti immobiliari, che, in assenza del coevo consenso del coniuge e in mancanza di una successiva convalida, è annullabile ex art. 184 c.c. Pertanto, essendo il bene acquisito e l'impegno assunto dal in comunione
CP_1 legale con la odierna attrice, il Tribunale ha accolto la domanda e annullato la convenzione stipulata R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 7 di 8
in data 29.2.84 tra e , nella parte in cui si CP_1 Controparte_2 CP_1 impegnava, senza il consenso del coniuge, a chiudere le tre porte. 2.2.L'azione oggetto del presente giudizio è, quindi, volta ex art. 404 c.p.c. e seguenti all'annullamento della sentenza del Pretore di Castrovillari del 28.2.98. Come sopra precisato, la domanda è fondata e deve essere accolta. Non vi è dubbio, infatti, che sia in relazione alla domanda ex art. 1051 c.c. sia in relazione alla domanda riconvenzionale esperita dal volta alla condanna del alla chiusura degli accessi della Controparte_2 CP_1 propria proprietà, la fosse un litisconsorte necessario. Pt_1 Infatti, con particolare riferimento alla seconda domanda, la qualificazione operata dal Tribunale con la sentenza 92 del 2006 circa la natura di atto limitativo del contenuto del proprio diritto di proprietà e circa la natura di atto dispositivo dei diritti immobiliari della scrittura privata, è passata in giudicato. Ne consegue che la condanna, disposta con la sentenza del Pretore di Castrovillari, alla eliminazione dei tre accessi (tre porte) – incidendo sul contenuto del diritto di proprietà del bene acquistato in regime di comunione legale – ha natura reale e, per l'effetto, la quale coniuge di è un litisconsorte necessario pretermesso (v. Cass. Civ. n. Pt_1 CP_1 2610 del 1999, in motivazione). Infatti, l'effetto acquisitivo di un acquisto anche separato in regime di comunione legale si verifica automaticamente per volontà di legge (attenta dottrina parla, infatti, di conversione degli effetti negoziali in favore del coniuge non contraente) e, venendo in rilievo nel caso di specie il rapporto di comproprietà, il litisconsorzio necessario si impone. Del resto, per gli atti di straordinaria amministrazione (quali, indubbiamente, quelli che incidono negativamente sulle facoltà di godimento del bene acquistato in comunione legale manente matrimonio) e per la relativa rappresentanza processuale i coniugi devono agire congiuntamente e, quindi, processualmente sono litisconsorti necessari (v. art. 180 e 210 c. 3 c.c.). Per l'effetto, la sentenza del Pretore di Castrovillari deve essere annullata, attesa la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. Il diritto vantato dalla è, peraltro, quello di comproprietà ed il pregiudizio derivante Pt_1 dalla statuizione di eliminazione degli accessi all'immobile è da considerare in re ipsa (v. sul punto in caso analogo Cass. Civ. n. 35457 del 2022). 2.3. In caso di opposizione di terzo ordinaria, peraltro, con il medesimo provvedimento il giudice non solo annulla la sentenza oggetto della impugnazione straordinaria, ma emette anche la pronuncia sostitutiva. E' agevole rilevare, alla luce della produzione documentale in atti, che la vanta – per Pt_1 effetto dell'acquisto del bene in comunione legale da parte del coniuge – un diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di causa. Annullata la scrittura privata del 29.2.84, con la quale il coniuge della si impegnava a chiudere gli accessi (le tre porte) prospicienti il terreno di proprietà di Pt_1
non sussiste, ovviamente, alcun obbligo che possa limitare tutte le facoltà insite nel CP_2 godimento del bene connesso alla proprietà, ivi compresa quella di conservare il bene nello stato in cui si trovava al momento dell'acquisto e, quindi, con la presenza delle suddette porte. Ne consegue, in assenza di qualsiasi altro indizio in senso contrario, attesa l'esecuzione della sentenza (ora annullata), che deve essere condannato alla riduzione in pristino Controparte_2 della situazione antecedente alla esecuzione della sentenza, provvedendo alla demolizione della parete di chiusura e a tutte le opere necessarie all'apertura delle tre porte. E' opportuno precisare che, ovviamente, la riapertura degli accessi (delle tre porte) è tutela ripristinatoria delle facoltà insite nel diritto di comproprietà vantato dalla ma non importa Pt_1 affatto alcun riconoscimento/costituzione di servitù a carico del fondo di e in Controparte_2 favore del fondo preteso dominante dei coniugi, in assenza di qualsivoglia titolo prodotto dall'attrice idoneo a fondare la costituzione di uno ius in re aliena. 2.4.Le eccezioni e difese formulate dalla parte convenuta non colgono nel segno. R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 8 di 8
Invero, la inammissibilità del rito per l'azione esperita è assorbita dal rilievo per cui, nel corso del giudizio, è stato disposto con ordinanza non impugnabile il mutamento del rito e, quindi, la causa è stata trattata con il rito ordinario di cognizione. Il riferimento alla prescrizione estintiva, peraltro asseritamente decennale, è infondato, dal momento che la fa valere, come chiarito, facoltà insite nel diritto di comproprietà Pt_1 menzionato. Né possono ravvisarsi gli estremi degli atti emulativi ex art. 833 c.c., in quanto ripristinare gli accessi e, quindi, le tre porte si traduce, essenzialmente, nel pieno esercizio del diritto di comproprietà vantato sul bene proprio e, quindi, in un concreto godimento pieno e non limitato, come quello imposto dalla sentenza oggetto di annullamento. Per le stesse ragioni, il corretto rilievo per cui non sussiste alcuna servitù a carico del fondo del ed in favore dell'immobile dei coniugi, non esclude un interesse ad agire ex Controparte_2 art. 100 c.p.c., volto al ripristino dello status quo ante alla esecuzione della sentenza ora annullata, al fine di un godimento pieno del diritto di proprietà sull'immobile de quo, comprensivo anche del diritto di godere del bene nello stato in cui si trovava al momento dell'acquisto e, quindi, con la presenza dei predetti accessi.
3. Il regime delle spese La complessità della questione trattata, i rapporti tra le parti e le plurime decisioni intervenute sulle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, Parte_1
, nei limiti indicati, la sentenza del Pretore di Castrovillari del 28.2.98, per le Pt_2 ragioni esposte in parte motiva;
B. Per l'effetto, CONDANNA parte convenuta al ripristino dello Controparte_2 status quo ante alla esecuzione della sentenza, provvedendo alla demolizione della parete di chiusura e a tutte le opere necessarie all'apertura delle tre porte;
C. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 28 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3158 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà” e vertente TRA
, C.F. parte nata a EN (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 27.01.56, rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO COSIMO DAMIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a EN (CS) in [...] CP_1 C.F._2 24.4.46, rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO COSIMO DAMIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
, C.F. , parte nata a EN (CS) in [...] Controparte_2 C.F._3 26.4.43, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE DE LUCA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con ricorso depositato in data 18.11.19 ha convenuto in giudizio Parte_1
. La difesa del primo ha allegato che: CP_1
- Il proprio coniuge, nato a [...] in data [...], con atto per Notar CP_1
del 14.2.84 acquistava dal FR, , un quoziente di terreno, Per_1 Controparte_2 confinante con proprietà del venditore, in agro di Saracena, via Giorgio La Pira, sul quale di fatto era già stato edificato un fabbricato, a spese e cure della odierna attrice e di suo marito, adibito ad abitazione del loro nucleo familiare;
- Contestualmente alla stipula del rogito notarile, rilasciava al FR Controparte_2 dichiarazione con la quale concedeva allo stesso di edificare anche a confine tra le loro proprietà nonché di aprire luci, vedute e sporti;
- Insorta lite giudiziaria tra i germani, instaurata da che intendeva CP_1 ottenere, anche coattivamente, il passaggio sul fondo confinante del FR per accedere alla sua abitazione, la controversia si concludeva con sentenza dell'allora Pretore di Castrovillari n. 7 del 1998 che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condannava a chiudere tre porte di ingresso Controparte_2 CP_1 R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 2 di 8
esistenti nel suo fabbricato, al piano seminterrato e prospicienti la proprietà CP_2 ;
[...]
- L'accoglimento della riconvenzionale trova fondamento nella produzione di una scrittura privata intervenuta tra i fratelli, pochi giorni dopo (29.2.84) la stipula dell'atto pubblico e della dichiarazione resa da , coeva a questo;
Controparte_2
- L'odierna attrice, avuta cognizione degli esatti termini del contenzioso tra i fratelli e, in particolare, della scrittura privata intervenuta tra gli stessi, da lei mai sottoscritta e in forza della quale il coniuge, in regime di comunione legale, si obbligava a chiudere gli accessi posti al seminterrato della sua proprietà e a confine con quella del cognato, instaurava giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari (r.g. 396 del 2000) nei confronti di , nonché dello stesso coniuge al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_2 nullità ex art. 184 c.c. di quella scrittura, giudizio che si concludeva con sentenza n. 92 del 2006 di accoglimento della domanda attrice;
- , intendendo avvalersi della decisione del Tribunale di Castrovillari n. Parte_1
92 del 2006, passata in autorità di cosa giudicata, stante la inopponibilità a lei della sentenza dell'allora Pretore di Castrovillari, per non aver partecipato al relativo giudizio, adiva lo stesso Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della ricorrente a mantenere gli accessi rappresentati dalle tre porte esistenti nel seminterrato del fabbricato di sua proprietà e condannare il convenuto ad aprire i predetti accessi, mediante demolizione della parete fatta apporre in esecuzione della sentenza del Pretore di Castrovillari n. 7 del 1998”;
- Il giudizio così instaurato, iscritto al n. 1878 del 2009 r.g., nel quale il CP_2
si costituiva contestando la domanda attrice, restando contumace il
[...] CP_1
si concludeva con ordinanza ex art. 702 c.p.c., depositata in data 11.3.11, con cui
[...] veniva rigettata la domanda proposta da;
Parte_1
- La predetta ordinanza, che è una sentenza a tutti gli effetti, deve ritenersi passata in cosa giudicata, essendo il relativo appello dichiarato inammissibile perché tardivo;
- Pertanto, , uniformandosi al giudicato del Tribunale di Castrovillari, Parte_1 intende proporre la presente domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 404 c.p.c., ricorrendo alla procedura ex art. 702 bis c.p.c., non necessitando la vicenda di particolare istruttoria;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo a questo Tribunale di: Parte_1 a. Dichiarare nulla e di nessun effetto nei confronti di la sentenza n. 7 del Parte_1
1998, emessa dal Pretore di Castrovillari in data 27.2.98 a definizione del giudizio n. 114 del 1995; b. Per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente a non essere pregiudicata dalla esecuzione di detta sentenza, in forza della decisione del Tribunale n. 92 del 2006, ordinare a CP_2
di ripristinare i tre accessi sul fondo di quest'ultimo e posti al confine con la di lui
[...] proprietà, siti al piano seminterrato del fabbricato dei coniugi con Controparte_3 facoltà per la ricorrente di procedervi personalmente a proprie cure e spese, in caso di suo inadempimento, assegnando termine;
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.20, si è costituito
[...]
, il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. CP_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.9.20, si è costituito
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: CP_2
- Con atto di divisione per notar del 21.12.1966, registrato il 2.01.1967, Per_2 [...]
acquisiva la proprietà di un appezzamento di terreno in Saracena alla CP_2 contrada Pietraliscia/Cerzeto, in Catasto alla partita 5816, foglio 39;
- Su una porzione di detto terreno realizzava negli anni '70 un primo corpo di fabbrica e successivamente negli anni '80, su un'altra finitima parte del suolo, edificava un secondo R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 3 di 8
fabbricato, separato dal primo immobile da un cortile a servizio esclusivo del predetto originario corpo di fabbrica;
- Tale secondo fabbricato, in forza di atto per notar del 14 febbraio 1984 (solo Per_1 terreno) e di successiva scrittura privata del 29 febbraio 1984 (anche fabbricato) veniva ceduto in proprietà da esso al germano Controparte_2 CP_1
- Fra i predetti germani veniva, altresì, pattuito, sempre con la medesima suddetta scrittura privata del 29 febbraio 1984, l'uso ed il godimento fino al 31.12.1988 da parte di
[...] dei locali terranei ubicati nell'immobile ceduto ad esso CP_2 CP_1
con l'impegno espresso del germano di chiudere entro il 15.01.1989: “….
[...] CP_1 le tre porte di ingresso che attualmente danno sul terreno di esclusiva proprietà del sig.
”; Controparte_4
- cessato il pattuito godimento dei locali posti a piano terra Controparte_2 dell'immobile ceduto a riconsegnava i magazzini ad esso CP_1 CP_1 sollecitando la chiusura delle porte prospicienti il suo cortile a servizio del primo fabbricato rimasto in proprietà di e, comunque, impedendo il Controparte_2 passaggio sul cortile di sua proprietà ed inibendo l'utilizzo delle suddette porte per accedere ai locali da esso prima detenuti;
CP_2
- Con citazione del 23 marzo 1995, conveniva in giudizio dinanzi CP_1 all'allora Pretura di Castrovillari il FR per sentir costituire in suo favore ex CP_2 art. 1051 Cod.Civ. - previa declaratoria di interclusione dei locali di sua proprietà – servitù coattiva di accesso in danno del cortile di al fine di consentire Controparte_2 il congiungimento dei locali di esso con la via pubblica denominata via La Pira;
CP_1
- Si costituiva in giudizio per contestare la istanza giudiziale per come Controparte_2 proposta dal FR, deducendo la destinazione a cortile urbano del quoziente di terreno per cui era causa, nonchè la mancanza di interclusione dei magazzini;
spiegava, in ogni caso, specifica domanda riconvenzionale per ottenere, in forza della scrittura privata del 29 febbraio 1984, la chiusura coattiva delle porte a carico di CP_1
- Ammessa ed espletata C.T.U. (allegata), il Pretore di Castrovillari, dato atto delle risultanze peritali che avevano escluso la interclusione dei magazzini di CP_1
con sentenza (allegata) n. 7/1998 rigettava la istanza giudiziale di esso e,
[...] CP_1 in accoglimento della riconvenzionale del convenuto , condannava Controparte_2 sulla base della scrittura privata del 29.02.1984 alla chiusura delle CP_1 porte prospicienti il cortile del convenuto (attore in riconvenzionale) ; Controparte_2
- La suddetta decisione pretorile – appellata da - veniva confermata sia CP_1 dal Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 557/2001 allegata) e sia, successivamente, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 24017/2004 allegata);
- Nelle more dell'espletamento dei vari gradi di giudizio relativi agli infondati gravami proposti avverso la predetta inappuntabile decisione pretorile n. 7/1998,
[...]
coniuge di eccependo la sottoposizione del fabbricato Parte_1 CP_1 intestato al marito alla comunione legale e deducendo la sua estraneità agli CP_1 accordi contrattuali intercorsi tra e conveniva Controparte_2 CP_1 nell'anno 2000 dinanzi al Tribunale di Castrovillari (RG 396/2000) esso CP_2
ed invocava ex art. 184 Cod.Civ. la nullità della scrittura e, in particolare, la
[...] inefficacia nei suoi confronti;
- dell'impegno assunto dal coniuge circa la chiusura delle porte prospicienti il cortile di proprietà di;
Controparte_2
- Con sentenza n. 92/2006 il Tribunale di Castrovillari dichiarava la nullità della scrittura nella parte in cui “…. si impegna, senza il consenso del coniuge, a CP_1 chiudere gli accessi – prospicienti il terreno di proprietà di – ai Controparte_2 locali del piano seminterrato del fabbricato oggetto di comunione legale…..”. R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 4 di 8
- Sulle premesse di cui sopra, dopo un primo analogo ricorso rigettato dal Tribunale e dalla Corte di Appello, interviene, ora, un nuovo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (questa volta in riferimento all'art. 404 c.p.c.) ad istanza di;
Parte_1
- Con il nuovo procedimento essa ricorrente - previa declaratoria di nullità e/o di inefficacia nei suoi confronti della sentenza n. 7/1998 del Pretore di Castrovillari sulla base della quale è stata disposta a carico del coniuge la chiusura delle CP_1 porte – chiede in sostanza all'adito Tribunale di “……….ordinare a Controparte_2 di ripristinare i tre accessi sul fondo di quest'ultimo e posti al confine con la di lui proprietà, siti al piano seminterrato del fabbricato dei coniugi Controparte_3 con facoltà per la ricorrente di procedervi personalmente a proprie cure e a spese di
[...]
, in caso di suo inadempimento nell'assegnando termine…” CP_2
- Si esprimono, preliminarmente, delle serie perplessità circa l'irrituale e non previsto utilizzo da parte della ricorrente della speciale e sommaria procedura ex art. 702 bis c.p.c., soprattutto in relazione agli artt. 404 e 405 c.p.c. che prescrivono espressamente l'instaurazione del contenzioso in parola attraverso un ordinario atto di citazione.- Tanto premesso, si rileva, in ogni caso, la nullità del ricorso per mancanza assoluta dei requisiti previsti dall'art. 702 bis circa la forma della domanda che deve espressamente contenere tutte le indicazioni – nessuna esclusa - di cui al terzo comma dell'art. 163 c.p.c.
- Ritiene parte ricorrente che, avendo e acquisito CP_1 Parte_1 nell'anno 1984 il loro fabbricato (per effetto dell'atto notarile e della coeva scrittura privata) dotato delle porte prospicienti il cortile privato di tali Controparte_2 accessi debbano essere ora ripristinati;
- Sennonché, i coniugi e nulla possono, CP_1 Parte_1 rispettivamente, rivendicare in merito ai suddetti accessi;
- Il primo ( perché in ragione della scrittura privata del 29.02.1984 e CP_1 della ben nota sentenza n. 7/1998 del Pretore di Castrovillari - passata in giudicato - è stato definitivamente condannato alla chiusura dei suddetti accessi e tale decisione nei confronti dell'odierno resistente è ormai intangibile;
- La seconda ( ) – invece – ha ormai perduto, per intervenuta prescrizione Parte_1 estintiva, qualsiasi diritto riguardo agli accessi presenti al piano seminterrato del suo fabbricato;
- Infatti, quando nell'anno 1988 ha chiuso la sua falegnameria ed ha Controparte_2 riconsegnato i locali al FR per cessazione della locazione – giusta accordi CP_1 sanciti nella scrittura privata del 29 febbraio 1984 - i ben noti accessi sono stati sbarrati e nessuno li ha mai più utilizzati sin dall'anno 1988;
- Ma, per quel che più rileva in merito alla eccepita prescrizione, non ha Parte_1 mai avanzato alcunché circa il ripristino degli accessi, pur potendo al riguardo esperire ogni azione a tutela del suo (presunto) diritto relativo alla esistenza ed alla permanenza delle porte.
- Ed in effetti, da allora (dicembre 1988) le menzionate porte sono rimaste inutilizzate, inibendosi a chiunque e, in particolare, a l'uso delle stesse. Parte_1 Conseguentemente, qualsiasi diritto inerente gli accessi è da ritenersi prescritto. A nulla rilevando la successiva azione ex art. 184 Cod. Civ. intrapresa dalla Pt_1 nell'anno 2000 nei confronti della scrittura per la chiusura degli accessi, instaurata quando ogni suo eventuale diritto era da considerarsi ormai prescritto per decorrenza del termine decennale dalla avvenuta soppressione (1988) di fatto delle porte;
- Del resto, il mancato esercizio decennale dal 1988 del diritto di mantenimento delle porte è attestato e confermato dalla stessa odierna ricorrente laddove nella richiamata sua citazione ex art. 184 Cod.Civ. dell'anno 2000 dichiara testualmente che – a quella data - Con i garages a piano seminterrato del suo fabbricato in comproprietà con il coniuge R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 5 di 8
“….non possono essere adeguatamente raggiunti dall'esterno perché privi CP_1 di terreno circostante di nostra proprietà”.
- l'eventuale ricostituzione delle porte nessun beneficio concreto potrà apportare alla proprietà di essa atteso che i suddetti accessi sulla proprietà privata del resistente Pt_1 non potranno esser mai concretamente utilizzati da essa ricorrente che non vanta alcun diritto di passaggio sul cortile;
- La inammissibilità della domanda della – a parte le eccezioni di cui ai punti 1, 2 e Pt_1
3 che precedono - è rilevabile anche sotto l'ulteriore aspetto dell'interesse ad agire della ricorrente, in quanto l'eventuale ripristino delle porte giammai potrebbe anche legittimare una qualche pretesa di a transitare sul cortile privato di Parte_1 [...]
. Infatti, mai nessun diritto si è stabilmente concretizzato in favore dei CP_2 locali della ricorrente in danno della proprietà di;
Controparte_2
- In particolare, non risulta formalmente costituita, nei modi e termini di legge, alcuna servitù a carico dell'immobile dell'odierno resistente;
- In effetti, l'accesso utilizzato a suo tempo da attraverso il cortile di Controparte_2 sua proprietà per il godimento dei magazzini tratti in uso dal FR (ved. CP_1 scrittura del 29 febbraio 1984) era circoscritto e limitato al predetto periodo di utilizzo (dal febbraio 1984 al dicembre 1988) dei locali a falegnameria da parte di CP_2 Riconsegnati i locali al FR (nel dicembre 1988), gli accessi attraverso le porte CP_1 non avevano ragione di esistere e né, tanto meno, esso o la odierna ricorrente CP_1 hanno mai utilizzato le suddette porte;
- Oltretutto, i passaggi attraverso le porte – comportanti una servitù, un peso ovvero una limitazione a carico del cortile di proprietà di – per la loro creazione Controparte_2 e mantenimento abbisognavano di uno specifico atto formale di costituzione della servitù o, quanto meno, un utilizzo ventennale del passaggio;
- Conseguentemente, non sussiste alcun interesse specifico inerente il diritto della ricorrente a pretendere il mantenimento (ed il ripristino) delle porte prospicienti il cortile privato di proprietà di;
Controparte_2
- Il suddetto cortile – fa l'altro - risulta da sempre (sin dalla sua realizzazione) stabilmente recintato e chiuso da un cancello munito di serratura. La verità è che i menzionati accessi non trovano alcuna regolamentazione giuridica nell'ambito della normativa codicistica, essendo inibito a chiunque di avere un accesso diretto sulla proprietà del vicino a cui è sempre riservato il diritto di chiudere e recintare, con ogni mezzo e struttura lecita, la propria proprietà.
- Ed è quello che si è verificato – e si sta verificando – nel caso specifico, non potendosi consentire a (in mancanza di un atto formale o di un uso ventennale Parte_1 continuato) di aprire delle porte e degli accessi diretti sul cortile di , Controparte_2 attraversando lo stesso per giungere alla via pubblica.
- Unico diritto eventualmente riconosciuto in favore del fabbricato intestato a
[...] ed a a carico del cortile di proprietà di , Parte_1 CP_1 Controparte_2 risulta discendere dalla scrittura del 14.02.1984- menzionata da controparte - secondo la quale a (e, quindi, alla comproprietaria - in base alla comunione legale CP_1
- viene attribuita la sola facoltà (per come attualmente in essere) di Parte_1 aprire luci e vedute sulla proprietà di . Null'altro; Controparte_2
- Quindi, la eventuale apertura degli accessi di che trattasi a nulla potrebbe condurre in quanto – comunque – non sussisterebbe (né per convenzione né per usucapione) alcun diritto di accesso e di passaggio sul cortile (peraltro, recintato e chiuso con cancello) di in favore del fabbricato dei coniugi e Controparte_2 Parte_1 CP_1
[...]
- Anzi, a seguito dei precedenti giudicati allegati (Sentenza Pretore di Castrovillari n. 7/1998; Sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 557/2001; Sentenza della Corte di R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 6 di 8
Cassazione n. 24017/2004) intercorsi tra i germani e Controparte_2 CP_1
– aventi non solo forza di giudicato esterno, ma, anche validità di statuizione
[...] oggettiva sullo stato dei luoghi – si è definitivamente accertato che i locali della (e Pt_1 di non risultano interclusi (avendo un comodo accesso interno – ved. CP_1 C.T.U. resa in sede pretorile) e, quindi, non vi sarà mai la necessità (e l'obbligo) di costituire una servitù coattiva di passaggio in danno del cortile di;
Controparte_2
- il suddetto cortile – per come statuito dai suddetti giudicati – ai sensi dell'art. 1051 Cod. Civ. rimarrebbe comunque esentato da qualsiasi imposizione coattiva di passaggio.-
- Conseguentemente, la (contestata) apertura delle porte, se attuata, nessun vantaggio potrebbe attribuire alla odierna ricorrente poiché giammai essa potrebbe accedere Pt_1 attraverso gli accessi sul fondo alieno;
- Né vale invocare la richiamata scrittura del 14.02.1984 in quanto l'autorizzazione contenuta in quest'ultimo atto (a costruire sul confine e ad aprire luci e vedute) non può comprendere anche la diversa autorizzazione ad aprire porte di ingresso.
- A norma dell'art. 900 Cod. Civ., le luci consentono unicamente il passaggio di luce ed aria, mentre le vedute permettono di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, ma né le une ne le altre consentono l'ingresso e l'uscita di persone e di mezzi sulla proprietà aliena, funzione questa appartenente esclusivamente alle porte. Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale: CP_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nessuna istruttoria è stata posta in essere, dal momento che nessuna delle parti ha richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori. All'ultima udienza – sostituita con il deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Nel merito. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. 2.1.Al fine di precisare le questioni oggetto del thema decidendum, deve evidenziarsi che con sentenza del Pretore di Castrovillari n. 7 del 28.2.98, in accoglimento della domanda riconvenzionale di , è stato condannato a chiudere a proprie Controparte_2 CP_1 spese le tre porte che permettono l'accesso al seminterrato di sua proprietà e che affacciano sul cortile di proprietà di , in adempimento della clausola di cui al punto 5) della Controparte_2 scrittura privata del 29.2.84. La sentenza, passata in giudicato, resa all'esito del giudizio tra i soli e Controparte_2
è stata eseguita, attraverso la costruzione di una parete di chiusura delle tre porte. CP_1 Con successiva sentenza n. 92, depositata in Cancelleria in data 1.2.06, il Tribunale di Castrovillari – nel giudizio instaurato da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2
– ha accolto la domanda della odierna attrice volta all'annullamento della scrittura
CP_1 privata del 29.2.84, nella parte in cui coniuge della si impegnava a
CP_1 Pt_1 chiudere gli accessi (le tre porte) – prospicienti il terreno di proprietà di – ai Controparte_2 locali del piano seminterrato del bene oggetto di comunione legale. Il Tribunale, infatti, con statuizione passata in giudicato, ha qualificato il patto accessorio del 29.2.84 assunto da – nella parte in cui si obbligava a chiudere gli accessi e le
CP_1 tre porte - come un impegno con funzione limitativa del diritto reale (di proprietà) acquisito in comunione legale. Per l'effetto, lo stesso è stato qualificato come un atto dispositivo di diritti immobiliari, che, in assenza del coevo consenso del coniuge e in mancanza di una successiva convalida, è annullabile ex art. 184 c.c. Pertanto, essendo il bene acquisito e l'impegno assunto dal in comunione
CP_1 legale con la odierna attrice, il Tribunale ha accolto la domanda e annullato la convenzione stipulata R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 7 di 8
in data 29.2.84 tra e , nella parte in cui si CP_1 Controparte_2 CP_1 impegnava, senza il consenso del coniuge, a chiudere le tre porte. 2.2.L'azione oggetto del presente giudizio è, quindi, volta ex art. 404 c.p.c. e seguenti all'annullamento della sentenza del Pretore di Castrovillari del 28.2.98. Come sopra precisato, la domanda è fondata e deve essere accolta. Non vi è dubbio, infatti, che sia in relazione alla domanda ex art. 1051 c.c. sia in relazione alla domanda riconvenzionale esperita dal volta alla condanna del alla chiusura degli accessi della Controparte_2 CP_1 propria proprietà, la fosse un litisconsorte necessario. Pt_1 Infatti, con particolare riferimento alla seconda domanda, la qualificazione operata dal Tribunale con la sentenza 92 del 2006 circa la natura di atto limitativo del contenuto del proprio diritto di proprietà e circa la natura di atto dispositivo dei diritti immobiliari della scrittura privata, è passata in giudicato. Ne consegue che la condanna, disposta con la sentenza del Pretore di Castrovillari, alla eliminazione dei tre accessi (tre porte) – incidendo sul contenuto del diritto di proprietà del bene acquistato in regime di comunione legale – ha natura reale e, per l'effetto, la quale coniuge di è un litisconsorte necessario pretermesso (v. Cass. Civ. n. Pt_1 CP_1 2610 del 1999, in motivazione). Infatti, l'effetto acquisitivo di un acquisto anche separato in regime di comunione legale si verifica automaticamente per volontà di legge (attenta dottrina parla, infatti, di conversione degli effetti negoziali in favore del coniuge non contraente) e, venendo in rilievo nel caso di specie il rapporto di comproprietà, il litisconsorzio necessario si impone. Del resto, per gli atti di straordinaria amministrazione (quali, indubbiamente, quelli che incidono negativamente sulle facoltà di godimento del bene acquistato in comunione legale manente matrimonio) e per la relativa rappresentanza processuale i coniugi devono agire congiuntamente e, quindi, processualmente sono litisconsorti necessari (v. art. 180 e 210 c. 3 c.c.). Per l'effetto, la sentenza del Pretore di Castrovillari deve essere annullata, attesa la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. Il diritto vantato dalla è, peraltro, quello di comproprietà ed il pregiudizio derivante Pt_1 dalla statuizione di eliminazione degli accessi all'immobile è da considerare in re ipsa (v. sul punto in caso analogo Cass. Civ. n. 35457 del 2022). 2.3. In caso di opposizione di terzo ordinaria, peraltro, con il medesimo provvedimento il giudice non solo annulla la sentenza oggetto della impugnazione straordinaria, ma emette anche la pronuncia sostitutiva. E' agevole rilevare, alla luce della produzione documentale in atti, che la vanta – per Pt_1 effetto dell'acquisto del bene in comunione legale da parte del coniuge – un diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di causa. Annullata la scrittura privata del 29.2.84, con la quale il coniuge della si impegnava a chiudere gli accessi (le tre porte) prospicienti il terreno di proprietà di Pt_1
non sussiste, ovviamente, alcun obbligo che possa limitare tutte le facoltà insite nel CP_2 godimento del bene connesso alla proprietà, ivi compresa quella di conservare il bene nello stato in cui si trovava al momento dell'acquisto e, quindi, con la presenza delle suddette porte. Ne consegue, in assenza di qualsiasi altro indizio in senso contrario, attesa l'esecuzione della sentenza (ora annullata), che deve essere condannato alla riduzione in pristino Controparte_2 della situazione antecedente alla esecuzione della sentenza, provvedendo alla demolizione della parete di chiusura e a tutte le opere necessarie all'apertura delle tre porte. E' opportuno precisare che, ovviamente, la riapertura degli accessi (delle tre porte) è tutela ripristinatoria delle facoltà insite nel diritto di comproprietà vantato dalla ma non importa Pt_1 affatto alcun riconoscimento/costituzione di servitù a carico del fondo di e in Controparte_2 favore del fondo preteso dominante dei coniugi, in assenza di qualsivoglia titolo prodotto dall'attrice idoneo a fondare la costituzione di uno ius in re aliena. 2.4.Le eccezioni e difese formulate dalla parte convenuta non colgono nel segno. R.G. n. 3158 del 2019 - Pag. 8 di 8
Invero, la inammissibilità del rito per l'azione esperita è assorbita dal rilievo per cui, nel corso del giudizio, è stato disposto con ordinanza non impugnabile il mutamento del rito e, quindi, la causa è stata trattata con il rito ordinario di cognizione. Il riferimento alla prescrizione estintiva, peraltro asseritamente decennale, è infondato, dal momento che la fa valere, come chiarito, facoltà insite nel diritto di comproprietà Pt_1 menzionato. Né possono ravvisarsi gli estremi degli atti emulativi ex art. 833 c.c., in quanto ripristinare gli accessi e, quindi, le tre porte si traduce, essenzialmente, nel pieno esercizio del diritto di comproprietà vantato sul bene proprio e, quindi, in un concreto godimento pieno e non limitato, come quello imposto dalla sentenza oggetto di annullamento. Per le stesse ragioni, il corretto rilievo per cui non sussiste alcuna servitù a carico del fondo del ed in favore dell'immobile dei coniugi, non esclude un interesse ad agire ex Controparte_2 art. 100 c.p.c., volto al ripristino dello status quo ante alla esecuzione della sentenza ora annullata, al fine di un godimento pieno del diritto di proprietà sull'immobile de quo, comprensivo anche del diritto di godere del bene nello stato in cui si trovava al momento dell'acquisto e, quindi, con la presenza dei predetti accessi.
3. Il regime delle spese La complessità della questione trattata, i rapporti tra le parti e le plurime decisioni intervenute sulle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, Parte_1
, nei limiti indicati, la sentenza del Pretore di Castrovillari del 28.2.98, per le Pt_2 ragioni esposte in parte motiva;
B. Per l'effetto, CONDANNA parte convenuta al ripristino dello Controparte_2 status quo ante alla esecuzione della sentenza, provvedendo alla demolizione della parete di chiusura e a tutte le opere necessarie all'apertura delle tre porte;
C. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 28 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia