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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Franceso Di Lieto Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Verghini
resistente e
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
- in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
1 Con ricorso depositato in data 12.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239004263278000 notificata il 09.09.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di premi assicurativi e accessori di legge, di titolarità dell' , CP_2 portate dalla cartella di pagamento n. 03020160009659338000, nonché di contributi previdenziali portate dagli avvisi di addebito n. 33020140000996316000, n. CP_3
33020140002198440000, n. 33020150000367737000 e n. 33020160001537500000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Inammissibile deve ritenersi il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con
2 riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso, tra l'altro, con la comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076202200000451000 notificata il 30.08.2022, prodotta dal
(cfr. all. 6 della memoria di costituzione) sicché è Controparte_1 in relazione a tale atto che occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle e gli avvisi di addebito siccome non notificati.
Ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
05.04.2023, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della precedente comunicazione, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi
3 precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria – tra la data della notifica degli atti prodromici e quella del ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta – occorre distinguere.
L'eccezione sollevata dal ricorrente è infondata avuto riguardo a tutti agli avvisi di addebito.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
33020140000996316000, n. 33020140002198440000, n. 33020150000367737000 e n.
33020160001537500000 sono stati notificati, rispettivamente, il 23.09.2014, il
17.01.2015, il 21.10.2015 e il 24.10.2016.
4 Quanto agli AVA n. 33020140000996316000, n. 33020140002198440000,
[...]
, costituendosi in giudizio, ha provato di aver interrotto il Controparte_1 termine di prescrizione quinquennale con la notifica: 1) in data 19.09.2015, del preavviso di fermo n. 03080201500009322000; 2) in data 09.12.2021, dell'intimazione di pagamento n. 03020219001485751000; 3) in data 30.08.2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000451000.
Ciò posto, in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c.
1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, preso atto della notifica del primo atto interruttivo in data 19.09.2015, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 19.09.2020, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 14.03.2022, sicché al momento della notifica degli atti interruttivi di cui ai nn. 2) e 3) e, di conseguenza, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (09.09.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Allo stesso modo, non risulta decorso neppure il termine di prescrizione relativo all'AVA n. 33020150000367737000, notificato il 21.10.2015, il cui termine risulta interrotto con la notifica: 1) in data 09.12.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03020219001485751000; 2) in data 30.08.2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000451000. Ed invero, considerato che il termine di prescrizione quinquennale, calcolato a decorrere dalla notifica dell'avviso, sarebbe scaduto il 21.10.2020, lo stesso è da ritenersi prorogato sino al 15.04.2022, sicché, al momento della notifica degli atti interruttivi di cui ai nn. 1 e 2 e, di conseguenza, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (09.09.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
L'eccezione di prescrizione è infondata, inoltre, relativamente al credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020160001537500000, notificato il 24.10.2016 (con scadenza il 24.10.2021), considerando il periodo di sospensione, pari a 311 giorni, dei
5 termini di prescrizione dei contributi previdenziali ex art. 37, comma 2, del D.L. 2020,
n. 18 e art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
24.10.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica del predetto avviso di addebito in data 24.10.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 31.08.2022.
Orbene, ha dimostrato di avere interrotto la Controparte_1 prescrizione del credito inerente l'AVA di cui sopra, con l'intimazione di pagamento n. 03020219001485751000, notificata in data 09.12.2021, sicché al momento della notifica del predetto atto interruttivo e, di conseguenza, della intimazione di pagamento opposta (09.09.2023), il credito non era ancora prescritto.
L'eccezione di prescrizione è fondata, invece, riguardo alla cartella di pagamento n.
03020160009659338000, notificata il 21.12.2016.
infatti, non provato di aver interrotto la Controparte_1 prescrizione del credito mediante la notifica di atti successivi al ricevimento della predetta cartella da parte del ricorrente, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (09.09.2023) il termine quinquennale
6 era ormai decorso;
ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini per 311 giorni che, considerato il maturare della prescrizione in data 21.12.2021, ha spostato il predetto termine alla data del 28.10.2022.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, il ricorso trova parziale accoglimento, con accertamento dell'avvenuta estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160009659338000.
Nel rapporto tra il ricorrente e l' , le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2 vanno poste a carico dell'Ente titolare del credito dedotto in lite, tenuto conto dell'entità della somma iscritta a ruolo (€ 116,56).
Nel rapporto tra il ricorrente e l' le spese di lite sono poste a carico del primo, CP_3 considerato il rigetto della domanda riguardo a tutti gli avvisi di addebito.
Quanto alle spese processuali nel rapporto tra il ricorrente e Controparte_1
, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si
[...] compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agente della Riscossione, dei restanti due terzi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
03020160009659338000, portata dall'intimazione di pagamento n.
03020239004263278000 notificata il 09.09.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento, in favore di delle CP_2 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA;
7 - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 1.260,00 e già Controparte_1 compensate nella misura di un terzo, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Catanzaro, li 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Franceso Di Lieto Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Verghini
resistente e
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
- in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
1 Con ricorso depositato in data 12.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239004263278000 notificata il 09.09.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di premi assicurativi e accessori di legge, di titolarità dell' , CP_2 portate dalla cartella di pagamento n. 03020160009659338000, nonché di contributi previdenziali portate dagli avvisi di addebito n. 33020140000996316000, n. CP_3
33020140002198440000, n. 33020150000367737000 e n. 33020160001537500000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
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Inammissibile deve ritenersi il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con
2 riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso, tra l'altro, con la comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076202200000451000 notificata il 30.08.2022, prodotta dal
(cfr. all. 6 della memoria di costituzione) sicché è Controparte_1 in relazione a tale atto che occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle e gli avvisi di addebito siccome non notificati.
Ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
05.04.2023, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della precedente comunicazione, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi
3 precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria – tra la data della notifica degli atti prodromici e quella del ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta – occorre distinguere.
L'eccezione sollevata dal ricorrente è infondata avuto riguardo a tutti agli avvisi di addebito.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
33020140000996316000, n. 33020140002198440000, n. 33020150000367737000 e n.
33020160001537500000 sono stati notificati, rispettivamente, il 23.09.2014, il
17.01.2015, il 21.10.2015 e il 24.10.2016.
4 Quanto agli AVA n. 33020140000996316000, n. 33020140002198440000,
[...]
, costituendosi in giudizio, ha provato di aver interrotto il Controparte_1 termine di prescrizione quinquennale con la notifica: 1) in data 19.09.2015, del preavviso di fermo n. 03080201500009322000; 2) in data 09.12.2021, dell'intimazione di pagamento n. 03020219001485751000; 3) in data 30.08.2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000451000.
Ciò posto, in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c.
1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, preso atto della notifica del primo atto interruttivo in data 19.09.2015, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 19.09.2020, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 14.03.2022, sicché al momento della notifica degli atti interruttivi di cui ai nn. 2) e 3) e, di conseguenza, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (09.09.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Allo stesso modo, non risulta decorso neppure il termine di prescrizione relativo all'AVA n. 33020150000367737000, notificato il 21.10.2015, il cui termine risulta interrotto con la notifica: 1) in data 09.12.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03020219001485751000; 2) in data 30.08.2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000451000. Ed invero, considerato che il termine di prescrizione quinquennale, calcolato a decorrere dalla notifica dell'avviso, sarebbe scaduto il 21.10.2020, lo stesso è da ritenersi prorogato sino al 15.04.2022, sicché, al momento della notifica degli atti interruttivi di cui ai nn. 1 e 2 e, di conseguenza, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (09.09.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
L'eccezione di prescrizione è infondata, inoltre, relativamente al credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020160001537500000, notificato il 24.10.2016 (con scadenza il 24.10.2021), considerando il periodo di sospensione, pari a 311 giorni, dei
5 termini di prescrizione dei contributi previdenziali ex art. 37, comma 2, del D.L. 2020,
n. 18 e art. 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
24.10.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica del predetto avviso di addebito in data 24.10.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 31.08.2022.
Orbene, ha dimostrato di avere interrotto la Controparte_1 prescrizione del credito inerente l'AVA di cui sopra, con l'intimazione di pagamento n. 03020219001485751000, notificata in data 09.12.2021, sicché al momento della notifica del predetto atto interruttivo e, di conseguenza, della intimazione di pagamento opposta (09.09.2023), il credito non era ancora prescritto.
L'eccezione di prescrizione è fondata, invece, riguardo alla cartella di pagamento n.
03020160009659338000, notificata il 21.12.2016.
infatti, non provato di aver interrotto la Controparte_1 prescrizione del credito mediante la notifica di atti successivi al ricevimento della predetta cartella da parte del ricorrente, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (09.09.2023) il termine quinquennale
6 era ormai decorso;
ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini per 311 giorni che, considerato il maturare della prescrizione in data 21.12.2021, ha spostato il predetto termine alla data del 28.10.2022.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, il ricorso trova parziale accoglimento, con accertamento dell'avvenuta estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160009659338000.
Nel rapporto tra il ricorrente e l' , le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2 vanno poste a carico dell'Ente titolare del credito dedotto in lite, tenuto conto dell'entità della somma iscritta a ruolo (€ 116,56).
Nel rapporto tra il ricorrente e l' le spese di lite sono poste a carico del primo, CP_3 considerato il rigetto della domanda riguardo a tutti gli avvisi di addebito.
Quanto alle spese processuali nel rapporto tra il ricorrente e Controparte_1
, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si
[...] compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agente della Riscossione, dei restanti due terzi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
03020160009659338000, portata dall'intimazione di pagamento n.
03020239004263278000 notificata il 09.09.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento, in favore di delle CP_2 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA;
7 - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 1.260,00 e già Controparte_1 compensate nella misura di un terzo, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Catanzaro, li 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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