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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 21484/2019, promossa da: in persona del Curatore pro tempore dott. Parte_1
, con sede legale in Napoli (NA), al Via Belvedere n. 222, (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Russo ( ) in virtù di CodiceFiscale_1
mandato allegato in calce al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., giusta autorizzazione del GD del 06.10.2021, elettivamente domiciliata in alla Via Giambattista Pergolesi n. 1 Pt_1
-ATTRICE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), P_ C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Giorgio Borrelli (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Mugnano di Napoli (NA), alla Via Ritiro n. 62;
-CONVENUTO-
residente in [...]; P_ Pt_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
, residente in [...] al Corso Italia n. 280/A; Controparte_3
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.F
1 Conclusioni: per la curatela attrice: accertare e dichiarare le responsabilità dell'arch. P_
nella qualità di amministratore della nonché del dott.
[...] Parte_1 P_
e del dott. nella qualità di sindaci, ciascuno per quanto di propria
[...] Controparte_3
competenza e nel rispettivo ruolo, e comunque in via solidale tra loro, per tutte le contestazioni oggetto di causa, limitando la pretesa all'importo di euro 1.000.000,00, vinte le spese;
per : Accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 comma 4 cpc per P_ mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n.3 e 4 cpc;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle società e Residenziale e, dunque, l'inammissibilità delle domande Pt_1 per carenza dei presupposti di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. Nel merito: Rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell'ex amministratore Arch. perché infondate in fatto P_
ed in diritto per i motivi ampiamente esposti in comparsa;
vinte le spese con distrazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in bonis, nonché la Parte_1 società adivano l'intestato Tribunale al fine di promuovere azione di Parte_3 responsabilità sociale, ex art. 2476 c.c., nei confronti dell'arch. , ex amministratore P_
unico di entrambe le società attrici;
del sig. amministratore della società Controparte_4
dal 27.01.2016 fino al 11.07.2017; del dott. sindaco Parte_3 P_
unico della dal 10.12.2013 al 14.08.2017; del dott. , Parte_1 Controparte_3
sindaco unico della nominato in data 13.01.2017, come risultante dalla Parte_1
relazione al bilancio al 31.12.2015.
A fondamento dell'azione, le attrici esponevano che la società aveva Parte_1
costituito una società di progetto denominata per la progettazione Parte_3
esecutiva, costruzione e gestione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (cd. PIP) secondo i principi del progetto urbanistico, in attuazione della Convenzione rep. n. 1553 del 27.01.2006 stipulata con il Comune di Marano.
La presente azione, quindi, veniva promossa congiuntamente dalle due società atrici in quanto i fatti costitutivi delle domande spiegate traevano origine da vicende che coinvolgevano l'arch. P_
, amministratore unico di entrambe le società, per il suo negligente operato, e le conseguenti
[...]
omissioni nel controllo da parte dei sindaci della in relazione alla Parte_1
incompleta realizzazione delle opere oggetto della Convenzione di cui sopra.
Le società attrici deducevano, altresì, la mala gestio dell'organo gestorio della Parte_1
relativamente alle rimanenze finali ed ai crediti riportati nel bilancio al 31.12.2015, per i quali
[...] non era stata predisposta idonea documentazione contabile tale da consentire un'efficace azione di
2 recupero, evidenziando la conseguente responsabilità dell'organo gestionale e dell'organo di controllo;
deducevano la mala gestio in relazione ad una singola posta di credito verso la società
in quanto il bilancio al 31.12.2015 riportava un importo maggiore rispetto al Controparte_5
debito riconosciuto dalla stessa società debitrice;
deducevano, infine, la gravissima esposizione debitoria di entrambe le società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, relativa al mancato pagamento di imposte.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'arch. chiedendo il P_
rigetto delle domande avverse, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, il sig. il quale rilevava l'infondatezza delle domande Controparte_4
avanzate nei suoi riguardi, chiedendone pertanto il rigetto.
Sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio i convenuti e P_ P_
, che venivano dichiarati contumaci.
[...]
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva dichiarato, con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 76/2020 del 27.7.2020, il fallimento della società Parte_1
a cui seguiva l'interruzione del presente giudizio.
Successivamente, si costituiva la curatela del mediante ricorso Parte_1
in riassunzione ex art. 303 c.p.c., chiedendo la fissazione dell'udienza per il prosieguo del processo.
Nelle more del giudizio, la società depositava in atti la rinuncia all'azione Parte_3
di responsabilità promossa contro , P_ Controparte_4 P_
, deliberata dall'assemblea dei soci il 16.9.2022, pertanto chiedeva dichiararsi Controparte_3
cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
Con sentenza parziale n.1975/2023 del 23.2.2023 era dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti , e Parte_3 P_ Controparte_4 P_
. Controparte_3
Il presente giudizio è proseguito, pertanto, tra le parti e Parte_1
, e , con lo svolgimento di attività istruttoria. P_ P_ Controparte_3
All'esito del deposito della consulenza tecnica la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va dato atto che all'udienza del 6.2.2020 è stata dichiarata la contumacia di e che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti. P_ Controparte_3
3 Inoltre va rappresentato che il giudizio è stato definito tra le parti Parte_3 P_
, e ed è proseguito tra le parti
[...] Controparte_4 P_ Controparte_3
e , e . Parte_1 P_ P_ Controparte_3
Sempre in via preliminare è priva di pregio l'eccezione di parte convenuta di nullità della citazione in quanto dal complessivo tenore dell'atto introduttivo può individuarsi sia il petitum che la causa petendi.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore ad esperire l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. deve, invece, ritenersi superata alla luce dell'intervenuto dissequestro delle quote societarie e dei beni della società e del fallimento della Parte_1
[...]
Sul punto va dato atto che l'azione ex art. 2476 c.c. è stata esperita dall'amministratore della
[...]
che su indicazione del G.I.P. che ha disposto il sequestro preventivo ex art. 321 Parte_1
c.p.p. è stato nominato dall'amministratore giudiziario e custode dott. Persona_1
Il G.I.P. ha dato incarico all'amministratore giudiziario (deve ritenersi quale custode delle quote societarie) di nominare quale amministratore della società il dott. che ha poi CP_6 provveduto ad esercitare l'azione di responsabilità.
Si tratta dell'ipotesi prevista dall'art. 41 comma 6 d.lgs. 159/2011, in cui gli organi societari e gli organi della procedura di sequestro coesistono.
Sul punto va osservato che il provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. in cui è disposto il sequestro della società e dei beni strumentali deve essere inteso nel senso che siano sequestrati sia le quote societarie che i beni.
Con decreto del 24.11.2017 (cfr.doc. 32 della produzione di parte attrice), il GIP ha infatti precisato che sono sequestrate le quote sociali nella misura del 100% ed i beni delle società.
Parte attrice ha affermato che l'azione era stata autorizzata dal GIP su richiesta dell'amministratore giudiziario ( cfr. memoria primo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c.)ed ha indicato come allegato il doc.1 che contiene però il solo provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
In ogni caso, deve darsi atto dell'intervenuto fallimento della nel 2020, e Parte_1
dunque della coesistenza, per un periodo, della procedura fallimentare e della procedura di sequestro ex d.lgs 159/2011, coesistenza che è terminata a seguito del decreto di dissequestro del
24.9.2021 del Tribunale di Napoli Nord.
Nell'ipotesi di sequestro di quote e di azienda, posto che l'art. 63 comma 8 L.F. norma attribuisce all'amministratore giudiziario la legittimazione a proporre le azioni di inefficacia di cui alla sezione
3, capo 3, titolo 2 del R.D. n. 267 del 1942, ma tace sull'azione di responsabilità, nel silenzio del legislatore si può ritenere che la stessa sia sottratta all'amministratore giudiziario.
4 Occorre, dunque, affermare che il curatore, anche in caso di sequestro di azienda, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell'esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, possa esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale.
Peraltro a seguito del dissequestro delle quote e dell'azienda intervenuto in corso di giudizio trova applicazione il disposto di cui all'art. 63 comma 7 L.F., pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione della curatela fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità.
Con la prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare deve ritenersi che ogni questione concernente la legittimazione originaria dell'amministratore sia superata.
Tanto premesso, in punto di diritto la responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Sul punto la Suprema Corte (cfr Cass.SS.UU. 9100 del 2015 nella parte in cui richiama Cass
SS.UU. 577 del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento , qualunque esso sia , ma ad un inadempimento per così dire qualificato , e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.
Le contestazioni mosse dalla curatela all'amministratore sono:
la incompletezza e non corretta esecuzione dei lavori di cui alla Convenzione rep. n. 1553 del
27.01.2006 stipulata con il Comune di Marano per l'importo di euro 19.409.609,08 per opere non
5 realizzate ed euro 1.388.284,14 per opere non realizzate a regola d'arte nonché euro 12.700.000,00 quali costi necessari per l'eliminazione delle difformità urbanistico-edilizie riscontrate;
la dispersione delle rimanenze ( pari ad euro 2.053.210,00) e dei crediti ( euro 2.548.110,40 per crediti verso clienti ed euro 6.248.959,97 per crediti verso altri) riportati in bilancio al 31.12.2015;
l'indicazione in bilancio di un credito nei confronti di inferiore a quello effettivo;
Controparte_5
l'omesso pagamento dei debiti tributari per cui risultavano iscritte a ruolo somme pari ad euro
7.471.632,35.
Ai sindaci e è contestato l'omesso controllo che ha consentito il compimento P_ P_
delle attività di mala gestio.
In punto di fatto va dato atto che costituendosi non ha contestato di essere stato P_ amministratore unico della fino alla data della nomina dell'amministratore Pt_1 Parte_1
giudiziario con provvedimento del GIP del 18.5.2017.
Quanto alla incompletezza e scorretta esecuzione dei lavori di cui alla convenzione con il comune di Marano va dato atto che non vi sono elementi per ritenere che abbia posto in P_
essere atti in violazione dei doveri posti a suo carico dalla legge o dallo Statuto nella qualità di amministratore, pertanto la relativa domanda va rigettata.
Deve invece ritenersi fondata la contestazione relativa alla dispersione delle rimanenze e dei crediti riportati nel bilancio al 31.12.2015 nei limiti che si andranno a precisare.
La giurisprudenza dominante ha ritenuto imputabile la dispersione dell'attivo all'ultimo amministratore, che - nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale, e, pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società da propri atti di disposizione di tale ricchezza (anche e soprattutto in ragione della garanzia per i creditori sociali)
- non avendo fornito giustificazione alcuna circa l'eventuale impiego e destinazione di dette somme deve essere ritenuto responsabile di una condotta distrattiva relativamente alle medesime.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. Civ. n.
11703/1997 e Cass. Civ. n. 7048/2008) che “gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento”.
Ne consegue che, quando l'amministratore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, deve dedursi che li ha dolosamente distratti, posto che ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio,
6 con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
Nel caso di specie l'amministratore nulla ha dedotto con riferimento alla destinazione delle rimanenze e quanto ai crediti ne ha contestata l'esigibilità.
Va però precisato che dalla espletata CTU è emerso che le rimanenze sono state calcolate erroneamente, dunque si dubita della effettiva esistenza degli importi indicati in tali voci.
Pertanto non può imputarsi all'amministratore la dispersione dei suddetti importi.
Né tantomeno può imputarsi all'amministratore la dispersione dei crediti, considerato che non è chiaro se la contestazione riguardi l'inesistenza dei crediti ovvero l'inesistenza di sufficiente documentazione;
in ogni caso il C.T.U ha affermato che l'unico credito che può essere ritenuto esigibile, pur in assenza di documentazione, è il credito quantificato in euro 371.250,00 nei confronti del Centro Diagnostico.
Di conseguenza l'amministratore deve essere ritenuto responsabile del danno cagionato dalla dispersione dell'attivo nei limiti precisati dal C.T.U. pari ad euro 371.250,00.
Non appare fondata la contestazione relativa alla indicazione in bilancio di un credito più elevato rispetto a quello effettivo nei confronti di in quanto non è chiaro quale sia il Controparte_7
danno provocato al patrimonio sociale o ai creditori.
Parimenti deve ritenersi infondata la domanda concernente l'omesso pagamento dei debiti tributari, considerato che non è chiaro quali siano gli anni cui i debiti si riferiscono, pertanto non si può ritenere imputabile all'amministratore il maturare di sanzioni ed interessi sulle somme dovute.
La domanda nei confronti di va pertanto accolta nei limiti suindicati, pari ad euro P_
371.250,00.
L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un.
n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata
7 all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del decreto di sequestro preventivo del
18.5.2017, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data della domanda ( 3.7.2019) nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e fino al saldo.
Quanto alla posizione dei sindaci va dato atto che non vi sono elementi per individuare il periodo in cui hanno rivestito la carica, per cui la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa parametrato al decisum nell'importo compreso tra il minimo ed il medio del
D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M.147/2022, per lo scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00.
Nulla per le spese nei rapporti tra parte attrice e sindaci stante la contumacia di questi ultimi.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, sono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di . P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda promossa dalla Controparte_8
accerta la responsabilità di per i danni cagionati e condanna il
[...] P_
convenuto al pagamento della somma di euro 371.250,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
b) rigetta le domande proposte nei confronti di e;
P_ Controparte_3
c) condanna alla rifusione, in favore della Curatela attrice, delle spese di lite P_
che si liquidano in euro 3399,00 per spese ed euro 11.300,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA;
d) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di . P_
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Di Lonardo
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Caterina di Martino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 21484/2019, promossa da: in persona del Curatore pro tempore dott. Parte_1
, con sede legale in Napoli (NA), al Via Belvedere n. 222, (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Russo ( ) in virtù di CodiceFiscale_1
mandato allegato in calce al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., giusta autorizzazione del GD del 06.10.2021, elettivamente domiciliata in alla Via Giambattista Pergolesi n. 1 Pt_1
-ATTRICE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), P_ C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Giorgio Borrelli (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Mugnano di Napoli (NA), alla Via Ritiro n. 62;
-CONVENUTO-
residente in [...]; P_ Pt_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
, residente in [...] al Corso Italia n. 280/A; Controparte_3
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.F
1 Conclusioni: per la curatela attrice: accertare e dichiarare le responsabilità dell'arch. P_
nella qualità di amministratore della nonché del dott.
[...] Parte_1 P_
e del dott. nella qualità di sindaci, ciascuno per quanto di propria
[...] Controparte_3
competenza e nel rispettivo ruolo, e comunque in via solidale tra loro, per tutte le contestazioni oggetto di causa, limitando la pretesa all'importo di euro 1.000.000,00, vinte le spese;
per : Accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 comma 4 cpc per P_ mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n.3 e 4 cpc;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle società e Residenziale e, dunque, l'inammissibilità delle domande Pt_1 per carenza dei presupposti di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. Nel merito: Rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell'ex amministratore Arch. perché infondate in fatto P_
ed in diritto per i motivi ampiamente esposti in comparsa;
vinte le spese con distrazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in bonis, nonché la Parte_1 società adivano l'intestato Tribunale al fine di promuovere azione di Parte_3 responsabilità sociale, ex art. 2476 c.c., nei confronti dell'arch. , ex amministratore P_
unico di entrambe le società attrici;
del sig. amministratore della società Controparte_4
dal 27.01.2016 fino al 11.07.2017; del dott. sindaco Parte_3 P_
unico della dal 10.12.2013 al 14.08.2017; del dott. , Parte_1 Controparte_3
sindaco unico della nominato in data 13.01.2017, come risultante dalla Parte_1
relazione al bilancio al 31.12.2015.
A fondamento dell'azione, le attrici esponevano che la società aveva Parte_1
costituito una società di progetto denominata per la progettazione Parte_3
esecutiva, costruzione e gestione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (cd. PIP) secondo i principi del progetto urbanistico, in attuazione della Convenzione rep. n. 1553 del 27.01.2006 stipulata con il Comune di Marano.
La presente azione, quindi, veniva promossa congiuntamente dalle due società atrici in quanto i fatti costitutivi delle domande spiegate traevano origine da vicende che coinvolgevano l'arch. P_
, amministratore unico di entrambe le società, per il suo negligente operato, e le conseguenti
[...]
omissioni nel controllo da parte dei sindaci della in relazione alla Parte_1
incompleta realizzazione delle opere oggetto della Convenzione di cui sopra.
Le società attrici deducevano, altresì, la mala gestio dell'organo gestorio della Parte_1
relativamente alle rimanenze finali ed ai crediti riportati nel bilancio al 31.12.2015, per i quali
[...] non era stata predisposta idonea documentazione contabile tale da consentire un'efficace azione di
2 recupero, evidenziando la conseguente responsabilità dell'organo gestionale e dell'organo di controllo;
deducevano la mala gestio in relazione ad una singola posta di credito verso la società
in quanto il bilancio al 31.12.2015 riportava un importo maggiore rispetto al Controparte_5
debito riconosciuto dalla stessa società debitrice;
deducevano, infine, la gravissima esposizione debitoria di entrambe le società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, relativa al mancato pagamento di imposte.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'arch. chiedendo il P_
rigetto delle domande avverse, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, il sig. il quale rilevava l'infondatezza delle domande Controparte_4
avanzate nei suoi riguardi, chiedendone pertanto il rigetto.
Sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio i convenuti e P_ P_
, che venivano dichiarati contumaci.
[...]
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva dichiarato, con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 76/2020 del 27.7.2020, il fallimento della società Parte_1
a cui seguiva l'interruzione del presente giudizio.
Successivamente, si costituiva la curatela del mediante ricorso Parte_1
in riassunzione ex art. 303 c.p.c., chiedendo la fissazione dell'udienza per il prosieguo del processo.
Nelle more del giudizio, la società depositava in atti la rinuncia all'azione Parte_3
di responsabilità promossa contro , P_ Controparte_4 P_
, deliberata dall'assemblea dei soci il 16.9.2022, pertanto chiedeva dichiararsi Controparte_3
cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
Con sentenza parziale n.1975/2023 del 23.2.2023 era dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti , e Parte_3 P_ Controparte_4 P_
. Controparte_3
Il presente giudizio è proseguito, pertanto, tra le parti e Parte_1
, e , con lo svolgimento di attività istruttoria. P_ P_ Controparte_3
All'esito del deposito della consulenza tecnica la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va dato atto che all'udienza del 6.2.2020 è stata dichiarata la contumacia di e che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti. P_ Controparte_3
3 Inoltre va rappresentato che il giudizio è stato definito tra le parti Parte_3 P_
, e ed è proseguito tra le parti
[...] Controparte_4 P_ Controparte_3
e , e . Parte_1 P_ P_ Controparte_3
Sempre in via preliminare è priva di pregio l'eccezione di parte convenuta di nullità della citazione in quanto dal complessivo tenore dell'atto introduttivo può individuarsi sia il petitum che la causa petendi.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore ad esperire l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. deve, invece, ritenersi superata alla luce dell'intervenuto dissequestro delle quote societarie e dei beni della società e del fallimento della Parte_1
[...]
Sul punto va dato atto che l'azione ex art. 2476 c.c. è stata esperita dall'amministratore della
[...]
che su indicazione del G.I.P. che ha disposto il sequestro preventivo ex art. 321 Parte_1
c.p.p. è stato nominato dall'amministratore giudiziario e custode dott. Persona_1
Il G.I.P. ha dato incarico all'amministratore giudiziario (deve ritenersi quale custode delle quote societarie) di nominare quale amministratore della società il dott. che ha poi CP_6 provveduto ad esercitare l'azione di responsabilità.
Si tratta dell'ipotesi prevista dall'art. 41 comma 6 d.lgs. 159/2011, in cui gli organi societari e gli organi della procedura di sequestro coesistono.
Sul punto va osservato che il provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. in cui è disposto il sequestro della società e dei beni strumentali deve essere inteso nel senso che siano sequestrati sia le quote societarie che i beni.
Con decreto del 24.11.2017 (cfr.doc. 32 della produzione di parte attrice), il GIP ha infatti precisato che sono sequestrate le quote sociali nella misura del 100% ed i beni delle società.
Parte attrice ha affermato che l'azione era stata autorizzata dal GIP su richiesta dell'amministratore giudiziario ( cfr. memoria primo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c.)ed ha indicato come allegato il doc.1 che contiene però il solo provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
In ogni caso, deve darsi atto dell'intervenuto fallimento della nel 2020, e Parte_1
dunque della coesistenza, per un periodo, della procedura fallimentare e della procedura di sequestro ex d.lgs 159/2011, coesistenza che è terminata a seguito del decreto di dissequestro del
24.9.2021 del Tribunale di Napoli Nord.
Nell'ipotesi di sequestro di quote e di azienda, posto che l'art. 63 comma 8 L.F. norma attribuisce all'amministratore giudiziario la legittimazione a proporre le azioni di inefficacia di cui alla sezione
3, capo 3, titolo 2 del R.D. n. 267 del 1942, ma tace sull'azione di responsabilità, nel silenzio del legislatore si può ritenere che la stessa sia sottratta all'amministratore giudiziario.
4 Occorre, dunque, affermare che il curatore, anche in caso di sequestro di azienda, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell'esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, possa esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale.
Peraltro a seguito del dissequestro delle quote e dell'azienda intervenuto in corso di giudizio trova applicazione il disposto di cui all'art. 63 comma 7 L.F., pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione della curatela fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità.
Con la prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare deve ritenersi che ogni questione concernente la legittimazione originaria dell'amministratore sia superata.
Tanto premesso, in punto di diritto la responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Sul punto la Suprema Corte (cfr Cass.SS.UU. 9100 del 2015 nella parte in cui richiama Cass
SS.UU. 577 del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento , qualunque esso sia , ma ad un inadempimento per così dire qualificato , e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.
Le contestazioni mosse dalla curatela all'amministratore sono:
la incompletezza e non corretta esecuzione dei lavori di cui alla Convenzione rep. n. 1553 del
27.01.2006 stipulata con il Comune di Marano per l'importo di euro 19.409.609,08 per opere non
5 realizzate ed euro 1.388.284,14 per opere non realizzate a regola d'arte nonché euro 12.700.000,00 quali costi necessari per l'eliminazione delle difformità urbanistico-edilizie riscontrate;
la dispersione delle rimanenze ( pari ad euro 2.053.210,00) e dei crediti ( euro 2.548.110,40 per crediti verso clienti ed euro 6.248.959,97 per crediti verso altri) riportati in bilancio al 31.12.2015;
l'indicazione in bilancio di un credito nei confronti di inferiore a quello effettivo;
Controparte_5
l'omesso pagamento dei debiti tributari per cui risultavano iscritte a ruolo somme pari ad euro
7.471.632,35.
Ai sindaci e è contestato l'omesso controllo che ha consentito il compimento P_ P_
delle attività di mala gestio.
In punto di fatto va dato atto che costituendosi non ha contestato di essere stato P_ amministratore unico della fino alla data della nomina dell'amministratore Pt_1 Parte_1
giudiziario con provvedimento del GIP del 18.5.2017.
Quanto alla incompletezza e scorretta esecuzione dei lavori di cui alla convenzione con il comune di Marano va dato atto che non vi sono elementi per ritenere che abbia posto in P_
essere atti in violazione dei doveri posti a suo carico dalla legge o dallo Statuto nella qualità di amministratore, pertanto la relativa domanda va rigettata.
Deve invece ritenersi fondata la contestazione relativa alla dispersione delle rimanenze e dei crediti riportati nel bilancio al 31.12.2015 nei limiti che si andranno a precisare.
La giurisprudenza dominante ha ritenuto imputabile la dispersione dell'attivo all'ultimo amministratore, che - nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale, e, pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società da propri atti di disposizione di tale ricchezza (anche e soprattutto in ragione della garanzia per i creditori sociali)
- non avendo fornito giustificazione alcuna circa l'eventuale impiego e destinazione di dette somme deve essere ritenuto responsabile di una condotta distrattiva relativamente alle medesime.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. Civ. n.
11703/1997 e Cass. Civ. n. 7048/2008) che “gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento”.
Ne consegue che, quando l'amministratore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, deve dedursi che li ha dolosamente distratti, posto che ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio,
6 con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
Nel caso di specie l'amministratore nulla ha dedotto con riferimento alla destinazione delle rimanenze e quanto ai crediti ne ha contestata l'esigibilità.
Va però precisato che dalla espletata CTU è emerso che le rimanenze sono state calcolate erroneamente, dunque si dubita della effettiva esistenza degli importi indicati in tali voci.
Pertanto non può imputarsi all'amministratore la dispersione dei suddetti importi.
Né tantomeno può imputarsi all'amministratore la dispersione dei crediti, considerato che non è chiaro se la contestazione riguardi l'inesistenza dei crediti ovvero l'inesistenza di sufficiente documentazione;
in ogni caso il C.T.U ha affermato che l'unico credito che può essere ritenuto esigibile, pur in assenza di documentazione, è il credito quantificato in euro 371.250,00 nei confronti del Centro Diagnostico.
Di conseguenza l'amministratore deve essere ritenuto responsabile del danno cagionato dalla dispersione dell'attivo nei limiti precisati dal C.T.U. pari ad euro 371.250,00.
Non appare fondata la contestazione relativa alla indicazione in bilancio di un credito più elevato rispetto a quello effettivo nei confronti di in quanto non è chiaro quale sia il Controparte_7
danno provocato al patrimonio sociale o ai creditori.
Parimenti deve ritenersi infondata la domanda concernente l'omesso pagamento dei debiti tributari, considerato che non è chiaro quali siano gli anni cui i debiti si riferiscono, pertanto non si può ritenere imputabile all'amministratore il maturare di sanzioni ed interessi sulle somme dovute.
La domanda nei confronti di va pertanto accolta nei limiti suindicati, pari ad euro P_
371.250,00.
L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un.
n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata
7 all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del decreto di sequestro preventivo del
18.5.2017, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data della domanda ( 3.7.2019) nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e fino al saldo.
Quanto alla posizione dei sindaci va dato atto che non vi sono elementi per individuare il periodo in cui hanno rivestito la carica, per cui la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa parametrato al decisum nell'importo compreso tra il minimo ed il medio del
D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M.147/2022, per lo scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00.
Nulla per le spese nei rapporti tra parte attrice e sindaci stante la contumacia di questi ultimi.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, sono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di . P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda promossa dalla Controparte_8
accerta la responsabilità di per i danni cagionati e condanna il
[...] P_
convenuto al pagamento della somma di euro 371.250,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
b) rigetta le domande proposte nei confronti di e;
P_ Controparte_3
c) condanna alla rifusione, in favore della Curatela attrice, delle spese di lite P_
che si liquidano in euro 3399,00 per spese ed euro 11.300,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA;
d) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di . P_
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Di Lonardo
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Caterina di Martino
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