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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
GI GE, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4119/2021 depositato il 07/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3249/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 16/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295134 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti, riferisce di avere provveduto allo sgravio delle somme indicate nell' intimazione di pagamento impugnata e di conseguenza chiede la cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, in data 08/10/2019 veniva notificata al signor Resistente_1, a mezzo racc. a.r. n. 61634639905-8, intimazione di pagamento TIA nr. 295134, per gli anni 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, da parte della società d'ambito AtoMe 1 S.p.a., in liquidazione, per l'importo complessivo di € 1.044,60 scaturente dalle fatture n. 2009131373, n. 2010032825, n. 2010152511, n. 2013037060, n. 2013085146 e n. 2017010608 (assistito in atti da Avv. Difensore_2).
Con ricorso depositato presso Codesta Commissione Tributaria Provinciale il 28/12/2019, il ricorrente eccepisce preliminarmente che l'intimazione impugnata ripropone, in parte, la stessa richiesta di pagamento notificata al deducente a mezzo del servizio postale in data 16/01/2017, per l'importo complessivo di euro
301,00, relativo alle fatture n. 2013050030, 2013037060 e n. 2013085146, impugnata e annullata con sentenza CPT Messina sezione XIII n. 1983/2019, ormai divenuta irrevocabile. Eccepisce, altresì, che il provvedimento impugnato è in ogni caso illegittimo in quanto privo di motivazione perché l'utente non è stato messo nelle condizioni di verificare l'origine e la causa delle somme richieste e delle tariffe applicate, che parte ricorrente non ha mai ricevuto la notifica delle fatture indicate nell'intimazione impugnata nonché quelle portanti i numeri 2009131373, n. 2010032825, n. 2010152511 e n. 2017010608, non ricomprese nell'intimazione già oggetto di ricorso ed annullata con la sentenza della CTP, che le fatture. sono inidonee a spiegare efficacia probatoria perché non contengono elementi utili e sufficienti a giustificare la pretesa creditoria ed a consentire l'espletamento di una idonea e completa difesa, che sono illegittime le fatture per incompetenza funzionale del CDA dell'ATO a determinare la tariffa, che la determinazione delle tariffe è fatta in violazione di legge, che è illegittima l'intimazione di pagamento in quanto il credito reclamato non è certo, liquido ed esigibile, eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle somme intimate, non avendo il ricorrente mai ricevuto le fatture indicate nell'impugnato atto.
Si costituisce in giudizio l'ATO ME1 SPA eccependo che l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente è carente dei requisiti di legge;
che le domande formulate dall'opponente sono inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e /o con qualsivoglia statuizione di legge e, conseguentemente, la legittimità degli atti opposti, la legittimità dell'operato della ATO ME1 SPA. Nessun atto e notifica è stato depositato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che in data 15 settembre 2024 l'appellante ha provveduto allo sgravio delle somme indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e che pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiarata cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Messina, 27 gennaio 2025
Il AT Il Presidente
EL IO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
GI GE, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4119/2021 depositato il 07/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3249/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 16/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295134 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti, riferisce di avere provveduto allo sgravio delle somme indicate nell' intimazione di pagamento impugnata e di conseguenza chiede la cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, in data 08/10/2019 veniva notificata al signor Resistente_1, a mezzo racc. a.r. n. 61634639905-8, intimazione di pagamento TIA nr. 295134, per gli anni 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, da parte della società d'ambito AtoMe 1 S.p.a., in liquidazione, per l'importo complessivo di € 1.044,60 scaturente dalle fatture n. 2009131373, n. 2010032825, n. 2010152511, n. 2013037060, n. 2013085146 e n. 2017010608 (assistito in atti da Avv. Difensore_2).
Con ricorso depositato presso Codesta Commissione Tributaria Provinciale il 28/12/2019, il ricorrente eccepisce preliminarmente che l'intimazione impugnata ripropone, in parte, la stessa richiesta di pagamento notificata al deducente a mezzo del servizio postale in data 16/01/2017, per l'importo complessivo di euro
301,00, relativo alle fatture n. 2013050030, 2013037060 e n. 2013085146, impugnata e annullata con sentenza CPT Messina sezione XIII n. 1983/2019, ormai divenuta irrevocabile. Eccepisce, altresì, che il provvedimento impugnato è in ogni caso illegittimo in quanto privo di motivazione perché l'utente non è stato messo nelle condizioni di verificare l'origine e la causa delle somme richieste e delle tariffe applicate, che parte ricorrente non ha mai ricevuto la notifica delle fatture indicate nell'intimazione impugnata nonché quelle portanti i numeri 2009131373, n. 2010032825, n. 2010152511 e n. 2017010608, non ricomprese nell'intimazione già oggetto di ricorso ed annullata con la sentenza della CTP, che le fatture. sono inidonee a spiegare efficacia probatoria perché non contengono elementi utili e sufficienti a giustificare la pretesa creditoria ed a consentire l'espletamento di una idonea e completa difesa, che sono illegittime le fatture per incompetenza funzionale del CDA dell'ATO a determinare la tariffa, che la determinazione delle tariffe è fatta in violazione di legge, che è illegittima l'intimazione di pagamento in quanto il credito reclamato non è certo, liquido ed esigibile, eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle somme intimate, non avendo il ricorrente mai ricevuto le fatture indicate nell'impugnato atto.
Si costituisce in giudizio l'ATO ME1 SPA eccependo che l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente è carente dei requisiti di legge;
che le domande formulate dall'opponente sono inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e /o con qualsivoglia statuizione di legge e, conseguentemente, la legittimità degli atti opposti, la legittimità dell'operato della ATO ME1 SPA. Nessun atto e notifica è stato depositato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che in data 15 settembre 2024 l'appellante ha provveduto allo sgravio delle somme indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e che pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiarata cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Messina, 27 gennaio 2025
Il AT Il Presidente
EL IO