CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 68
CGARS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'esercizio dell'autotutela

    Il giudice ha ritenuto che l'atto rientra nell'alveo dell'autotutela decisoria volta a rimuovere un assetto favorevole illegittimo ab origine. La verifica di legittimità va condotta sulla sostanza del potere esercitato e sui presupposti che lo sorreggono. La nozione di 'termine ragionevole' è relazionale e decorre dal momento in cui l'Amministrazione acquisisce in modo effettivo e completo i fatti che rendono esigibile l'esercizio del potere di ritiro. La nota della Procura della Repubblica del 26 luglio 2018 e la successiva nota del 29 agosto 2018 hanno determinato la piena stabilizzazione del quadro conoscitivo, rendendo attuale ed esigibile l'azione amministrativa. L'interesse pubblico è concreto e attuale nella necessità di rimuovere un assetto sanante non sostenibile. L'affidamento non può paralizzare il potere di riesame, specie quando ottenuto a fronte di un intervento unitario frammentato in più pratiche. La doglianza procedimentale sull'omessa comunicazione di avvio è rimasta sul piano formale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione

    L'ordinanza di demolizione è stata impugnata con motivi aggiunti deducendo i medesimi vizi prospettati contro la determinazione di autotutela, respinte nel loro complesso. L'ordine demolitorio è la conseguenza ripristinatoria del venir meno dell'assetto sanante e atto inserito in una sequenza istituzionale in cui l'Amministrazione è stata sollecitata ad attivare e completare l'iter repressivo. Il decorso del tempo non consuma i poteri pubblicistici, ma va individuato il momento in cui l'azione amministrativa diventa effettivamente esigibile. L'interlocuzione istituzionale con l'Autorità giudiziaria nel 2018 rappresenta il momento in cui il potere diventa concretamente esigibile. L'ordine demolitorio non è frutto di un ripensamento tardivo, ma atto conclusivo di una sequenza in cui l'interesse pubblico è attualizzato dalla necessità di dare esecuzione ad un quadro stabilizzato.

  • Rigettato
    Artificiosità del frazionamento delle istanze di condono

    L'Autorità giudiziaria penale ha accertato, con efficacia di giudicato, che il frazionamento delle istanze di condono doveva reputarsi artificioso, in quanto le opere risultavano strettamente legate tra loro e finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto. La questione non è se le porzioni risultino censite distintamente, ma se l'intervento abusivo condonando sia unitario e non 'scomponibile' in più istanze allo scopo di ricondurre artificiosamente ciascuna frazione entro la soglia volumetrica. La disciplina del condono opera rispetto alla consistenza reale dell'abuso e alla sua riconducibilità ad un intervento unitario. La parcellizzazione soggettiva della proprietà o la successiva individualizzazione catastale non sono idonee a trasformare un unico manufatto abusivo in tre manufatti autonomamente condonabili, ove il frazionamento sia strumentale e non corrisponda ad una reale, originaria e giuridicamente apprezzabile autonomia edilizia dell'intervento. La soglia volumetrica non è scrutinabile 'a compartimenti stagni' quando l'intero manufatto è abusivo e il frazionamento delle istanze è artificioso.

  • Rigettato
    Natura dell'attestazione di concessione edilizia in sanatoria

    L'istanza corredata da perizia giurata è stata presentata il 3 marzo 2016 e il Comune ha rilasciato l'attestazione in data 24 marzo 2016. L'assunto dell'appellante, secondo cui si sarebbe consolidato un distinto e autonomo 'titolo tacito' prima e indipendentemente dall'atto comunale, non si concilia con la dinamica documentata. La perizia giurata è un presupposto procedimentale qualificato, non il 'titolo' edilizio. L'effetto sanante attiene alla conclusione del procedimento e resta imputabile alla sfera provvedimentale. Il silenzio significativo, quando produce un effetto equiparabile a un provvedimento, è pur sempre assoggettato alle regole generali del riesame. L'Amministrazione ha agito in autotutela nei termini e con le condizioni proprie del potere di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 68
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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