Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026REG.PROV.COLL.
N. 00156/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS- del 2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
- della Determinazione del Responsabile dell'Area 4 - Urbanistica del Comune di Misilmeri n.19 del 03/09/2018 di revoca in autotutela della attestazione di concessione edilizia in sanatoria n. 26 del 04/03/2016;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della conseguente ordinanza di demolizione n.6 del 01/10/2018 emessa dal Comune di Misilmeri – Area 4 Urbanistica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Misilmeri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. BA Di TA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia si innesta su risalenti iniziative comunali di repressione dell’abusivismo edilizio. Il Comune di Misilmeri espone di avere aperto nel 1992 un fascicolo per abusivismo edilizio n. 390 nei confronti del sig. -OMISSIS- e di avere adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 85 del 13 giugno 1992, seguita dall’ordinanza di demolizione n. 108 del 3 agosto 1992, in relazione alla realizzazione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra in -OMISSIS-. Nel medesimo contesto, il Comune riferisce che l’interessato presentava, il 29 settembre 1992, istanza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985.
Seguivano, in data 16 gennaio 1995, tre distinte domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994. Le istanze, rispettivamente prot. n. 1028/1995 (-OMISSIS-), prot. n. 1027/1995 (-OMISSIS-) e prot. n. 1029/1995 (-OMISSIS-), erano riferite a unità immobiliari ricomprese nel medesimo organismo edilizio.
La vicenda edilizia risulta, tra l’altro, intrecciata con un procedimento penale, richiamato dal Comune quale elemento di contesto rilevante ai fini dell’iter repressivo. L’Ente richiama l’intervenuta sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- l’11 febbraio 1998, divenuta irrevocabile nel 1999, recante ordine di demolizione, nonché il rigetto, in sede esecutiva, dell’istanza di revoca dell’ingiunzione demolitoria con provvedimento del 7 ottobre 2016. Il Comune dà atto, inoltre, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS- del 26 luglio 2018, comunicava la definitività delle determinazioni assunte in sede esecutiva e sollecitava informazioni sullo stato dell’iter repressivo. Con successiva nota prot. n. -OMISSIS- del 29 agosto 2018, la medesima Procura trasmetteva una decisione della Corte di Cassazione del 4 maggio 2017 e diffidava l’Ente a comunicare l’inizio in concreto della demolizione entro il termine indicato.
Sul piano amministrativo, gli interessati attivavano presso il Comune di Misilmeri, il 3 marzo 2016, il procedimento previsto dall’art. 17 della l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, mediante deposito di perizia giurata, con istanza assunta al prot. n. 6958. Il Comune rilasciava quindi l’“attestazione di concessione edilizia in sanatoria” n. 26, prot. n. 9457 del 24 marzo 2016, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della citata legge regionale.
2. In questo quadro, e a seguito delle interlocuzioni della Procura sopra richiamate, il Comune adottava la determinazione n. 19 del 3 settembre 2018 (Area 4 – Urbanistica), qualificata negli atti come provvedimento di ritiro in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con la quale disponeva il venir meno dell’attestazione di concessione edilizia in sanatoria n. 26. Il Comune rappresenta, inoltre, di avere comunicato con nota prot. n. 29164 del 4 settembre 2018 l’avvio del procedimento repressivo ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e il 1° ottobre 2018 veniva adottata l’ingiunzione di demolizione n. 6/2018, notificata l’11 ottobre 2018.
3. Avverso la determinazione n. -OMISSIS- gli interessati adivano il T.A.R. Sicilia – Palermo, con ricorso iscritto al n.g.r. -OMISSIS-; nel medesimo giudizio venivano proposti motivi aggiunti avverso l’ingiunzione di demolizione n. 6/2018. Il T.A.R. Sicilia respingeva l’istanza cautelare e, definito il giudizio all’esito dell’udienza del 14 aprile 2023, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 4 luglio 2023, rigettava il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
4. Con ricorso in appello iscritto al n.g.r. 156/2024, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. n. -OMISSIS-, riproponendo censure dirette, in sintesi, a contestare la legittimità del ritiro in autotutela dell’attestazione di sanatoria e, per conseguenza, dell’ingiunzione di demolizione.
Il Comune di Misilmeri si è costituito per resistere all’appello.
5. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Con il primo motivo gli appellanti tornano a contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’esercizio dell’autotutela da parte del Comune, assumendo che l’Amministrazione avrebbe fatto un uso improprio e tardivo del potere di secondo grado, in violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, senza un adeguato apprezzamento dell’interesse pubblico concreto e attuale e con lesione del legittimo affidamento; deducono, inoltre, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 (in relazione agli artt. 8 e 9 l.r. n. 10/1991) e insistono, infine, sull’eccesso di potere sotto plurimi profili, prospettando sviamento, travisamento e manifesta illogicità.
La doglianza non è fondata.
Il primo giudice ha correttamente ricondotto l’atto comunale del 2018 nell’alveo dell’autotutela decisoria volta a rimuovere un assetto favorevole ritenuto illegittimo ab origine , con conseguente applicazione del paradigma dell’art. 21-nonies; ha, altresì, chiarito che la verifica di legittimità non può essere condotta sul piano meramente lessicale, ossia facendo dipendere l’esito del giudizio dalle espressioni utilizzate nella denominazione dell’atto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla sostanza del potere esercitato e ai presupposti che lo sorreggono.
Muovendo da questa corretta qualificazione, occorre allora verificare se la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato i criteri che regolano l’autotutela, specie sotto i profili della ragionevolezza del termine e dell’interesse pubblico concreto e attuale.
Ebbene, proprio su tali snodi la motivazione del T.A.R. Sicilia si presenta lineare e conforme ai principi di sistema, perché si salda in modo espresso al quadro ricostruttivo dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, che il primo giudice ha richiamato e utilizzato quale criterio ordinatore dell’intera questione. In particolare, la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio per cui la nozione di “ termine ragionevole ” non è concetto aritmetico o parametrico, ma nozione relazionale, correlata all’esigibilità dell’azione amministrativa, con la conseguenza che la decorrenza del termine non può essere ancorata alla mera “ storica ” conoscenza di una vicenda, bensì al momento in cui l’Amministrazione acquisisce, in modo effettivo e completo, i fatti e le circostanze che rendono esigibile l’esercizio del potere di ritiro. È questo, in termini sostanziali, il punto che l’appello non riesce a scardinare, perché la critica si limita a contrapporre una propria lettura della cronologia, senza misurarsi con l’argomento decisivo accolto dal T.A.R. Sicilia: il dies a quo va individuato nel momento della piena emersione del quadro ostativo, non nella mera esistenza, in epoca anteriore, di contatti o interlocuzioni che non consolidavano ancora la scelta di ritiro.
La motivazione di primo grado, su questo punto, è tutt’altro che assertiva. Essa individua, con precisione, gli atti che avrebbero determinato la piena stabilizzazione del quadro conoscitivo, valorizzando la nota della Procura della Repubblica del 26 luglio 2018 e la successiva nota del 29 agosto 2018, che rappresentano non solo un segmento informativo, ma un vero snodo istituzionale idoneo a rendere attuale, concreta ed esigibile l’azione amministrativa di riallineamento dell’assetto. Su tale base, la determinazione comunale del 3 settembre 2018 risulta collocata in immediata prossimità temporale rispetto alla maturazione di quel quadro, sicché la conclusione del primo giudice circa la ragionevolezza del tempo di esercizio del potere non appare né arbitraria né apodittica, ma frutto di un apprezzamento coerente con la logica della Plenaria, che esclude che il mero decorso del tempo, di per sé solo, consumi il potere e impone di guardare al momento della concreta conoscenza e all’effettiva esigibilità dell’intervento.
In questo segmento motivazionale, inoltre, il giudice di prime cure ha richiamato, a conforto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra cui la sentenza n. 6242 del 2023, evocata quale precedente confermativo della medesima impostazione: la ragionevolezza del termine non si apprezza in astratto, ma alla luce della relazione tra acquisizione del quadro completo e tempestiva reazione amministrativa; e, soprattutto, la nozione di “scoperta” o “conoscenza effettiva” costituisce criterio decisivo nella ricostruzione del dies a quo . Ne deriva che la censura di tardività, così come formulata in appello, rimane priva di reale attitudine demolitoria, perché non affronta il baricentro argomentativo su cui poggia la decisione impugnata: l’ancoraggio della decorrenza al momento della piena emersione del quadro conoscitivo e della conseguente esigibilità dell’autotutela.
La doglianza non è più convincente laddove deduce l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale e la conseguente lesione dell’affidamento. Anche qui, l’appello sembra presupporre che la sentenza di primo grado abbia accolto una formula generalizzante di “ interesse in re ipsa ”, mentre il percorso motivazionale è di segno diverso. Il T.A.R. Sicilia ha individuato l’interesse pubblico nella necessità di rimuovere un assetto sanante ritenuto non sostenibile alla luce di un quadro complessivo ormai stabilizzato, ponendo in evidenza che l’azione comunale del 2018 non era espressione di un ripensamento immotivato, ma costituiva il segmento amministrativo di riallineamento conseguente alle risultanze che la stessa sentenza valorizza, anche in relazione al giudicato penale. In tale prospettiva, l’interesse pubblico non è evocato come principio astratto, ma è reso concreto dall’esigenza attuale di coerenza dell’azione amministrativa con un quadro definito e con un accertamento dell’abuso che la sentenza descrive come riferito all’organismo edilizio nel suo complesso.
Quanto all’affidamento, la sentenza impugnata lo ha apprezzato nella sua effettiva consistenza, senza trasformarlo in schermo paralizzante del potere di riesame. È in questa direzione che assume particolare rilievo il tema – richiamato negli atti e valorizzato dal Comune – della artificiosità del frazionamento delle istanze e dell’unitarietà dell’abuso, perché un affidamento che pretenda di stabilizzare un assetto favorevole ottenuto a fronte di un intervento unitario frammentato in più pratiche non può essere elevato a fattore impeditivo della rimozione.
Rimane la doglianza procedimentale, fondata sull’asserita violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e delle corrispondenti disposizioni regionali. Anche tale profilo, per come articolato, non è decisivo. L’appello denuncia l’omessa comunicazione di avvio, ma lo fa in termini generali, senza chiarire quali apporti partecipativi concreti sarebbero stati introdotti e, soprattutto, quale specifica incidenza essi avrebbero potuto spiegare rispetto a un quadro che è imperniato su elementi di natura sostanziale, come l’accertamento dell’abuso e la contestata sostenibilità dell’assetto sanante. In altri termini, la doglianza rimane confinata sul piano formale, senza misurarsi con la sostanza dell’effetto che l’Amministrazione ha inteso rimuovere e con la ragione per cui il primo giudice ha ritenuto legittimo l’intervento: ragione che non si esaurisce in una mera irregolarità procedimentale, ma attiene alla necessità di riallineare l’assetto amministrativo a presupposti ritenuti ostativi, connotati da particolare pregnanza.
II. Con la seconda doglianza gli appellanti insistono nel sostenere che il T.A.R. Sicilia avrebbe erroneamente disatteso la censura imperniata sull’art. 17 della l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, assumendo che la sanatoria si sarebbe perfezionata per silentium per effetto del deposito della perizia giurata e che l’Amministrazione, con l’atto del 2018, avrebbe potuto incidere – al più – su una “mera attestazione” comunale del 24 marzo 2016, priva, secondo tale prospettazione, di reale portata costitutiva e dunque inidonea a rimuovere l’effetto sanante che si sarebbe già prodotto automaticamente.
La censura non convince, perché muove da una ricostruzione che, a ben vedere, confonde il piano dell’adempimento tecnico-istruttorio con quello dell’effetto provvedimentale, e tenta di ricavare da tale confusione un esito non coerente né con la sequenza procedimentale, né con la logica stessa dell’istituto regionale invocato.
Il punto di partenza, che non può essere eluso, è che la fattispecie concreta, per come ricostruita dal primo giudice e richiamata dal Comune, non presenta l’inerzia amministrativa quale elemento caratterizzante dell’esito della pratica. Risulta, infatti, che l’istanza corredata da perizia giurata è stata presentata il 3 marzo 2016 e che il Comune ha rilasciato l’attestazione di concessione edilizia in sanatoria n. 26 (prot. n. 9457) in data 24 marzo 2016. Ne discende che l’assunto dell’appellante, secondo cui si sarebbe già consolidato un distinto e autonomo “titolo tacito” prima e indipendentemente dall’atto comunale, non si concilia con la dinamica documentata, che evidenzia, invece, una definizione in forma espressa e in tempi ravvicinati. Il silenzio significativo, per definizione, postula l’inutile decorso del termine senza che l’Amministrazione si pronunci; qui, al contrario, l’Amministrazione risulta essersi pronunciata, collocando la vicenda nell’alveo di una conclusione procedimentale formalizzata e non già in quello di un assenso tacito “ormai consumato” e separabile dall’atto rilasciato.
Il ragionamento dell’appello, tuttavia, è viziato soprattutto sul piano strutturale. Esso attribuisce alla perizia giurata una funzione sostanzialmente “sostitutiva” del titolo, quasi che la relazione asseverata del professionista costituisca il provvedimento e che l’attestazione comunale si limiti a prenderne atto. L’art. 17 della l.r. n. 4/2003 configura un procedimento semplificato che valorizza l’asseverazione tecnica quale strumento di accelerazione dell’istruttoria e di responsabilizzazione del richiedente e del professionista, senza però mutare la natura pubblicistica dell’effetto finale. La perizia giurata è un presupposto procedimentale qualificato, non il “titolo” edilizio; l’effetto sanante, quando si produce, attiene alla conclusione del procedimento e resta imputabile alla sfera provvedimentale, anche qualora l’ordinamento consenta che tale conclusione si determini per silenzio. È precisamente qui che la tesi dell’appellante mostra il suo punto debole: se si identificasse la perizia con il titolo, si finirebbe per trasformare un segmento istruttorio di parte nell’atto conclusivo, con una sostanziale privatizzazione dell’effetto sanante, che non è compatibile con la natura eccezionale della sanatoria e con il fatto che la stessa disciplina regionale, come richiamata dal Comune, contempla controlli e rimedi, anche successivi, proprio perché non intende rendere intangibile l’esito solo per effetto del deposito dell’asseverazione.
Ed è a questo snodo che occorre fermarsi con particolare chiarezza: anche ammettendo, in astratto, la configurabilità di un assenso tacito, non ne discende affatto un effetto sanante sottratto al riesame. La pretesa degli appellanti è, in sostanza, quella di ottenere un risultato “a doppio fondo”: da un lato, invocare il silenzio come fonte di stabilità; dall’altro, degradare l’attestazione a mero documento privo di incidenza, così da sostenere che l’autotutela del 2018 avrebbe colpito solo un involucro formale, lasciando in vita un diverso titolo, ormai inattaccabile. Ma una simile costruzione, oltre a essere priva di riscontro nella concreta sequenza procedimentale del 2016, non tiene sul piano dei principi, perché il silenzio significativo, quando produce un effetto equiparabile a un provvedimento, produce pur sempre un atto (sia pure tacito) intrinsecamente assoggettato alle regole generali del riesame, ove ne ricorrano i presupposti; e ciò tanto più quando la disciplina di settore – come evidenziato dal Comune – non esclude affatto la possibilità di verifiche e di determinazioni anche successive rispetto all’assetto che si assume consolidato.
Il T.A.R. Sicilia non ha affatto fondato il rigetto su una disputa terminologica tra “perizia”, “attestazione” e “titolo”, ma ha mantenuto il baricentro sulla sostanza dell’effetto che gli appellanti intendono opporre e sulla possibilità dell’Amministrazione di rimuoverlo in autotutela quando ne ravvisi l’illegittimità, nei termini e con le condizioni proprie del potere di secondo grado. In tale prospettiva, la tesi del “titolo tacito sopravvissuto” non solo non è dimostrata in fatto, ma, soprattutto, non è decisiva in diritto.
Va poi rimarcato che la stessa impostazione complessiva della decisione di primo grado, come già valorizzata nel primo motivo, colloca l’autotutela del 2018 nel contesto di un quadro conoscitivo maturato e stabilizzato, anche in relazione agli esiti penali e alle interlocuzioni istituzionali, secondo un paradigma perfettamente coerente con la logica dell’autotutela delineata dall’Adunanza plenaria n. 8/2017 quanto alla centralità della “conoscenza effettiva” e alla necessità di presidiare la correttezza dell’assetto provvedimentale, senza indulgere a ricostruzioni meramente formalistiche.
III. Gli appellanti censurano ulteriormente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la dedotta conformità delle domande di condono al limite volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994, sostenendo che ciascuna istanza riguarderebbe una distinta unità immobiliare, singolarmente inferiore alla soglia dei 750 mc, e che l’Amministrazione – e con essa il primo giudice– avrebbe illegittimamente ricondotto le tre domande ad un unico organismo edilizio, reputando “artificioso” il frazionamento.
Anche questa doglianza non è condivisibile.
Il punto decisivo, che gli appellanti non riescono a scardinare, è che la sentenza di primo grado non ha affermato l’inammissibilità del condono sulla base di una valutazione meramente formalistica o di un’opzione interpretativa “opinabile” circa la spendibilità delle risultanze catastali, bensì muove da un dato che considera ormai stabilizzato: l’Autorità giudiziaria penale avrebbe accertato, con efficacia di giudicato, che il frazionamento delle istanze di condono doveva reputarsi artificioso, in quanto le opere risultavano strettamente legate tra loro e finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto, al quale erano funzionali, così da costituire una costruzione unica. In tale prospettiva, la questione non è se, oggi, le porzioni risultino censite con distinti subalterni o se siano riferite a diversi soggetti, ma se l’intervento abusivo condonando sia, nella sua genesi e nella sua consistenza sostanziale, unitario e, quindi, non “scomponibile” in più istanze allo scopo di ricondurre artificiosamente ciascuna frazione entro la soglia volumetrica.
È precisamente su questo snodo che la sentenza impugnata ha innestato un ulteriore passaggio, che appare del tutto coerente e che, anzi, rafforza la ratio decidendi , perché evita di confinare la decisione entro il solo richiamo al giudicato penale e la colloca nel quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di limiti volumetrici del condono. Il T.A.R. Sicilia ha infatti richiamato il principio affermato dal Consiglio di Stato n. 6242/2023, secondo cui “deve considerarsi come il limite dei 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria postuli logicamente la sussistenza di mere porzioni illegittime del manufatto. Laddove, invece, sia l’intero manufatto a risultare abusivo, non può lo stesso essere ‘scisso’ mediante un artificioso frazionamento delle istanze che, di fatto, termina per comportare, altrimenti, proprio un superamento di detti limiti” . Questo principio rende giuridicamente non decisiva la costruzione difensiva dell’appello, perché chiarisce che la “misura” della singola istanza non può essere usata come strumento di elusione del limite quando ciò che viene in rilievo non è una porzione isolabile di abuso, ma l’abusività dell’organismo edilizio nel suo complesso.
Ne deriva che l’insistenza degli appellanti sull’autonomia materiale e catastale delle unità, sulle asserite scale e ingressi separati, e perfino sul fatto che le domande del 1995 sarebbero state presentate da soggetti diversi, non incide sulla ragione determinante del rigetto. Anche a voler prescindere, sul piano meramente descrittivo, dalle modalità attuali di ripartizione interna dell’immobile, resta che la disciplina del condono – e, in particolare, la soglia volumetrica di cui all’art. 39 l. n. 724/1994 – opera rispetto alla consistenza reale dell’abuso e alla sua riconducibilità ad un intervento unitario o meno. La parcellizzazione soggettiva della proprietà, così come la successiva “individualizzazione” catastale, non è di per sé idonea a trasformare un unico manufatto abusivo in tre manufatti autonomamente condonabili, ove il frazionamento sia strumentale e non corrisponda ad una reale, originaria e giuridicamente apprezzabile autonomia edilizia dell’intervento.
Del resto, la stessa prospettazione appellatoria, laddove pretende di valorizzare una nota comunale del 2017 che avrebbe attestato la non eccedenza delle singole unità rispetto ai 750 mc, non coglie il punto. Qui non si controverte di un mero calcolo aritmetico riferito a porzioni considerate come autonome “per definizione”, bensì del presupposto logico-giuridico che consente di applicare quel calcolo per singola istanza. Proprio perché il primo giudice ha ritenuto – in coerenza con il giudicato penale e con il principio del Consiglio di Stato – che l’intero manufatto fosse abusivo e che il frazionamento delle istanze fosse artificioso, la soglia non è più scrutinabile “a compartimenti stagni”, come se si fosse in presenza di abusi parziali e realmente separabili. In altri termini, la doglianza chiede a questa sede di accettare come premessa ciò che, invece, è l’oggetto stesso della contestazione e che la sentenza impugnata ha già risolto in senso contrario: l’ammissibilità della scissione.
Va quindi ribadito che la motivazione del giudice di prime cure si sottrae, anche su questo versante, alla critica di apoditticità. La decisione non si limita ad affermare che “i 750 mc sono superati”, ma spiega perché la verifica non possa essere condotta come pretendono gli appellanti, poiché una simile impostazione finirebbe per consentire, in via di fatto, ciò che la disciplina impedisce: la neutralizzazione del limite volumetrico mediante un frazionamento strumentale delle istanze, idoneo a far apparire condonabile ciò che, considerato nella sua reale consistenza, condonabile non è. E ciò tanto più quando il primo giudice ha ritenuto che l’accertamento penale abbia già qualificato le opere come funzionalmente e strutturalmente orientate alla realizzazione di un unico manufatto, con conseguente caduta dell’assunto secondo cui si sarebbe in presenza di tre autonome iniziative edilizie.
IV. Gli appellanti ripropongono, infine, sotto altro angolo, la contestazione dell’assetto decisorio accolto dal primo giudice, sostenendo che l’ordinanza di demolizione n. 6 del 1° ottobre 2018 sarebbe illegittima in via derivata, perché fondata sulla precedente determinazione di autotutela; aggiungono che l’ordine ripristinatorio sarebbe, comunque, irragionevole e carente di motivazione, avuto riguardo al notevole lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, risalenti – secondo la loro prospettazione – agli anni ’90, e al correlato affidamento che si sarebbe consolidato in capo ai destinatari.
La censura non è meritevole di adesione.
Il primo profilo, quello della pretesa illegittimità derivata dell’ordine di demolizione, si risolve in una conseguenza logica che, tuttavia, presuppone ciò che non può essere presupposto. L’ordinanza n. 6 del 1° ottobre 2018 è stata impugnata con motivi aggiunti deducendo i medesimi vizi prospettati contro la determinazione di autotutela n. 19 del 3 settembre 2018, e il T.A.R. Sicilia ha esaminato congiuntamente le censure, respingendole nel loro complesso, sul presupposto della legittimità dell’esercizio del potere di ritiro e della correttezza della ricostruzione sostanziale dell’abuso. In tale quadro, venendo meno la premessa dell’illegittimità dell’autotutela, viene meno anche il fondamento della derivazione invalidante che gli appellanti pretendono di trarre rispetto all’atto consequenziale. L’argomento “caducante” resta, quindi, privo di base, poiché si limita a riprodurre, in forma riflessa, doglianze già ritenute infondate.
Più in profondità, l’impostazione dell’appello non tiene conto della natura e della funzione dell’ordine demolitorio nel contesto ricostruito dal primo giudice. La sentenza impugnata non descrive l’ordinanza di demolizione come un atto discrezionale sorretto da una scelta comparativa rimessa ad una ponderazione “libera” tra interessi contrapposti, ma come la conseguenza ripristinatoria del venir meno dell’assetto sanante e, soprattutto, come atto inserito in una sequenza istituzionale in cui l’Amministrazione è stata sollecitata ad attivare e completare l’iter repressivo alla luce della definitiva emersione del quadro penale e dell’accertamento dell’abuso, con diffida a comunicare l’inizio della demolizione. Ciò conferisce all’ordine ripristinatorio una connotazione di doverosità sostanziale, strettamente coerente con l’esigenza di riallineamento dell’azione amministrativa ad un quadro ritenuto ormai completo, stabile ed esigibile.
È proprio su questo punto che la censura dell’appellante, incentrata sul tempo trascorso e sull’asserita necessità di una motivazione “aggravata”, risulta non persuasiva. Il T.A.R., richiamando espressamente l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, ha valorizzato il principio per cui il decorso del tempo, di per sé solo, non consuma i poteri pubblicistici coinvolti, imponendo piuttosto di individuare il momento in cui l’azione amministrativa diventa effettivamente esigibile in relazione alla concreta conoscenza dei profili ostativi. Nella ricostruzione del primo giudice, il dato dirimente non è la mera risalenza materiale delle opere, ma la circostanza che l’Amministrazione acquisisce un quadro completo – comprensivo della definitiva sedimentazione dell’accertamento penale – e interviene a distanza di pochi mesi, collocando l’azione ripristinatoria entro una traiettoria temporalmente coerente rispetto al momento in cui il potere diventa concretamente esigibile. Questa ratio , già utilizzata dal T.A.R. Sicilia per giudicare l’autotutela, si riflette necessariamente anche sull’atto consequenziale, che ne costituisce sviluppo applicativo.
Né può utilmente opporsi che l’ordine demolitorio, essendo stato adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione, avrebbe richiesto una motivazione “rafforzata” a tutela dell’affidamento. Invero, la stessa Adunanza plenaria n. 8 del 2017 distingue con chiarezza l’ipotesi dell’annullamento di un titolo in sanatoria (che implica il tema dell’autotutela decisoria e dei relativi presupposti motivazionali) dall’ipotesi, diversa, dell’attività repressiva doverosa rispetto a opere prive ab origine di titolo, nella quale non vengono in rilievo, nei medesimi termini, le categorie dell’autotutela e della comparazione degli interessi. Nel caso in esame, una volta rimosso l’assetto sanante e affermata, nella ricostruzione del primo giudice, l’abusività sostanziale dell’intero manufatto e l’artificiosità della scissione, l’ordine ripristinatorio si colloca, per struttura e funzione, nell’alveo dell’attività repressiva conseguente alla permanenza della situazione contra ius , non già in quello di una scelta discrezionale che possa essere paralizzata dal solo decorso del tempo.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, che la sentenza impugnata pone in evidenza e che incide direttamente sulla pretesa di affidamento “incolpevole” prospettata dagli appellanti. Il giudice di prime cure valorizza l’emersione, nel 2018, di una interlocuzione istituzionale con l’Autorità giudiziaria, che rappresenta al Comune l’intervenuto passaggio in giudicato e lo invita a completare l’iter di repressione, seguita da diffida ex art. 328 c.p. a comunicare l’inizio della demolizione. In un simile contesto, l’ordine demolitorio non appare frutto di un ripensamento tardivo e “gratuito”, ma l’atto conclusivo di una sequenza in cui l’interesse pubblico è attualizzato proprio dalla necessità di dare esecuzione e seguito ad un quadro ritenuto definitivamente stabilizzato. Ne deriva che l’appello, insistendo su un affidamento costruito sul solo trascorrere del tempo, non si confronta con la specificità della vicenda quale descritta in sentenza, nella quale il momento rilevante non è l’anno di esecuzione delle opere, ma il tempo della piena conoscenza e della conseguente esigibilità dell’azione ripristinatoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n.g.r. 156 del 2024, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Misilmeri, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
BA Di TA, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA Di TA | RT GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.