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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 688/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv.to SCUTO LUCIA CLARA MARIA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI Controparte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha così concluso:
“La patologia ha reso la stessa invalido al 100% e si ritiene abbia bisogno di assistenza
continua, perché non in grado di deambulare in autonomia. Con decorrenza da Ottobre
2024 e revisione a Ottobre 2027.
3)Ai sensi della Legge 104/92 è riconosciuta: “Portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento della prestazione, sia pure per la maturazione del requisito nel corso del procedimento amministrativo-giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att.
c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario dopo la proposizione della domanda amministrativa, e dunque la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 688 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
risulta in possesso del Parte_1 C.F._1
requisito sanitario, per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 11/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 688/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv.to SCUTO LUCIA CLARA MARIA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI Controparte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha così concluso:
“La patologia ha reso la stessa invalido al 100% e si ritiene abbia bisogno di assistenza
continua, perché non in grado di deambulare in autonomia. Con decorrenza da Ottobre
2024 e revisione a Ottobre 2027.
3)Ai sensi della Legge 104/92 è riconosciuta: “Portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento della prestazione, sia pure per la maturazione del requisito nel corso del procedimento amministrativo-giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att.
c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario dopo la proposizione della domanda amministrativa, e dunque la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 688 /
2025 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
risulta in possesso del Parte_1 C.F._1
requisito sanitario, per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 11/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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