Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12744 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CHIARA BALZANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati PAOLA MANCUSO e STEFANO MALAVOLTA in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza dell'08/04/2025):
1
(ovvero “concludere per la pronuncia di divorzio a spese compensate”), “conclude come da ricorso”: “voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Firenze, in data 12.10.2013 tra il dott. e la signora , trascritto nei registri Pt_1 Controparte_1 dello Stato Civile di Firenze dell'anno 2013, atto n 596, parte 1, serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, e dichiarare che la comparente, stante la sua indipendenza economica, provveda autonomamente al proprio mantenimento personale, per i motivi già esposti nel ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c, che qui integralmente si riportano, con vittoria di spese ed onorari”; per la resistente: “conclude da comparsa depositata in data odierna”: “CHIEDE La liquidazione a carico del Sig. di un importo pari a Euro 30.000 per spese Pt_1
matrimoniali sostenute dal suocero e oggetto di prova per: interrogatorio formale del
Sig. parte attrice”. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale e, all'esito, il divorzio, da , la quale si è Controparte_1
costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione n. 483/2024 pubblicata il
14/02/2024 (confermata in grado di appello), è stato riassunto il presente giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concluso come in epigrafe riportato.
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla resistente per la prima volta con la comparsa depositata in data 8/4/2025.
, infatti, nella comparsa di costituzione depositata in data 8/1/2024, non Controparte_1
aveva formulato alcuna conclusione in merito al divorzio richiesto da Parte_1
nel ricorso introduttivo. Pertanto, alla convenuta è ormai preclusa la possibilità di svolgere domande sul punto, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 14 comma 4
c.p.c.
2 2. Nel merito, si osserva che ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 483/2024 emessa il
14/02/2024, non impugnata in punto di status, secondo quanto si ricava dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2130/2024 pubblicata il 20/12/2024 (v. produzioni del ricorrente del 14/2/2025).
Inoltre, alla data del deposito del ricorso in riassunzione (14/02/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, avvenuta in data
8/2/2024, i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che, dopo la pronuncia della separazione, nessuna comunione spirituale e materiale si è instaurata tra i coniugi, i quali hanno proseguito a vivere separatamente senza essersi riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio (non concordatario, come si evince dal relativo estratto per riassunto), secondo quanto richiesto dal ricorrente.
3. Le spese di lite del presente grado del giudizio di divorzio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per la fase
3 decisionale), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio di divorzio,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Firenze in data 12/10/2013 da
, n. a SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) il 27/10/1949, e Parte_1
, n. a FIRENZE (FI) il 03/08/1951, iscritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di FIRENZE (FI) al n. 596, parte 1, anno 2013;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara inammissibile la domanda formulata da nella comparsa Controparte_1
depositata in data 8/4/2025;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado del giudizio di divorzio, che liquida nell'importo di € 2.905,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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