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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado iscritte a numeri 3843 e 4342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promosse da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il dom. proc. avv.to Damiano Palo, delega in atti
-ricorrente/convenuta- contro c.f. , già già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
già in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 CP_4
tempore, con il proc. dom. avv.to Leonardo Bottazzi, delega in atti
- resistente/attrice-
e
(c.f. , in qualità di socio Controparte_5 C.F._1
unico della cessata società con il proc. dom. avv.to Carlo Miele, delega in Parte_2
atti
-resistente-
e nei confronti di
(p.i. ) e per essa la mandataria Controparte_6 P.IVA_3 [...]
(p.i. , in persona del Parte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 8 procuratore speciale , con il proc. dom. avv.to Leonardo Bottazzi, Parte_4
delega in atti
-interveniente- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A seguito dell'ordinanza del 22.4.2015 emessa dal Tribunale di Milano nella causa
(n.r.g. 38599/14) promossa da (già ) contro Controparte_3 CP_4
con cui era stato ordinato a quest'ultima di rilasciare Controparte_7
immediatamente in favore di l'immobile sito in Comune di Controparte_3
Battipaglia (SA) Località Taverna Maratea, nel comprensorio della Zona Industriale, la aveva avviato l'esecuzione forzata notificando in data 21.09.2015 il CP_3
predetto provvedimento unitamente ad un primo atto di precetto e successivamente, in data 12.12.2016 e 18.05.2017, l'atto di precetto in rinnovazione al fine di riprendere l'azione esecutiva.
In data 10.06.2017 la società proponeva opposizione all'esecuzione, ex Parte_1
art. 615, comma 2, c.p.c., ed agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., chiedendo che il
Giudice dell'opposizione disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento azionato dichiarandolo inefficace ed inopponibile nei suoi confronti.
All'uopo l'opponente deduceva il pregiudizio che avrebbe subito dall'esecuzione nonché la carenza di legittimazione attiva in capo a e Controparte_3
l'irregolarità della notifica degli atti esecutivi.
Si costituivano in giudizio sia che la società Controparte_3 Controparte_2
successore a titolo particolare della prima in virtù dell'atto di scissione parziale
[...]
del 22.09.2015 in forza del quale era divenuta proprietaria del bene immobile CP_1
oggetto di esecuzione, contestando l'opposizione spiegata da Parte_1
pagina 2 di 8 Con ordinanza dell'8.02.2018 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno sospendeva l'esecuzione promossa assegnando all'istante tre mesi per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08.05.2018 Controparte_3
ed instauravano il giudizio di merito (n.r.g. 4342/18),
[...] Controparte_8
mentre il 27.06.2018 notificava un “ricorso in riassunzione nel merito del Parte_1
processo esecutivo sospeso” (depositato in data 27.4.2018) e decreto di fissazione udienza.
Il giudizio n.r.g. 4342/2018 veniva riunito al n.r.g. 3843/2018 con provvedimento del
5.12.2018.
Nel corso del giudizio veniva dato atto della fusione per incorporazione delle società
ed in . Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
In data 12.2.2024 depositava comparsa di intervento la società Controparte_6
deducendo di essere divenuta titolare del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, a seguito della cessione di beni e dei rapporti giuridici connessi ai crediti di inserita in una operazione di cartolarizzazione (cessione che Controparte_2
documentava, tra l'altro, con dichiarazione notarile relativa ai rapporti oggetto di trasferimento), giusta attestazione notarile versata in atti.
La causa veniva poi assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 16.1.2025 successivamente alla quale veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio unico della estinta società Parte_2
Costituitosi , la causa veniva nuovamente discussa con Controparte_5
scambio di note all'udienza del 15.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Tutto ciò premesso, ha dedotto di detenere alcuni locali dell'unità Parte_1
immobiliare de qua (identificata al foglio 22 mappale 513 sub 8 piano secondo del catasto del Comune di Battipaglia) sin dal maggio 2011, previo consenso della Pt_2
pagina 3 di 8 srl, riferendo di esercitarvi l'attività di emittente televisiva (Canale SeiTV) e sostenendo di aver provveduto a pagare tutte le utenze ed a riparare l'immobile.
L'opponente ha così contestato sia la legittimità di di procedere Controparte_3
ad esecuzione sul presupposto dell'avvenuta cessione del bene oggetto del rilascio ad sin dal novembre 2015 che l'erronea notificazione dell'atto di Controparte_2
precetto, anche in rinnovazione, al liquidatore della Parte_2 _5
, anziché ai suoi soci, in quanto società cancellata dal registro delle imprese
[...]
a decorrere dal 22.12.2015. ha quindi concluso a che fosse dichiarato inefficace ed inopponibile nei suoi Pt_1
confronti il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza emessa dal Tribunale di
Milano.
Ebbene, se l'associazione opponente, che detiene l'immobile, è astrattamente legittimata a proporre opposizione in quanto con riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all'opposizione all'esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l'unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante (cfr. Cassazione n. 1103/1995), con la precisazione che non si tratta di una opposizione di terzo ex art. 404 c. p. c., ma di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovendo la competenza essere individuata secondo il criterio del valore ex art. 616 c.p.c. (Cassazione n. 1173/1999), nondimeno non avrebbe Pt_1
potuto proporre nel caso di specie opposizione ex art. 617 c.p.c. (in tema di esecuzione forzata per rilascio, il terzo possessore o detentore, che sia coinvolto nelle attività di esecuzione di un titolo formatosi nei confronti di altro soggetto, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., per vizi inerenti la notifica del detto titolo esecutivo e del precetto, unicamente se il titolare della pretesa esecutiva agisca direttamente nei suoi confronti, sostenendo la sua soggezione all'efficacia del titolo giacché, ove sia invece coinvolto, meramente in via di fatto e per la sua posizione, nell'attività esecutiva formalmente rivolta nei confronti del soggetto
pagina 4 di 8 contemplato dal titolo, è solo quest'ultimo che può dolersi dell'inosservanza delle formalità preliminari predette, cfr. Cassazione n. 5785/2017).
Ciò chiarito, l'opposizione proposta da va dichiarata inammissibile in quanto Pt_1
proposta con ricorso e notificata oltre il termine perentorio di mesi tre concesso dal giudice col provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'8.2.2018.
E' noto, infatti, che a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cassazione n. 19264/2012) con la conseguenza che laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto
(Cassazione n. 33138/2024).
L'opponente ha depositato ricorso in riassunzione sull'assunto che si trattasse di opposizione di terzo a provvedimento di sfratto (cfr. foglio 3 comparsa risposta n.r.g.
4342/2018).
L'assunto è però errato atteso che nel caso di specie da un lato, tra CP_3
(già ) e era stato stipulato un contratto di locazione
[...] CP_4 Parte_2
finanziaria (cfr. doc. 7 ) il cui giudizio di risoluzione non era soggetto a CP_3
rito locatizio (cfr. doc. 3 ordinanza ex art. 702 bis Tribunale di Milano) e, dall'altro, è pacifico che la detenzione dell'immobile in oggetto da parte dell'Associazione opponente non trova titolo in alcun contratto di locazione.
Indipendentemente dall'origine del titolo esecutivo (ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c., decreto di trasferimento ex art.586 c.p.c., sentenza che accerti pagina 5 di 8 l'occupazione sine titulo etc…), il procedimento per dare esecuzione all'obbligo di rilasciare un'immobile è tendenzialmente unico, ma ciò non significa, come invece affermato da nelle note del 14.1.2025, che poiché l'opposizione di esecuzione (in Pt_1
ragione della materia e del rito) ha ad oggetto il rilascio immobile il rito è quello locatizio.
Se, allora, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, è evidente la tardività di un ricorso notificato alla controparte in data 28.6.2018, a fronte di una ordinanza di sospensione dell'esecuzione risalente all'8.2.2018.
Al contrario, risulta tempestivamente introdotto il giudizio di merito dell'opposizione
(n.r.g. 4342/2018, qui riunito) da parte di che ha provveduto Controparte_3
alla notifica dell'atto di citazione in data 8.5.2018.
La predetta società ha chiesto di dichiarare inammissibile l'opposizione di Pt_1
sostenendo che avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell'art 619 c.p.c. ed affermando la propria legittimazione a procedere all'esecuzione per il rilascio di un immobile che al tempo dell'avvio della stessa era di sua proprietà e sostenendo che il processo esecutivo può proseguire tra le parti originarie e che in ogni caso la cessionaria aveva spiegato intervento nella fase processuale Controparte_2
svoltasi avanti al giudice dell'esecuzione.
Quanto alla prima eccezione, come già anticipato, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene (cfr. ex multis, Cassazione n. 13664/03) e ciò proprio perché nell'esecuzione forzata diretta non è ammessa l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. (Cassazione cit.).
Con riferimento alla questione della legittimazione di , Controparte_3
l'opposizione coglie invece nel segno.
E invero, essendo intervenuto in data 22.9.2015 “atto di scissione parziale a favore di società preesistenti” fra la e l'odierna “ Controparte_3 Controparte_8
(cfr. doc. 3 in virtù del quale le Società Beneficiarie proseguono di pieno
[...] Pt_1
pagina 6 di 8 diritto nella titolarità degli elementi patrimoniali ad esse assegnati per scissione […] (art. 6) ed essendo stati assegnati alle medesime società in particolare tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad essi imputabili tra i quali la titolarità dell'immobile sito in
Battipaglia, via J. Strauss, 34-36 (cfr. art. 10 e pagg. 164-165 All. F ivi citato), con effetto a decorrere dall'1.10.2015 (art. 4), è evidente che , pur avendo Controparte_3
ancora legittimazione ad agire in relazione al primo atto di precetto, notificato in data
21.9.2015, ne era tuttavia carente già nella formulazione dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 18.5.2017 (doc. 7 in cui si dà atto di una precedente notifica in data 12.12.2016 di atto di precetto in rinnovazione), e, ancor più, nella formulazione dell'avviso di sloggio datato 31.5.2017 (doc. 8 ), essendo a tali date già decorsi gli effetti propriamente traslativi della proprietà dell'immobile previsti nel citato atto di scissione parziale.
Di talchè, nelle predette date, non aveva più diritto ad agire Controparte_3
esecutivamente per il rilascio dell'immobile, non avendone più la proprietà, passata a
“ . Controparte_8
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto da tale situazione non può CP_3
essere sanata dall'intervento della società cessionaria attesa l'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. al processo esecutivo (tanto più se tale intervento risale ad un momento successivo al rilievo del vizio da parte di . Pt_1
Precisamente, anche avuto riguardo alla pronuncia della Suprema Corte n. 9211/2001 richiamata da va rilevato che il secondo ed il terzo comma dell'art. 111 CP_3
c.p.c. non sono applicabili in nessun caso al procedimento esecutivo, mentre volendo adattare il primo comma si dovrebbe affermare che la parte obbligata conserva il diritto di non vedersi esecutata da chi non è più titolare del diritto e quando questa eccezione è sollevata dall'esecutato prima della costituzione del nuovo acquirente del credito essa paralizza il procedimento esecutivo che però potrà in ogni caso essere da questo riproposto.
Il processo esecutivo si presenta infatti strutturato non già come una sequenza pagina 7 di 8 continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi
(Cassazione S.U. n. 11178/1995).
Ne deriva che la cessione della titolarità del bene ha privato il dante causa del diritto di proseguire l'azione iniziata essendo il successore l'unico soggetto ad avere un attuale interesse alla realizzazione coattiva del diritto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. per via della reciproca soccombenza delle parti nei giudizi rispettivamente proposti e qui riuniti.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione proposta con ricorso da Pt_1
dichiara la carenza di legittimazione attiva di in relazione Controparte_3
all'atto di precetto in rinnovazione datato 28.3.2017 e notificato il 18.5.2017, nonché in relazione all'avviso di sloggio datato 31.5.2017 e notificato in data 23.6.2017.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 17.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado iscritte a numeri 3843 e 4342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promosse da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il dom. proc. avv.to Damiano Palo, delega in atti
-ricorrente/convenuta- contro c.f. , già già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
già in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 CP_4
tempore, con il proc. dom. avv.to Leonardo Bottazzi, delega in atti
- resistente/attrice-
e
(c.f. , in qualità di socio Controparte_5 C.F._1
unico della cessata società con il proc. dom. avv.to Carlo Miele, delega in Parte_2
atti
-resistente-
e nei confronti di
(p.i. ) e per essa la mandataria Controparte_6 P.IVA_3 [...]
(p.i. , in persona del Parte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 8 procuratore speciale , con il proc. dom. avv.to Leonardo Bottazzi, Parte_4
delega in atti
-interveniente- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A seguito dell'ordinanza del 22.4.2015 emessa dal Tribunale di Milano nella causa
(n.r.g. 38599/14) promossa da (già ) contro Controparte_3 CP_4
con cui era stato ordinato a quest'ultima di rilasciare Controparte_7
immediatamente in favore di l'immobile sito in Comune di Controparte_3
Battipaglia (SA) Località Taverna Maratea, nel comprensorio della Zona Industriale, la aveva avviato l'esecuzione forzata notificando in data 21.09.2015 il CP_3
predetto provvedimento unitamente ad un primo atto di precetto e successivamente, in data 12.12.2016 e 18.05.2017, l'atto di precetto in rinnovazione al fine di riprendere l'azione esecutiva.
In data 10.06.2017 la società proponeva opposizione all'esecuzione, ex Parte_1
art. 615, comma 2, c.p.c., ed agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., chiedendo che il
Giudice dell'opposizione disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento azionato dichiarandolo inefficace ed inopponibile nei suoi confronti.
All'uopo l'opponente deduceva il pregiudizio che avrebbe subito dall'esecuzione nonché la carenza di legittimazione attiva in capo a e Controparte_3
l'irregolarità della notifica degli atti esecutivi.
Si costituivano in giudizio sia che la società Controparte_3 Controparte_2
successore a titolo particolare della prima in virtù dell'atto di scissione parziale
[...]
del 22.09.2015 in forza del quale era divenuta proprietaria del bene immobile CP_1
oggetto di esecuzione, contestando l'opposizione spiegata da Parte_1
pagina 2 di 8 Con ordinanza dell'8.02.2018 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno sospendeva l'esecuzione promossa assegnando all'istante tre mesi per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08.05.2018 Controparte_3
ed instauravano il giudizio di merito (n.r.g. 4342/18),
[...] Controparte_8
mentre il 27.06.2018 notificava un “ricorso in riassunzione nel merito del Parte_1
processo esecutivo sospeso” (depositato in data 27.4.2018) e decreto di fissazione udienza.
Il giudizio n.r.g. 4342/2018 veniva riunito al n.r.g. 3843/2018 con provvedimento del
5.12.2018.
Nel corso del giudizio veniva dato atto della fusione per incorporazione delle società
ed in . Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
In data 12.2.2024 depositava comparsa di intervento la società Controparte_6
deducendo di essere divenuta titolare del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, a seguito della cessione di beni e dei rapporti giuridici connessi ai crediti di inserita in una operazione di cartolarizzazione (cessione che Controparte_2
documentava, tra l'altro, con dichiarazione notarile relativa ai rapporti oggetto di trasferimento), giusta attestazione notarile versata in atti.
La causa veniva poi assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 16.1.2025 successivamente alla quale veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio unico della estinta società Parte_2
Costituitosi , la causa veniva nuovamente discussa con Controparte_5
scambio di note all'udienza del 15.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Tutto ciò premesso, ha dedotto di detenere alcuni locali dell'unità Parte_1
immobiliare de qua (identificata al foglio 22 mappale 513 sub 8 piano secondo del catasto del Comune di Battipaglia) sin dal maggio 2011, previo consenso della Pt_2
pagina 3 di 8 srl, riferendo di esercitarvi l'attività di emittente televisiva (Canale SeiTV) e sostenendo di aver provveduto a pagare tutte le utenze ed a riparare l'immobile.
L'opponente ha così contestato sia la legittimità di di procedere Controparte_3
ad esecuzione sul presupposto dell'avvenuta cessione del bene oggetto del rilascio ad sin dal novembre 2015 che l'erronea notificazione dell'atto di Controparte_2
precetto, anche in rinnovazione, al liquidatore della Parte_2 _5
, anziché ai suoi soci, in quanto società cancellata dal registro delle imprese
[...]
a decorrere dal 22.12.2015. ha quindi concluso a che fosse dichiarato inefficace ed inopponibile nei suoi Pt_1
confronti il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza emessa dal Tribunale di
Milano.
Ebbene, se l'associazione opponente, che detiene l'immobile, è astrattamente legittimata a proporre opposizione in quanto con riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all'opposizione all'esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l'unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante (cfr. Cassazione n. 1103/1995), con la precisazione che non si tratta di una opposizione di terzo ex art. 404 c. p. c., ma di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovendo la competenza essere individuata secondo il criterio del valore ex art. 616 c.p.c. (Cassazione n. 1173/1999), nondimeno non avrebbe Pt_1
potuto proporre nel caso di specie opposizione ex art. 617 c.p.c. (in tema di esecuzione forzata per rilascio, il terzo possessore o detentore, che sia coinvolto nelle attività di esecuzione di un titolo formatosi nei confronti di altro soggetto, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., per vizi inerenti la notifica del detto titolo esecutivo e del precetto, unicamente se il titolare della pretesa esecutiva agisca direttamente nei suoi confronti, sostenendo la sua soggezione all'efficacia del titolo giacché, ove sia invece coinvolto, meramente in via di fatto e per la sua posizione, nell'attività esecutiva formalmente rivolta nei confronti del soggetto
pagina 4 di 8 contemplato dal titolo, è solo quest'ultimo che può dolersi dell'inosservanza delle formalità preliminari predette, cfr. Cassazione n. 5785/2017).
Ciò chiarito, l'opposizione proposta da va dichiarata inammissibile in quanto Pt_1
proposta con ricorso e notificata oltre il termine perentorio di mesi tre concesso dal giudice col provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'8.2.2018.
E' noto, infatti, che a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cassazione n. 19264/2012) con la conseguenza che laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto
(Cassazione n. 33138/2024).
L'opponente ha depositato ricorso in riassunzione sull'assunto che si trattasse di opposizione di terzo a provvedimento di sfratto (cfr. foglio 3 comparsa risposta n.r.g.
4342/2018).
L'assunto è però errato atteso che nel caso di specie da un lato, tra CP_3
(già ) e era stato stipulato un contratto di locazione
[...] CP_4 Parte_2
finanziaria (cfr. doc. 7 ) il cui giudizio di risoluzione non era soggetto a CP_3
rito locatizio (cfr. doc. 3 ordinanza ex art. 702 bis Tribunale di Milano) e, dall'altro, è pacifico che la detenzione dell'immobile in oggetto da parte dell'Associazione opponente non trova titolo in alcun contratto di locazione.
Indipendentemente dall'origine del titolo esecutivo (ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c., decreto di trasferimento ex art.586 c.p.c., sentenza che accerti pagina 5 di 8 l'occupazione sine titulo etc…), il procedimento per dare esecuzione all'obbligo di rilasciare un'immobile è tendenzialmente unico, ma ciò non significa, come invece affermato da nelle note del 14.1.2025, che poiché l'opposizione di esecuzione (in Pt_1
ragione della materia e del rito) ha ad oggetto il rilascio immobile il rito è quello locatizio.
Se, allora, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, è evidente la tardività di un ricorso notificato alla controparte in data 28.6.2018, a fronte di una ordinanza di sospensione dell'esecuzione risalente all'8.2.2018.
Al contrario, risulta tempestivamente introdotto il giudizio di merito dell'opposizione
(n.r.g. 4342/2018, qui riunito) da parte di che ha provveduto Controparte_3
alla notifica dell'atto di citazione in data 8.5.2018.
La predetta società ha chiesto di dichiarare inammissibile l'opposizione di Pt_1
sostenendo che avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell'art 619 c.p.c. ed affermando la propria legittimazione a procedere all'esecuzione per il rilascio di un immobile che al tempo dell'avvio della stessa era di sua proprietà e sostenendo che il processo esecutivo può proseguire tra le parti originarie e che in ogni caso la cessionaria aveva spiegato intervento nella fase processuale Controparte_2
svoltasi avanti al giudice dell'esecuzione.
Quanto alla prima eccezione, come già anticipato, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene (cfr. ex multis, Cassazione n. 13664/03) e ciò proprio perché nell'esecuzione forzata diretta non è ammessa l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. (Cassazione cit.).
Con riferimento alla questione della legittimazione di , Controparte_3
l'opposizione coglie invece nel segno.
E invero, essendo intervenuto in data 22.9.2015 “atto di scissione parziale a favore di società preesistenti” fra la e l'odierna “ Controparte_3 Controparte_8
(cfr. doc. 3 in virtù del quale le Società Beneficiarie proseguono di pieno
[...] Pt_1
pagina 6 di 8 diritto nella titolarità degli elementi patrimoniali ad esse assegnati per scissione […] (art. 6) ed essendo stati assegnati alle medesime società in particolare tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad essi imputabili tra i quali la titolarità dell'immobile sito in
Battipaglia, via J. Strauss, 34-36 (cfr. art. 10 e pagg. 164-165 All. F ivi citato), con effetto a decorrere dall'1.10.2015 (art. 4), è evidente che , pur avendo Controparte_3
ancora legittimazione ad agire in relazione al primo atto di precetto, notificato in data
21.9.2015, ne era tuttavia carente già nella formulazione dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 18.5.2017 (doc. 7 in cui si dà atto di una precedente notifica in data 12.12.2016 di atto di precetto in rinnovazione), e, ancor più, nella formulazione dell'avviso di sloggio datato 31.5.2017 (doc. 8 ), essendo a tali date già decorsi gli effetti propriamente traslativi della proprietà dell'immobile previsti nel citato atto di scissione parziale.
Di talchè, nelle predette date, non aveva più diritto ad agire Controparte_3
esecutivamente per il rilascio dell'immobile, non avendone più la proprietà, passata a
“ . Controparte_8
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto da tale situazione non può CP_3
essere sanata dall'intervento della società cessionaria attesa l'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. al processo esecutivo (tanto più se tale intervento risale ad un momento successivo al rilievo del vizio da parte di . Pt_1
Precisamente, anche avuto riguardo alla pronuncia della Suprema Corte n. 9211/2001 richiamata da va rilevato che il secondo ed il terzo comma dell'art. 111 CP_3
c.p.c. non sono applicabili in nessun caso al procedimento esecutivo, mentre volendo adattare il primo comma si dovrebbe affermare che la parte obbligata conserva il diritto di non vedersi esecutata da chi non è più titolare del diritto e quando questa eccezione è sollevata dall'esecutato prima della costituzione del nuovo acquirente del credito essa paralizza il procedimento esecutivo che però potrà in ogni caso essere da questo riproposto.
Il processo esecutivo si presenta infatti strutturato non già come una sequenza pagina 7 di 8 continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi
(Cassazione S.U. n. 11178/1995).
Ne deriva che la cessione della titolarità del bene ha privato il dante causa del diritto di proseguire l'azione iniziata essendo il successore l'unico soggetto ad avere un attuale interesse alla realizzazione coattiva del diritto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. per via della reciproca soccombenza delle parti nei giudizi rispettivamente proposti e qui riuniti.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione proposta con ricorso da Pt_1
dichiara la carenza di legittimazione attiva di in relazione Controparte_3
all'atto di precetto in rinnovazione datato 28.3.2017 e notificato il 18.5.2017, nonché in relazione all'avviso di sloggio datato 31.5.2017 e notificato in data 23.6.2017.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 17.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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