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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 738/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 30.09.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA G. GARIBALDI 10 - 88838 C.F._1
MESORACA – presso lo studio dell'avv. FONTANA ELISA (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e nato il [...] CATANZARO (CZ), cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI 10 - 88838 MESORACA – presso lo studio dell'avv. FONTANA ELISA (cod. fisc. - pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 25.06.2025, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_2
14/06/2024 nel Comune di GA (CZ), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesoraca al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2024); di non aver avuto figli;
che con sentenza n. 118/2024, pubblicata il 18.11.2024 (R.G. 980/2024), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già cristallizzate nella sentenza di separazione consensuale.
Con decreto di assegnazione della causa del 12.07.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 29.09.2025, il difensore delle parti depositava note scritte per entrambe, con le quali dichiarava che le medesime non intendevano riconciliarsi e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 15.07.2025, letti gli atti, con ordinanza del 30.09.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
, celebrato con rito concordatario in data 14/06/2024, nel Comune di C.F._3
GA (CZ), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesoraca al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2024), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mesoraca (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 738/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 30.09.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA G. GARIBALDI 10 - 88838 C.F._1
MESORACA – presso lo studio dell'avv. FONTANA ELISA (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e nato il [...] CATANZARO (CZ), cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI 10 - 88838 MESORACA – presso lo studio dell'avv. FONTANA ELISA (cod. fisc. - pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 25.06.2025, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_2
14/06/2024 nel Comune di GA (CZ), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesoraca al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2024); di non aver avuto figli;
che con sentenza n. 118/2024, pubblicata il 18.11.2024 (R.G. 980/2024), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già cristallizzate nella sentenza di separazione consensuale.
Con decreto di assegnazione della causa del 12.07.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 29.09.2025, il difensore delle parti depositava note scritte per entrambe, con le quali dichiarava che le medesime non intendevano riconciliarsi e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 15.07.2025, letti gli atti, con ordinanza del 30.09.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
, celebrato con rito concordatario in data 14/06/2024, nel Comune di C.F._3
GA (CZ), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesoraca al n. 1 – parte II – Serie B – anno 2024), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mesoraca (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli