Rigetto
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 18/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2026REG.PROV.COLL.
N. 07468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 7468 del 2025, proposto da
CI BI, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Bonazza, con domicilio eletto presso lo studio Flavio Maria Bonazza in Trento, piazza Mosna 8;
NA TI, UL FO, ON AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio Bonazza, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Flavio Maria Bonazza in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Mainardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Galileo 4;
nei confronti
RI CE, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TRGA Trento n. 95/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. OB HE MI e uditi per le parti gli avvocati Migliaccio, in sostituzione dell'avvocato Bonazza, e l’avvocato Mainardi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le avvocate CI BI, NA TI, UL FO e ON AN, in servizio presso l’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento, sono iscritte nell’elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, e sono abilitate all’esercizio dell’attività difensiva avanti alle giurisdizioni superiori, essendo iscritte all’albo degli avvocati da più di quindici anni.
Con ricorso innanzi al TRGA Trento esse hanno impugnato due distinti provvedimenti:
a) la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 del 9 febbraio 2024, con la quale l’Avvocatura provinciale è stata classificata quale struttura complessa, con contestuale conferimento dell’incarico di dirigente generale dell’Avvocatura ad un terzo soggetto;
b) la deliberazione della Giunta provinciale n. 292 dell’8 marzo 2024, nella parte in cui ha istituito presso la Direzione generale, il Servizio per gli Affari Legali, al quale è stata attribuita la funzione di supportare le strutture provinciali nella predisposizione di memorie difensive in occasione di ricorsi giurisdizionali in raccordo con l’Avvocatura.
A sostegno del ricorso, esse ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Provincia Autonoma di Trento ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 95/25 il TRGA Trento ha in parte dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e in parte ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale le avvocate CI BI, NA TI, UL FO e ON AN hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) in relazione al capo di sentenza declinatoria della giurisdizione: error in iudicando ; violazione dell’art. 63 d. lgs. n. 165/01 e dell’art. 7 c.p.a; 2) in relazione al capo di sentenza che ha respinto il ricorso: error in iudicando ; violazione dell’art. 23 l. n. 247/12; difetto di motivazione.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 22.1.2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, le appellanti censurano il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnativa della ER di Giunta Provinciale n. 157/24.
Ad avviso delle appellanti, la gravata ER si inserirebbe nel novero degli atti di macro-organizzazione, la qual cosa radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 63 d. lgs. n. 165/01.
L’assunto è infondato.
4. Ai sensi dell’art. 63 1° comma d. lgs. n. 165/01: “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale … ”.
Dispone poi il successivo 4° comma del medesimo art. 63 che: “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.
5. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito, e da ultimo ribadito, che: “ In tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali ex articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito -, e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi) ” (Cass. civ, SS.UU, 25.7.2025, n. 21272).
6. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che le appellanti hanno impugnato in primo grado – per la parte che rileva in questa sede – la ER della Giunta Provinciale di Trento n. 257/24, con la quale è stato conferito ad un terzo soggetto l’incarico di Dirigente Generale dell’Avvocatura.
All’evidenza, trattasi di incarico conferito al di fuori di una pubblica procedura concorsuale, quale terminale di un processo organizzativo che si è estrinsecato in una pluralità di atti (alcuni di macro-organizzazione) non espressamente impugnati dalle odierne appellanti.
7. Tale circostanza è riconosciuta dalle stesse appellanti, le quali hanno affermato che: “ il ricorso anzidetto non fosse strumentale alla censura degli atti di organizzazione impugnati (anche con riferimento alla deliberazione n. 157/2024) quali meri atti presupposti ”, e che invece: “ l’oggetto principale della controversia era ed è individuabile proprio nell’accertamento, in via principale, dell’illegittimità dell’atto discrezionale impugnato (nei limiti in cui il medesimo è stato censurato), a fronte dell’idoneità dello stesso a produrre a livello organizzativo un’incidenza riflessa estremamente negativa sull’espletamento dell’attività di avvocato all’interno dell’Avvocatura della P.A.T. ” (atto di appello, p. 16).
Dunque, è pacifico che le appellanti non hanno inteso impugnare gli eventuali atti organizzativi a monte della DGP n. 157/24, ma unitamente quest’ultima, ritenuta espressione di potere “ discrezionale ”.
8. Così definito il thema decidendum oggetto del presente giudizio, è evidente che la posizione giuridica delle appellanti assume natura e consistenza di diritto soggettivo perfetto, venendo in rilievo una discrezionalità tipica del privato datore di lavoro, come tale non estrinsecantesi in atti autoritativi (i.e: procedure concorsuali di assunzione).
Ne consegue che l’odierna controversia, in quanto mirante a contestare in via diretta e immediata la legittimità del provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale – senza l’intermediazione di atti amministrativi a monte di tale scelta – ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 63 comma 1 d. lgs. n. 165/01: “ conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ”), quale giudice naturale in tema di diritti soggettivi, che potrà – all’occorrenza – disapplicare eventuali “ atti amministrativi presupposti (…) quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione ” (art. 63 comma 1 d. lgs. n. 165/01).
9. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
10. Con il secondo motivo di gravame le appellanti censurano la DGP n. 292/24, nella parte in cui ha istituito presso la Direzione generale il Servizio per gli Affari Legali al quale, tra l’altro, è stata attribuita la funzione di supportare le strutture provinciali nella predisposizione di memorie difensive in occasione di ricorsi giurisdizionali in raccordo con l’Avvocatura.
Ad avviso delle appellanti, tale ER avrebbe “ di fatto, reso il Servizio per gli Affari Legali
della Direzione Generale il necessario interlocutore dei vari Servizi di merito ”, tra cui l’Avvocatura provinciale, che dovrebbe pertanto interfacciarsi con il Servizio Affari Legali “ ai fini dell’individuazione delle scelte difensive più efficaci ” (atto di appello, p. 32).
L’assunto è infondato.
11. Sotto un primo profilo, sono le stesse appellanti a riconoscere che l’eventuale interferenza nell’attività defensionale propria dell’Avvocatura avverrebbe soltanto “ di fatto ” (atto di appello, p. 32), non essendovi alcuna previsione normativa a supporto di tale censura.
È evidente pertanto, sotto tale profilo, la natura del tutto generica della dedotta censura, avente carattere meramente dubitativo e/o esplorativo.
12. A ciò aggiungasi altresì – in termini correlati – che è rimasto incontestato l’assunto di parte appellata, secondo cui i compiti assegnati al Servizio Affari legali in alcun caso si sovrappongono a quelli dell’Avvocatura provinciale, collocandosi nel momento presupposto alla redazione di atti defensionali, senza alcuna interferenza e/o condizionamento delle prerogative spettanti ai difensori legali dell’Ente.
Per tali ragioni, è evidente l’inconferenza delle dedotte censure, le quali non esplicitano alcun tipo di condizionamento “di diritto”, scaturente a loro carico dall’istituzione del Servizio Affari Legali.
13. Ne consegue il rigetto delle dedotte censure.
14. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
15. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EG TI, Presidente
Giuseppina CIna Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
OB HE MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB HE MI | EG TI |
IL SEGRETARIO