Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRASTRO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite ed iscritte rispettivamente ai numeri di RG 1608/2021 e 1645/2021 aventi ad oggetto: "vendita di cose mobili" e vertenti
TRA
RG 1608/2021
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avocati MA
Bonaiuto ed Antonio Roccanova, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Potenza, come da mandato in atti;
APPELLANTE
ED
Avv. GE MA SI, rappresentato e difeso da sé medesimo come da comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata il 20.5.2024;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avvocati Francesco Bonito Oliva ed Emilio Ancarola, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
APPELLATI
ED
Controparte_2
RG 1645/2021
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bonito Oliva ed Emilio Ancarola, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;
APPELLANTE
ED
Avv. GE MA SI, (originariamente difeso dall'avv. Carlucci Giuseppe) rappresentato e difeso da sé medesimo, come da comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore del 20.5.2024 depositata a seguito della riunione dei procedimenti;
[...]
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avocati MA
Bonaiuto ed Antonio Roccanova, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Potenza, come da mandato in atti;
APPELLATI
Nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTI:
Controparte 4 (nel proc. 1645/2021) riforma e/o annullamento della sentenza del giudice di pace di
Potenza del 25.11.2020 n. 550/2020, con rigetto della domanda proposta nei suoi confronti;
in subordine, e nel caso fosse riconosciuta la responsabilità della stessa, riforma parziale della medesima sentenza, rideterminando la somma dovuta anche a seguito di CTU;
condanna dell'attore in primo grado GE MA SI alla restituzione ad Parte 1 delle somme che dovessero essere dalla prima corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
( nel proc. RG 1645/2021); riforma della sentenza del giudice di Controparte 1 pace di Potenza del 25.11.20202 n. 550/2020 con rigetto della domanda dell'attore e conseguenti Contr statuizioni sulle spese di lite;
in subordine, accertare il diritto di ad essere tenuta indenne da [...]
Parte 1 e da Controparte 2 di quanto dovesse essere tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, all'attore GE MA SI in conseguenza dell'azione da questi proposta e di "
conseguenza, condanna di Parte 1 ed Controparte_2 a tenerla indenne di quanto dovesse essere tenuta a pagare all'attore in conseguenza del giudizio.
APPELLATI:
avv. GE MA SI (in entrambi i procedimenti riuniti): improcedibilità dell'appello proposto da Parte_1 e conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata;
in ogni caso, rigetto dei gravami in quanto inammissibili ed infondati, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione;
cancellare l'espressione “approfittare" contenuta alla pag. 15 della citazione in appello di Parte 1 condannando la parte al risarcimento del danno:
(nel proc. 1608/2021): riforma della sentenza appellata con rigetto Controparte 1
della domanda dell'attore; in via subordinata, riforma della stessa e condanna della Parte 1 a tenerla indenne delle eventuali somme che fosse tenuta a corrispondere all'attore in qualità di soggetto civilmente responsabile;
vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, SI GE MA, inizialmente difeso da sé medesimo e di seguito dall'avv. Carlucci Giuseppe, conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di
Potenza al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno,Controparte_1
da liquidare nella somma di € 4.926,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: di avere fatto rifornimento di carburante gasolio in
CP data 19.5.2018, intorno alle ore 11,00, presso il distributore di carburante sito in Via Ciccotti
Contr gestito dal ove aveva effettuato anche il lavaggio del mezzo e domandato all'addetto di aggiungere nel serbatoio un prodotto per la pulizia degli iniettori;
che il rifornimento era effettuato con sistema "fai da te"; che la vettura, dopo una pausa in garage, il giorno successivo si arrestava per un problema tecnico mentre egli era in viaggio in direzione Salerno;
che egli aveva poi fatto consegnare l'autovettura presso la concessionaria Controparte_5 di Potenza che rilevava la rottura della pompa ad alta pressione, questa dovuta alla fornitura di carburante di cattiva qualità, rendendosi necessarie le riparazioni sostituzioni come meglio riportate nella fattura che egli aveva provveduto a pagare;
che egli provvedeva a far svuotare il serbatoio a riporre il carburante in una tanica per farlo esaminare, rilevandosi nel carburante un'alta percentuale di impurità; che aveva poi provveduto a denunciare CP l'accaduto, sia alla che ad Parte_1 senza esito;
che egli aveva inoltre subito un danno per non
,
avere potuto utilizzare l'autovettura per il tempo necessario alla sua riparazione.
CP Si costituiva in giudizio Controparte_1 gestore dell'impianto " di distribuzione del carburante, che, contestando in ogni punto la domanda attorea, domandava la chiamata in giudizio di Parte 1 l'immediato suo fornitore, che proprietario dell'impianto e di
Controparte 2 che aveva fornito a sua volta il carburante ad Parte 1 al fine di essere
,
tenuta indenne, ai sensi dell'art. 129 e segg. del D.Lgs. 206/2005, di quanto fosse tenuta a corrispondere all'attore a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata Parte_1 la quale, depositando documentazione a sostegno, confutava in ogni punto la domanda attorea sostenendo l'inconferenza della prova orale richiesta e la mancanza di prova documentale della stessa circostanza dell'acquisto di carburante nel giorno indicato.
Non si costituiva, invece, in giudizio Controparte_2 della quale era dichiarata la contumacia
Il giudice di pace, istruita la causa documentalmente e mediante la prova orale domandata dall'attore, accoglieva la domanda di risarcimento, anche del danno da fermo del mezzo, e condannava, in solido, la convenuta ed i terzi chiamati al pagamento, a titolo risarcitorio ed in favore dell'attore, della somma di € 4.926,84 oltre rivalutazione ed interessi legali ed oltre spese processuali.
Con atto notificato in data 25.5.2021 ed iscritto a ruolo il 26.5.2021, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado Parte 1 e concludeva come in epigrafe.
Il giudizio prendeva il numero di RG 1608/2021.
Nel giudizio si costituivano gli appellati SI GE MA e Controparte_1
Controparte 2 della quale va dichiarata la contumacia. mentre non si costituiva
Con atto notificato in data 24.5.2021 ed iscritto a ruolo il 31.5.2021 proponeva appello avverso la medesima sentenza di primo grado Controparte 1 che concludeva come in epigrafe;
il procedimento prendeva numero di RG 1645/2021.
In quest'ultimo giudizio si costituivano SI GE MA ed Parte 1, concludendo a loro volta come in epigrafe. Non si costituiva Controparte_2 della quale va dichiarata la contumacia.
I procedimenti erano riuniti all'udienza del 21.9.2022 e trattati congiuntamente. All'udienza del 18.12.2024 i procedimenti erano riservati a sentenza con termini 190 c.p.c.
Gli appelli sono meritevoli di accoglimento e la sentenza di promo grado va integramente riformata, con rigetto della domanda attorea.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, che è stata notificata solo in data successiva rispetto alla proposizione dei gravami.
I gravami sono entrambi coerenti con i requisiti contenutici prescritti dall'art. 342 c.p.c. 66In diritto e come è noto, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora si è sostenuto che: " ...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado...." (Cass. n. 40560/2021)
Gli atti introduttivi sono coerenti con l'orientamento innanzi descritto.
In via preliminare, e sempre sotto il profilo della ammissibilità e tempestività del gravame, vanno rigettate le eccezioni proposte dall'appellato GE MA SI, che dalla non corretta notifica dell'atto di appello di Parte 1 ne fa derivare il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di gravame.
L'appellato, nella comparsa depositata il 5.1.2022 nel procedimento 1608/2021, eccepiva che l'obbligo di utilizzazione, per la notifica dell'indirizzo PEC indicato nell'atto di costituzione del nuovo difensore (l'avv. Carlucci nel giudizio di primo grado) non opererebbe nella ipotesi in cui questo domicilio sia indicato per le sole comunicazioni di Cancelleria, e che una tale notifica sarebbe lesiva del diritto di difesa della parte, e, di conseguenza, ne fa derivare il passaggio in giudicato della sentenza.
L'assunto non è condivisibile, alla stregua delle chiara coordinate espresse in subiecta materia dalla
Corte di Cassazione, secondo il quale: “Ai fini della decorrenza del termine breve... nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del
1934... è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono". ( cfr. Cass.
n. 39970/2021)
Sul punto, ancora più efficacemente nella parte motiva di un ulteriore precedente di legittimità si afferma, con riferimento alla notifica della sentenza ma affermando un principio di carattere generale:
"...la notificazione di tale sentenza è stata validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia della soccombente in seconde cure, quale risultante dal Reginde, presso il cui studio era stata domiciliata la parte medesima, non potendo configurarsi un diritto alla notifica nè presso il domicilio
(quindi in forma cartacea) e neppure esclusivamente presso il domiciliatario indicato se diverso..."
(cfr. Cass. n. 11904/2020 ma anche Cass. 3557/2021)
Si è persino sostenuto, in altro precedente che: La notificazione del contro ricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per Cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla 1. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)...." (cfr. Cass. n. 3685/2021)
Infine, con massima ancora più efficace, si è precisato che: "A seguito dell'introduzione del cd.
"domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, convertito con modifiche in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in Legge
n. 114 del 2014, la notificazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal
ReG IndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo;
sicché giustappunto è nulla la notificazione effettuata ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario...." (cfr. Cass. n.
1411/2019)
I precedenti menzionati dall'appellato, in parte sovrapponibili a quelli indicati dall'appellante, non possono, pertanto, che essere interpretati secondo la ratio di sistema che emerge chiaramente dagli stessi e che impedisce di ritenere che la notifica effettuata all'indirizzo PEC estratto da CP_6 del difensore, anche indicato nell'atto di costituzione, possa essere in qualche modo preclusa dalla indicazione anche di un domicilio fisico presso lo studio del difensore stesso.
Accertata l'ammissibilità e la tempestività del gravame, si procederà all'analisi dei motivi sviluppati da ciascuna parte appellante nei due giudizi riuniti, precisando che i motivi di gravame relativi alla mancanza di prova idonea a sostegno della domanda attorea sono comuni agli appellanti.
Detti motivi appaiono condivisibili, e determinano l'accoglimento integrale del gravame, con riforma della sentenza appellata, e conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori motivi che concernono il rapporto tra Parte 1 e ed il diritto dell'esercente il distributoreControparte 1
di gasolio di essere manlevato dal fornitore diretto del combustibile.
Contr Si sintetizzano i motivi di gravame sviluppati da e da Parte 1 , precisando che la parte appellata
GE MA SI, integralmente vittorioso in primo grado, ha riproposto eccezioni e domande già formulate, confutando la avverse argomentazioni, eccezioni e motivi di doglianza.
Parte 1:
mancanza di prova del rifornimento preso la stazione di servizio nella titolarità di Parte 1 violazione dell'art. 2697 c.c.: il giudice delle prime cura avrebbe ritenuto attendibile la prova dell'eseguito rifornimento espletata a mezzo di soggetto dichiaratosi cliente dell'avvocato, in assenza di scontrino di prelievo del carburante;
violazione dell'art. 696 c.p.c. e degli artt. 1513 e 2697 c.c. :per l'accertamento della impurità del carburante la parte avrebbe dovuto esperire con immediatezza ricorso in ATP mentre, invece, solo con notevole ritardo e con preclusione di qualsiasi possibilità di ripetizione dell' accertamento sul carburante aveva esperito l'azione risarcitoria;
ella appellante aveva depositato prova documentale a sostegno delle idoneità ed assenza di vizi del carburante che erano state completamente ignorate dal giudice delle prime cure, il quale aveva altresì ignorato argomenti di ordine logico puntualmente evidenziati i quali mettevano in luce le criticità della domanda dell'attore sotto il profilo del nesso causale;
violazione dell'art. 130 codice del consumo: il richiamo a detta norma operato dal giudice per disporre la condanna in solido era fuorviante, in quanto il venditore, ai sensi di tale norma, era solo colui che Ра aveva ceduto il bene al consumatore ed non e la domanda proposta era una domanda risarcitoria;
contestazione del quantum: il giudice non aveva circoscritto il risarcimento ai soli danni eventualmente cagionati dal difetto di purezza del carburante, ritenendo semplicisticamente risarcibile l'intero importo della fattura prodotta in giudizio.
Controparte 1
Contr erronea decisione in ordine alla condanna di contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le dichiarazioni dei testi escussi non solo non consentivano di ritenere raggiunta la prova, ma addirittura esse smentivano gli assunti dell'attore, laddove il teste Testimone 1 aveva dichiarato di aver effettuato un rifornimento nella stessa stazione di servizio lo stesso giorno ed alla stressa ora dell'attore, senza però lamentare alcun danno;
la convenuta ed anche il terzo chiamato avevano prodotto prova documentale che rendeva inattendibile la tesi dell'attore anche sul piano puramente logico, tenuto conto che nella giornata del rifornimento, come indicato dall'attore, erano stati erogati
2.099,97 litri di carburante diesel senza che latri avesse lamentato danni analoghi alla vettura;
erroneo riconoscimento del danno da fermo tecnico del quale non era stata fornita dall'attore alcuna prova;
omessa pronuncia sulla domanda, proposta da BDC venditore, di essere tenuta indenne da Parte 1 proprietaria della stazione di servizio e da CP 2 produttrice del carburante.
1. L'analisi del quadro probatorio offerto rispettivamente dall'attore, nonché la prova documentale offerta dal venditore e dal proprietario dell'impianto terzo chiamato.
Entrambi gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, omettendo completamente la valutazione delle prove documentali e di tipo logico offerti dalla convenuta a dalla terza chiamata, aveva ritenuto attendibile e dirimente la prova offerta dall'attore che, invece, era da ritenersi in parte inattendibile ed in ogni caso insufficiente.
Pertanto, va esaminato il corredo probatorio offerto dall'attore a sostegno della domanda.
L'attore depositava nel giudizio di primo grado, oltre alla documentazione relativa al trasporto dell'autoveicolo di proprietà presso l'officina che procedeva alla sua riparazione, anche ed il documento è stato considerato di particolare pregnanza- la fattura della officina Auro R s.r.l. la quale 66riporta i lavori eseguito sul mezzo di proprietà dell'attore e, in calce, riporta la seguente dicitura “ il danno all'impianto di alimentazione è stato cagionato da carburante di cattiva qualità".
L'attore ha poi depositato un documento dal quale risulta il fermo del mezzo e la consegna presso l'autofficina in data 20.5.2018, ovvero il giorno successivo rispetto a quello nel quale egli assume di avere eseguito il rifornimento ma anche l'acquisto di un " prodotto per la pulizia degli iniettori".
Egli ha sostenuto di avere fatto svuotare il serbatoio, riponendo il carburante in una tanica ed a farlo esaminare, risultando accertato un elevato livello di impurità.
I primi elementi di forte criticità della ricostruzione degli accadimenti concernono le seguenti circostanze: l'attore non depositava alcuno scontrino del prelievo di carburante che sostiene di avere eseguito con il sistema “self”; egli non depositava alcun eventuale scontrino di acquisto degli ulteriori prodotti che allegava di avere prelevato presso l'impianto di distribuzione;
egli non depositava alcun riscontro di laboratorio sulla circostanza della presenza – che egli assume – di impurità del carburante
-
presente nel serbatoio dell'autovettura.
La prova del rifornimento e della presenza di carburante impuro era affidata a due testimoni.
Il primo testimone è Testimone_1 il quale sarebbe stato presente nel giorno e nell'ora del CP 2 di Via Ciccotti ed avrebbe anche constatato che l'attore, del quale "rifornimento al distributore il teste riferiva di essere cliente, aveva inserito nell'impianto per l'erogazione la somma di € 30,00 chiedendo l'aggiunta di un liquido per gli iniettori.
Il teste confermava nel 2020 ( a due anni di distanza dagli accadimenti) i capitoli di prova, come
66 innanzi riassunti e precisava anche, pur non essendovi alcuna capitolazione sul punto, che l'attore ci teneva alla corretta manutenzione del mezzo", rivelando una conoscenza piuttosto approfondita delle abitudini del primo. (verbale di udienza del 26.10.2020)
Il teste precisava che nella medesima circostanza di tempo e di luogo egli stava facendo rifornimento, senza indicare se il rifornimento avesse ad oggetto benzina ovvero diesel. ( in caso di diesel egli non aveva avuto i medesimi problemi dell'attore, circostanza questa valorizzata dalle difese avversarie)
L'attore domandava di escutere quale teste anche Tes 2 il meccanico che aveva provveduto alla
,
riparazione del mezzo e che, a suo dire, avrebbe riferito all'ufficio amministrativo che aveva redatto la fattura depositata in giudizio di inserire la dicitura in base alla quale il danno e la conseguente riparazione e sostituzione di componenti sarebbe stata cagionata da carburante di cattiva qualità.
Il meccanico precisava che avevano svuotato il serbatoio ed avevano provveduto alla pulizia dell'impianto di alimentazione. (verbale di udienza del 26.10.2020) Nulla il teste riferiva, né sul punto era articolata prova a mezzo di specifico capitolo, sulla circostanza dell'avere l'attore riposto il carburante in una tanica per farlo analizzare. ( allegazione di cui alla pag.
3 dell'atto di citazione in primo grado, secondo capoverso)
Passando all'esame della prova documentale offerta dal convenuto e dal terzo chiamato, in
Ра particolare depositava in giudizio:
Contr inla verifica di conformità dell'ultimo quantitativo di carburante che essa consegnava al gestore data 17.5.2018 che era poi quello del quale si era rifornito l'attore; ( analisi chimiche carburante in atti e nota di destinazione del carico)
La terza chiamata ma anche la parte originariamente convenuta- allegavano e fornivano prova documentale dei grandissimi quantitativi di carburante distribuiti facenti parte del medesimo carico ed eccepivano di non avare ricevuto da alcuno dei gestori od utenti segnalazioni di problemi legati alla qualità del carburante.
Alla stregua del dato documentale offerto da e degli ulteriori elementi di tipo logico a sostegno, le Ра
criticità dell'impianto probatorio dell'attore emergono con particolare evidenza, tenuto conto del fatto che:
non vi è prova documentale dell'acquisto di carburante e del liquido che l'attore sostiene di avere effettuato il giorno prima rispetto all'arresto del mezzo;
non vi è prova che tra il giorno 19 ed il giorno 20 l'attore non abbia eseguito altri rifornimenti o che non ne avesse eseguiti nei giorni immediatamente precedenti il fermo dell'autovettura;
non vi è prova delle analisi eseguite sul carburante né della data in cui esse sarebbero state eseguite;
vi è, invece ed a contrariis, prova che il carico del carburante del quale l'attore si è rifornito, al momento della consegna al distributore, era puro ed esente da qualsiasi vizio.
Le criticità, tradottesi nei motivi di gravame della sentenza di primo grado sono, pertanto, condivisibili.
2. La sussunzione del quadro probatorio nell'alveo delle norme applicabili alla controversia- il riparto dell'onere probatorio e l'azione esperita dall'attore.
Correttamente, il giudice delle prime cure ha sostenuto che il rapporto tra attore e gestore dell'impianto fosse soggetto, in astratto, alla disciplina di cui agli artt. 129, 130 e segg. del D.Lgs. 206/2005, sebbene l'azione esperita dall'attore non sia in esso contemplata. Solo per sintesi, si riporta la disciplina applicabile al contratto di compravendita intervenuto tra consumatore attore e gestore venditore, precisando ch alla controversia non trova applicazione, ratione temporis, la novella di cui al D.Lg.s 170/2021.
In diritto, l'art. 129 del citato D.Lg.s 206/2005 nel testo applicabile, ratione temporis prevede che
: "1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo...."
L'art. 130 prevede a sua volta che: "1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione... 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.... 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose....".
L'art. 132 a sua volta prevede che: "1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità...".
Nel caso di specie, il consumatore ha proposto azione risarcitoria, non rientrante nelle tutele speciali del citato decreto legislativo.
Tuttavia, l'art. 135 del d.lgs. più volte citato prevede che: "Le disposizioni del presente capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita."
E' pacifica la possibilità, per il consumatore, di esperire anche le azioni edilizie, oltre che l'azione risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c. per il ristoro dei danni derivanti dai vizi della cosa (cfr. sul tema
Cass. n. 1082/2020)
In tema di riparto dell'onere probatorio, se è vero che l'art. 132 innanzi riportato prevede una semplificazione probatoria in favore dell'acquirente consumatore, non è meno vero che la norma fa salva la prova contraria e che, in ogni caso: “in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato", pur riconoscendo la sussistenza, ai sensi dell'art. 132,..., di un onere agevolato, per il quale il consumatore è assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto... nondimeno il difetto di conformità deve essere allegato e dimostrato, cioè è necessario che "il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità", come, del resto, riconosce la Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13, Persona 2 Ochten BV...in conclusione l'agevolazione Persona 1 C.
probatoria... si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)", non potendosi invece, aderire all'indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene...". (cfr. Cass, la recente 32514/2023 parte motiva e sul riparto dell'onere probatorio in materia di azioni edilizie Cass. n. 11748/2019)
Nel caso concreto oggetto di esame, il consumatore ha domandato la tutela risarcitoria, esercitando il rimedio ordinario di cui all'art. 1494 c.c. il quale presuppone che, una volta fornita la prova del vizio/ difetto di conformità anche valendosi delle agevolazioni probatorie descritte, egli debba allegare prima e fornire la prova convincente del nesso di derivazione causale tra il vizio (l'impurità del carburante) ed il danno del quale domanda il risarcimento. Nel caso di specie e pur volendo valorizzare la circostanza attestata in calce alla fattura dall'officina
(l'impurità del carburante) e pur volendo sorvolare sulla circostanza che manca qualsiasi analisi chimica sul prodotto estratto dal serbatoio dai meccanici, che solo avrebbe potuto riscontrare il “ tipo 66
di impurità (i meccanici non sono esperti in analisi chimiche) non appare assolutamente 66
convincente, a monte:
che l'impurità riscontrata sia ascrivibile proprio al carburante acquistato presso l'impianto di Via
Ciccotti, stante la prova documentale contraria offerta da Parte 1 sulla purezza del carico di gasolio consegnato il 17.5. al distributore ed immesso nel serbatoio, prova contraria valorizzabile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 del Codice del Consumo.
A ciò si aggiunge la scarsa attendibilità di parte della prova testimoniale espletata e l'assenza di prova documentale a sostegno della circostanza dell'intervenuto acquisto del carburante asseritamente impuro.
Conclusivamente, i gravami sono accoglibili e la sentenza di primo grado va integralmente riformata, con rigetto della domanda dell'attore e restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza proposti dalle parti riguardanti in via subordinata rispetto alla domanda principale, il piano di riparto delle responsabilità rispettivamente del venditore e del suo fornitore in ipotesi di conferma della sentenza di primo grado.
3. Conclusioni.
Per tutte le assorbenti ragioni esplicitate nel precedente paragrafo, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, con rigetto della domanda attorea.
Le spese del doppio grado, in forza del principio di causalità e di quello di soccombenza, nei rapporti tra Parte 1 ed SI GE MA e vanno poste a e Controparte_1
Ра Contr carico di quest'ultimo, di fatto soccombente, mentre vanno compensate nei rapporti tra e la cui posizione quanto alla domanda principale è collimante.
Esse sono liquidate:
in € 700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge per ciascuna parte, relativamente alle spese del primo grado di giudizio. (sull'onere delle spese sostenute dal terzo chiamato si veda a contrariis Cass. n. 23123/2019)
in € 1.300,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive per ciascuna
Pa Contr parte appellante costituita e per le spese del presente grado di giudizio. L'importo dei compensi viene determinato facendo applicazione dei seguenti criteri: valore della causa, natura di essa, attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) applicazione dei criteri di cui al dm 55/2014 come modificato dal dm 147/2022 in valori prossimi ai minimi di tariffa, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Nulla spese relativamente alla parte non costituita Controparte_2
Come domandato, va disposta la condanna dell'attore al la restituzione delle somme che egli abbia percepito in esecuzione della sentenza di primo grado con i soli interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo. (sulla ammissibilità di tale domanda Cass. n. 7144/2021 e sulla decorrenza degli interessi Cass. n. 9171/2018)
Infine, va ordinata la cancellazione della espressione “approfittare” di cui alla pag. 15 dell'atto di citazione in appello di Parte 1 in quanto avente valenza oggettivamente offensiva, rigettando la domanda risarcitoria, giacchè l'espressione non può essere considerata estranea all'oggetto della causa, giusta art. 89 c.p.c, avendo l'appellante sostenuto che in ogni caso non vi era la prova del nesso causale tra l'asserito difetto di purezza del carburante, quandanche ritenuto provato ed i danni di cui alla fattura depositata in atti dall'attore.
P.Q.M.
Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamenteIl Tribunale di Potenza pronunciando sugli appelli proposti da Parte 1 550/2020 e Controparte_1 emessa dal giudice di pace di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie i gravami proposti avverso la sentenza e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, rigettando la domanda d proposta da SI GE MA;
2) Condanna SI GE MA al pagamento delle spese processuali in favore, rispettivamente, di Parte 1 e di che liquida per Controparte 1 ciascuno di essi, complessivamente, in € 2.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA ed oltre spese vive, dei quali € 700,00 per il primo grado ed € 1.300,00 per il presente grado di giudizio;
3) Compensa le spese nei rapporti tra Parte 1 e di Controparte_1
4) Nulla spese relativamente alla parte appellata contumace Controparte_2
5) Condanna SI GE MA alla ripetizione delle somme ricevute in esecuzione della senza di primo grado, con interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
6) Ordina la Cancellazione della espressione contenuta alla pag. 15 dell'atto di citazione in appello di Parte 1 secondo rigo espressione "approfittare", come domandato dall'appellato GE MA SI, rigettando la domanda risarcitoria proposta dal medesimo.
Così deciso in Potenza 7.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO