Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1553/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 143/2019 del 5 febbraio 2019
PROMOSSA DA
(C.F. e P. I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Biella in via Tri-
poli n. 24, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Fran-
cesco Paolo Di Trapani nonché rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Filippo Traviglia, Antonella Degioia e Claudio Vernetti
per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
a Trapani in via Conte Agostino Pepoli n. 68 nonché elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv. Paolo Velluto che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione del
1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la na-
tura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 5), Cc del credito pari all'importo, in linea capitale, di euro 173.796,47 oltre interessi moratori e spese rivendicato da
[...]
in persona del Presidente del Con- Controparte_2
siglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore nei confronti del
– già Controparte_1 [...]
– in concordato preventivo, in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ogni conseguente sta-
tuizione;
previo accertamento di quanto sopra, dichiarare tenuto e condannare il
Controparte_1
- a ricollocare tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751-
bis, n. 5), Cc il credito come sopra quantificato rivendicato da
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Am- Parte_2
ministrazione e legale rappresentante pro tempore nei confronti del
[...]
– già Controparte_1 [...]
– in concordato preventivo, in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro tempore, con ogni conseguente statuizione;
- ad adempiere alla proposta e al piano concordatario omologati dal Tri-
bunale di Trapani con decreto del 3-10 dicembre 2015 e dunque corrispondere a favore di l'importo, in linea Parte_1
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2 capitale di euro 173.796,47 oltre interessi di mora e accessori maturati e matu-
randi sino alla data del pagamento.
In ogni caso, con vittoria di competenze, onorari, spese, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Respingere le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
143 pubblicata in data 5 febbraio 2019, mai notificata, resa dal Tribunale di
Trapani, giudice istruttore dr. Sole, nella controversia R.G. n. 1791/2017;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi inclusi rimborso forfetta-
rio, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 143/2019 del 5 febbraio 2019, il Tribunale di Tra-
pani ha dichiarato inammissibile la domanda con cui Parte_3
aveva chiesto che fosse accertata la natura privilegiata,
[...]
ex art. 2751-bis, n. 5), Cc, del proprio credito vantato nei confronti del Consor-
zio in concordato. Controparte_1 CP_1
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello dal Parte_1
canto suo, il appellato ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 14 febbraio 2025 sono stati concessi termini di trenta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di gravame, la appellante si duole che il Tribu-
nale abbia dichiarato inammissibile la sua domanda sul presupposto della
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3 ritenuta ricorrenza di una sua carenza di interesse ad agire, e ciò sebbene «la stessa procedura concordataria, con lettera del 30 marzo 2019 […] a firma del
Commissario Giudiziale […], in risposta alla diffida a ricollocare i crediti nel giusto rango trasmessa da [avesse] rilevato che “tutte le questioni Parte_1
concernenti la sussistenza, l'entità e il rango dei crediti vengono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e devono pertanto costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione”».
2.1. Con il secondo motivo, la appellante deduce che dunque il Tribu-
nale ha confuso «la procedura fallimentare in senso stretto con il concordato preventivo»: «non è infatti vero» – espone la appellante – «che il creditore che si ritenga insoddisfatto nella procedura di concordato preventivo debba in tale sede e solo in tale sede far valere le proprie doglianze in quanto, a differenza di quanto accade in tema di fallimento, al giudice delegato ed al commissario giu-
diziale sono esclusivamente riservate la direzione e la vigilanza sulla procedura nella quale, si rammenta, manca del tutto un procedimento di verifica dei crediti di natura giurisdizionale: pertanto, gli accertamenti che riguardano la natura dei crediti – e i beni compresi nella massa – devono svolgersi secondo gli ordinari criteri di competenza e nell'osservanza della disciplina del giudizio ordinario di cognizione».
2.1.2. Quindi, con il terzo motivo la appellante censura l'impugnata sen-
tenza nella parte in cui si è affermato che l'eventuale accertamento del credito ottenuto in questo giudizio non potrebbe spiegare alcuna refluenza in sede di concordato preventivo (da qui la carenza di interesse ad agire): infatti – opina la appellante – il creditore che ritenga di essere leso per effetto della valutazione in ordine alla natura del suo credito da parte del liquidatore ha a disposizione
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4 l'ordinaria cognizione, che sola può portare all'accertamento e dunque a vin-
colare il liquidatore al relativo decisum.
2.2. I motivi – che vanno esaminati congiuntamente perché pongono censure omogenee quanto ai vizi denunciati e comunque connesse – sono fon-
dati.
2.2.1. Ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. att. Cpc la motivazione presente sentenza può essere redatta con il riferimento al precedente conforme costituito dalla sentenza n. 33/2025 del 12 dicembre 2024-10 gennaio 2025 di questa Corte (due dei tre componenti del collegio che ha pronunciato quella decisione sono oggi chiamati a decidere la presente controversia), già nota alle parti (la appellante l'ha prodotta;
l'appellata era parte in causa con lo stesso
Legale che la difende in questa sede).
In quella pronuncia, in cui si prospettavano le identiche ragioni di do-
glianza a fronte delle stesse motivazioni che avevano indotto il giudice a di-
chiarare il difetto di interesse dell'allora creditrice a essere ammessa al concor-
dato con credito privilegiato, si è esposto quanto segue (e si ribadisce in questa sede): «Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda, per difetto dell'in-
teresse ad agire ex art. 100 Cpc: secondo il primo giudice, l'unico strumento accordato dall'ordinamento sarebbe la risoluzione del piano concordatario, lad-
dove non soddisfatte le ragioni creditorie, quale unica tutela tipizzata prevista dall'ordinamento, mentre un mero accertamento non avrebbe alcuna incidenza sullo sviluppo della procedura concordataria.
L'impugnazione sul punto è fondata: la risoluzione evocata dal primo giudice si sofferma sull'adempimento rispetto alle previsioni del “piano”, che rappresenterebbe l'unico strumento utilizzabile dal creditore. Non vi è però
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5 mancanza di interesse ad agire, inteso come funzionale all'accertamento di una situazione giuridica e correlato all'esigenza di ottenere un risultato utile, giuri-
dicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cassazione civile sez. II 9 maggio 2024 n. 12733): ciò laddove, come nel caso di specie, il creditore non miri a travolgere il programma concordatario, ma solo a chiarire per via giudiziale la natura del suo credito: peraltro, già conside-
rato privilegiato e solo nel prosieguo del programma “declassato”, come incon-
troverso tra le parti. Vale sul punto richiamare l'arresto del Supremo Collegio,
secondo il quale (cfr. Cassazione civile sez. I 17 giugno 1995 n. 6859) “la sen-
tenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristi-
che della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo defini-
tivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sulla esistenza, entità e rango dei crediti e sugli altri diritti implicati nella procedura”.
Passando, quindi, al merito, l'ulteriore questione da risolvere attiene alla fondatezza della pretesa azionata dalla pure considerando che la CP_1
stessa si sofferma non soltanto sulla valutazione compiuta dal Commissario
giudiziale in base alla documentazione in quella sede proposta, ma anche su documenti che risultano essere versati in giudizio, e rispetto ai quali si incentra la valutazione ex art. 2751-bis Cc, in ordine, cioè, alla sussistenza dei relativi presupposti, come evidenziato dal . CP_1
In altri termini, una volta approvato e omologato il programma concor-
datario, sono gli organi della procedura quelli cui è demandata la verifica ul-
tima, e “il creditore che ritenga di essere leso dalla valutazione in parola ha a disposizione l'ordinaria azione di cognizione che sola può portare
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6 all'accertamento e dunque vincolare il commissario al relativo decisum (in tal senso Cass. 11192/1993)”: così testualmente il a pag. 5 [e anche CP_1
nella stessa pagina della comparsa di costituzione nel giudizio oggi in deci-
sione; nota dell'estensore di questa sentenza].
Quest'ultimo sostiene, però, che la prova della sussistenza dei presup-
posti per assicurare al credito il privilegio non siano stati forniti, in seno alla procedura, dalla che li ha versati solo nel promuovere il giudizio. CP_1
Da ciò deriverebbe l'infondatezza della pretesa, nel senso che il procedimento giudiziale dovrebbe avere a oggetto lo stesso materiale probatorio versato nel corso della procedura, per una nuova disamina dello stesso (laddove se ne la-
menti l'erroneo vaglio); e non una sorta di riapertura del procedimento, facen-
dovi entrare materiale non offerto prima.
Tale assunto non può condividersi: vero è che era onere del creditore istante fornire tutta la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti mutualistici prescritti dalla nuova disciplina (di cui al Dl 69/2013) sulle coope-
rative di lavoro. Ma va anche considerato che il giudizio di accertamento non si muove sul piano di una impugnazione della riclassificazione (in peius) ope-
rata dagli organi della procedura, come prospettato dal appellato, CP_1
bensì di giudizio […] che può fondarsi anche su elementi ulteriori, salve le con-
seguenze sostanziali (interessi, ove dovessero venire in rilievo) e processuali
(sulle spese di lite). Se è vero, in definitiva, che il declassamento si è avuto per fatto del creditore, la circostanza che successivamente lo stesso abbia versato quanto idoneo a superarlo non può restare privo di conseguenze, in difetto di preclusioni che non si rinvengono nella disciplina (e finché la procedura non sia ultimata: circostanza non dedotta nel caso di specie); e ciò appunto con
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7 refluenza sulla maturazione degli interessi di mora, atteso che i principi sulla maturazione degli interessi (in questo caso, stante il privilegio) di cui agli artt.
55 e 169 l.f. valgono soltanto nell'ambito della procedura».
2.2.2. Né – si aggiunge adesso – ci si esime dall'evidenziare che anche recentemente la Corte Suprema ha ribadito che il provvedimento di omologa-
zione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo ex art. 183 l.f., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la forma-
zione di un giudicato su esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario)
di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carat-
tere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta: con la conseguenza che il provvedimento di omologazione non esclude la facoltà del creditore di far ac-
certare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio cre-
dito ed il privilegio che lo assiste (Cass. 26560/2024).
2.3. Conclusivamente, sussistono, le condizioni per pervenire a solu-
zione diversa rispetto a quella cui è giunto il Tribunale, sicché va dichiarata la natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 5, Cc del credito pari all'importo, in linea capitale, di €173.796,47 (non contestato e comunque provato in primo grado con produzione documentale sub 4), oltre le spese rivendicate e interessi di mora come quantificati sino al declassamento, e quindi al 16 dicembre 2016, e ulteriori interessi di mora dalla data della pubblicazione di questa sentenza sino al pagamento, con onere degli enti della procedura concordataria di procedere
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8 alle dovute annotazioni e ai successivi adempimenti del piano concordatario.
3. Va quindi confermata la statuizione sulle spese di lite adottata dal
Tribunale, stante la conclusione in rito della controversia.
3.1. Quanto, poi, alle spese di questo grado del giudizio, l'esito della lite vede, sì, la società appellante vittoriosa, ma solo per avere in sede giudiziale offerto quanto era tenuta a documentare nel corso della procedura concordata-
ria: dovendosi tener conto di tale circostanza, si stimano quindi ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la condanna dell'appellata al rimborso,
alla appellante, di un terzo delle spese di lite, con la compensazione, tra le parti,
degli altri due terzi.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Trapani n. 143/2019 del 5 febbraio 2019, così prov-
vede:
1) dichiara la natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 5), Cc del credito della stessa pari a €173.796,47, oltre le spese rivendicate e gli inte- Parte_1
ressi di mora come quantificati sino al 16 dicembre 2016 e gli ulteriori interessi di mora dalla data della pubblicazione di questa sentenza sino al pagamento,
onerando gli enti della procedura concordataria del
[...]
in concordato preventivo di procedere alle dovute Controparte_1
annotazioni e ai successivi adempimenti del piano concordatario;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) liquida le spese di questo grado del giudizio in €6.565,50, di cui
€165,50 per spese vive ed €6.400,00 per compensi, e condanna il CP_1
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9 appellato al rimborso, alla appellante, di un terzo delle stesse, oltre spese gene-
rali e accessori di legge, compensando tra le parti gli altri due terzi.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 10 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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