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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 152/2020 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 218/2019 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato
[...] C.F._2
Massimiliano Trezza, e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Polla (SA) alla via Luigi Curto, Palazzo Saci sc.A/5, appellanti contro
(C.F. ), quale mandataria in nome e Controparte_1 P.IVA_1 per conto di (già Controparte_2 Controparte_3
ente incorporante la , rappresentata e difesa
[...] Controparte_4 dall'Avv. Domenico Spagnuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno, al Corso Garibaldi, 194
Appellata
E
(C.F. Controparte_5 C.F._3
Appellata contumace
Nonché
(C.F. ) in persona del curatore pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore dott.ssa CP_7 appellato contumace
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2011 al Tribunale di Sala Consilina, oggi
Tribunale di Lagonegro, la già otteneva CP_2 Controparte_4
l'emissione del decreto ingiuntivo n.ro 280/11 nei confronti di quale debitore CP_6
principale e di , in qualità Parte_1 Parte_3
di fideiussori, per la complessiva somma di euro 308.355,86 oltre interessi.
1.1. Avverso il detto decreto proponevano opposizione i condebitori tutti con atto di citazione notificato a in data 10.01.2012. Controparte_4
1.2. Incardinatosi il giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, all'udienza di comparizione del 9.04.2013, la Banca opposta, costituitasi regolarmente in giudizio, nel riportarsi alla propria richiesta di pagamento insisteva preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per l'infondatezza dell'opposizione.
1.3. Veniva concessa la provvisoria esecuzione e avverso l'ordinanza gli opponenti depositavano istanza di revoca eccependo l'intervenuto fallimento della opponente dichiarato con sentenza n.1/12 del 25.01.12 del Tribunale di Sala CP_6
Consilina e instando per la declaratoria di interruzione del giudizio di opposizione che veniva disposta con ordinanza depositata in cancelleria il 18.4.2013.
1.4. Persistendo l'interesse a coltivare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, i sigg.ri e depositavano ricorso per la Parte_1 Parte_2
riassunzione del giudizio che veniva notificato alle parti interessate in uno al provvedimento di fissazione di udienza.
1.5. Costituitasi soltanto la venivano concessi i termini di Controparte_4
cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Successivamente veniva nominato, previa formulazione di articolati quesiti, il CTU nella persona del dott. che Persona_1
depositava in atti la consulenza contabile in data 30.11.2015.
1.6. La causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tuttavia il giudice, ritenuta insoddisfacente la risposta ai quesiti da parte dell'ausiliare, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva rinnovarsi le operazioni di consulenza.
1.7. Ricevuto il nuovo incarico, il CTU procedeva ad un esame più analitico dei dati contabili, sostanzialmente richiamando il contenuto della precedente relazione, sì che all'udienza del 02.07.2019 il Tribunale rinviava la causa per discussione orale
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pag. 2 all'udienza del 17.12.2019 concedendo alle parti il termine per il deposito delle note conclusionali.
2. Con la sentenza n.ro 218/2019 del 17.12.2019 il Tribunale di Lagonegro, a parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo riducendo l'importo dovuto.
2.1. Preliminarmente il Tribunale rilevava che, essendo intervenuta la declaratoria di fallimento della debitrice principale, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e dichiarato inefficace quanto a CP_8
Quanto alla posizione dei fideiussori, il Tribunale riteneva doversi disattendere
[...]
l'eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza del rapporto contrattuale di riferimento e del contenuto delle condizioni contrattuali risultando, di contro, dalla documentazione acquisita in atti, sia la riferibilità al rapporto contrattuale che il contenuto delle condizioni contrattuali.
2.3. Richiamata la relazione di consulenza, ritenuta dal Tribunale immune da vizi logici e quindi da recepirsi, il giudicante analizzava i singoli rapporti e le correlative pattuizioni contrattuali ove presenti, concludendo per la rettifica del saldo contabile tenendosi conto che spese e competenze relative a tutti i rapporti in analisi risultavano confluiti in quello con n.ro 32402.
2.4. Per conseguenza il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava i fideiussori al pagamento della sola somma di euro 26.785,40 oltre interessi fino al soddisfo, compensando le spese di giudizio.
3. Avverso la sentenza n.ro 218/2019 proponevano appello e Parte_1
e, a supporto della stessa, deducevano i seguenti motivi: Parte_2
1) Violazione dell'art. 1419 c.1 dell'art.1421 c.c. in relazione all'art 2, comma 2, lett.
a), della L. n 287/1990. Rilevabilità ex officio della nullità della fideiussione conforme allo schema ABI. Nullità della sentenza.
2) Violazione dell'art. 1419 c.1, dell'art.1421 c.c. in relazione alla l. 108/1996 nonché in relazione al divieto di anatocismo ed agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Rilevabilità ex officio. Nullità della fideiussione per violazione di norme imperative, legge antiusura, divieto di anatocismo, correttezza e buona fede. Nullità della sentenza.
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pag. 3 3.2. Si costituiva in persona del l.r. chiedendo Controparte_9
rigettarsi l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo appello incidentale articolato sui seguenti motivi:
1) illegittimità della decisione impugnata per tardività della riassunzione.
2) erroneo acritico recepimento da parte del Tribunale delle illogiche risultanze della relazione di consulenza tecnica viziata anche quanto allo svolgimento del contraddittorio.
3.3. Non si costituiva il in persona del curatore e CP_6 Controparte_5
benché ritualmente evocati in giudizio.
3.4. All'udienza del 05.03.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e del Controparte_5 [...]
che, benché risultino ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_6
costituiti.
4. Rivestendo carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente ai fini della definizione del giudizio, si antepone la disamina del primo motivo di appello incidentale.
Con esso parte appellata deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non rilevare la tardività della riassunzione a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento della debitrice principale. Da ciò, a dire dell'appellante incidentale, la necessità di riformare la sentenza di prime cure dichiarando l'estinzione del giudizio di opposizione con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato.
4.1. Questa Corte non ignora che, a seguito della riforma della Legge Fallimentare, l'art. 43, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede l'interruzione automatica del giudizio quale effetto della pronuncia dichiarativa di fallimento.
Tuttavia anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fallimentare, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'articolo 305 del Cpc e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli articoli 52 e 93 della legge
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pag. 4 fallimentare per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del Cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.”. (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18580)
4.2. E' quanto accaduto nel giudizio di prime cure ove, dichiarata all'udienza l'avvenuta declaratoria del fallimento della società debitrice principale, gli odierni appellanti riassumevano, con ricorso depositato in data 03.07.2013, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4.4. Ora, essendo intervenuta la riassunzione entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione in giudizio della causa interruttiva, essa deve ritenersi tempestiva.
Infondato è il primo motivo di impugnazione incidentale.
5. Procedendo alla disamina dei motivi di appello principale, col primo di essi parte appellante deduce l'omesso rilievo di ufficio, da parte del Tribunale, della nullità del contratto di fideiussione fra gli odierni appellanti e l'istituto di credito e ciò per la rispondenza del contratto stesso allo schema ABI in relazione al quale la Banca d'Italia aveva aperto un'istruttoria, accertando il contrasto fra detto schema recepito nelle fideiussioni e l'art. 2 della L. 287/1990.
Il motivo è inammissibile.
5.1. Deve osservarsi che se la nullità è rilevabile in ogni fase stato e grado del giudizio, anche di ufficio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, in una fattispecie identica alla presente, che: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate
d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).” (Cass. civ., III, 17/07/2023, n.20713)
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pag. 5 5.2. Va da sé che la mancata puntuale deduzione in prime cure, peraltro affermata dalla stessa parte appellante nell'incipit del motivo di impugnazione, fa sì che lo stesso sia in contrasto con l'art. 345 c.p.c. onde ne consegue l'inammissibilità.
6. Col secondo motivo di impugnazione principale parte appellante deduce la nullità del contratto di garanzia derivando l'obbligazione garantita dal superamento del tasso soglia di usura, come risultante dagli accertamenti posti in essere dal CTU in prime cure.
L'errore in cui, a dire dell'appellante, sarebbe incorso il Tribunale derivava dal mancato rilievo della nullità della fideiussione sia per la violazione del divieto di anatocismo, da cui sarebbe affetta l'obbligazione garantita, che per la violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, avendo l'istituto di credito ampliato le aperture di credito concesse alla società garantita pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche della stessa.
Il motivo è infondato.
6.1. La prima parte in cui è articolata la censura non merita accoglimento, essendo sufficiente ribadire che il primo giudice ha contenuto la condanna dei fideiussori nei limiti dell'importo pari a quanto dovuto all'esito dell'eliminazione delle poste debitorie indebite in ragione dell'accertamento di profili di nullità parziale delle pattuizioni contrattuali.
6.2. Come evidente, non vi è violazione alcuna della norma di cui all'art. 1939 c.c., e nemmeno vi è violazione del principio dell'accessorietà, tipizzato dalla norma di cui all'art. 1936 c.c., e, di contro, la sentenza impugnata reca la condanna dei fideiussori al pagamento nei limiti dell'obbligazione principale, come determinata all'esito dell'eliminazione delle poste debitorie sprovviste di adeguato sostegno causale.
6.3. Quanto, poi, al profilo relativo alla violazione del generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, da cui parte appellante fa derivare la nullità della fideiussione, il detto rilievo è anch'esso infondato.
6.4. Deve rilevarsi che nel giudizio di prime cure, precisamente nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., I termine, deputata alla precisazione della domanda, gli odierni appellanti principali formularono l'eccezione relativa alle reiterate aperture di credito – di cui essi erano ignari – concesse dall'istituto di credito appellato alla debitrice principale, con ciò aggravando la posizione debitoria di quest'ultima e, con essa,
l'operare della garanzia dagli stessi prestata. Va da sé che la relativa eccezione deve
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pag. 6 considerarsi ritualmente proposta in prime cure, quanto agli elementi identificativi essenziali della stessa, pur non avendo gli opponenti, odierni appellanti, espressamente dedotto la nullità.
6.5. Essa può essere in questa sede esaminata dalla Corte richiamando quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.” (Cass.civ., I, 09/08/2016, n.16827)
6.6. Deve tuttavia rilevarsi che in prime cure non risulta essere stato adeguatamente provato dagli odierni appellanti, neppure a mezzo presunzioni, che l'Istituto di credito abbia agito nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito. Difatti alle deduzioni formulate tempestivamente nella memoria ex art. 183, I termine, c.p.c. non è seguita alcuna precisa allegazione istruttoria a supporto della consapevolezza da parte di del peggioramento delle condizioni economiche CP_1
Con della società quale garantita.
6.7. La giurisprudenza è chiara nel precisare che sia onere di chi afferma la violazione dei canoni di correttezza e buona fede della Banca nei riguardi del fideiussore dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, prova che in prime cure non v'è stata, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
6.8. Neppure gli odierni appellanti hanno provato il fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, come del pari non hanno provato il requisito soggettivo della
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pag. 7 consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (cfr. ex multis Cass. n.
2524/2006 e Cass. n. 10870/2005).
6.9. Né la mera declaratoria di fallimento, come da sentenza prodotta agli atti in prime cure dagli appellanti determinando l'interruzione del giudizio, può concretizzare da sola i requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. E' ben vero che il fallimento della società garantita è stato dichiarato tre anni dopo la concessione della garanzia fideiussoria, ma esso non può concretizzare ex se il requisito della presunzione di una consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, essendo comunque privo di prova l'altro requisito costituito dalla concessione di ulteriori aperture di credito.
6.10. Trattasi di circostanze che, nella memoria ex art. 183, I termine, vennero semplicemente dedotte dagli odierni appellanti, ma non adeguatamente munite di supporto probatorio.
Conclusivamente anche il secondo motivo di appello principale non merita accoglimento.
7. Può ora esaminarsi il secondo motivo di appello incidentale.
Col secondo motivo di appello incidentale parte appellata deduce l'errore in cui sarebbe incorso a suo dire il Tribunale a seguito dell'acritico recepimento della relazione di
CTU, disattendendo le censure sollevate nel corso del giudizio di prime cure, giungendo alla revoca del decreto ingiuntivo e riconoscendo un minore importo a favore dell'odierno appellato.
Il motivo è infondato.
7.1. Occorre invero disaminare analiticamente le censure prospettate partendo dalla censura di illegittimità della relazione per non avere l'ausiliare rispettato i termini concessi alle parti per le osservazioni nel subprocedimento ex art. 195 c.p.c.
7.2. Deve analizzarsi quanto accaduto in prime cure: in sede di conferimento di incarico, il Giudice aveva assegnato al CTU un termine per la trasmissione della bozza di relazione alle parti ed alle parti un ulteriore termine affinché potessero trasmettere al
CTU eventuali osservazioni relative all'elaborato. Tuttavia, i termini per formulare osservazioni alla CTU non sono perentori, sì che la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non impedisce alla parte di esporre, nel prosieguo del procedimento, le proprie contestazioni difensive.
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pag. 8 7.3. Va osservato che in prime cure il conferimento dell'incarico avvenne 23.02.2015 richiamando i quesiti di cui alla precedente ordinanza del 21.08.2014 in cui gli stessi vennero formulati, concedendo termine di 150 giorni dal primo accesso e determinando in 120 giorni il termine per il deposito della bozza, in 15 giorni quello per il deposito delle note critiche e in successivi 15 giorni quello per il deposito della relazione definitiva.
7.4. Deve rilevarsi che, depositata la relazione il 30.11.2015, il giudice, a seguito dei rilievi formulati dalle parti nel verbale del 11.12.2017, pur avendo assunto la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali.
Rilevava infatti la mancata puntuale risposta agli specifici quesiti formulati nell'ordinanza del 21.08.2024 sì che venivano concessi giorni 60 decorrenti dal
30.10.2018 per il deposito della bozza, giorni 20 per le osservazioni delle parti e ulteriori giorni 20 per il deposito della relazione finale.
7.5. Poiché l'invio della bozza avveniva in data 17 gennaio 2019, mentre il termine per l'invio scadeva il 29 dicembre 2018, rilevava l'opposta, oggi appellata, che non risultava rispettato il termine concesso per le osservazioni atteso che lo stesso veniva a scadenza il 20 gennaio. Il Tribunale quindi assegnava, in data 30 gennaio 2019, ulteriore termine alle parti per l'invio delle osservazioni con termine per il CTU fino al
09.04.2019 per rispondere alle osservazioni. Poiché il termine per queste ultime veniva a scadenza il 19 febbraio e il Tribunale invitava, in data 11.02.2019, il CTU ad attenersi al provvedimento del 30.01.2019, in data 21.03.2019, essendo scaduti i termini per le osservazioni delle parti, l'ausiliare dava atto che non poteva formulare repliche non essendovi state osservazioni.
7.6. Analizzando lo svolgersi degli eventi descritti con riguardo al procedimento di prime cure rende evidente l'infondatezza del profilo di censura in esame alla luce della giurisprudenza di legittimità, che appare opportuno richiamare: “…la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 del
Cpc.” (Cass. civ., II, 09/01/2024, n.ro 707)
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pag. 9 7.7. La lettura della relazione depositata a febbraio 2019 rende evidente lo svolgersi del contraddittorio e le risposte ai rilievi di parte opposta da parte dell'ausiliare. La concessione di termini per osservazioni, non fruito dalle parti fa sì che il profilo di censura, articolato oggi nella prima parte del motivo, viene a superarsi alla luce della giurisprudenza appena richiamata. Del pari viene a superarsi l'altra censura fondata sulla mera riproduzione, ammessa dal CTU, del contenuto della precedente relazione che, a dire del Tribunale, non appariva soddisfacente nelle risposte ai singoli quesiti.
La lettura dell'ultimo elaborato del CTU, pur sostanzialmente identico nel contenuto, appare rispondere sia alle osservazioni delle parti che compiutamente ai quesiti.
7.8. Né può ravvisarsi un vulnus delle facoltà difensive connesso al mancato rispetto del termine assegnato difatti: “…la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado.” (Cassazione civile sez. III - 10/12/2020, n. 28228)
7.9. La denunciata illegittimità della consulenza tecnica di ufficio sotto questi profili non si traduce, pertanto, in un vizio di nullità essendo stata, ove anche sussistente, sanata per effetto sia dei termini concessi successivamente che del contraddittorio svoltosi a seguito del deposito della relazione.
7.10. Parimenti appare priva di decisività, al fine di inficiare le risultanze peritali per come recepite in sentenza dal Tribunale, la censura relativa all'entità dell'obbligo di garanzia che parte appellata intende riferire non al credito oggetto di accertamento nel giudizio di prime cure ma a quanto accertato in sede di ammissione al passivo fallimentare.
7.11. L'infondatezza del motivo si palesa di tutta evidenza considerando la portata che può ascriversi ad un accertamento in sede di passivo fallimentare che sussiste al solo livello endoprocedimentale. Chiarisce infatti la giurisprudenza di nomofilachia: “Il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell'art. 97 l. fall., ha natura giurisdizionale e da esso deriva un'efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, ma non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito. In particolare, in tema di definitiva formazione dello stato passivo
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pag. 10 l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 l. fall. dal giudice delegato non ha valore di giudicato fuori dal fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, a un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva.”. (Cass. civ., III, 20/03/2017, n.ro 7052; Cass. civ., I,-
09/06/2011, n.ro 12638)
7.12. Per conseguenza non può riconoscersi, con riguardo a quanto oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, valore di giudicato all'accertamento operato in sede di ammissione al passivo fallimentare, ben potendo accertarsi la sussistenza di un minor credito come in effetti avvenuto in conseguenza degli accertamenti posti in essere dall'ausiliare.
Infondato è pertanto questo profilo di censura.
7.13. Parimenti è a dirsi quanto ai rilievi rivolti alla metodologia operativa applicata dal
CTU. Parte appellata, nello sviluppo del secondo motivo, di appello incidentale introduce un argomento critico non dedotto nel giudizio di prime cure quando afferma che il CTU ha adottato criteri di calcolo difformi rispetto ai criteri elaborati dalla Banca
d'Italia per il calcolo del TAEG e per verificare l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti ed applicati in contratto.
7.14. Deve sul punto osservarsi che la natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate, per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa è limitata alla sola definizione del
TEGM, e quindi alla soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento;
mentre non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dell'attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d'Italia, anche in tema di
TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l'emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale.
7.15. La censura relativa al criterio seguito nella metodologia di calcolo difforme, per espresso riconoscimento dell'ausiliare, rispetto a quella elaborata dalla Banca d'Italia, lungi dall'essere illegittimo, appare corretto alla luce della giurisprudenza di merito che
è giunta a riportare nel calcolo del TAEG tutti i costi connessi all'erogazione del credito, proprio perché il calcolo del TAEG, diversamente da quello del TEGM, non
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pag. 11 può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d'Italia. (cfr. App. Milano n.
1070/2014, App. Milano n. 3283/2013)7
7.16. A tacer d'altro il CTU dà contezza, nella determinazione della metodologia applicata, della scelta operata giustificandola con la necessità di rispondere correttamente ai quesiti formulati. Ciò rende la relazione logica nelle conclusioni rispetto alle premesse e coerente con le stesse onde nessuna censura di illogicità può alla stessa muoversi e si comprende il recepimento operato dal giudicante in prime cure.
7.17. Deve anche osservarsi che la formulazione della censura, sotto questo profilo, non
è tale da consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza sì da permettere alla Corte di accertare una carenza motivazionale ed un vizio dell'iter che ha condotto al decisum di prime cure (sul punto Cass. civ., III, 10/12/2020, n.ro 28228)
7.18. Quanto alla commissione di massimo scoperto questa Corte non può esimersi dal rilevare la piena rispondenza dell'accertamento come operato dal consulente al quesito postogli dal Tribunale che indica espressamente i criteri cui lo stesso doveva attenersi al punto 5. Essi possono così sintetizzarsi: a) verifica della pattuizione per iscritto anche dei criteri per determinarla;
b) determinazione dell'importo senza capitalizzazione o con capitalizzazione trimestrale, indicando l'importo da cui andrà epurato il conteggio;
calcolando anche i limiti in cui è stata espressamente pattuita, per la somma utilizzata dal cliente e con un secondo calcolo per la somma messa a disposizione a prescindere dall'utilizzazione.
7.19. Va da sé che, attenendosi al quesito formulato, il consulente si ha operato conformemente a quanto richiestogli dal Tribunale onde l'elaborato appare immune da censure sul punto.
Quanto al profilo di censura in cui si fa riferimento al riconoscimento, nella relazione e quindi nella sentenza, dell'usura sopravvenuta, esso appare nella sua formulazione incompleto e quindi inammissibile.
7.20. Questa Corte non può esimersi dal rilevare che il ricalcolo del saldo è stato correttamente effettuato dal CTU in considerazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, atteso che tutti i contratti sono stati stipulati successivamente al 2000, onde correttamente l'ausiliare ha fatto riferimento alla pari periodicità dell'imputazione degli interessi attivi e passivi.
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pag. 12 7.21. Parimenti deve ritenersi corretta la ricomprensione nella consulenza del rapporto di conto corrente 34909 intercorrente fra il garantito e l'istituto di credito appellato.
Difatti poiché il saldo del conto corrente 32402, posto a base del ricorso per ingiunzione opposto in prime cure, venne determinato anche dal confluire in quel rapporto del conto
34909, correttamente lo stesso doveva considerarsi oggetto dell'incarico conferito in prime cure al consulente e quindi oggetto di indagine.
7.22. Quanto, poi all'esclusione delle spese e delle valute, che aveva determinato il ricalcolo del saldo del rapporto 32404, la censura all'operato dell'ausiliare viene formulata dall'appellato con riferimento all'indicazione delle stesse fra le previsioni contrattuali. Sul punto occorre osservare che parte appellante si limita ad affermarne la previsione in contratto ma non l'espressa approvazione onde correttamente il CTU ne ha determinato l'espunzione, tra l'altro in ossequio all'incarico conferitogli.
7.23. Neppure può adombrarsi un vizio di ultrapetizione sul rilievo che i criteri di determinazione del debito erano stati determinati dagli odierni appellanti nell'atto di opposizione di prime cure. Difatti dalla disamina dell'atto di opposizione, presente nel fascicolo di prime cure, risulta evidente che l'appellata ha operato, nella formulazione del motivo di appello incidentale, un parziale riferimento all'atto di opposizione con l'espunzione di un passaggio significativo: “…salvo prova a carico della opposta sulla specifica esistenza di convenzione sottoscritta in occasione delle variazioni peggiorative…”.
7.24. La lettura completa della formulazione dell'atto di opposizione, senza espunzioni, rende evidente che il petitum non venne limitato, come ritenuto dall'odierna appellata, ma piuttosto venne aperto agli accertamenti a compiersi in fase istruttoria.
Infondato è quindi il secondo motivo di appello incidentale e, con esso, la necessità di rinnovare le operazioni peritali.
8. Le spese, in considerazione del globale esito del giudizio, e del rigetto sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, vengono ex art. 92, 2° comma,
c.p.c. interamente compensate fra le parti.
8.1. Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale comporta che sia la parte appellante che l'appellata quale appellante incidentale siano tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa
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pag. 13 impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_10 Controparte_5 Controparte_6
in persona del curatore avverso la sentenza n.ro 218/2019 del Tribunale di
[...]
Lagonegro così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale
4) compensa interamente fra le parti le spese del grado;
5) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché gli appellanti principali e in solido fra loro Parte_1 Parte_2
nonché parte appellante incidentale siano tenuti a versare un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 01.04.2024
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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