Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4575/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Di Parte_1
Monda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Seggio del Popolo n. 22;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del liquidatore legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: • Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti si è effettivamente concluso in data 05.01.2019; • Ordinare alla Caffè dell'Amore s.r.l. di
c.f. e p. Iva - in persona dell'amm.re unico e Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., sig. …, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla Controparte_2 ricorrente quantificato in euro 10.091,64, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo o quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà giusta ed equa nel Suo illuminato apprezzamento;
• governare le spese di giudizio secondo la vigente normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che, in data 03.08.2018, era stata assunta dalla convenuta società con contratto a tempo parziale ed indeterminato (rectius determinato), poi trasformato dal 01.09.2018 in contratto a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento al livello 3 del CCNL Pubblici Servizi, con mansioni di barista presso la sede di Volla (NA);
- che, alla fine del dicembre 2018, tuttavia, le era stato preannunciato il licenziamento;
difatti, in data 05.01.2019, appena giunta sul posto di lavoro, era stata verbalmente licenziata, con la rassicurazione che sarebbero poi stati effettuati tutti gli adempimenti di legge;
- che da quel momento non aveva più lavorato per la convenuta;
- che, in data 15.01.2019, quindi, si era recata presso la sede di Napoli dell' Controparte_3
, denunziando la mancata retribuzione del mese di dicembre 2018 e l'interruzione del
[...] rapporto di lavoro a seguito di licenziamento verbale;
- che, nel febbraio 2019, aveva presentato domanda per la Naspi e per il Reddito di cittadinanza, entrambe accolte;
tuttavia, recatasi successivamente in un CAF per la compilazione del modello 730, aveva appreso che il suo rapporto di lavoro risultava ancora in essere e che, addirittura, sino al gennaio 2020 le era stata anche versata la contribuzione previdenziale, nonostante non avesse più messo piede nei locali della resistente sin dal 05.01.2019;
- che, pertanto, aveva diffidato la società resistente per la regolarizzazione della propria posizione;
- che, in data 17.06.2020, l' le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 8.846,64 CP_4 percepito a titolo di e, in data 16.10.2021, le era stato, altresì, contestato un indebito di € Pt_2
1.244,73 percepiti a titolo di Reddito di cittadinanza;
- che era in corso la restituzione rateale di detti importi.
Sosteneva che il comportamento della società Caffè dell'Amore s.r.l. le avesse cagionato un danno economico pari ad € 10.091,64, di cui chiedeva il ristoro;
tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la menzionata società per il risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa cagionato.
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per la società convenuta che va, pertanto, dichiarata contumace. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'oderna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il risarcimento del presunto danno patrimoniale asseritamente subito per effetto della mancata comunicazione da parte del datore di lavoro agli enti competenti dell'avvenuto licenziamento della lavoratrice.
Sostiene la parte che, per effetto dell'inadempimento datoriale delle formalità previste dalla legge in caso di recesso dal rapporto di lavoro, ne è derivato un danno costituito dalla perdita (o meglio dall'obbligo di restituzione) delle somme percepite a titolo di Naspi e di Reddito di cittadinanza per complessivi € 10.091,64 contestate dall' come indebite. CP_4
Così definito il thema decidendum, deve rilevarsi come manchi qualunque elemento probatorio a sostegno dei fatti costitutivi della domanda.
2. In primo luogo, difetta la prova del licenziamento orale.
È orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui “"il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere, di provare l'esistenza del licenziamento medesimo" (Cass. civ., 21/9/2000 n. 12520; nello stesso senso Cass. 12/4/2000, n. 4717; Cass. 25/10/2004, n. 20700, Cass. 16/10/2007 n. 21607), e a questo fine "non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative" (Cass. 16/5/2001 n. 6727). Questo orientamento ha soppesato gli oneri probatori gravanti in via prioritaria sul lavoratore, e concernenti l'estromissione dal rapporto, rimarcando come questa si risolva in una condotta che allude ad una nozione più ampia della semplice constatazione di una cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto stesso (vedi in motivazione Cass. 16/5/2001 n. 6727, Cass. 5/12/2018 n. 31501).
Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l'allegato licenziamento, ha, dunque, l'onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere
(cfr. Cass. 27/7/2000 n. 9843), laddove la controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un'eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2 (vedi ex aliis, Cass. 17/6/2016 n.
12586).
Il giudice di merito, a fronte di contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto, è quindi tenuto ad indagare, sulla base delle evidenze istruttorie, il comportamento tenuto dalle parti da cui sia desumibile l'intento consapevole di voler porre fine al rapporto;
e tale indagine - avente ad oggetto le contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni - deve essere particolarmente accurata, tenendo conto della circostanza che l'estromissione dal rapporto non può ricondursi tout court alla constatazione della cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto, giacché si introdurrebbe in tal modo, in assenza di una specifica previsione di legge, una sorta di esonero del lavoratore dall'onere della prova riguardo alla effettiva esistenza di un licenziamento. È bene rammentare che dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
E tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
In definitiva, al lume dei condivisi dicta di questa Corte, ai quali va data continuità, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n. 13195)” (così Cass. civ., sez. lav., 01/04/2021 n. 91089; conforme Cass. civ., sez. lav., 07/09/2022, n. 26407).
Orbene, dall'estratto contributivo versato in atti si evince che il rapporto è cessato in data
31.01.2020, a fronte dell'assunto di parte secondo cui il rapporto si sarebbe concluso in data
05.01.2019.
Al netto del rilievo per cui appare quanto mai insolito che una società continui a versare contributi per un dipendente non più in forze, addirittura per un anno, si osserva che l'allegazione di parte in ordine al presunto licenziamento verbale sia totalmente generica, non avendo la ricorrente indicato neppure il soggetto che le avrebbe intimato di non presentarsi più al lavoro.
In altri termini, a fronte delle suddette emergenze documentali (cfr. estratto contributivo) – che dimostrano la perduranza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società contumace per oltre un anno –, l'allegazione dell'estromissione della lavoratrice da parte del datore di lavoro deve essere quanto mai specifica;
in mancanza e di conseguenza, la prova testimoniale articolata sul punto è inammissibile.
3. Se tanto basta a rigettare la domanda proposta, non può farsi a meno di rilevare che la parte non ha neppure dimostrato la deminutio patrimoniale di cui chiede il ristoro, posto che agli atti si rinvengono solo due contestazioni di indebito, senza alcuna prova documentale dell'avvenuta restituzione, sia pure rateale, delle somme chieste in restituzione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. Quanto al governo delle spese, va richiamato il principio giurisprudenziale per cui
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis Cass. 19/08/ 2011 n. 17432; Cass. lav. 13/06/2014 n. 13491). Pertanto nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 20/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno