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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 23.09.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Renino, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n. 179;
Appellante
E
CP_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.02.2024, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 7572 del 2023 con la quale era stata rigettata la domanda diretta a: “Accertare e dichiarare la sussistenza, tra il ricorrente e la resistente, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato così come dedotto in ricorso a far dall'1.6.1982 e sino al 31.5.2016; - Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della con le modalità e nei termini di CP_2 cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di cui al livello III del CCNL applicato;
- Accertare e dichiarare il diritto del
Signor al riconoscimento della qualifica superiore ed in particolare del Parte_1
III livello del CCNL di riferimento;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive evidenziate dall'unito conteggio con
l'applicazione del III livello retributivo del CCNL di categoria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 cc, 2099 cc e 36 Cost.; - Per l'effetto condannare la (già CP_1 CP_2
, per il periodo 1.6.1982 – 31.5.2016, al pagamento della somma di € 139.867,66 a
[...] titolo di differenze retributive maturate dall'1.6.1982 al 31.5.2016 come da conteggi allegati
e così specificate: € 44.186,31 a titolo di differenze retributive tabellari su compenso ordinario;
€ 3.753,38 a titolo di differenze tabellari sulla tredicesima mensilità; € 3.871,74
a titolo di differenze tabellari sulla quattordicesima mensilità; € 16.095,48 a titolo di differenze tabellari su permessi e ROL;
€ 13.037,67 a titolo di differenze tabellari su lavoro straordinario diurno;
€ 58.923,08 a titolo di TFR spettante per un totale di € 139.867,66 così come risultante dai conteggi allegati e che fanno parte integrante del presente ricorso il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge;
- vittoria per spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore per anticipo fattone”.
Per l'odierna udienza, tenuta con la modalità sopra detta, l'istante inviava nota in cui rappresentava di aver conciliato stragiudizialmente la lite, come da verbale che allegava.
L'appello è, dunque, improcedibile.
Infatti, la Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (SS.UU. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro
è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., SS. UU. n. 20604 del 2008).
In particolare, è stato in generale evidenziato che “nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che “la rilevanza che … ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art.
291 c.p.c.”.
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 13162 del 2018; n. 6159 del 2018), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito in esame l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (anche tenuto conto di Cass. SS. UU. n. 5700 del 2014).
E' stato, altresì, precisato che, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 2, poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (cfr. Cass. n. 17368 del 2018; n. 14359 del 2020).
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese di lite.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 23.09.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 23.09.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Renino, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n. 179;
Appellante
E
CP_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.02.2024, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 7572 del 2023 con la quale era stata rigettata la domanda diretta a: “Accertare e dichiarare la sussistenza, tra il ricorrente e la resistente, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato così come dedotto in ricorso a far dall'1.6.1982 e sino al 31.5.2016; - Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della con le modalità e nei termini di CP_2 cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di cui al livello III del CCNL applicato;
- Accertare e dichiarare il diritto del
Signor al riconoscimento della qualifica superiore ed in particolare del Parte_1
III livello del CCNL di riferimento;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive evidenziate dall'unito conteggio con
l'applicazione del III livello retributivo del CCNL di categoria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 cc, 2099 cc e 36 Cost.; - Per l'effetto condannare la (già CP_1 CP_2
, per il periodo 1.6.1982 – 31.5.2016, al pagamento della somma di € 139.867,66 a
[...] titolo di differenze retributive maturate dall'1.6.1982 al 31.5.2016 come da conteggi allegati
e così specificate: € 44.186,31 a titolo di differenze retributive tabellari su compenso ordinario;
€ 3.753,38 a titolo di differenze tabellari sulla tredicesima mensilità; € 3.871,74
a titolo di differenze tabellari sulla quattordicesima mensilità; € 16.095,48 a titolo di differenze tabellari su permessi e ROL;
€ 13.037,67 a titolo di differenze tabellari su lavoro straordinario diurno;
€ 58.923,08 a titolo di TFR spettante per un totale di € 139.867,66 così come risultante dai conteggi allegati e che fanno parte integrante del presente ricorso il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge;
- vittoria per spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore per anticipo fattone”.
Per l'odierna udienza, tenuta con la modalità sopra detta, l'istante inviava nota in cui rappresentava di aver conciliato stragiudizialmente la lite, come da verbale che allegava.
L'appello è, dunque, improcedibile.
Infatti, la Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (SS.UU. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro
è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., SS. UU. n. 20604 del 2008).
In particolare, è stato in generale evidenziato che “nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che “la rilevanza che … ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art.
291 c.p.c.”.
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 13162 del 2018; n. 6159 del 2018), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito in esame l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (anche tenuto conto di Cass. SS. UU. n. 5700 del 2014).
E' stato, altresì, precisato che, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 2, poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (cfr. Cass. n. 17368 del 2018; n. 14359 del 2020).
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese di lite.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 23.09.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente