Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 feb- braio 2025, iscritta al n. 520 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in RQ (VT), al Viale della Re- C.F._1 pubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola Girotti che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Igino Garbini n. 82, presso lo studio dell'Avv. Elisa Tosini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 6 e 9 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 dicembre 2007 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte I, n. 8); che dalla loro unione sono nati i figli maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, a RQ (VT) il 3 giugno 2009, e Persona_2 Persona_3
a RQ (VT) il 4 maggio 2011; che la prosecuzione della convivenza non
[...]
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e l'intesa di co- municarsi eventuali cambi di residenza/domicilio rispetto a quelli già noti sino a quando entrambi i figli minorenni non avranno raggiunto la maggiore età, come previsto dalle vigenti leggi in materia.
2. La casa coniugale sita in NI (VT) in Via Stefano Cecchetti n. 9 viene asse- gnata in relazione all'appartamento situato al piano secondo, con locale soffitta, sot- totetto e terrazzo al piano terzo (planimetria A), contraddistinto al nuovo catasto erariale urbano del Comune di NI (VT) al foglio 26, p.lla 473, sub. 15, cate- goria A2, classe 2, consistenza 9.5. superficie catastale totale 220 mq., a eccezione dunque del diverso locale a uso magazzino/taverna situato al relativo diverso piano terra, alla sig.ra quale genitore collocatario in via prevalente Parte_1
dei figli minorenni, con la conseguenza che tale immobile, con il giardino di perti- nenza, rimarrà per il futuro nella disponibilità esclusiva della ricorrente e di tutti e tre i figli al fine di continuare a viverci unitamente ai medesimi fino a quando en- trambi i minori non avranno raggiunto la maggiore età e/o l'indipendenza econo- mica.
3. Ferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie nei termini che precedono, di contro, l'annesso diverso locale di pertinenza dell'appartamento di cui sopra pag. 2 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
situato in al piano terra dell'anzidetta palazzina di via Stefano Cecchetti in NI
(VT) al civico n. 7, a oggi adibito a uso magazzino/taverna con ingresso indipen- dente rispetto al resto dell'abitazione famigliare (posta in detta via al diverso civico n. 9), contraddistinto al nuovo catasto erariale urbano del Comune di NI
(VT) al foglio 26, p.lle 473, sub. 14, e p.lla 1183 graffate tra loro, categoria C2, classe 3, consistenza mq 66, superficie catastale totale mq 95, rimarrà per l'avvenire in uso esclusivo al sig. , il quale potrà continuare a disporne piena- Parte_2
mente e autonomamente, utilizzandola sia come deposito dei propri oggetti/ at- trezzi da lavoro, che quale spazio presso cui vivere e liberamente incontrare i figli.
4. Con specifico riguardo al separato utilizzo per fini abitativi di detta parte della casa famigliare a opera del sig in virtù della sua divisione di fatto, i ricor- Parte_2
renti stabiliscono che il medesimo avrà titolo per continuare a rimanere a vivere presso il suddetto immobile sino a quando non avrà eventualmente reperito altra abitazione presso cui stabilirsi ed eventualmente trasferire la propria attuale resi- denza. Ulteriormente, concordano che qualora in futuro il sig si dovesse Parte_2
definitivamente trasferire a vivere aliunde, lo stesso avrà comunque titolo per con- tinuare a utilizzare in via esclusiva il magazzino/taverna di pertinenza dell'attuale casa coniugale quale deposito per i propri beni/attrezzi da lavoro, nonché per ivi liberamente vedere/incontrare/ospitare i figli minori, salva la facoltà d'incontrarli altrove, compatibilmente alla loro volontà/esigenze.
5. Fermo quanto previsto alle condizioni che precedono in ordine all'utilizzo della casa coniugale da parte di ciascun coniuge nei limiti dei relativi spazi in uso esclu- sivo, per quanto invece concerne il pagamento delle relative utenze e spese di ma- nutenzione ordinaria, i ricorrenti stabiliscono che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto per separazione, il riparto delle stesse avverrà tra loro nel seguente modo. Per il primo anno, decorrente dalla sottoscrizione del ri- corso per separazione, il marito contribuirà al pagamento di tali importi nella mi- sura del 40%, mentre la moglie nella residua misura del 60%. In seguito, decorso il primo anno e sino a quando il sig rimarrà a vivere stabilmente presso la Parte_2
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taverna/magazzino sottostante alla casa coniugale e non trasferirà altrove la propria residenza o ivi continuerà a frequentare stabilmente entrambi i figli minori, il me- desimo contribuirà al pagamento delle utenze e delle altre spese ordinarie della casa coniugale, purché in quest'ultimo caso preventivamente concordate con la mo- glie e documentate, nella misura pari al 50%. Il residuo 50 % sarà invece a carico della moglie. Questo fino a quando non sia concretamente avvenuto il mutamento di residenza da parte del sig. altrove o comunque lo stesso non decida, Parte_2
compatibilmente con la volontà e gli impegni dei figli minori, d'incontrarli stabil- mente presso la sua eventuale nuova residenza/abitazione, anche solo di fatto.
6. Di contro, nel momento in cui il sig. reperirà per sé una nuova abita- Parte_2
zione e vi andrà a vivere in modo stabile, poiché in tal caso l'attuale dependance/ta- verna verrebbe utilizzata dal medesimo solamente quale mero magazzino, potendo di fatto incontrare i figli presso detto suo nuovo immobile, le utenze della casa co- niugale e le relative spese di manutenzione ordinaria rimarranno a esclusivo carico della moglie fino a quando l'immobile sarà assegnato in favore della stessa.
7. Per quanto invece concerne le spese straordinarie della casa famigliare, per il futuro rimarranno sempre esclusivamente a carico del marito in veste di unico pro- prietario dell'immobile in questione, comprese quelle inerenti a eventuali rot- ture/rifacimenti e alla relativa tassazione fiscale.
8. In ordine agli arredi attualmente esistenti all'interno della casa famigliare, acqui- stati congiuntamente dai coniugi nel corso del matrimonio, i ricorrenti concordano che rimarranno per l'avvenire nella disponibilità/uso della moglie fin quando la me- desima vivrà presso detto immobile al fine di assicurarne l'utilizzo e il godimento anche ai figli con la stessa conviventi, salvo il diritto del marito di asportare i propri effetti personali e altri beni previamente concordati con la moglie. In seguito, una volta venuto meno il diritto della sig.r ll'assegnazione a relativo benefi- Pt_1
cio della casa coniugale, gli arredi e le suppellettili ivi presenti verranno equamente divisi tra i ricorrenti, salvo diverso accordo scritto tra gli stessi.
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9. Le rate mensile del mutuo a oggi gravante sulla casa coniugale continueranno per il futuro a gravare sul sig. quale unico proprietario del bene de quo. Parte_2
Quest'ultimo, pertanto, proseguirà a pagarle per l'intero in via esclusiva sino alla relativa estinzione. Per_ 10. I figli minori dei coniugi, e in conformità al diritto alla Persona_4
bi-genitorialità, vengono affidati in via congiunta a entrambi i genitori, con colloca- mento prevalente presso l'abitazione materna, individuata nell'attuale casa fami- gliare dove a oggi hanno la loro residenza.
11. I genitori si impegnano a continuare a collaborare fattivamente all'educazione, alla formazione e all'istruzione dei figli minori, tenendo conto delle loro inclina- zioni e aspirazioni personali, impegnandosi, per dovere giuridico e di solidarietà famigliare, ex artt. 2, 3, 29 Cost. e 8 CEDU, a favorire nei predetti lo sviluppo di un sentimento di affetto e rispetto verso ciascun genitore, la sorella maggiorenne nonché i rispettivi familiari materni e paterni. Per_1
12. In ogni caso, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni, en- trambi i ricorrenti continueranno a esercitare su di essi la responsabilità genitoriale in via disgiunta in ordine agli atti di ordinaria amministrazione inerenti alla relativa gestione e cura quotidiana, secondo i tempi di permanenza dei minori presso cia- scun genitore. Diversamente, in riferimento gli atti di straordinaria amministrazione e in generale rispetto alle decisioni di maggiore importanza per la vita dei figli (es. quelle inerenti alla loro salute, istruzione ed educazione) queste saranno sempre assunte di comune accordo, previo reciproco interpello, in conformità al principio di leale collaborazione genitoriale per il superiore benessere dei minori e di reci- procità dei rapporti madre/padre.
13. In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno, il sig vedrà e terrà Parte_2
con sé i figli ogni volta che potrà e lo desidererà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive degli stessi, con gli impegni lavorativi e personali della moglie e del medesimo, tenuto altresì conto che in ragione dell'attività agricola espletata il ricorrente è in parte condizionato dai continui mutamenti meteorologici e pag. 5 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
stagionali, con la conseguenza che possono verificarsi improvvisi cambiamenti negli orari e nei giorni previamente concordati con la moglie per stare effettivamente con i figli minori;
mutamenti non sempre oggettivamente preventivamente calcolabili con largo anticipo.
14. In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, il diritto di visita del padre sarà regolamentato nei seguenti termini: durante la settimana, tenuto conto degli attuali orari di lavoro dei ricorrenti, nonché delle odierne abitudini dei minori e della loro età, il sig. potrà vederli e tenerli con sé il martedì e il giovedì, dalle ore Parte_2
18:00 in poi, con eventuale pernotto presso la di lui abitazione nel caso in cui i figli desiderassero rimanere a dormire presso il medesimo in taverna o la sua eventuale futura nuova abitazione. In questo caso il sig li riaccompagnerà l'indomani Parte_2
a scuola quando questa sarà aperta o entro le ore 09:00 del giorno seguente presso l'abitazione materna, quando l'istituto scolastico sarà chiuso. Diversamente, qualora al termine di ogni singola visita i figli dovessero preferire tornare a dormire presso l'abitazione materna, il padre li riaccompagnerà dalla medesima dopo averli fatti cenare.
15. I figli trascorreranno altresì con il padre almeno due weekend al mese, a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì alla sera della domenica quando il sig li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salva la facoltà per en- Parte_2
trambi i minori di decidere di volta in volta per quanto riguarda il pernotto (com- patibilmente con quanto di seguito previsto) se rimanere o meno presso il padre o andare a dormire nella loro camera nell'attuale abitazione famigliare. Qualora que- sto si dovesse verificare sarà onere del sig. assicurarsi che presso l'abita- Parte_2
zione famigliare, in caso di assenza della sig.ra sia presente la sorella Pt_1
maggiore dei minori al fine di monitorarli durante la notte e comunque li terrà nuovamente con sé l'indomani sino al termine del weekend. Diversamente, qualora presso la casa coniugale non vi dovesse essere per la notte un adulto che possa supervisionarli, si organizzerà per farli dormire con sé presso la propria abitazione o quella della di lui madre o di altro suo famigliare fiduciario, compatibilmente con pag. 6 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
la volontà dei minori, fermo per il resto quanto sopra previsto per l'organizzazione del weekend dei figli con il padre.
16. In ogni caso qualunque variazione di orario e/o qualsiasi impedimento che do- vesse incidere sulle modalità di visita infrasettimanali paterne ai figli o sui fine setti- mana che gli stessi dovranno trascorre con il sig. andranno comunicate Parte_2
alla moglie con un congruo preavviso. Ogni questione inerente alle modalità di vi- sita del padre ai figli andrà concordata esclusivamente tra i ricorrenti, rimanendo conseguentemente escluse le eventuali comunicazioni dai medesimi direttamente inoltrate ai figli, ferma la facoltà di quest'ultimi di esprimere la loro volontà se stare con l'uno o l'altro genitore o uno dei loro famigliari, compatibilmente alle relative esigenze e nel rispetto delle modalità di visita di cui sopra.
17. Fermo il diritto di visita paterno nei termini sopra esplicitati, i figli minori tra- scorreranno altresì con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi e così sarà per la Festa della Mamma e del Papà. Trascorreranno con ciascun genitore a rotazione, ad anni alternati e anche con eventuale pernotto, le festività natalizie, quelle pasquali e qualunque altra festività religiosa o laica. Per la precisione, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i figli i giorni del 24
(dalle ore 17:00) sino al 26 dicembre (fino alle ore 21:30), mentre l'altro genitore i giorni dal 31 dicembre (dalle ore 17:00) sino al 01 gennaio (fino alle ore 21:30) e dal 05 (dalle ore 17:00) sino al 06 gennaio (fino alle ore 21:30). L'anno successivo i genitori invertiranno i predetti giorni e periodi. Per quanto invece riguarda le va- canze pasquali, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i figli minori la domenica di Pasqua, mentre l'altro il Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo i genitori inverti- ranno i periodi predetti.
18. Durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli minori 15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi tra i mesi di luglio e agosto di ciascun anno, con facoltà di portarli in un luogo di villeggiatura dai me- desimi prescelto e da comunicare preventivamente all'altro. In tal caso, date e de- stinazioni dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 30 maggio di ogni pag. 7 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
anno. Resta inteso che laddove un genitore non dovesse comunicare all'altro il pe- riodo di frequentazione esclusiva prescelto per le ferie estive con i figli entro il trenta maggio, potrà comunque trascorrere con i minori le ferie estive, dovendosi però in tal caso adattare al periodo prescelto dall'altro genitore.
19. Quanto ai compleanni dei minori, ove possibile, i coniugi si impegnano a orga- nizzare insieme il relativo festeggiamento;
laddove ciò non possibile, il festeggiato trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per quanto invece concerne le feste di compleanno dei genitori e per quelle del Papà e della Mamma ciascun genitore starà insieme ai figli nel giorno della ricorrenza del relativo festeggiamento.
20. In ogni caso entrambi i coniugi, quando i figli trascorreranno del tempo con l'altro genitore, avranno la facoltà di effettuare all'occorrenza una o più telefonate o videochiamate per sentirli e/o vederli via filo tramite cellulare o skype o whatsapp, stabilendo un orario comune in cui eventualmente contattare l'altro genitore.
21. Per le ipotesi di malattia dei minori, il genitore che in quel momento li avrà con sé si farà carico d'informare con sollecitudine l'altro delle condizioni di salute dei figli. Qualora inoltre la patologia dei minori dovesse protrarsi per più giorni conse- cutivi, con consequenziale impossibilità per i sig.r di stare con Pt_1 Parte_2
i medesimi secondo le stabilite modalità di visita e di esercizio della responsabilità genitoriale di cui sopra, ciascun genitore avrà sempre il diritto di recarsi a fare visita ai figli presso l'abitazione dell'altro coniuge, previa orario e giorni da concordare o, in caso di disaccordo, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 per due pomeriggi settimanali sino a quando i minori non saranno completamente guariti.
22. In caso d'impossibilità temporanea o prolungata a occuparsi direttamente e per- sonalmente dei figli nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore si impegna espressamente a preferire, nella scelta della persona a cui delegare in propria sosti- tuzione le cure dei minori, l'altro genitore, compatibilmente con i pregressi impegni di quest'ultimo e previo tempestivo avviso di almeno 24 ore. In caso d'indisponibi- lità, ogni genitore sarà libero di potersi organizzare con parenti o baby-sitter il cui pag. 8 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
costo in quest'ultima ipotesi sarà a carico unicamente del genitore che intende av- valersene.
23. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il mantenimento di stabili rapporti da parte del minore con i parenti dell'altro in ordine alle rispettive famiglie d'ori- gine.
24. Salve le condizioni che precedono, è sempre consentito ai coniugi di modificare di comune accordo le condizioni inerenti alle modalità di visita e pernotto dei figli, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute dei medesimi, dei loro impegni di lavoro o delle necessità dei minori.
25. A decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso per separazione il sig verserà alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di Parte_2
Per_ contributo paterno al mantenimento ordinario dei figl la Persona_4
somma complessiva di €. 700,00 mensili (dicasi settecento/00), pari a euro 350,00 per ciascun minore, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge a decorrere dall'anno successivo al deposito dell'omologa della separazione e sino a quando i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti. L'importo verrà corri- sposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora
[...]
del quale la ricorrente fornirà gli estremi al marito. Per_5
26. I coniugi provvederanno alle spese straordinarie dei figli minori, preventiva- mente concordate e documentate, in ragione del 50% ciascuno, da individuarsi e corrispondersi secondo le indicazioni e nei termini di cui al Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Viterbo, che entrambi i genitori dichiarano di cono- scere e accettare. Ugualmente saranno ripartite al 50% ciascuno le spese inerenti alle attività sportive attualmente praticate dai figli.
27. L'assegno unico, erogato mensilmente dal per i figli minori, attualmente CP_1
percepito per l'intero solo dal marito, a decorrere dal mese successivo alla sotto- scrizione del ricorso per separazione sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. A questo proposito i ricorrenti concordano l'obbligo per il sig CP_2
di comunicare al questa intervenuta modifica entro 15 giorni dalla
[...] CP_1
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sottoscrizione del presente atto, nonché a compiere tutte le formalità a tal fine ne- cessarie, impegnandosi a rimborsare alla coniuge la propria quota parte di tale as- segno qualora per il futuro dovesse erroneamente continuare a percepirlo a tale titolo da parte dell'Ente erogatore.
28. Per l'avvenire i ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio manteni- mento, essendo entrambi dotati di un'autonoma occupazione lavorativa ed econo- micamente autosufficienti.
29. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, dichiarando sin da ora che non ci sono al riguardo opposizioni, con- testazioni o inibitorie di sorta, autorizzando conseguentemente l'inserimento dei minori negli stessi o in altro documento equipollente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canino
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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