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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4168 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4168 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione con ordinanza del 14.11.2024 sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del 16.10.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MARUZZI LEONARDO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
), elett.te domiciliato in presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/07/2021 ha chiesto dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Controparte_1 celebrato in in San Giovanni Rotondo in data 08.07.2000 (atto n. 55, p. II, serie A, anno
2000).
Con sentenza parziale n. 1733/2022 depositata e pubblicata in data 28.06.2022, il
Tribunale, pronunciando sullo status, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio è poi proseguito per le questioni accessorie.
All'udienza del 16.10.2024, i coniugi, entrambi con note scritte, hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la rimessione degli atti al Pm per il parere di competenza, pervenuto favorevole in data 18.11.2024.
*****
1. Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 1733/2022 depositata e pubblicata in data 28.06.2022.
2. AFFIDO E DIRITTO DI VISITA.
Deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso del figlio (n. il 28.07.2008), atteso che Persona_1 nonostante le difficoltà riscontrate e che persistono nel rapporto tra padre e figli, non sono emersi motivi di pregiudizio e che la stessa ricorrente non ha richiesto una diversa disciplina. Quanto alla collocazione del minore va disposta presso la madre, con cui già convive. Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità che il minore abbia rapporti con il padre, decidendo liberamente quando incontrarlo considerato che si tratta di ragazzo quasi diciassettenne. Nessun provvedimento deve essere assunto in riferimento ai figli e essendo maggiorenni. Per_2 Per_3
3. MANTENIMENTO Mentre la moglie ha rinunciato al mantenimento, il ricorrente deve essere onerato del mantenimento dei figli, non solo del minore, ma anche di e di , Per_2 Per_3 maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti. Considerate le condizioni economiche delle parti per come emerse dagli atti di causa, deve essere ridotto ad € 350,00
l'assegno previsto nell'ordinanza presidenziale del 14.10.2021 fissato in € 450,00, ma la ricorrente deve essere in compenso autorizzata a percepire nella misura del 100% l'Assegno
Unico dei figli aventi diritto. Il resistente deve infine essere onerato del pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto in data 18.03.2016 tra i Magistrati del Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
4. Spese di lite
Stante l'accoglimento parziale delle domande di ciascuna delle parti, meritano compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 1733/2022 depositata e pubblicata in data 28.06.2022.
2. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre con cui vivrà insieme al fratello e alla sorella , maggiorenni, Per_2 Per_3 ma non ancora economicamente indipendenti;
3. dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5. il padre potrà vedere con sé il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Controparte_1 successivamente il giorno 28 di ogni mese, a a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento dei figli la somma di euro 360,00 (€ 120,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati;
7. compensa le spese di lite. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 25.03.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4168 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione con ordinanza del 14.11.2024 sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del 16.10.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MARUZZI LEONARDO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
), elett.te domiciliato in presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/07/2021 ha chiesto dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Controparte_1 celebrato in in San Giovanni Rotondo in data 08.07.2000 (atto n. 55, p. II, serie A, anno
2000).
Con sentenza parziale n. 1733/2022 depositata e pubblicata in data 28.06.2022, il
Tribunale, pronunciando sullo status, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio è poi proseguito per le questioni accessorie.
All'udienza del 16.10.2024, i coniugi, entrambi con note scritte, hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la rimessione degli atti al Pm per il parere di competenza, pervenuto favorevole in data 18.11.2024.
*****
1. Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 1733/2022 depositata e pubblicata in data 28.06.2022.
2. AFFIDO E DIRITTO DI VISITA.
Deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso del figlio (n. il 28.07.2008), atteso che Persona_1 nonostante le difficoltà riscontrate e che persistono nel rapporto tra padre e figli, non sono emersi motivi di pregiudizio e che la stessa ricorrente non ha richiesto una diversa disciplina. Quanto alla collocazione del minore va disposta presso la madre, con cui già convive. Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità che il minore abbia rapporti con il padre, decidendo liberamente quando incontrarlo considerato che si tratta di ragazzo quasi diciassettenne. Nessun provvedimento deve essere assunto in riferimento ai figli e essendo maggiorenni. Per_2 Per_3
3. MANTENIMENTO Mentre la moglie ha rinunciato al mantenimento, il ricorrente deve essere onerato del mantenimento dei figli, non solo del minore, ma anche di e di , Per_2 Per_3 maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti. Considerate le condizioni economiche delle parti per come emerse dagli atti di causa, deve essere ridotto ad € 350,00
l'assegno previsto nell'ordinanza presidenziale del 14.10.2021 fissato in € 450,00, ma la ricorrente deve essere in compenso autorizzata a percepire nella misura del 100% l'Assegno
Unico dei figli aventi diritto. Il resistente deve infine essere onerato del pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto in data 18.03.2016 tra i Magistrati del Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
4. Spese di lite
Stante l'accoglimento parziale delle domande di ciascuna delle parti, meritano compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 1733/2022 depositata e pubblicata in data 28.06.2022.
2. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre con cui vivrà insieme al fratello e alla sorella , maggiorenni, Per_2 Per_3 ma non ancora economicamente indipendenti;
3. dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5. il padre potrà vedere con sé il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Controparte_1 successivamente il giorno 28 di ogni mese, a a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento dei figli la somma di euro 360,00 (€ 120,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati;
7. compensa le spese di lite. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 25.03.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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