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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 662/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 662/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 2.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cassino (FR) Parte_1 via R. Bonghi n.1, presso lo studio dell'Avv. Christian Cifalitti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti e nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Cassino (FR) in via G. Pascoli n.18, presso lo studio dell'Avv. Luca di Mascio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.04.2025, i ricorrenti – premesso che in data 13.03.1999 hanno contratto matrimonio concordatario in Cassino e che dalla loro unione sono nati i figli (il 16.02.1990) Per_1
e (il 27.07.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con Per_2 sentenza del Tribunale di Cassino del 25.11.2020 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che non vi è stata riconciliazione tra i coniugi – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) i figli sono autosufficienti, pertanto nulla è dovuto agli stessi;
2) le parti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti di natura economica e non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 2.07.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di
Cassino del 25.11.2020, R.G. n. 458/2018) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.03.1999 in Cassino
(FR) tra e , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Cassino (FR) al n. 5, parte II, Serie A, dell'anno 1999 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'1.04.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassino (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno) (Dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 662/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 2.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cassino (FR) Parte_1 via R. Bonghi n.1, presso lo studio dell'Avv. Christian Cifalitti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti e nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Cassino (FR) in via G. Pascoli n.18, presso lo studio dell'Avv. Luca di Mascio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.04.2025, i ricorrenti – premesso che in data 13.03.1999 hanno contratto matrimonio concordatario in Cassino e che dalla loro unione sono nati i figli (il 16.02.1990) Per_1
e (il 27.07.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con Per_2 sentenza del Tribunale di Cassino del 25.11.2020 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che non vi è stata riconciliazione tra i coniugi – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) i figli sono autosufficienti, pertanto nulla è dovuto agli stessi;
2) le parti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti di natura economica e non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 2.07.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di
Cassino del 25.11.2020, R.G. n. 458/2018) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.03.1999 in Cassino
(FR) tra e , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Cassino (FR) al n. 5, parte II, Serie A, dell'anno 1999 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'1.04.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassino (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno) (Dott. Virgilio Notari)