TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 925/2023 R.G. posta in decisione in data 16/01/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Lonate Ceppino presso lo studio dell'avv. Daniela Ciani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE contro
richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato CP_1
in Daverio presso lo studio dell'avv. Erika Crosti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
--- La figlia minore, nata il [...], viene affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 pagina 1 di 3 signora con previsione che gli incontri con il padre, signor Parte_1 CP_1
avvengano in uno spazio neutro con il necessario supporto dei servizi sociali competenti;
--- Il signor che al momento è disoccupato, si impegna ed obbliga a corrispondere un CP_1
assegno mensile di complessivi € 150,00# quale contributo al mantenimento della figlia Persona_1
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, che aumenterà ad € 250,00# mensili dal momento in cui lo stesso avrà trovato un'occupazione lavorativa stabile che gli consentirà di percepire un regolare stipendio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve rilevarsi che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della pronunzianda separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole.
In effetti, deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre alla stregua della Per_1
condotta di reiterato inadempimento agli obblighi normativi di contribuire al mantenimento della bambina posta in essere dal padre, che si è reso a lungo irreperibile omettendo di intrattenere rapporti con la figlia.
Per il medesimo motivo, può disporsi che le visite paterne avvengano in Spazio Neutro presso i Servizi
Sociali, previo adeguato accompagnamento della minore al ripristino dei rapporti con il padre.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, deve attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, possono compensarsi tra loro le rispettive spese processuali.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre per ogni decisione in materia scolastica, sanitaria, ludico- sportiva e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Prende atto che le parti hanno concordato le restanti disposizioni secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte e recepite;
pagina 2 di 3 5) Compensa tra le parti le spese di lite;
6) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferno l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 4, parte I, anno 2016.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 925/2023 R.G. posta in decisione in data 16/01/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Lonate Ceppino presso lo studio dell'avv. Daniela Ciani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE contro
richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato CP_1
in Daverio presso lo studio dell'avv. Erika Crosti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
--- La figlia minore, nata il [...], viene affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 pagina 1 di 3 signora con previsione che gli incontri con il padre, signor Parte_1 CP_1
avvengano in uno spazio neutro con il necessario supporto dei servizi sociali competenti;
--- Il signor che al momento è disoccupato, si impegna ed obbliga a corrispondere un CP_1
assegno mensile di complessivi € 150,00# quale contributo al mantenimento della figlia Persona_1
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, che aumenterà ad € 250,00# mensili dal momento in cui lo stesso avrà trovato un'occupazione lavorativa stabile che gli consentirà di percepire un regolare stipendio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve rilevarsi che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della pronunzianda separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole.
In effetti, deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre alla stregua della Per_1
condotta di reiterato inadempimento agli obblighi normativi di contribuire al mantenimento della bambina posta in essere dal padre, che si è reso a lungo irreperibile omettendo di intrattenere rapporti con la figlia.
Per il medesimo motivo, può disporsi che le visite paterne avvengano in Spazio Neutro presso i Servizi
Sociali, previo adeguato accompagnamento della minore al ripristino dei rapporti con il padre.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, deve attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, possono compensarsi tra loro le rispettive spese processuali.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre per ogni decisione in materia scolastica, sanitaria, ludico- sportiva e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Prende atto che le parti hanno concordato le restanti disposizioni secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte e recepite;
pagina 2 di 3 5) Compensa tra le parti le spese di lite;
6) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferno l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 4, parte I, anno 2016.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3