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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15219/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20250052935481000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19255/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: .accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.071 20250052935481000 notificata il 18.6.2025, contenete una pretesa esattoriale a titolo di insoluta tassa automobilistica per l'annualità 2019, dovuta alla Regione Campania, per un ammontare complessivo di euro 293,98.
Deduce l'omessa/irregolare notifica del prodromico avviso di accertamento e comunque l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO rilevando in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento la propria carenza di legittimazione passiva dell'odierna deducente, in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti è devoluta unicamente all'ente impositore essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato. Ed invero in mancanza di prova in ordine alla notifica del prodromico avviso di accertamento da parte della Regione Campania, la cartella impugnata risulta notificata quando il credito era ormai prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto con compensazione delle spese in considerazione delle questioni dedotte che esulano dal merito della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15219/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20250052935481000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19255/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: .accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.071 20250052935481000 notificata il 18.6.2025, contenete una pretesa esattoriale a titolo di insoluta tassa automobilistica per l'annualità 2019, dovuta alla Regione Campania, per un ammontare complessivo di euro 293,98.
Deduce l'omessa/irregolare notifica del prodromico avviso di accertamento e comunque l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO rilevando in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento la propria carenza di legittimazione passiva dell'odierna deducente, in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti è devoluta unicamente all'ente impositore essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato. Ed invero in mancanza di prova in ordine alla notifica del prodromico avviso di accertamento da parte della Regione Campania, la cartella impugnata risulta notificata quando il credito era ormai prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto con compensazione delle spese in considerazione delle questioni dedotte che esulano dal merito della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.