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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9314 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7963/2023 (ex-udienza del 16/10/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, l'art. 221 co.IV
d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149 e l'art. 429 cpc;
letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte ricorrente nonché la pregressa memoria di costi-
tuzione dell' contenenti le rispettive conclusioni, CP_1
pronuncia contestuale sentenza che segue, che definisce il giudizio.
Napoli 16/10/25 il GI
A.AT
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
AT, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex artt. 22 legge n. 689/81, 6 D.Lgs. n.150/11, 429 cpc)
nella causa civile iscritta al n. 7963/23 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, oggi decisa nelle modalità ex art. 127ter cpc, ed avente ad oggetto op- posizione ad ordinanza-ingiunzione evertente
TRA
(Cod. Fisc ), rappresentata e difesa, an- Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola CO di LA, Luca Scarnato
ed LO CO di LA del Foro di Milano, nonché dall'avv. Vincenzo Palum-
bo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in 80014 Giugliano in Campania (NA), Via A. Palumbo n. 57, come da procura su fo-
glio separato ed unita digitalmente al presente atto (allegato b),
-opponente-
E
C.F. - P.I. Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giu- P.IVA_2
dizio elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 (Avvocatura ), CP_1
presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giu- C.F._2
sta procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 (Rep. Persona_1
37590/7131),
conclusioni : come in atti e da note scritte.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con “Ricorso ex artt. 22 della Legge n. 689/81 e 6 del D.Lgs. n. 150/11, in opposizione
a ordinanza-ingiunzione n. OI-001321086 di € 10.006,60, Protocollo CP_1
CP_ 5106.06/12/2022.0231717, emessa dall' di Pozzuoli, notificata alla Signora
[...]
in data 21.02.2023”, depositato il 21/3/03, evi- Parte_2 Parte_1
denziava -per tutti i motivi ivi rassegnati, asseritamente consistenti in omessi versamenti di ritenute previdenziali/assistenziali- la completa inammissibilità ed infondatezza della irrogata sanzione di cui, pertanto, chiedeva la invalidazione (v., per il dettaglio, atto in- troduttivo).
L' , all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta nella propria memoria che “ Nelle CP_1
more del giudizio è cessata la materia del contendere. L' ha verificato che effetti- CP_1
vamente la ricorrente, così come ella ha eccepito, non era la legale rappresentante de
nel periodo di riferimento dell'accertamento (risultando legale rappre- Parte_3
sentate, già dal 06/07/2017, il sig. ); per l'effetto l'ordinanza ingiun- Parte_4
zione opposta è stata annullata nelle more del giudizio de quo.”.
L'istante, nel prendere poi atto -anche nelle finali note conclusioni in trattazione scritta
già disposte ex art. 127ter cpc per la odierna seduta di discussione/decisione- della so-
pravventa cessazione della materia contesa, inter partes pacifica, ha quindi insistito per il solo governo, a suo favore, delle sostenute spese di lite in quanto “il provvedimento di
annullamento è stato [effettivamente] emesso successivamente al deposito del ricorso”,
con ciò tardivamente riconoscendosi le addotte ragioni attoree (l' non ha invece CP_1
depositato dette note finali).
Come l' riconosce in giudizio, sussiste dunque ab initio, per il periodo di riferi- CP_2
mento, il sostanziale difetto di legittimazione debitoria dell'istante.
Ciò genera la oggettiva cessazione della materia contesa, essendo cioè venuta meno -in corso di giudizio- la originaria posizione di contrasto tra i soggetti di causa (per l'adozione di siffatta pronuncia estintiva, cfr. ad es., in generale, Cass. 1257/23; in or-
dine inoltre alla ammessa compatibilità , se non contrastata, tra le modalità ex art. 127ter cpc e il rito-discussione del lavoro, cfr. da ultimo SSUU 17633/25).
Quanto poi agli esborsi di causa, questi seguono, come in dispositivo, la intrinseca soc-
combenza virtuale dell'Istituto emittente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, visto anche l'art. 429 cpc,
a)dichiara la cessazione della materia del contendere;
b)condanna l' a pagare ad le spese di giudizio che liquida in CP_1 Parte_1
complessivi euro 1.300 (di cui euro 300 per esborsi), oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli oggi 16/10/25, anche ex art. 429 cpc.
Il giudice unico
Antonio AT
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, l'art. 221 co.IV
d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149 e l'art. 429 cpc;
letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte ricorrente nonché la pregressa memoria di costi-
tuzione dell' contenenti le rispettive conclusioni, CP_1
pronuncia contestuale sentenza che segue, che definisce il giudizio.
Napoli 16/10/25 il GI
A.AT
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
AT, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex artt. 22 legge n. 689/81, 6 D.Lgs. n.150/11, 429 cpc)
nella causa civile iscritta al n. 7963/23 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, oggi decisa nelle modalità ex art. 127ter cpc, ed avente ad oggetto op- posizione ad ordinanza-ingiunzione evertente
TRA
(Cod. Fisc ), rappresentata e difesa, an- Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola CO di LA, Luca Scarnato
ed LO CO di LA del Foro di Milano, nonché dall'avv. Vincenzo Palum-
bo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in 80014 Giugliano in Campania (NA), Via A. Palumbo n. 57, come da procura su fo-
glio separato ed unita digitalmente al presente atto (allegato b),
-opponente-
E
C.F. - P.I. Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giu- P.IVA_2
dizio elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 (Avvocatura ), CP_1
presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giu- C.F._2
sta procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 (Rep. Persona_1
37590/7131),
conclusioni : come in atti e da note scritte.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con “Ricorso ex artt. 22 della Legge n. 689/81 e 6 del D.Lgs. n. 150/11, in opposizione
a ordinanza-ingiunzione n. OI-001321086 di € 10.006,60, Protocollo CP_1
CP_ 5106.06/12/2022.0231717, emessa dall' di Pozzuoli, notificata alla Signora
[...]
in data 21.02.2023”, depositato il 21/3/03, evi- Parte_2 Parte_1
denziava -per tutti i motivi ivi rassegnati, asseritamente consistenti in omessi versamenti di ritenute previdenziali/assistenziali- la completa inammissibilità ed infondatezza della irrogata sanzione di cui, pertanto, chiedeva la invalidazione (v., per il dettaglio, atto in- troduttivo).
L' , all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta nella propria memoria che “ Nelle CP_1
more del giudizio è cessata la materia del contendere. L' ha verificato che effetti- CP_1
vamente la ricorrente, così come ella ha eccepito, non era la legale rappresentante de
nel periodo di riferimento dell'accertamento (risultando legale rappre- Parte_3
sentate, già dal 06/07/2017, il sig. ); per l'effetto l'ordinanza ingiun- Parte_4
zione opposta è stata annullata nelle more del giudizio de quo.”.
L'istante, nel prendere poi atto -anche nelle finali note conclusioni in trattazione scritta
già disposte ex art. 127ter cpc per la odierna seduta di discussione/decisione- della so-
pravventa cessazione della materia contesa, inter partes pacifica, ha quindi insistito per il solo governo, a suo favore, delle sostenute spese di lite in quanto “il provvedimento di
annullamento è stato [effettivamente] emesso successivamente al deposito del ricorso”,
con ciò tardivamente riconoscendosi le addotte ragioni attoree (l' non ha invece CP_1
depositato dette note finali).
Come l' riconosce in giudizio, sussiste dunque ab initio, per il periodo di riferi- CP_2
mento, il sostanziale difetto di legittimazione debitoria dell'istante.
Ciò genera la oggettiva cessazione della materia contesa, essendo cioè venuta meno -in corso di giudizio- la originaria posizione di contrasto tra i soggetti di causa (per l'adozione di siffatta pronuncia estintiva, cfr. ad es., in generale, Cass. 1257/23; in or-
dine inoltre alla ammessa compatibilità , se non contrastata, tra le modalità ex art. 127ter cpc e il rito-discussione del lavoro, cfr. da ultimo SSUU 17633/25).
Quanto poi agli esborsi di causa, questi seguono, come in dispositivo, la intrinseca soc-
combenza virtuale dell'Istituto emittente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, visto anche l'art. 429 cpc,
a)dichiara la cessazione della materia del contendere;
b)condanna l' a pagare ad le spese di giudizio che liquida in CP_1 Parte_1
complessivi euro 1.300 (di cui euro 300 per esborsi), oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli oggi 16/10/25, anche ex art. 429 cpc.
Il giudice unico
Antonio AT