Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 9717
CASS
Sentenza 7 marzo 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha esaminato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Livorno, il quale aveva rigettato l'appello cautelare del pubblico ministero contro il decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. La vicenda trae origine dall'occupazione di una porzione di demanio marittimo in località Fetovaia, Campo nell'Elba, da parte della società Barbatoja 1961 s.r.l., gestita dall'indagata AO RO. Il pubblico ministero riteneva che l'occupazione fosse arbitraria, poiché le concessioni demaniali marittime della società erano scadute il 20 dicembre 2020 e la richiesta di proroga era stata respinta dal Comune con provvedimento del 21 luglio 2021. Il Tribunale cautelare, tuttavia, aveva confermato il rigetto del sequestro, ritenendo che il provvedimento comunale non avesse esplicitamente dichiarato la decadenza della concessione e che, in virtù dell'art. 3 della L. n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024. Il Procuratore ricorrente contestava tale interpretazione, sostenendo che il diniego del Comune del 22 luglio 2021 configurasse una decadenza per cattivo uso e inadempienza, rendendo inapplicabili le proroghe legislative.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi dedotti non rientrassero tra quelli consentiti per l'impugnazione di provvedimenti cautelari reali. In particolare, la Corte ha evidenziato che la questione centrale riguardava l'interpretazione del provvedimento comunale del 22 luglio 2021, qualificandolo come un atto amministrativo il cui contenuto non può essere sindacato in sede di legittimità per erronea interpretazione, bensì solo in presenza di una motivazione omessa, apparente o manifestamente illogica. Il Tribunale cautelare, pur giungendo a una conclusione che il ricorrente riteneva errata, aveva fornito una motivazione che spiegava le ragioni per cui l'atto comunale non era stato considerato una dichiarazione di decadenza, ma un mero rigetto di proroga. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la valutazione del contenuto dell'atto amministrativo e le conclusioni tratte dal Tribunale cautelare esulavano dal perimetro del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 9717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9717
    Data del deposito : 7 marzo 2024

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