Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3187/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di PRIMO GRADO iscritta al n. 3187/2021 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. GIARDINO ELISABETTA
ATTORE
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. MARTINO LUCA
CONVENUTA
NONCHÈ
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. PANSA PAOLA
CONVENUTA E TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
contrariis reiectis; Con
- Dichiarare, all'esito dell'istruttoria espletata, l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro subito dal Parte_2 sig. e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni Pt_1 tutti subiti dal conchiudente sig. per la somma accertata in causa oltre Parte_1 ovviamente rivalutazione dal giorno del fatto al saldo effettivo ed interessi.
- condannare, in via di rivalsa, la terza chiamata in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma capitale che verrà quantificata a titolo di risarcimento del danno a favore del sig ltre Pt_1
1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre rimb forf 15% iva e cpa, e richiesta di distrazione a favore dell'antistatario difensore di parte attrice delle spese cui verrà condannata parte convenuta nonché delle spese di causa anticipate dal sottoscritto difensore (CU, marca, spese notifica).
Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in ragione dell'attività istruttoria dedotta e deducenda nei termini di legge, nel merito: in via di principalità: respingere integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e diritto, dovendosi l'accaduto imputarsi in via esclusiva alla condotta colposa dell'attore, con vittoria di spese e compensi. in via di subordine: previo accertamento, declaratoria e quantificazione in percentuale del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, contenere la condanna risarcitoria nei limiti di quanto ritenuto dovuto, anche in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il
CTU, secondo equità e giustizia, con vittoria di spese e compensi;
In ogni caso: per la denegata e non creduta ipotesi che la domanda attorea sia accolta – in tutto o in parte – con conseguente condanna dell'azienda convenuta al pagamento di somme in favore dell'attore, per capitale, interessi, accessori e spese, riservato al seguito ogni eventuale gravame, accertare, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la terza chiamata
[...]
corr. Torino, via Corte di Appello n. 11, in persona del l.r. pro tempore, alla CP_4 integrale manleva dell'azienda convenuta da ogni somma che fosse Controparte_1 dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore dell'attore Parte_1
relativamente all'evento dedotto in giudizio per capitale, interessi, rivalutazione
[...] monetaria, spese, imposte e compensi professionali, sia legali che peritali, nulla escluso, in forza delle obbligazioni di garanzia derivanti dalla polizza n. 2017/10/3022046 in atti.
Con condanna della terza chiamata alla rifusione in favore Controparte_4 della società convenuta e chiamante delle spese di lite (legali e peritali) sostenute ed a sostenersi sia per spese avversarie che per la propria difesa nel presente giudizio e per la chiamata in causa della società garante, anche ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 1917 comma III c.p.c.
Controparte_4
IN VIA PRELIMINARE
2 - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità ad agire di parte attrice nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare Controparte_5 inammissibile la domanda promossa dal Sig. contro l'esponente Parte_1 compagnia assicurativa, per tutte le ragioni esposte.
- Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
I.VA. e C.P.A. di legge, e successive occorrende.
NEL MERITO
In via principale
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, respingere ogni domanda formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e, conseguentemente, assolvere
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni Controparte_6 domanda contro la stessa proposta.
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. di legge, spese di CTU e di CTP, e successive occorrende.
- In ogni caso, respingere la domanda del Sig. nei confronti della Parte_1 convenuta in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, con sede in Revello (CN), in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte e, conseguentemente, assolvere Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla domanda di
[...] manleva della convenuta e da ogni pretesa avversa.
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. di legge, spese di CTU e di CTP, e successive occorrende.
In via meramente subordinata:
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o il concorso prevalente del fatto colposo del Sig. nella causazione dell'infortunio per cui è causa e, Parte_1 conseguentemente, respingere ex art. 1227 comma II c.c., le domande attoree o, in subordine, limitare ex art. 1227 comma I c.c. l'entità del risarcimento previa graduazione della responsabilità, e rapportare l'onere risarcitorio della convenuta
[...] CP
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 relativo grado di responsabilità residua alla stessa eventualmente ascrivibile, nonché in quello ulteriore costituito dal giusto e dal provato, previa decurtazione di quanto già percepito dal Sig. dall' per il medesimo infortunio, contenendo Parte_1 CP_8 quindi l'onere di manleva della entro gli stessi Controparte_6 limiti, e con applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza.
- Con il favore delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione notificato il 16.11.2021, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Cuneo la società in Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante con sede legale in Revello e la Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Torino per sentirli
[...] condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 7.06.2020 presso la società agricola convenuta;
assumeva infatti che In data
07/06/20 in tarda serata (in orario lavorativo) il sig. si trovava, in qualità di Pt_1 dipendente trasportatore della ditta O.R.A. s.r.l. con sede in Roreto di Cherasco (CN), operante nell'allevamento di pollame, presso l'Azienda Agricola Rubiolo di Revello (CN) ove doveva consegnare la merce ordinata e pesarla sulla piattaforma del peso di proprietà dell'azienda cliente. Durante le operazioni sulla piattaforma del peso il sig. a Pt_1 causa di una incurvatura anomala presente sulla piattaforma, inciampava e cadeva riportando un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
In base alle lesioni subite, tenuto conto dei parametri di cui alle tabelle di Milano, quantificava il danno in complessivi euro 13401,50 (di cui euro 5469,00 per danno biologico permanente -invalidità del 5%-, euro 5197,50 per invalidità temporanea e il residuo per personalizzazione).
2. Si costituiva la eccependo la nullità della notifica per difetto Parte_3 del termine a comparire;
eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata del terzo e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda atteso Controparte_4 che non era chiara la dinamica del sinistro, ma sicuramente la distorsione non si era verificata per una incurvatura anomala, quanto piuttosto per la distrazione dell'attore che era stato in azienda per il carico del pollame (e non per lo scarico) tantissime altre volte e quindi conosceva lo stato dei luoghi, illuminati nonostante l'ora serale.
3. Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva del Controparte_4 he non aveva azione diretta nei suoi confronti;
osservava nel merito che presso Pt_1 la società agricola assicurata non esisteva alcuna piattaforma elevatrice, ma un peso statico, orizzontale, a filo del pavimento, utilizzato da oltre vent'anni per la pesa dei camion;
evidenziava altresì che l'attore al Pronto Soccorso aveva dichiarato di essersi infortunato a casa e nella certificazione medica diretta all' di essersi distorto la CP_8 caviglia scendendo dal camion.
4. In esito alla prima udienza di comparizione del 9.02.2022 il Giudice respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e autorizzava la chiamata in causa del terzo a parte della convenuta, rinviando all'udienza del 13.07.2022. Controparte_2
Si costituiva la terza chiamata ribadendo le difese ed eccezioni già esposte con la prima costituzione in qualità di convenuta.
4 Il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza 10.02.2023 il Giudice ammetteva in parte le prove orali dedotte, che venivano espletate all'udienza del
31.03.2023 (con l'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
) e all'udienza del 9.05.2023 (con gli interrogatori formali). Tes_3
Con ordinanza 25.07.2023 il Giudice ordinava all' sede di Alba l'esibizione della CP_8 documentazione relativa al sinistro del sig. disponeva CTU medico legale. Pt_1
Espletata la consulenza, all'udienza del 28.03.2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.11.2024 della quale disponeva la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza in pari data, assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine sino al 13.01.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle repliche.
IN DIRITTO
Dinamica del sinistro.
Sia in base all'art. 2043 c.c. sia in base all'art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra il fatto illecito/la cosa in custodia e l'evento dannoso e, quindi, la ricollegabilità di quest'ultimo al fatto illecito del danneggiante o alla cosa da questi custodita.
Nell'atto di citazione assumeva genericamente che durante le Parte_1 operazioni di peso sulla piattaforma, a causa di una incurvatura anomala presente sulla piattaforma, inciampava e cadeva;
in sede di deduzioni istruttorie, l'attore precisava la dinamica nel seguente modo: capo 2) Durante le operazioni di scarico merce sulla piattaforma del peso il sig. nell'atto di discendere dal camion, inciampava a Pt_1 causa di un'incurvatura anomala presente sulla piattaforma e cadeva riportando un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
Quindi, la responsabilità per fatto illecito della convenuta risiederebbe nella presenza di una alterazione anomala della piattaforma di peso che avrebbe determinato l'inciampo all'atto della discesa dal camion.
Dalla istruttoria documentale e orale svolta, tuttavia, emerge che:
-l'infortunio avvenne il 7.06.2020 in tarda serata nel piazzale della società agricola convenuta, congruamente illuminato, nel momento in cui il condotto il camion Pt_1 sulla piattaforma di peso per il calcolo della tara prima del carico del pollame, scendeva dal mezzo;
-la piattaforma di peso si trova all'aperto, è fissa e leggermente elevata -nel punto in cui si ferma la cabina del camion- rispetto al piano di calpestio del cortile, con uno scivolo in cemento che attenua il dislivello, raccordando la piattaforma al cortile;
la piccola rampa serve apposta per attenuare il gradino tra il piano del peso e il piano del cortile (vedi foto sotto riportata);
5 - quella sera pioveva forte e per terra era bagnato;
-il conosceva benissimo lo stato dei luoghi e aveva più volte effettuato Pt_1
l'operazione di pesatura del camion per la tara presso la società agricola convenuta.
L'esatta dinamica del sinistro è riferita dal solo teste perché è l'unico Testimone_3 ad aver assistito ai fatti;
il testimone confermava la familiarità del con l'area Pt_1 cortilizia dove è posta la piattaforma di peso, nonché il fatto che fosse sera, piovesse e la piattaforma fosse fissa;
aggiungeva di avere visto che l'attore scendeva dal camion dopo averlo messo in corrispondenza della piattaforma al fine di fare la tara (che si praticava senza autista a bordo) e poi risalire;
precisava poi che: Capo 12 (poiché in ritardo sulla tabella di marcia, dopo aver fermato il camion sulla pesa, saltò giù d'impeto dall'abitacolo, scivolando non appena pose il piede a terra e cadendo sulla pavimentazione bagnata e sdrucciolevole): “Io l'ho visto scendere dal camion ed è scivolato. Ero lì e ho visto io.
6 Sul medesimo capo, peraltro, lo stesso attore in sede di interpello ammise la dinamica, salvo escludere di avere fretta e precisare di essere sceso “girandosi di schiena” per affrontare i 4 gradini del camion. Sempre il precisava in quella sede che, Pt_1 guardando il peso per salire sulla sinistra c'è un avvallo. Che non è presente sulla parte destra.
In realtà, come si evince dalle foto prodotte, non è un avvallo, ma uno “scivolo” ossia un raccordo in cemento inclinato di qualche centimetro.
Pur ammesso che l'attore si sia storto la caviglia appoggiando male il piede sullo “scivolo” che raccorda la piattaforma di peso al piano del cortile o scivolando sullo stesso, ciò non è sufficiente per ritenere responsabile del sinistro la convenuta proprietaria della piattaforma e ciò per la constatazione che (i) non c'era alcuna “incurvatura anomala sulla piattaforma” trattandosi di conformazione normale dei luoghi (laddove, come si è detto, la
“cunetta” in cemento serviva per raccordare il piano del peso in ferro al piano del cortile che in quel punto era più basso di qualche centimetro;
(ii) detta cunetta aveva una inclinazione dolce e non verticale ed era ben visibile perché non nascosta da alcunché; (iii) la conformazione dei luoghi era nota al erché non era la prima volta che andava Pt_1 presso la società agricola convenuta e che compiva quella operazione di pesatura del mezzo per la tara, anche in orari serali (vedi doc. 2 convenuta modelli di carico); (iv) anche se quella sera l'operazione si svolse quando era già buio, la zona era illuminata.
Non è pertanto ravvisabile in capo alla convenuta alcuna responsabilità, né ai sensi dell'art. 2043 c.c. -non essendo allegato né provato un profilo di colpa in capo alla convenuta-, né ai sensi dell'art. 2051 c.c. -non essendovi alcun nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso-, che va imputato esclusivamente alla disattenzione o malaccortezza del danneggiato che, nella discesa dal camion (magari affrettata in considerazione del ritardo nelle operazioni o anche solo per la eccessiva sicurezza dovuta all'esperienza nella operazione) ha messo male il piede procurandosi la distorsione della caviglia.
Anche invocando la più favorevole disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (che non presuppone la dimostrazione di una colpa in capo al custode), la responsabilità è esclusa, atteso che la situazione di possibile pericolo e danno (dovuta peraltro alla conformazione dei luoghi e non alla alterazione degli stessi) poteva essere agevolmente superata dalla adozione di normali cautele attese e prevedibili in relazione alla situazione di fatto (vedi Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, n.24416 in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
7 danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento dei danni patiti da un pedone per via della caduta avvenuta su un cordolo di cemento delimitante un contenitore di rifiuti, atteso che l'incidente era avvenuto in pieno giorno e che il cordolo sul quale era caduta la vittima era perfettamente visibile; vedi anche
Cassazione sez 3 n. 17443/2019: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
Cassazione sez. 3 n. 9754/2005: L'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e
l'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della S.C., la quale, nei limiti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è legittimata al solo controllo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione. (In applicazione del suindicato principio, con riferimento a ricorso avverso il rigetto di domanda di risarcimento dei danni sul presupposto che, nel mentre la danneggiata si trovava nei locali di un grande magazzino e si apprestava all'acquisto di un rossetto, era caduta a causa di un gradino <
La domanda va dunque respinta, non senza rilevare che l'attore per il medesimo sinistro ha già percepito dall' a settembre 2020, la somma di euro 5676,60 a titolo di indennità CP_8
8 per inabilità temporanea assoluta e, a marzo 2022, la somma di euro 4937,99 a titolo di indennizzo danno biologico (come da documentazione prodotta dall' su ordine del CP_9 giudice in quanto non versata spontaneamente in atti dall'attore).
Il rigetto nel merito della domanda assorbe le questioni controverse tra la società convenuta e la sua assicurazione.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'attore dovrà quindi rimborsare le spese di lite sia in favore della società agricola convenuta sia in favore della -che egli stesso ha convenuto Controparte_2 esercitando una inammissibile azione diretta in atto di citazione e poi di “rivalsa” nelle conclusioni definitive (azione anch'essa esperibile soltanto dalla convenuta assicurata e non dal terzo danneggiato). E ciò, peraltro, anche in applicazione del principio secondo cui
Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa. (vedi da ultimo Cassazione sez. 3 –
n. 2520/2025)
Tenuto conto del valore della controversia pari all'importo del risarcimento dei danni richiesto in citazione (euro 13.401,50), della non elevata complessità della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite delle controparti sono liquidate (per ciascuna) in euro 5.000 di cui euro 900 per la fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro
1.700 per la fase istruttoria ed euro 1.700 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 237,00 per esborsi esenti (CU) in favore della sola convenuta . CP_1
Le spese della CTU medico legale, liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3187/2021 R.G.T. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di , con la chiamata in causa del terzo
[...] Controparte_4 CP_4
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
[...]
1) respinge la domanda risarcitoria proposta dall'attore;
2) dichiara tenuto e condanna l'attore al rimborso delle spese Parte_1 processuali in favore delle controparti Controparte_1
e di che liquida -per ciascuna- in
[...] Controparte_4 complessivi euro 5000 per compensi, oltre 15% Spese Generali, CPA e IVA di legge se dovuta, oltre euro 237 in favore della sola Controparte_1
9 3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU Parte_1 medico legale come già separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Cuneo il 25/04/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
10