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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3162/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3162/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Carlino Annamaria) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Graci Salvatore e Vedda Angela) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/11/2020, , premettendo Parte_1 di avere contratto, in data 24.10.1992, matrimonio concordatario con CP_1 dalla cui unione erano nate due figlie, oramai maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della convenuta, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale violando il dovere coniugale di fedeltà.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda CP_1 principale ma chiedeva in riconvenzionale che la separazione venisse addebitata al ricorrente, colpevole a suo dire di aver reso intollerabile la convivenza a causa di condotte vessatorie e aggressive a danno di essa resistente nonché dalla violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale del 30.03.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'espletamento della prova per testi, all'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Vanno adesso esaminate le reciproche domande di addebito.
Quanto alla domanda formulata dal ricorrente, deve certamente ritenersi provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della convenuta.
La prova si ricava, in particolare, dagli screen shots ritraenti diversi messaggi telefonici scambiati dalla convenuta con l'amante, dai quali emerge in modo inconfutabile che avesse intrapreso una relazione con un altro uomo. CP_1
A tal proposito va osservato come i messaggi scambiati tramite l'applicazione
WhatsApp, acquisiti nel processo anche mediante mera produzione fotografica degli screenshot estrapolati da una chat, costituiscono documenti informatici che formano piena prova dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati purché non venga contestata la loro autenticità dalla parte contro cui sono stati prodotti (cfr., da ultimo,
Cass. ordinanza n.1254/2025).
Nel caso in esame, tali messaggi costituiscono una valida prova perché la ricorrente si è limitata a sostenere che non varrebbero quale prova senza contestare, alla prima difesa utile, né il contenuto né la provenienza dal suo telefono.
Provata quindi l'infedeltà deve ora evidenziarsi che la stessa può dirsi la causa della crisi.
Risulta dalle prospettazioni delle parti che, in data 24/10/2020, vi fu un violento litigio a seguito del quale aveva fatto ritorno, dalla Germania, a Licata. Parte_1
Secondo la prospettazione di – contestata dalla convenuta – il litigio Parte_1 sarebbe nato a [...] messaggi sopra menzionati.
Delle diverse prospettazioni, quella più credibile appare quella del ricorrente.
La teste (figlia delle parti) ha dichiarato di avere assistito a quel Testimone_1 litigio e che nell'occasione il padre aveva profferito parole pesanti nei confronti della madre (“ricordo che mio padre durante la lite di cui ho riferito ha detto parole come troia, prostituta e le ha detto a mia madre che doveva essere lei a mantenerlo con il suo lavoro di prostituta;
mio padre ha insultato pure me dandomi della prostituta solo perché difendevo mia madre”).
La teste ha inoltre negato che la lite fosse nata per il tradimento scoperto dal padre.
Su questo punto, la teste è apparsa poco attendibile e ciò, non solo per i rapporti non buoni con il padre, ma anche perché, nel negare che il motivo fosse il tradimento, non ha saputo tuttavia spiegare le ragioni di quel litigio così furibondo.
Al contrario, proprio dalle accuse lanciate dal padre (“ha detto parole come troia, prostituta”) è ragionevole ritenere che il motivo della lite sia stato proprio la scoperta del tradimento.
A questo episodio è seguito il rientro di nella casa coniugale, trovata a Parte_1 soqquadro dalla figlia la sottrazione di vecchie foto familiari, il cambio della Per_1 serratura e la pubblicazione di una foto ritraente un manichino con l'abito da sposa della convenuta.
Si tratta sicuramente di condotte che -sebbene fortemente censurabili -sono certamente scaturite dalla rabbia legata al tradimento e che rafforzano il convincimento che sia stato esso la causa della frattura. Né può ritenersi, come sostiene la convenuta, che la crisi sarebbe da ascrivere al fatto che , durante il matrimonio, lavorasse solo saltuariamente, essendo Parte_1 documentato e anche provato dai testi attorei che lo stesso è da tempo affetto da problemi alla vista che hanno ridotto la sua capacità lavorativa.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni e rispettivamente di anni 31 e 26, tenuto conto, da un Tes_1 Per_1 lato della loro età e dall'altro dello stato di salute precario di , allo stato Parte_1 disoccupato.
Va poi rigettata la domanda del ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto dei sussidi che lo stesso può richiedere per la patologia e del sostegno economico che la convenuta continua a dare alle figlie.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale, tenuto conto che la stessa ha ormai perso la sua connotazione di abitazione stabile della famiglia.
Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta stante la soccombenza sulla domanda di addebito;
la liquidazione va effettuata sulla base dei valori minimi delle tabelle di cui al d.m. 55/2014 stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
Licata (Ag) il 29/08/1963 e nata a [...] il [...] con CP_1 addebito a carico della convenuta;
condanna la convenuta a pagare a le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 3.943,0, di cui € 3.808,00 per compenso di avvocato e €
135,00 per spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 18.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)