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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6290 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
scaduto il termine del 05.12.2024, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. comunicato il 24.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 400/2008 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Floriana Bersani. Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Maria Ferritto. CP_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 In data 08.03.2013 il presente giudizio di appello è stato dichiarato interrotto senza essere più
riassunto. Con provvedimento comunicato il 24.10.2025 questa Corte ha quindi ravvisato l'opportunità
di fissare un'udienza al fine di verificare l'eventuale interesse delle parti a coltivare il giudizio disponendo la sua sostituzione con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il solo difensore dell'appellato ha curato il deposito di tali note e,
deducendo di essersi consultato col cliente, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio.
A questa Corte non resta pertanto che applicare l'art. 305 c.p.c. che così recita: “Il processo
deve essere proseguito o riassunto o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue”.
Detta estinzione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza. Quanto infine alle spese, trova applicazione l'art. 310 u.c. c.p.c. che recita: Le
spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo n. 400/2008 R.G. ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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