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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità sanitaria iscritta al n. 1091/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in Messina, C.da Cavalieri Sullaro, Faro Superiore Messinae ed elettivamente in via Ghibellina n. 9, presso lo studio dell'avv. Nicola An- dreozzi, C.F. , che lo rappresenta e difende. C.F._2
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Messina, via Cesare battisti n. 155, presso lo studio dell'avv. Carlo Autru
Ryolo ( ) , che lo rappresenta e difende. C.F._3
CONVENUTO
(C.F , P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale Dott. giusta procura a Controparte_4
rogito del Notaio di Roma del 29.9.2017 Rep. N. 87651 Persona_1
Racc. n. 24809, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mannino (Cod. Fisc. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via E.L. Pellegrino
n. 26.
CHIAMATA IN CAUSA
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione del 13.02.2017, conveniva in Controparte_1
giudizio il dott. ed esponeva: che, verso la fine dell'anno Controparte_2
2013 si rivolgeva al dott. per l'estrazione di un premolare e CP_2
l'applicazione di una protesi dentaria, completatasi nel dicembre 2014 ; che, dopo pochi mesi dall'applicazione, la protesi si rivelava difettosa, costringendolo a tornare dal dentista;
che, in quell'occasione si rendeva conto che nelle fatture relative al pagamento della predetta protesi non era stata specificato il tipo di intervento effettuato, ma era stato indicato soltanto, in via generica,
l'effettuazione di “cure odontoiatriche”, impedendone così l'operatività della garanzia;
che successivamente, stante il perdurare del disagio il professionista evidenziava la necessità di sostituire la protesi con una nuova, per la quale forniva un ulteriore preventivo di €. 1.400,00, appena 4 mesi dopo l'applicazione della protesi originaria. Quindi parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito: 1) condannare il convenuto alla restituzione della somma versata di €.
7.000,00 per l'istallazione della protesi, oltre interessi dal pagamento sino al soddisfo;
2) condannare altresì il convenuto al risarcimento del c.d. danno estetico e del danno alla vita di relazione da liquidare in via equitativa;
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi della lite.
Costituitosi in giudizio, dopo avere contestato le Controparte_2 deduzioni di parte avversa, preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la società quindi chiedeva il Controparte_3
rigetto delle domande attoree, in via gradata di essere manlevato dalla
Società assicuratrice e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €. 1.700,00, in ragione della prestazione professionale svolta in suo favore.
Parte convenuta precisava: che, in data 6.12.2016, si presentava presso il suo studio il dott. per sottoporsi ad una riabilitazione protesica;
che, in tale CP_2 occasione spiegava al paziente che la protesi gli sarebbe stata garantita per quindici anni a condizione che il paziente effettuasse – presso lo studio odontoiatrico installatore – visite semestrali di controllo lucidatura e pulizia (gratuite) e provvedesse, almeno una volta all'anno alla “ribasatura” (riassestamento della
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protesi), con spese a proprio carico”; che l'importo della prestazione veniva concordato in €. 7.000,00; che, insieme alla protesi, consegnava al cliente una serie di documenti, tra cui la garanzia, i codici della cartuccia usata per la costruzione della protesi;
che il paziente si sottoponeva a 5 controlli tra il 12.04.2014
e l'11.05.2015; che, nel corso dell'ultimo controllo si rammentava allo CP_1 che il mese successivo (marzo 2015) avrebbe dovuto subire – come da accordi – la
“ribasatura”; che il paziente non ha aderito all'invito; che il 27.04.2015 lo si sottoponeva a visita avendo perso un canino della propria CP_1
dentatura originale;
che l'apparecchio in uso allo veniva modificato CP_1 con l'aggiunta del dente perso e di un gancio in “Flexite”; che, diversi mesi dopo, in data 9.09.2015 l'attore lamentava che nel mese di agosto l'apparecchio si era fratturato e che lo aveva fatto riparare da altro tecnico;
che la riparazione era stata effettuata “applicando della resina a freddo in luogo del materiale originale in violazione di ogni protocollo”; che il CP_2
rappresentava allo che si poteva rimediare rimuovendo l'intera CP_1 resina a freddo ma che la garanzia originariamente fornita non avrebbe operato;
che il D'AN comunicava al sig. tramite la propria segretaria, che CP_1
avrebbe provveduto a riparare la protesi, nei termini sopra detti, gratuitamente, purchè quest'ultimo avesse provveduto a saldare il debito relativo al precedente intervento di installazione del canino e del gancio per l'importo di €. 1.770,00; che lo non ha provveduto al pagamento. CP_1
Autorizzata la chiamata in garanzia del terzo, si costituiva in giudizio,
in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_3
rilevava che nei confronti del dott. era stata proposta domanda CP_2 restitutoria, non coperta dalla polizza assicurativa, quindi contestava le domande di parte attrice e concludeva chiedendo: 1) ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsiasi altra statuizione rigettare la chiamata in causa effettuata dal convenuto dott. e la domanda di manleva ad Controparte_2 essa sottesa, per insussistenza ed inoperatività della garanzia assicurativa;
2) In via di assoluto subordine contenere l'obbligo di garanzia e manleva della deducente nei
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ristretti limiti del giusto e dovuto, avuto riguardo alle previsioni di polizza ed alla franchigia contrattuale ivi prevista. 3) Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del Presidente di sezione del 01.04.2021, la causa veniva assegnata a questo giudice.
Susseguitesi le fasi processuali, espletate le prove testimoniali, all'udienza del 6.02.2025, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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Il medico odontoiatra che nell'esecuzione di un contratto di cura per la realizzazione di protesi dentarie, anche mobili, non adempia con la dovuta diligenza professionale , cagionando il fallimento precoce della protesi, e l'insuccesso della prestazione, è responsabile per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto responsabile della progettazione e applicazione della protesi, ancorchè materialmente realizzata da altro tecnico. In tal caso il paziente ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate per la prestazione inesattamente eseguita, salvo il risarcimento del danno, ove provato. L'onere di provare l'inadempimento e il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente grava su quest'ultimo, mentre il medico ha l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
È fatto pacifico e incontestato dalle parti la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e il medico odontoiatra, contratto che ha avuto origine con l'accettazione del preventivo, la realizzazione della protesi dentaria mobile e il pagamento del corrispettivo. È incontestato anche l'evento lesivo, ossia la frattura della protesi verificatasi alcuni mesi dopo l'applicazione. Ciò che non risulta provato è il nesso causale tra la frattura prematura della protesi e il fatto dell'odontoiatra. Parte attrice non spiega come e in quale occasione sia avvenuta la frattura dell'apparecchio dentario, né la causa del fallimento protesico. Non risulta indicata alcuna condotta che
4 configuri una responsabilità colposa a carico dell'odontoiatra, né l'attore specifica se la frattura sia riconducibile ad un vizio di progettazione o di realizzazione dell'apparecchio protesico. Non vi è prova del nesso causale, quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento dell'odontoiatra. Ne consegue che non può riconoscersi la domanda di risarcimento. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che ,
"nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasto assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (cfr.
Cass. n. 29315 del 7 dicembre 2017; Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012,
Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017).
Preso atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale e della accettazione delle altre parti, nulla deve disporsi in merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta le domande di parte attrice.
Condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
e di delle spese di giudizio, che si liquidano Controparte_3
in €. 3.500,00 ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 24.06.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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