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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2024, n. 14932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14932 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO AR LI nato a [...] il [...] FR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. In data 23 febbraio 2024 il difensore dell'imputato NF, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso, e nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14932 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/03/2024 Ritenuto in fatto 1.NF AN e NO MA NA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Ivrea, in sede di rito abbreviato, previa declaratoria di proscioglimento di entrambi e dell'allora coimputato BR IN in relazione all'imputazione di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. n. 74 del 2000 e concessione, in loro favore, delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42, ha ridotto la pena loro inflitta in primo grado per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 prima parte n. 2, 223 - ascritto ad entrambi e a BR IN, condannato e non ricorrente - 216 comma 3 e 223, ascritto a NF e al BR - 216 prima parte n. 1, 223 - di cui risponde in questa sede il solo NF, assolta in primo grado la NO - 223 comma 2 n.
2 - ascritto ad entrambi e a BR - 223 comma 1 e comma 2 n.
1 - ascritto ad entrambi e a BR - 217 comma 1 n. 4, 224 n.
1 - ascritto ad entrambi e a BR - del R.D. n. 267/42; 110 cod. pen. , 5 D. Lgs. n. 74 del 2000 - ascritto a NF e BR - tutti commessi in qualità di amministratori della UNIVERSAL SERVICES S.R.L. (il NF amministratore unico dal gennaio 2012 al dicembre 2014, la NO amministratore unico da giugno 2008 a febbraio 2010 e, ancora, da dicembre 2010 a gennaio 2012), dichiarata fallita il 29 aprile 2016. 2.Gli atti di impugnazione sono stati sottoscritti da difensori abilitati e i motivi sono di seguito enunciati ai sensi e nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo di NF ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché la sentenza impugnata, nel rinviare alla pronuncia del primo giudice, avrebbe impropriamente attribuito al prevenuto tutte le attività illecite in concorso con BR IN, quando i testimoni sentiti, non smentiti dalle altre emergenze, avrebbero dichiarato come l'imputato si occupasse solo della direzione dei cantieri e come il "dominus" dell'impresa fosse il commercialista TU, che la gestiva insieme al BR;
la Corte di merito avrebbe ignorato tali elementi decisivi, anche nella prospettiva di ravvisarne una responsabilità a mero titolo di colpa, limitandosi ad affermare che il ricorrente, stante il ruolo formale rivestito, avrebbe potuto rendersi conto dello stato delle scritture. 2.2.11 secondo motivo ha sostanzialmente riproposto gli stessi argomenti ed ha insistito sulla violazione della legge penale a riguardo di tutte le imputazioni, anche con riferimento alla carenza di "ogni prova" dell'elemento oggettivo delle fattispecie e di quello soggettivo del dolo. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 58 della L. n. 689/81, perché la Corte d'appello, nel pronunciare sentenza, avrebbe dovuto statuire la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive di nuovo conio e richiedere all'imputato il relativo consenso. 2 2.4.L'unico motivo della NO si è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che avrebbe - da un lato - dichiarato inammissibile l'appello dell'imputata per difetto di specificità dei motivi e - dall'altro - ne avrebbe accolto il gravame in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, oltre a non replicare alle ragioni dell'impugnazione, non avrebbe considerato un documento decisivo, costituito dalla relazione ex art. 33 L.F., nella quale il curatore avrebbe avanzato "dubbi" sulla responsabilità dolosa della donna che, pur avendo assunto il ruolo di amministratore, non avrebbe mai avuto contezza dell'andamento societario. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E. sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. Ancora, osserva il collegio che i motivi dei ricorsi costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.Entrambi i ricorsi, infine, deducono nella sostanza vizi di motivazione (dal momento che la censura che investa l'erronea applicazione della legge riferita ad una carente ricostruzione delle 3 prove integra un potenziale vizio di motivazione), sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo rimarcare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 3. Mette conto osservare che nel diritto "vivente" è detto "prestanome" o "testa di legno" colui che sia titolare, in ambito societario, di una carica puramente "apparente", priva di collegamento con l'esercizio concreto di poteri gestori, in realtà di titolarità effettiva di terzi, interessati a non comparire ufficialmente nei rapporti con l'esterno. In carenza di elementi, che dovrebbero enuclearsi dalle argomentazioni contenute in sentenza, che consentano di ricondurre ai prevenuti l'attribuzione meramente strumentale di compiti apicali, i motivi di impugnazione precipitano nell'alveo della genericità e della manifesta infondatezza. Il tessuto probatorio articolato dalle pronunce di merito attribuisce invero ai due imputati la responsabilità cosciente e volontaria dei comportamenti delittuosi rispettivamente contestati nell'imputazione, come persuasivamente esplicitato, a titolo esemplificativo, dalle conclusioni rassegnate dal primo giudice secondo le quali "i coimputati RO e FR, oltre ad esercitare i loro ruoli formali in seno alla Società - appunto, e principalmente, mediante la sottoscrizione dei bilanci, fattivamente prestavano altresì il loro qualificato contributo alla gestione societaria, ponendo le loro informazioni a disposizione della linea decisionale della medesima, ed accettandone le scelte fondamentali, quali i pagamenti privilegiati in favore di TU e del fallimento VI.MAR, la sostituzione degli amministratori, nel 2012, di NO con Manfrin, e nel 2014, a seguito delle dimissioni di costui, con Bianco" (pag.31). 4 4.Più nello specifico, e con riferimento al ricorso di NF, la lettura della sentenza di primo grado (richiamata e condivisa da quella d'appello, pagg. 8-10), consente di rilevare che: NF, amministratore unico per circa tre anni, era al corrente dei fatti distrattivi di rilevanza penale (pag.10 sent. di primo grado quanto al distacco ingiustificato di beni materiali e pag. 26 sentenza di primo grado, a riguardo della "ennorragìa di soldi" e dei pagamenti "in nero" da lui effettuati a favore di BR IN, alle cui iniziative di depauperamento egli ha confessato di aver partecipato, sia pure in posizione subordinata); ha firmato i bilanci di esercizio del 2011 e del 2012 - oggetto degli artifici contabili di cui al capo 5), per i quali è intervenuta condanna per bancarotta fraudolenta impropria;
ha avuto la disponibilità materiale dell'impianto contabile, consegnatogli dal consulente TU G.Carlo e da lui restituito nel novembre del 2014, all'atto delle dimissioni, nelle mani di tale OR (pag. 9 sentenza di primo grado); si è occupato delle verifiche ed ispezioni nei cantieri delle opere di pulizia, anche nella veste di amministratore e di aspetti contabili dopo essersi confrontato con TU (teste Baù, pag. 25); è stato indicato dal coimputato BR IN come vero amministratore della società (pag. 25); ha contribuito ai pagamenti dei lauti compensi, di natura preferenziale, in favore di TU (pag.27). Le doglianze del ricorso, pertanto, oltre a non confrontarsi - minimamente - con tali enunciati, riportano "frammenti", decontestualizzati, delle deposizioni testimoniali nei termini riprodotti nel ricorso, senza rammentare che quest'ultimo non può sottrarsi all'onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazione di singoli ed "atomizzati" brani dei medesimi atti (sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) e che gli aspetti del giudizio che riguardano la valutazione e l'apprezzamento del significato dei dati probatori, testimonianze incluse, attengono esclusivamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti compromesso il discorso giustificativo ("interno") sulla loro capacità dimostrativa (tra le tante, sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). 5.11 terzo motivo della difesa NF è manifestamente infondato. La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01) - e tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81). La regola processuale di riferimento, correttamente invocabile, non è peraltro l'art. 545 bis cod. proc. pen., ma è l'art. 95 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, che prevede che le norme previste dal Capo terzo della Legge n. 689 del 1981 - quelle relative alle sanzioni 5 sostitutive - si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma (cfr. sez. 5, n. 50440 del 08/11/2023, Marchi, non mass.). Ed ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751). 6.Quanto al motivo elaborato dalla difesa NO, la ricorrente ripropone la generica enfatizzazione di una sua totale estraneità alla gestione societaria, desunta in definitiva dalle dichiarazioni autoreferenziali rese nel corso del procedimento (pag. 27 sent. primo grado), senza considerare che ella è stata contitolare del capitale di rischio dalla costituzione della società al 22 febbraio 2010,è stata designata quale beneficiaria del trust istituito dall'ex marito BR IN nel novembre 2010, ha ricoperto il ruolo di amministratrice dell'impresa dal giugno del 2008 al gennaio del 2012 (ad eccezione delle mensilità incluse tra il marzo e il dicembre 2010), ha percepito un compenso mensile di non marginale entità (2000 o 2500 euro, pag. 24 sent. primo grado), ne ha sottoscritto i bilanci del 2008 e del 2010 - quest'ultimo, presentato in fase di dissesto, oggetto di significative anomalie espositive, per le quali vi è stata sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria - è stata preposta alla direzione del personale, branca evidentemente strategica nell'ambito di un'impresa di pulizie, ha curato, almeno in parte, il maneggio del denaro, sottoscrivendo e movimentando assegni, si è interfacciata con il responsabile esterno della contabilità aziendale, TU AN (pag. 23 sentenza primo grado), anche a riguardo della predisposizione dei bilanci (pag.24); ella ha rivestito, inoltre, il ruolo di socia nelle compagini di altri società facenti capo a BR IN, come la VIMAR s.p.a., destinataria, tra l'altro, di una imponente distrazione di risorse finanziarie, destinate a transigere anche una sua posizione, oggetto di contenzioso intercorso con la curatela del fallimento di tale ultima società (pag. 10 sent. primo grado); come la BM s.r.I., che ha avuto rapporti commerciali con la fallita (pag.11); è stata indicata dalla teste IE quale "titolare", che impartiva le direttive nel periodo della sua amministrazione (pag.23 sent. primo grado), anche a riguardo di singoli adempimenti amministrativi e contabili (pag.24). La ragione di doglianza non si misura con tali segmenti espositivi, e, peraltro, si concentra sulla presunta declaratoria di inammissibilità dell'appello, che di contro le conclusioni rassegnate dalla sentenza impugnata non hanno pronunciato. 7.Pertanto, come nel complesso declinato dalla struttura delle sentenze del doppio grado di merito, gli imputati hanno disatteso gli obblighi di legge discendenti dalla rispettiva posizione 6 Il Presidente di garanzia, propria dell'amministratore di una società a responsabilità limitata (artt. 2475 e 2476 cod. civ.), che ineriscono all'osservanza dei doveri imposti dall'ordinamento giuridico, dall'atto costitutivo e dallo statuto per l'amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di salvaguardare i fattori economici, di vigilare sulla continuità aziendale e sui sintomi di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell'impresa a tutela delle aspettative dei creditori, ai quali sono di tutta evidenza funzionali i doveri di corretta tenuta ed aggiornamento dell'impianto contabile. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rispettivo ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. Ed invero, quanto alla condanna dell'imputato NF, ammesso al gratuito patrocinio a spese delle Stato, mentre la liquidazione di onorari e spese spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.P.R. n. 115 del 2002, deve essere ricordato che l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato D.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, Kaja, Rv. 270511).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/03/2024 Il consigliére estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. In data 23 febbraio 2024 il difensore dell'imputato NF, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso, e nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14932 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/03/2024 Ritenuto in fatto 1.NF AN e NO MA NA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Ivrea, in sede di rito abbreviato, previa declaratoria di proscioglimento di entrambi e dell'allora coimputato BR IN in relazione all'imputazione di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. n. 74 del 2000 e concessione, in loro favore, delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42, ha ridotto la pena loro inflitta in primo grado per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 prima parte n. 2, 223 - ascritto ad entrambi e a BR IN, condannato e non ricorrente - 216 comma 3 e 223, ascritto a NF e al BR - 216 prima parte n. 1, 223 - di cui risponde in questa sede il solo NF, assolta in primo grado la NO - 223 comma 2 n.
2 - ascritto ad entrambi e a BR - 223 comma 1 e comma 2 n.
1 - ascritto ad entrambi e a BR - 217 comma 1 n. 4, 224 n.
1 - ascritto ad entrambi e a BR - del R.D. n. 267/42; 110 cod. pen. , 5 D. Lgs. n. 74 del 2000 - ascritto a NF e BR - tutti commessi in qualità di amministratori della UNIVERSAL SERVICES S.R.L. (il NF amministratore unico dal gennaio 2012 al dicembre 2014, la NO amministratore unico da giugno 2008 a febbraio 2010 e, ancora, da dicembre 2010 a gennaio 2012), dichiarata fallita il 29 aprile 2016. 2.Gli atti di impugnazione sono stati sottoscritti da difensori abilitati e i motivi sono di seguito enunciati ai sensi e nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo di NF ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché la sentenza impugnata, nel rinviare alla pronuncia del primo giudice, avrebbe impropriamente attribuito al prevenuto tutte le attività illecite in concorso con BR IN, quando i testimoni sentiti, non smentiti dalle altre emergenze, avrebbero dichiarato come l'imputato si occupasse solo della direzione dei cantieri e come il "dominus" dell'impresa fosse il commercialista TU, che la gestiva insieme al BR;
la Corte di merito avrebbe ignorato tali elementi decisivi, anche nella prospettiva di ravvisarne una responsabilità a mero titolo di colpa, limitandosi ad affermare che il ricorrente, stante il ruolo formale rivestito, avrebbe potuto rendersi conto dello stato delle scritture. 2.2.11 secondo motivo ha sostanzialmente riproposto gli stessi argomenti ed ha insistito sulla violazione della legge penale a riguardo di tutte le imputazioni, anche con riferimento alla carenza di "ogni prova" dell'elemento oggettivo delle fattispecie e di quello soggettivo del dolo. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 58 della L. n. 689/81, perché la Corte d'appello, nel pronunciare sentenza, avrebbe dovuto statuire la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive di nuovo conio e richiedere all'imputato il relativo consenso. 2 2.4.L'unico motivo della NO si è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che avrebbe - da un lato - dichiarato inammissibile l'appello dell'imputata per difetto di specificità dei motivi e - dall'altro - ne avrebbe accolto il gravame in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, oltre a non replicare alle ragioni dell'impugnazione, non avrebbe considerato un documento decisivo, costituito dalla relazione ex art. 33 L.F., nella quale il curatore avrebbe avanzato "dubbi" sulla responsabilità dolosa della donna che, pur avendo assunto il ruolo di amministratore, non avrebbe mai avuto contezza dell'andamento societario. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E. sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. Ancora, osserva il collegio che i motivi dei ricorsi costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.Entrambi i ricorsi, infine, deducono nella sostanza vizi di motivazione (dal momento che la censura che investa l'erronea applicazione della legge riferita ad una carente ricostruzione delle 3 prove integra un potenziale vizio di motivazione), sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo rimarcare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 3. Mette conto osservare che nel diritto "vivente" è detto "prestanome" o "testa di legno" colui che sia titolare, in ambito societario, di una carica puramente "apparente", priva di collegamento con l'esercizio concreto di poteri gestori, in realtà di titolarità effettiva di terzi, interessati a non comparire ufficialmente nei rapporti con l'esterno. In carenza di elementi, che dovrebbero enuclearsi dalle argomentazioni contenute in sentenza, che consentano di ricondurre ai prevenuti l'attribuzione meramente strumentale di compiti apicali, i motivi di impugnazione precipitano nell'alveo della genericità e della manifesta infondatezza. Il tessuto probatorio articolato dalle pronunce di merito attribuisce invero ai due imputati la responsabilità cosciente e volontaria dei comportamenti delittuosi rispettivamente contestati nell'imputazione, come persuasivamente esplicitato, a titolo esemplificativo, dalle conclusioni rassegnate dal primo giudice secondo le quali "i coimputati RO e FR, oltre ad esercitare i loro ruoli formali in seno alla Società - appunto, e principalmente, mediante la sottoscrizione dei bilanci, fattivamente prestavano altresì il loro qualificato contributo alla gestione societaria, ponendo le loro informazioni a disposizione della linea decisionale della medesima, ed accettandone le scelte fondamentali, quali i pagamenti privilegiati in favore di TU e del fallimento VI.MAR, la sostituzione degli amministratori, nel 2012, di NO con Manfrin, e nel 2014, a seguito delle dimissioni di costui, con Bianco" (pag.31). 4 4.Più nello specifico, e con riferimento al ricorso di NF, la lettura della sentenza di primo grado (richiamata e condivisa da quella d'appello, pagg. 8-10), consente di rilevare che: NF, amministratore unico per circa tre anni, era al corrente dei fatti distrattivi di rilevanza penale (pag.10 sent. di primo grado quanto al distacco ingiustificato di beni materiali e pag. 26 sentenza di primo grado, a riguardo della "ennorragìa di soldi" e dei pagamenti "in nero" da lui effettuati a favore di BR IN, alle cui iniziative di depauperamento egli ha confessato di aver partecipato, sia pure in posizione subordinata); ha firmato i bilanci di esercizio del 2011 e del 2012 - oggetto degli artifici contabili di cui al capo 5), per i quali è intervenuta condanna per bancarotta fraudolenta impropria;
ha avuto la disponibilità materiale dell'impianto contabile, consegnatogli dal consulente TU G.Carlo e da lui restituito nel novembre del 2014, all'atto delle dimissioni, nelle mani di tale OR (pag. 9 sentenza di primo grado); si è occupato delle verifiche ed ispezioni nei cantieri delle opere di pulizia, anche nella veste di amministratore e di aspetti contabili dopo essersi confrontato con TU (teste Baù, pag. 25); è stato indicato dal coimputato BR IN come vero amministratore della società (pag. 25); ha contribuito ai pagamenti dei lauti compensi, di natura preferenziale, in favore di TU (pag.27). Le doglianze del ricorso, pertanto, oltre a non confrontarsi - minimamente - con tali enunciati, riportano "frammenti", decontestualizzati, delle deposizioni testimoniali nei termini riprodotti nel ricorso, senza rammentare che quest'ultimo non può sottrarsi all'onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazione di singoli ed "atomizzati" brani dei medesimi atti (sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) e che gli aspetti del giudizio che riguardano la valutazione e l'apprezzamento del significato dei dati probatori, testimonianze incluse, attengono esclusivamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti compromesso il discorso giustificativo ("interno") sulla loro capacità dimostrativa (tra le tante, sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). 5.11 terzo motivo della difesa NF è manifestamente infondato. La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01) - e tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81). La regola processuale di riferimento, correttamente invocabile, non è peraltro l'art. 545 bis cod. proc. pen., ma è l'art. 95 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, che prevede che le norme previste dal Capo terzo della Legge n. 689 del 1981 - quelle relative alle sanzioni 5 sostitutive - si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma (cfr. sez. 5, n. 50440 del 08/11/2023, Marchi, non mass.). Ed ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751). 6.Quanto al motivo elaborato dalla difesa NO, la ricorrente ripropone la generica enfatizzazione di una sua totale estraneità alla gestione societaria, desunta in definitiva dalle dichiarazioni autoreferenziali rese nel corso del procedimento (pag. 27 sent. primo grado), senza considerare che ella è stata contitolare del capitale di rischio dalla costituzione della società al 22 febbraio 2010,è stata designata quale beneficiaria del trust istituito dall'ex marito BR IN nel novembre 2010, ha ricoperto il ruolo di amministratrice dell'impresa dal giugno del 2008 al gennaio del 2012 (ad eccezione delle mensilità incluse tra il marzo e il dicembre 2010), ha percepito un compenso mensile di non marginale entità (2000 o 2500 euro, pag. 24 sent. primo grado), ne ha sottoscritto i bilanci del 2008 e del 2010 - quest'ultimo, presentato in fase di dissesto, oggetto di significative anomalie espositive, per le quali vi è stata sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria - è stata preposta alla direzione del personale, branca evidentemente strategica nell'ambito di un'impresa di pulizie, ha curato, almeno in parte, il maneggio del denaro, sottoscrivendo e movimentando assegni, si è interfacciata con il responsabile esterno della contabilità aziendale, TU AN (pag. 23 sentenza primo grado), anche a riguardo della predisposizione dei bilanci (pag.24); ella ha rivestito, inoltre, il ruolo di socia nelle compagini di altri società facenti capo a BR IN, come la VIMAR s.p.a., destinataria, tra l'altro, di una imponente distrazione di risorse finanziarie, destinate a transigere anche una sua posizione, oggetto di contenzioso intercorso con la curatela del fallimento di tale ultima società (pag. 10 sent. primo grado); come la BM s.r.I., che ha avuto rapporti commerciali con la fallita (pag.11); è stata indicata dalla teste IE quale "titolare", che impartiva le direttive nel periodo della sua amministrazione (pag.23 sent. primo grado), anche a riguardo di singoli adempimenti amministrativi e contabili (pag.24). La ragione di doglianza non si misura con tali segmenti espositivi, e, peraltro, si concentra sulla presunta declaratoria di inammissibilità dell'appello, che di contro le conclusioni rassegnate dalla sentenza impugnata non hanno pronunciato. 7.Pertanto, come nel complesso declinato dalla struttura delle sentenze del doppio grado di merito, gli imputati hanno disatteso gli obblighi di legge discendenti dalla rispettiva posizione 6 Il Presidente di garanzia, propria dell'amministratore di una società a responsabilità limitata (artt. 2475 e 2476 cod. civ.), che ineriscono all'osservanza dei doveri imposti dall'ordinamento giuridico, dall'atto costitutivo e dallo statuto per l'amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di salvaguardare i fattori economici, di vigilare sulla continuità aziendale e sui sintomi di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell'impresa a tutela delle aspettative dei creditori, ai quali sono di tutta evidenza funzionali i doveri di corretta tenuta ed aggiornamento dell'impianto contabile. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rispettivo ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. Ed invero, quanto alla condanna dell'imputato NF, ammesso al gratuito patrocinio a spese delle Stato, mentre la liquidazione di onorari e spese spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.P.R. n. 115 del 2002, deve essere ricordato che l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato D.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, Kaja, Rv. 270511).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/03/2024 Il consigliére estensore