TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8223 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14702/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO STEFANO, con studio
[...] C.F._6 in CORSO MATTEOTTI 5 ABBIATEGRASSO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREVANI Controparte_1 P.IVA_1
DO con studio in PIAZZA DELLA VITTORIA, 2 27100 PAVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e quali genitori Parte_2 Parte_1 esercenti la potestà sul minore , nonché e , in Persona_1 Parte_3 Parte_4 qualità di nonni materni, e e , in qualità di nonni paterni, hanno Parte_5 Parte_6 convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l per sentire accertare la responsabilità CP_2 contrattuale di tale struttura per le gravi lesioni riportate dal minore dopo la nascita, da ritenersi ascrivibili ad una condotta colposa in capo ai sanitari che si erano occupati del ricovero della gestante e della fase prodromica del parto.
pagina 1 di 8 Gli attori hanno, in particolare, lamentato l'omissione di controlli e monitoraggi frequenti della gestante, nonché un ritardo nell'esecuzione del parto cesareo, pur in presenza di una condizione di sofferenza fetale riscontrata sin dal momento del ricovero.
Secondo la prospettazione attorea, tale condotta determinò un ritardo del trattamento dell'infezione manifestata dal bambino alla nascita, contribuendo a cagionare o, comunque, ad aggravare i danni da lui subiti.
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito da
[...]
, del danno patrimoniale futuro per le spese di cura ed assistenza a lui necessarie, nonché del Persona_1 danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori e dai nonni in conseguenza delle gravi condizioni di salute del minore.
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo: CP_2
- la prescrizione delle azioni proposte dai genitori e dai nonni del minore, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità invocata a carico della convenuta, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione;
- la prescrizione, altresì, dell'azione proposta dai genitori quali esercenti la potestà sul minore – nonché dai genitori in proprio e dai nonni, laddove la responsabilità invocata nei confronti della convenuta fosse da considerarsi di natura contrattuale – in ragione della mancata interruzione della stessa nel termine decennale;
- il difetto di prova della legittimazione attiva in capo agli attori, con particolare riferimento ai nonni paterni;
- l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree sia con riguardo all'an – stante l'assenza di profili di colpa del personale sanitario, che aveva monitorato adeguatamente e costantemente la gestante nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, nonché la mancanza di nesso causale tra la condotta della struttura ospedaliera e i danni riportati dal minore, riconducibili alla sua condizione di grave prematurità – sia con riferimento al quantum.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale e, all'esito del deposito della relazione, è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1) Le questioni rilevanti nel giudizio
In base al contenuto dell'atto introduttivo, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità dell' in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di e del CP_2 Parte_2 minore nel corso del ricovero della gestante e nella fase prodromica del parto, sotto il Persona_1 profillo dell'inadeguatezza e del ritardo delle prestazioni rese.
Secondo la prospettazione attorea, il personale sanitario non effettuò i controlli e i monitoraggi richiesti dalla condizione di sofferenza fetale riscontrata al momento del ricovero della gestante e procedette in ritardo all'esecuzione del parto cesareo.
pagina 2 di 8 Con riferimento al nesso causale, gli attori hanno ricondotto le gravi patologie riportate dal minore all'infezione manifestata alla nascita, ritenendo che la stessa potesse essere evitata o, comunque, contrastata e arginata attraverso l'esecuzione di monitoraggi e controlli frequenti nella fase antecedente al parto, nonché con l'esecuzione tempestiva del taglio cesareo.
2) L'eccezione di prescrizione svolta dall' CP_2
In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta, atteso il carattere preliminare della stessa rispetto alla disamina del merito.
A tal fine, si rende necessario chiarire se il rapporto giuridico instauratosi tra gli attori e la convenuta abbia natura contrattuale ovvero extracontrattuale, dal momento che, nel primo caso, il termine di prescrizione ha durata decennale, mentre, nel secondo caso, quinquennale.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dai genitori di sia iure Persona_1 proprio sia in qualità di esercenti la potestà sul minore, la responsabilità della convenuta ha natura contrattuale.
Infatti, il contratto di spedalità concluso tra la gestante e la struttura sanitaria al momento del ricovero ospedaliero si sostanzia in un contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti sia del nato sia del marito della partoriente. Tali soggetti, dunque, possono agire nei confronti del nosocomio per far valere la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni cui lo stesso è tenuto in forza del contratto stipulato con la gestante nel termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29 luglio 2004 n. 14488, Cass. civ., sez. 3,
20 giugno 2024 n. 17113).
La domanda risarcitoria spiegata da e , nonché da e Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di nonni, rispettivamente, materni e paterni del minore, relativa al danno da lesione Parte_6 del rapporto parentale, è volta, invece, a far valere una responsabilità extracontrattuale della struttura e soggiace, pertanto, a un termine di prescrizione quinquennale. Non può, infatti, ritenersi che tali soggetti rientrino tra i terzi protetti dal contratto concluso tra la gestante e l'ospedale, in quanto portatori di un interesse autonomo rispetto a quello regolato negozialmente (cfr. Cass. civ., ord. sez. 3, 21 febbraio 2025 n. 4644).
Tanto premesso, onde valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' occorre individuare CP_2 correttamente la decorrenza del termine di prescrizione.
Infatti, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica si colloca nel momento in cui il pregiudizio può, con l'uso dell'ordinaria diligenza, essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario, non coincidendo necessariamente né con il giorno del verificarsi del danno né con la manifestazione della malattia all'esterno (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 settembre 2013 n. 2175,
Cass. civ., sez. 3, 29 ottobre 2023 n. 29859).
Sulla base delle cartelle cliniche prodotte dall' si evince che fu possibile prendere contezza del CP_2 ritardo psicomotorio emerso nel corso dello sviluppo neurocomportamentale del minore soltanto all'inizio del
2015. Infatti, sulla base dei documenti allegati dalla convenuta, nel febbraio del 2014, quando il minore fu ricoverato per bronchite asmatica, nell'anamnesi non era presente alcun riferimento circa un possibile ritardo psicomotorio dello stesso (cfr. p. 3 doc. 3 convenuta). pagina 3 di 8 Tale disturbo venne, invece, ipotizzato per la prima volta nel dicembre 2014, all'esito di una visita ambulatoriale eseguita su indicazione delle educatrici della scuola materna (cfr. p. 1 doc. 5 convenuta), e trovò definitiva conferma in seguito agli ulteriori approfondimenti eseguiti nel marzo del 2015, che portarono, in data
26.03.2015, alla diagnosi di ritardo psicomotorio (cfr. p. 1 doc. 4 convenuta).
Deve, dunque, ritenersi che fosse possibile avere consapevolezza dei danni subiti , Persona_1 nonché della astratta riconducibilità degli stessi alla condotta colposa dei sanitari in concomitanza della sua nascita, soltanto a far data dal 26.03.2015 e che, pertanto, il termine di prescrizione iniziò a decorrere da tale momento.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta rispetto alle domande proposte da e Parte_2
, sia iure proprio sia quali genitori esercenti la potestà sul minore, è infondata, in quanto il Parte_1 presente giudizio è stato pacificamente instaurato nel termine di prescrizione decennale.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di prescrizione svolta dall' rispetto all'azione CP_2 risarcitoria esercitata da e da nonché da e da Parte_4 Parte_3 Parte_5
, in qualità di nonni, rispettivamente, materni e paterni, di . Infatti, gli Parte_6 Persona_1 attori hanno allegato di aver interrotto la prescrizione soltanto con la missiva del 20.01.2022, quando l'azione era ormai prescritta da quasi due anni.
3) La consulenza medico legale
Dalla relazione redatta dai CTU dott. , dott. dott. e dott. Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 emergono i seguenti dati:
a) secondigravida, con gravidanza misconosciuta, venne ricoverata il 21 marzo 2012 presso Parte_2
l'Ospedale di Rho per rottura pretermine, fuori travaglio, delle membrane;
b) al momento del ricovero, furono eseguite un'ecografia e una cardiotocografia. La paziente venne sottoposta a terapia tocolitica per permettere l'induzione della maturazione polmonare, nonché a terapia antibiotica a scopo profilattico. I monitoraggi cardiotocografici eseguiti il 22 e 23 marzo risultarono nella norma e non fu mai riscontrata tachicardia fetale. Dagli esami ematici, dalle cardiotocografie e dalle ecografie effettuate, si evince che le condizioni cliniche materne e fetali rimasero invariate fino al 24 marzo;
c) il 24 marzo furono effettuati due controlli cardiotocografici, rispettivamente dalle 17.35 alle 18.50 e dalle
19.45 alle 20.25, ed entrambi documentarono assenza di attività contrattile e di alterazioni della frequenza cardiaca fetale. Alle 21 la paziente riferì dolori pelvici e venne rivalutata, con ecografia transvaginale e addominale e rilievo della frequenza cardiaca fetale. Alle 22.15 fu iniziata una registrazione cardiotocografica per riferita attività contrattile. Riscontrata una bradicardia fetale alle 22.43, alle 22.50 si decise di procedere a taglio cesareo e, alle 23.19, nacque;
Persona_1
d) alla nascita, si manifestò un quadro di sofferenza neonatale caratterizzato da cianosi, apnea, ipotono e bradicardia;
inoltre, l'esame istologico della placenta rilevò una condizione di intensa corion-amnionite cronica e funicolo con arteria ombelicale singola;
pagina 4 di 8 e) il neonato fu sottoposto a rianimazione primaria e a terapia antibiotica, venne intubato e ventilato meccanicamente. Nella seconda giornata di vita gli venne diagnosticata una sepsi precoce, risolta con la terapia antibiotica già in corso;
inoltre, fu riscontrata una emorragia intraventricolare e venne segnalata iperecogenicità patologica a carico del parenchima cerebrale. Nella ventunesima e nella trentesima giornata di vita si verificarono due nuove sepsi neonatali tardive, trattate con terapia antibiotica. L'11 maggio 2021 il bambino venne dimesso in buone condizioni generali, con terapia antiepilettica e con un programma di follow-up clinico e neuroradiologico;
e) l'attuale condizione clinica vede il minore affetto da un ritardo psicomotorio e da un disturbo dello spettro autistico;
f) in particolare, per quanto concerne la condizione di ritardo psicomotorio del bambino, i CTU hanno evidenziato che, sulla base del quadro clinico, neuroradiologico e neurofisiologico, è altamente probabile che, già nella prima giornata di vita, fosse presente una condizione di sofferenza cerebrale. Sotto il profilo causale, dalla relazione tecnica si evince la riconducibilità di tale condizione alla prima sepsi manifestatasi nel bambino – essendo estremamente improbabile che possano avervi contribuito le due infezioni tardive – o, alternativamente, all'emorragia intraventricolare di 1° grado;
g) in entrambe le ipotesi, i consulenti hanno concluso per la non delineabilità di elementi di censura in capo ai sanitari intervenuti nella cura della gestante e del neonato;
h) infatti, da un lato, la prima sepsi si caratterizza per una trasmissione verticale e, quindi, naturale, dalla madre al feto. La relazione peritale esclude che detta complicanza infettiva sia stata misconosciuta o diagnosticata tardivamente dai sanitari ovvero che siano riscontrabili profili di superficialità nella prevenzione o nel trattamento dell'infezione. Dall'altro lato, secondo la ricostruzione dei CTU, l'emorragia intraventricolare di 1° grado è una patologia frequente nei neonati prematuri con un peso alla nascita inferiore a 1.500 gr. Nel caso specifico, si è ritenuto che tale emorragia, per le tempistiche e le caratteristiche con cui si verificò, costituisca con elevatissima probabilità una complicanza della condizione di prematurità di Persona_1 rispetto a cui non appaiono ravvisabili condotte censurabili del personale medico;
i) per quanto, invece, concerne il disturbo dello spettro autistico presentato da , i CTU Persona_1 hanno escluso che detta condizione patologica sia correlabile causalmente con eventi patologici intervenuti in epoca neonatale.
A seguito dell'invio delle osservazioni del CTP dell'attrice, i consulenti tecnici hanno ribadito le conclusioni rese nella bozza, evidenziando quanto segue:
- il 24 marzo 2012 vennero eseguite tre registrazioni cardiotocografiche, rispettivamente, dalle 7.17 alle 8.15, dalle 17.35 alle 18.40 e dalle 19.59 alle 20.30, che risultarono nella norma e non registrarono alcuna attività contrattile;
- nella stessa giornata, vennero eseguite due ecografie, una alle 11.45 e l'altra alle 20.50, entrambe con esito di normalità;
pagina 5 di 8 - alla luce dei valori emogasanalitici cordonali, un'eventuale anticipazione del taglio cesareo non avrebbe apportato alcun vantaggio al minore;
- le sepsi manifestatesi alla ventunesima e alla trentesima giornata di vita del neonato sono inquadrabili come infezioni nosocomiali;
il trattamento tempestivo e corretto delle infezioni mediante idonea antibioticoterapia ne consentì la risoluzione in tempi breve e senza reliquati.
4) La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, non risultano configurabili gli elementi costitutivi dell'illecito alla struttura convenuta.
In via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ.
Nel caso in esame, da un lato, i rilievi svolti nell'elaborato peritale non consentono di ritenere assolto l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato da parte attrice – costituito dalle gravi patologie da cui è affetto – e la prestazione sanitaria resa dalla convenuta;
dall'altro lato, le verifiche Persona_1 svolte portano ad escludere la fondatezza delle allegazioni attoree sull'inesatto adempimento del personale dell' . Parte_7
In particolare, l'esame della vicenda e la valutazione della documentazione clinica acquisita al giudizio hanno evidenziato la corretta gestione della paziente da parte dei sanitari dell' . Parte_7
Sin dal momento del ricovero, infatti, la gestante venne costantemente monitorata e sottoposta a terapia tocolitica e antibiotica.
Nella giornata del 24 marzo 2012, furono eseguite tre cardiotocografie e due ecografie, tutte con esito nella norma, e, non appena fu riscontrata una condizione di bradicardia fetale, si decise di procedere al taglio cesareo.
I consulenti hanno chiarito come la condotta dei medici sia immune da censure, sottolineando l'adeguatezza e la pagina 6 di 8 tempestività degli accertamenti effettuati e precisando che un'eventuale anticipazione del taglio cesareo non avrebbe comportato alcun vantaggio al bambino, come dimostrato dall'assenza di acidosi alla nascita.
Peraltro, i CTU, in risposta alle osservazioni dei CTP di parte attrice, hanno evidenziato che i monitoraggi effettuati sulla gestante dopo le 21 furono conformi alla condizione clinica della paziente e del feto, atteso che, dall'ultima ecografia espletata, il battito fetale risultò pienamente nella norma.
Sotto il profilo del nesso causale, l'elaborato peritale ha escluso la sussistenza di qualsiasi correlazione tra la condotta dei sanitari e le patologie da cui il minore è affetto.
Secondo la ricostruzione dei consulenti tecnici, il ritardo psicomotorio di è Controparte_3 eziologicamente correlato alla sepsi neonatale o, alternativamente, all'emorragia intraventricolare di 1° grado, entrambe manifestatesi sin dalla prima giornata di vita del bambino.
In particolare, i CTU hanno escluso che la condotta dei sanitari possa avere avuto un ruolo causale nell'insorgenza ovvero nello sviluppo dell'infezione. Sotto il primo profilo, infatti, è stato ampiamente chiarito come la sepsi neonatale sia un'infezione che viene trasmessa naturalmente dalla madre al feto;
quanto al secondo profilo, è emerso che la gestante e il feto furono monitorati costantemente e che, non appena venne riscontrata una condizione di sofferenza fetale, si decise di intervenire.
Le osservazioni del CTP degli attori e le deduzioni svolte dalla difesa sul punto non si reputano idonee né a disattendere il giudizio espresso dagli ausiliari del giudice, né a disporre approfondimenti tecnici.
Le repliche svolte dai consulenti tecnici appaiono, infatti, esaustive ed evidenziano che gli accertamenti eseguiti sulla gestante e sul feto nel corso della giornata del 24 marzo 2012 – due ecografie e quattro cardiotocografie – furono adeguati, per modalità e frequenza, alla condizione della paziente. Infatti, sulla base degli esami espletati
– e, in particolare, delle cardiotocografie eseguite dalle 17.35 alle 18.40 e dalle 19.59 alle 20.30, nonché dell'ecografia effettuata intorno alle 21, dopo la riferita attività contrattile – si evince che non si verificò mai una condizione di sofferenza fetale. La bradicardia venne infatti riscontrata soltanto intorno alle 22.43 e la determinazione dei sanitari nel senso del taglio cesareo fu pressoché immediata. Inoltre, i CTU hanno evidenziato la presenza di elementi oggettivi escludenti la sussistenza di uno stato di ipossia prolungato, costituiti dai dati emogasanalitici cordonali al momento della nascita, rilevando, quindi, come un'eventuale anticipazione del parto non avrebbe comportato alcun miglioramento per il bambino.
In ogni caso, anche i consulenti di parte e la difesa degli attori non hanno fornito alcun elemento da cui desumere che l'anticipazione del taglio cesareo avrebbe potuto determinare una variazione nel trattamento della sepsi, essendosi accertata la somministrazione della terapia antibiotica già alla madre ed al minore sin dalla nascita, ed incidere, quindi, sulle conseguenze riportate dal minore.
Quanto alle altre due infezioni, considerate tardive, non risultano inficiate le conclusioni dei CTU sulla irrilevanza delle stesse sul decorso clinico del neonato, essendo del tutto inidonee a provocare le patologie e la sintomatologia successivamente riscontrata pagina 7 di 8 I consulenti hanno, altresì, escluso qualsiasi correlazione causale tra la condotta dei sanitari e il ritardo psicomotorio di qualora detto disturbo fosse da ricondursi all'emorragia Persona_1 intraventricolare di 1° grado riscontrata nel paziente sin dalla prima giornata di vita.
Sulla base della letteratura scientifica, infatti, tale condizione costituisce, in generale, una complicanza molto frequentemente correlata alla condizione di prematurità dei bambini e, secondo il giudizio dei CTU, la vicenda di rientra in tale casistica, proprio alla luce delle tempistiche e delle caratteristiche cliniche con Persona_1 cui tale fenomeno si è manifestato.
Alla luce di ciò, il comportamento del personale medico non risulta avere avuto alcuna incidenza sul verificarsi dell'emorragia e delle correlate conseguenze neurologiche ed in termini di ritardo mentale.
Infine, l'elaborato peritale appare condivisibile nella parte in cui esclude la ravvisabilità di qualsiasi correlazione tra il disturbo dello spettro autistico presentato da e gli eventi patologici intervenuti in Persona_1 epoca neonatale, attesa l'impossibilità, allo stato, di individuare univocamente i fattori causali di tale condizione.
A fronte di ciò, le domande attoree non possono essere accolte.
5) Le spese del giudizio
Si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori e la convenuta, dovendosi considerare che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile accertare che l'evento di danno allegato non è riconducibile all'operato dei sanitari dell' di Pt_7
Rho.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte da , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di Parte_5 Parte_6 CP_2
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e le spese di CTU.
Milano, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14702/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO STEFANO, con studio
[...] C.F._6 in CORSO MATTEOTTI 5 ABBIATEGRASSO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREVANI Controparte_1 P.IVA_1
DO con studio in PIAZZA DELLA VITTORIA, 2 27100 PAVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e quali genitori Parte_2 Parte_1 esercenti la potestà sul minore , nonché e , in Persona_1 Parte_3 Parte_4 qualità di nonni materni, e e , in qualità di nonni paterni, hanno Parte_5 Parte_6 convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l per sentire accertare la responsabilità CP_2 contrattuale di tale struttura per le gravi lesioni riportate dal minore dopo la nascita, da ritenersi ascrivibili ad una condotta colposa in capo ai sanitari che si erano occupati del ricovero della gestante e della fase prodromica del parto.
pagina 1 di 8 Gli attori hanno, in particolare, lamentato l'omissione di controlli e monitoraggi frequenti della gestante, nonché un ritardo nell'esecuzione del parto cesareo, pur in presenza di una condizione di sofferenza fetale riscontrata sin dal momento del ricovero.
Secondo la prospettazione attorea, tale condotta determinò un ritardo del trattamento dell'infezione manifestata dal bambino alla nascita, contribuendo a cagionare o, comunque, ad aggravare i danni da lui subiti.
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito da
[...]
, del danno patrimoniale futuro per le spese di cura ed assistenza a lui necessarie, nonché del Persona_1 danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori e dai nonni in conseguenza delle gravi condizioni di salute del minore.
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo: CP_2
- la prescrizione delle azioni proposte dai genitori e dai nonni del minore, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità invocata a carico della convenuta, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione;
- la prescrizione, altresì, dell'azione proposta dai genitori quali esercenti la potestà sul minore – nonché dai genitori in proprio e dai nonni, laddove la responsabilità invocata nei confronti della convenuta fosse da considerarsi di natura contrattuale – in ragione della mancata interruzione della stessa nel termine decennale;
- il difetto di prova della legittimazione attiva in capo agli attori, con particolare riferimento ai nonni paterni;
- l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree sia con riguardo all'an – stante l'assenza di profili di colpa del personale sanitario, che aveva monitorato adeguatamente e costantemente la gestante nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, nonché la mancanza di nesso causale tra la condotta della struttura ospedaliera e i danni riportati dal minore, riconducibili alla sua condizione di grave prematurità – sia con riferimento al quantum.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale e, all'esito del deposito della relazione, è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1) Le questioni rilevanti nel giudizio
In base al contenuto dell'atto introduttivo, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità dell' in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di e del CP_2 Parte_2 minore nel corso del ricovero della gestante e nella fase prodromica del parto, sotto il Persona_1 profillo dell'inadeguatezza e del ritardo delle prestazioni rese.
Secondo la prospettazione attorea, il personale sanitario non effettuò i controlli e i monitoraggi richiesti dalla condizione di sofferenza fetale riscontrata al momento del ricovero della gestante e procedette in ritardo all'esecuzione del parto cesareo.
pagina 2 di 8 Con riferimento al nesso causale, gli attori hanno ricondotto le gravi patologie riportate dal minore all'infezione manifestata alla nascita, ritenendo che la stessa potesse essere evitata o, comunque, contrastata e arginata attraverso l'esecuzione di monitoraggi e controlli frequenti nella fase antecedente al parto, nonché con l'esecuzione tempestiva del taglio cesareo.
2) L'eccezione di prescrizione svolta dall' CP_2
In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta, atteso il carattere preliminare della stessa rispetto alla disamina del merito.
A tal fine, si rende necessario chiarire se il rapporto giuridico instauratosi tra gli attori e la convenuta abbia natura contrattuale ovvero extracontrattuale, dal momento che, nel primo caso, il termine di prescrizione ha durata decennale, mentre, nel secondo caso, quinquennale.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dai genitori di sia iure Persona_1 proprio sia in qualità di esercenti la potestà sul minore, la responsabilità della convenuta ha natura contrattuale.
Infatti, il contratto di spedalità concluso tra la gestante e la struttura sanitaria al momento del ricovero ospedaliero si sostanzia in un contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti sia del nato sia del marito della partoriente. Tali soggetti, dunque, possono agire nei confronti del nosocomio per far valere la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni cui lo stesso è tenuto in forza del contratto stipulato con la gestante nel termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29 luglio 2004 n. 14488, Cass. civ., sez. 3,
20 giugno 2024 n. 17113).
La domanda risarcitoria spiegata da e , nonché da e Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di nonni, rispettivamente, materni e paterni del minore, relativa al danno da lesione Parte_6 del rapporto parentale, è volta, invece, a far valere una responsabilità extracontrattuale della struttura e soggiace, pertanto, a un termine di prescrizione quinquennale. Non può, infatti, ritenersi che tali soggetti rientrino tra i terzi protetti dal contratto concluso tra la gestante e l'ospedale, in quanto portatori di un interesse autonomo rispetto a quello regolato negozialmente (cfr. Cass. civ., ord. sez. 3, 21 febbraio 2025 n. 4644).
Tanto premesso, onde valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' occorre individuare CP_2 correttamente la decorrenza del termine di prescrizione.
Infatti, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica si colloca nel momento in cui il pregiudizio può, con l'uso dell'ordinaria diligenza, essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario, non coincidendo necessariamente né con il giorno del verificarsi del danno né con la manifestazione della malattia all'esterno (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 settembre 2013 n. 2175,
Cass. civ., sez. 3, 29 ottobre 2023 n. 29859).
Sulla base delle cartelle cliniche prodotte dall' si evince che fu possibile prendere contezza del CP_2 ritardo psicomotorio emerso nel corso dello sviluppo neurocomportamentale del minore soltanto all'inizio del
2015. Infatti, sulla base dei documenti allegati dalla convenuta, nel febbraio del 2014, quando il minore fu ricoverato per bronchite asmatica, nell'anamnesi non era presente alcun riferimento circa un possibile ritardo psicomotorio dello stesso (cfr. p. 3 doc. 3 convenuta). pagina 3 di 8 Tale disturbo venne, invece, ipotizzato per la prima volta nel dicembre 2014, all'esito di una visita ambulatoriale eseguita su indicazione delle educatrici della scuola materna (cfr. p. 1 doc. 5 convenuta), e trovò definitiva conferma in seguito agli ulteriori approfondimenti eseguiti nel marzo del 2015, che portarono, in data
26.03.2015, alla diagnosi di ritardo psicomotorio (cfr. p. 1 doc. 4 convenuta).
Deve, dunque, ritenersi che fosse possibile avere consapevolezza dei danni subiti , Persona_1 nonché della astratta riconducibilità degli stessi alla condotta colposa dei sanitari in concomitanza della sua nascita, soltanto a far data dal 26.03.2015 e che, pertanto, il termine di prescrizione iniziò a decorrere da tale momento.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta rispetto alle domande proposte da e Parte_2
, sia iure proprio sia quali genitori esercenti la potestà sul minore, è infondata, in quanto il Parte_1 presente giudizio è stato pacificamente instaurato nel termine di prescrizione decennale.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di prescrizione svolta dall' rispetto all'azione CP_2 risarcitoria esercitata da e da nonché da e da Parte_4 Parte_3 Parte_5
, in qualità di nonni, rispettivamente, materni e paterni, di . Infatti, gli Parte_6 Persona_1 attori hanno allegato di aver interrotto la prescrizione soltanto con la missiva del 20.01.2022, quando l'azione era ormai prescritta da quasi due anni.
3) La consulenza medico legale
Dalla relazione redatta dai CTU dott. , dott. dott. e dott. Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 emergono i seguenti dati:
a) secondigravida, con gravidanza misconosciuta, venne ricoverata il 21 marzo 2012 presso Parte_2
l'Ospedale di Rho per rottura pretermine, fuori travaglio, delle membrane;
b) al momento del ricovero, furono eseguite un'ecografia e una cardiotocografia. La paziente venne sottoposta a terapia tocolitica per permettere l'induzione della maturazione polmonare, nonché a terapia antibiotica a scopo profilattico. I monitoraggi cardiotocografici eseguiti il 22 e 23 marzo risultarono nella norma e non fu mai riscontrata tachicardia fetale. Dagli esami ematici, dalle cardiotocografie e dalle ecografie effettuate, si evince che le condizioni cliniche materne e fetali rimasero invariate fino al 24 marzo;
c) il 24 marzo furono effettuati due controlli cardiotocografici, rispettivamente dalle 17.35 alle 18.50 e dalle
19.45 alle 20.25, ed entrambi documentarono assenza di attività contrattile e di alterazioni della frequenza cardiaca fetale. Alle 21 la paziente riferì dolori pelvici e venne rivalutata, con ecografia transvaginale e addominale e rilievo della frequenza cardiaca fetale. Alle 22.15 fu iniziata una registrazione cardiotocografica per riferita attività contrattile. Riscontrata una bradicardia fetale alle 22.43, alle 22.50 si decise di procedere a taglio cesareo e, alle 23.19, nacque;
Persona_1
d) alla nascita, si manifestò un quadro di sofferenza neonatale caratterizzato da cianosi, apnea, ipotono e bradicardia;
inoltre, l'esame istologico della placenta rilevò una condizione di intensa corion-amnionite cronica e funicolo con arteria ombelicale singola;
pagina 4 di 8 e) il neonato fu sottoposto a rianimazione primaria e a terapia antibiotica, venne intubato e ventilato meccanicamente. Nella seconda giornata di vita gli venne diagnosticata una sepsi precoce, risolta con la terapia antibiotica già in corso;
inoltre, fu riscontrata una emorragia intraventricolare e venne segnalata iperecogenicità patologica a carico del parenchima cerebrale. Nella ventunesima e nella trentesima giornata di vita si verificarono due nuove sepsi neonatali tardive, trattate con terapia antibiotica. L'11 maggio 2021 il bambino venne dimesso in buone condizioni generali, con terapia antiepilettica e con un programma di follow-up clinico e neuroradiologico;
e) l'attuale condizione clinica vede il minore affetto da un ritardo psicomotorio e da un disturbo dello spettro autistico;
f) in particolare, per quanto concerne la condizione di ritardo psicomotorio del bambino, i CTU hanno evidenziato che, sulla base del quadro clinico, neuroradiologico e neurofisiologico, è altamente probabile che, già nella prima giornata di vita, fosse presente una condizione di sofferenza cerebrale. Sotto il profilo causale, dalla relazione tecnica si evince la riconducibilità di tale condizione alla prima sepsi manifestatasi nel bambino – essendo estremamente improbabile che possano avervi contribuito le due infezioni tardive – o, alternativamente, all'emorragia intraventricolare di 1° grado;
g) in entrambe le ipotesi, i consulenti hanno concluso per la non delineabilità di elementi di censura in capo ai sanitari intervenuti nella cura della gestante e del neonato;
h) infatti, da un lato, la prima sepsi si caratterizza per una trasmissione verticale e, quindi, naturale, dalla madre al feto. La relazione peritale esclude che detta complicanza infettiva sia stata misconosciuta o diagnosticata tardivamente dai sanitari ovvero che siano riscontrabili profili di superficialità nella prevenzione o nel trattamento dell'infezione. Dall'altro lato, secondo la ricostruzione dei CTU, l'emorragia intraventricolare di 1° grado è una patologia frequente nei neonati prematuri con un peso alla nascita inferiore a 1.500 gr. Nel caso specifico, si è ritenuto che tale emorragia, per le tempistiche e le caratteristiche con cui si verificò, costituisca con elevatissima probabilità una complicanza della condizione di prematurità di Persona_1 rispetto a cui non appaiono ravvisabili condotte censurabili del personale medico;
i) per quanto, invece, concerne il disturbo dello spettro autistico presentato da , i CTU Persona_1 hanno escluso che detta condizione patologica sia correlabile causalmente con eventi patologici intervenuti in epoca neonatale.
A seguito dell'invio delle osservazioni del CTP dell'attrice, i consulenti tecnici hanno ribadito le conclusioni rese nella bozza, evidenziando quanto segue:
- il 24 marzo 2012 vennero eseguite tre registrazioni cardiotocografiche, rispettivamente, dalle 7.17 alle 8.15, dalle 17.35 alle 18.40 e dalle 19.59 alle 20.30, che risultarono nella norma e non registrarono alcuna attività contrattile;
- nella stessa giornata, vennero eseguite due ecografie, una alle 11.45 e l'altra alle 20.50, entrambe con esito di normalità;
pagina 5 di 8 - alla luce dei valori emogasanalitici cordonali, un'eventuale anticipazione del taglio cesareo non avrebbe apportato alcun vantaggio al minore;
- le sepsi manifestatesi alla ventunesima e alla trentesima giornata di vita del neonato sono inquadrabili come infezioni nosocomiali;
il trattamento tempestivo e corretto delle infezioni mediante idonea antibioticoterapia ne consentì la risoluzione in tempi breve e senza reliquati.
4) La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, non risultano configurabili gli elementi costitutivi dell'illecito alla struttura convenuta.
In via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ.
Nel caso in esame, da un lato, i rilievi svolti nell'elaborato peritale non consentono di ritenere assolto l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato da parte attrice – costituito dalle gravi patologie da cui è affetto – e la prestazione sanitaria resa dalla convenuta;
dall'altro lato, le verifiche Persona_1 svolte portano ad escludere la fondatezza delle allegazioni attoree sull'inesatto adempimento del personale dell' . Parte_7
In particolare, l'esame della vicenda e la valutazione della documentazione clinica acquisita al giudizio hanno evidenziato la corretta gestione della paziente da parte dei sanitari dell' . Parte_7
Sin dal momento del ricovero, infatti, la gestante venne costantemente monitorata e sottoposta a terapia tocolitica e antibiotica.
Nella giornata del 24 marzo 2012, furono eseguite tre cardiotocografie e due ecografie, tutte con esito nella norma, e, non appena fu riscontrata una condizione di bradicardia fetale, si decise di procedere al taglio cesareo.
I consulenti hanno chiarito come la condotta dei medici sia immune da censure, sottolineando l'adeguatezza e la pagina 6 di 8 tempestività degli accertamenti effettuati e precisando che un'eventuale anticipazione del taglio cesareo non avrebbe comportato alcun vantaggio al bambino, come dimostrato dall'assenza di acidosi alla nascita.
Peraltro, i CTU, in risposta alle osservazioni dei CTP di parte attrice, hanno evidenziato che i monitoraggi effettuati sulla gestante dopo le 21 furono conformi alla condizione clinica della paziente e del feto, atteso che, dall'ultima ecografia espletata, il battito fetale risultò pienamente nella norma.
Sotto il profilo del nesso causale, l'elaborato peritale ha escluso la sussistenza di qualsiasi correlazione tra la condotta dei sanitari e le patologie da cui il minore è affetto.
Secondo la ricostruzione dei consulenti tecnici, il ritardo psicomotorio di è Controparte_3 eziologicamente correlato alla sepsi neonatale o, alternativamente, all'emorragia intraventricolare di 1° grado, entrambe manifestatesi sin dalla prima giornata di vita del bambino.
In particolare, i CTU hanno escluso che la condotta dei sanitari possa avere avuto un ruolo causale nell'insorgenza ovvero nello sviluppo dell'infezione. Sotto il primo profilo, infatti, è stato ampiamente chiarito come la sepsi neonatale sia un'infezione che viene trasmessa naturalmente dalla madre al feto;
quanto al secondo profilo, è emerso che la gestante e il feto furono monitorati costantemente e che, non appena venne riscontrata una condizione di sofferenza fetale, si decise di intervenire.
Le osservazioni del CTP degli attori e le deduzioni svolte dalla difesa sul punto non si reputano idonee né a disattendere il giudizio espresso dagli ausiliari del giudice, né a disporre approfondimenti tecnici.
Le repliche svolte dai consulenti tecnici appaiono, infatti, esaustive ed evidenziano che gli accertamenti eseguiti sulla gestante e sul feto nel corso della giornata del 24 marzo 2012 – due ecografie e quattro cardiotocografie – furono adeguati, per modalità e frequenza, alla condizione della paziente. Infatti, sulla base degli esami espletati
– e, in particolare, delle cardiotocografie eseguite dalle 17.35 alle 18.40 e dalle 19.59 alle 20.30, nonché dell'ecografia effettuata intorno alle 21, dopo la riferita attività contrattile – si evince che non si verificò mai una condizione di sofferenza fetale. La bradicardia venne infatti riscontrata soltanto intorno alle 22.43 e la determinazione dei sanitari nel senso del taglio cesareo fu pressoché immediata. Inoltre, i CTU hanno evidenziato la presenza di elementi oggettivi escludenti la sussistenza di uno stato di ipossia prolungato, costituiti dai dati emogasanalitici cordonali al momento della nascita, rilevando, quindi, come un'eventuale anticipazione del parto non avrebbe comportato alcun miglioramento per il bambino.
In ogni caso, anche i consulenti di parte e la difesa degli attori non hanno fornito alcun elemento da cui desumere che l'anticipazione del taglio cesareo avrebbe potuto determinare una variazione nel trattamento della sepsi, essendosi accertata la somministrazione della terapia antibiotica già alla madre ed al minore sin dalla nascita, ed incidere, quindi, sulle conseguenze riportate dal minore.
Quanto alle altre due infezioni, considerate tardive, non risultano inficiate le conclusioni dei CTU sulla irrilevanza delle stesse sul decorso clinico del neonato, essendo del tutto inidonee a provocare le patologie e la sintomatologia successivamente riscontrata pagina 7 di 8 I consulenti hanno, altresì, escluso qualsiasi correlazione causale tra la condotta dei sanitari e il ritardo psicomotorio di qualora detto disturbo fosse da ricondursi all'emorragia Persona_1 intraventricolare di 1° grado riscontrata nel paziente sin dalla prima giornata di vita.
Sulla base della letteratura scientifica, infatti, tale condizione costituisce, in generale, una complicanza molto frequentemente correlata alla condizione di prematurità dei bambini e, secondo il giudizio dei CTU, la vicenda di rientra in tale casistica, proprio alla luce delle tempistiche e delle caratteristiche cliniche con Persona_1 cui tale fenomeno si è manifestato.
Alla luce di ciò, il comportamento del personale medico non risulta avere avuto alcuna incidenza sul verificarsi dell'emorragia e delle correlate conseguenze neurologiche ed in termini di ritardo mentale.
Infine, l'elaborato peritale appare condivisibile nella parte in cui esclude la ravvisabilità di qualsiasi correlazione tra il disturbo dello spettro autistico presentato da e gli eventi patologici intervenuti in Persona_1 epoca neonatale, attesa l'impossibilità, allo stato, di individuare univocamente i fattori causali di tale condizione.
A fronte di ciò, le domande attoree non possono essere accolte.
5) Le spese del giudizio
Si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori e la convenuta, dovendosi considerare che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile accertare che l'evento di danno allegato non è riconducibile all'operato dei sanitari dell' di Pt_7
Rho.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte da , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di Parte_5 Parte_6 CP_2
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e le spese di CTU.
Milano, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 8 di 8