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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 932/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Luca Massimiliano Marchesi, elettivamente domiciliata in Montodine, Via Lungo Serio n. 2 Attore/Opponente CONTRO e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Per_1 difensore, dall'Avv. Maurizio Esposito, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pineto, Via Nazionale Adriatica Nord, Residence Poseidon n. 5 Convenuto/Opposto
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79 emesso in data 23.01.2020 che le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 110.000,00 oltre interessi e spese di procedura a Persona_1 titolo di compenso allo stesso spettante per l'attività di Direttore Sanitario svolta in favore della società formulando domanda riconvenzionale di condanna dello stesso al pagamento di € 6.000,00 a titolo di rimborso di quanto dalla società pagato in conseguenza della violazione dell'obbligo di tenuta della relazione sanitaria semestrale, come accertato dai Carabinieri per la Tutela della Salute a seguito dell'ispezione del 21.06.2019.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con Persona_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente.
pagina 1 di 5 In via riconvenzionale, ha richiesto la condanna della società opponente al pagamento di € 18.720,00 a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del recesso ingiustificato e senza preavviso dal rapporto di lavoro da parte della società opponente.
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.09.2025 si sono costituiti in giudizio ex art. 302 c.p.c. e in conseguenza dell'intervenuto Controparte_1 Controparte_2 decesso di in data 22.07.2025. Persona_1
4. La causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Prioritario è l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. L'art. 276 co. 2 c.p.c. prevede, infatti, che «il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa», imponendo – quindi – un ordine immutabile (dettato dalla cd. pregiudizialità processuale) tra le questioni di rito e le questioni di merito, di guisa che le questioni pregiudiziali di rito devono essere trattate e risolte preventivamente rispetto al merito della causa. La ratio sottesa a tale ordine dev'essere individuata nel fatto che il giudice, prima di delibare in ordine alla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, deve “auto-valutarsi” idoneo a tal fine, accertando la sussistenza del proprio potere-dovere di risolvere nel merito la controversia. La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che la regola di cui all'art. 276 co. 2 c.p.c. stabilisce una gerarchia rigorosa tra le questioni di rito e le questioni di merito in forza della quale non può mai esaminarsi il merito di una domanda se prima non vengono affrontate e risolte tutte le questioni pregiudiziali di rito, di talché pronunciarsi sul merito senza aver risolto preventivamente tutte le questioni pregiudiziali di rito rappresenta una violazione dell'art. 276 co. 2 c.p.a. e, dunque, un error in procedendo (cfr. Cass. Civ., sez. U., 11 ottobre 2008, n. 24883; Cass. Civ., sez. U., 12 dicembre 2014, n. 25242 e 26243). Tra le questioni pregiudiziali di rito rientra l'eccezione di incompetenza.
5.1. Parte opponente ha, in particolare, eccepito l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in ragione della sussistente competenza in favore del Tribunale di Cremona in quanto foro generale ex art. 19 c.p.c. ovvero foro dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c. L'eccezione è, innanzitutto, correttamente formulata. Come noto, la parte che intende contestare la competenza del Tribunale, ove sussistano più criteri concorrenti di determinazione della competenza è tenuta a contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 7 maggio 2021, n. 12156). Nel caso di specie, parte attrice ha preso in considerazione tutti i possibili fori, ossia il foro generale ex art. 19 c.p.c. e, venendo in rilievo diritti di obbligazione, il foro ex art. 20 c.p.c. In particolare, parte opponente ha affermato la sussistenza della competenza del Tribunale di Cremona in quanto: pagina 2 di 5 - ai sensi dell'art. 19 c.p.c. essa (la quale assume sul piano sostanziale la natura di convenuta) ha la propria sede legale a Crema - 26013 (CR), via Cremona n. 42/A e la propria sede operativa in via Brescia n. 31/A - 26013 Crema (CR) (doc. 1, 2);
- ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis deve essere individuato nel luogo in cui è sorto il rapporto contrattuale (Crema) ovvero nel luogo in cui la prestazione deve eseguirsi (Crema), essendo nel caso di specie il credito non liquido.
5.2. Nel merito l'eccezione è fondata in quanto, pacifico che l'intestato Tribunale non è competente ex art. 19 c.p.c., esso non lo è neanche facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 20 c.p.c. non essendo Teramo né il luogo in cui è sorta l'obbligazione né il luogo in cui la stessa deve essere eseguita.
5.2.1. Quanto al luogo di conclusione del contratto il Tribunale ritiene che il contratto sia stato stipulato a Crema in quanto, sebbene la lettera di conferimento dell'incarico professionale non indichi il luogo di stipula del contratto (vd. doc. 3 allegato alla citazione), trova applicazione l'art. 1326 c.c. per cui il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente (nella specie la società opponente) ha conoscenza dell'accettazione effettuata dal Dott. odierno Per_1 opposto (il quale – tra l'altro – ha sottoscritto il contratto apponendovi il proprio timbro che reca l'indicazione, quale luogo, di Milano), circostanza peraltro genericamente contestata da parte opposta la quale si è limitata ad allegare che il contratto non è stato concluso a Crema in quanto ʺnella lettera di conferimento incarico professionale non è indicato nessun luogo di conclusione del contratto e le parti si limitano soltanto ad apporre i rispettivi timbri professionali sul documento cartaceoʺ (vd. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta) senza addurre alcunché in ordine alla competenza dell'intestato Tribunale. Ne deriva che, avendo – come esposto – la società sede a Crema, il contratto deve intendersi ivi concluso, con conseguente competenza del Tribunale di Cremona.
5.2.2. Quanto al luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, in punto di diritto trova applicazione l'art. 1182 c.c. il quale prevede – per quel che rileva in questa sede – che «l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» (cd. obbligazione portable), con la precisazione che «se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha il diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio» (co. 3). Il co. 4 prevede che «negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza» (cd. obbligazione querable). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la regola di cui al co. 3 opera solo se il credito è effettivamente liquido, ossia se il suo preciso ammontare risulta dal titolo o, comunque, se questo è determinabile dal giudice mediante un semplice calcolo matematico in quanto, se ciò non è possibile, trova applicazione l'art. 1182 co. 4 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. U., 13 settembre 2016, n. 17989). Ne deriva che solo le obbligazioni pecuniarie liquide – nel significato chiarito dalle Sezioni Unite citate – devono essere adempiute al domicilio del creditore. pagina 3 di 5 Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non viene in rilievo un'obbligazione liquida in quanto nel contratto di conferimento d'incarico non è stato pattuito il compenso spettante all'odierno opposto, essendo solo indicato che ʺla parcella mensile sarà conforme al tariffario vigente presso l'ordine dei medici di Milano, riferita alla qualifica del Direttore sanitarioʺ. Oltre al rilievo per cui il tariffario vigente non è stato prodotto in atti (essendo del tutto priva di valenza probatoria, ai fini della verifica del requisito della liquidità del credito l'immagine estratta dal sito Indeed dalla quale si evince solo lo stipendio medio in Italia per l'incarico di Direttore sanitario, vd. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), il mero rinvio nella lettera di conferimento dell'incarico al tariffario vigente non rende il credito convenzionalmente pattuito determinabile attraverso un semplice calcolo matematico senza lasciare un margine di discrezionalità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, 17 novembre 2021, n. 34944 secondo cui "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c. c., u. c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo"). Né assume rilievo il fatto che il credito sia fondato sulla fattura commerciale, in quanto essa non costituisce un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, trattandosi di un documento di formazione unilaterale, tanto che, per giurisprudenza costante, la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo ma, in caso di proposta opposizione, non costituisce idonea prova del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 18 aprile 2018, n. 9542, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria”). Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente il Tribunale di Cremona.
6. Pur essendo la questione di incompetenza una questione pregiudiziale di rito la stessa, in ragione della peculiare natura del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, attiene anche a profili di merito in quanto ove si concluda per l'incompetenza territoriale occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, senza che vi possa essere riassunzione davanti al Giudice territorialmente competente, dovendo quest'ultimo – anche laddove le parti procedano a detta riassunzione – interpretare la domanda come diretta ad investirlo dell'ordinaria azione di cognizione sulle richieste dell'attore, senza che possa essere oggetto di trasferimento un giudizio di opposizione pagina 4 di 5 ad un decreto ingiuntivo che non esiste più (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 17 giugno 2009, n. 16744; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 2 ottobre 2012, n. 16762).
7. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta che ha adito il Tribunale territorialmente incompetente. Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, nonché del fatto che è stata accolta l'eccepita incompetenza territoriale, si liquidano secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1. 276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 2.127,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 contro e , quali eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: Persona_1
1) accoglie, per le causali di cui in parte motiva, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 406,50 per anticipazioni ed € 7.052,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge Teramo, 1.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Luca Massimiliano Marchesi, elettivamente domiciliata in Montodine, Via Lungo Serio n. 2 Attore/Opponente CONTRO e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Per_1 difensore, dall'Avv. Maurizio Esposito, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pineto, Via Nazionale Adriatica Nord, Residence Poseidon n. 5 Convenuto/Opposto
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79 emesso in data 23.01.2020 che le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 110.000,00 oltre interessi e spese di procedura a Persona_1 titolo di compenso allo stesso spettante per l'attività di Direttore Sanitario svolta in favore della società formulando domanda riconvenzionale di condanna dello stesso al pagamento di € 6.000,00 a titolo di rimborso di quanto dalla società pagato in conseguenza della violazione dell'obbligo di tenuta della relazione sanitaria semestrale, come accertato dai Carabinieri per la Tutela della Salute a seguito dell'ispezione del 21.06.2019.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con Persona_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente.
pagina 1 di 5 In via riconvenzionale, ha richiesto la condanna della società opponente al pagamento di € 18.720,00 a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del recesso ingiustificato e senza preavviso dal rapporto di lavoro da parte della società opponente.
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.09.2025 si sono costituiti in giudizio ex art. 302 c.p.c. e in conseguenza dell'intervenuto Controparte_1 Controparte_2 decesso di in data 22.07.2025. Persona_1
4. La causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Prioritario è l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. L'art. 276 co. 2 c.p.c. prevede, infatti, che «il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa», imponendo – quindi – un ordine immutabile (dettato dalla cd. pregiudizialità processuale) tra le questioni di rito e le questioni di merito, di guisa che le questioni pregiudiziali di rito devono essere trattate e risolte preventivamente rispetto al merito della causa. La ratio sottesa a tale ordine dev'essere individuata nel fatto che il giudice, prima di delibare in ordine alla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, deve “auto-valutarsi” idoneo a tal fine, accertando la sussistenza del proprio potere-dovere di risolvere nel merito la controversia. La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che la regola di cui all'art. 276 co. 2 c.p.c. stabilisce una gerarchia rigorosa tra le questioni di rito e le questioni di merito in forza della quale non può mai esaminarsi il merito di una domanda se prima non vengono affrontate e risolte tutte le questioni pregiudiziali di rito, di talché pronunciarsi sul merito senza aver risolto preventivamente tutte le questioni pregiudiziali di rito rappresenta una violazione dell'art. 276 co. 2 c.p.a. e, dunque, un error in procedendo (cfr. Cass. Civ., sez. U., 11 ottobre 2008, n. 24883; Cass. Civ., sez. U., 12 dicembre 2014, n. 25242 e 26243). Tra le questioni pregiudiziali di rito rientra l'eccezione di incompetenza.
5.1. Parte opponente ha, in particolare, eccepito l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in ragione della sussistente competenza in favore del Tribunale di Cremona in quanto foro generale ex art. 19 c.p.c. ovvero foro dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c. L'eccezione è, innanzitutto, correttamente formulata. Come noto, la parte che intende contestare la competenza del Tribunale, ove sussistano più criteri concorrenti di determinazione della competenza è tenuta a contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 7 maggio 2021, n. 12156). Nel caso di specie, parte attrice ha preso in considerazione tutti i possibili fori, ossia il foro generale ex art. 19 c.p.c. e, venendo in rilievo diritti di obbligazione, il foro ex art. 20 c.p.c. In particolare, parte opponente ha affermato la sussistenza della competenza del Tribunale di Cremona in quanto: pagina 2 di 5 - ai sensi dell'art. 19 c.p.c. essa (la quale assume sul piano sostanziale la natura di convenuta) ha la propria sede legale a Crema - 26013 (CR), via Cremona n. 42/A e la propria sede operativa in via Brescia n. 31/A - 26013 Crema (CR) (doc. 1, 2);
- ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis deve essere individuato nel luogo in cui è sorto il rapporto contrattuale (Crema) ovvero nel luogo in cui la prestazione deve eseguirsi (Crema), essendo nel caso di specie il credito non liquido.
5.2. Nel merito l'eccezione è fondata in quanto, pacifico che l'intestato Tribunale non è competente ex art. 19 c.p.c., esso non lo è neanche facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 20 c.p.c. non essendo Teramo né il luogo in cui è sorta l'obbligazione né il luogo in cui la stessa deve essere eseguita.
5.2.1. Quanto al luogo di conclusione del contratto il Tribunale ritiene che il contratto sia stato stipulato a Crema in quanto, sebbene la lettera di conferimento dell'incarico professionale non indichi il luogo di stipula del contratto (vd. doc. 3 allegato alla citazione), trova applicazione l'art. 1326 c.c. per cui il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente (nella specie la società opponente) ha conoscenza dell'accettazione effettuata dal Dott. odierno Per_1 opposto (il quale – tra l'altro – ha sottoscritto il contratto apponendovi il proprio timbro che reca l'indicazione, quale luogo, di Milano), circostanza peraltro genericamente contestata da parte opposta la quale si è limitata ad allegare che il contratto non è stato concluso a Crema in quanto ʺnella lettera di conferimento incarico professionale non è indicato nessun luogo di conclusione del contratto e le parti si limitano soltanto ad apporre i rispettivi timbri professionali sul documento cartaceoʺ (vd. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta) senza addurre alcunché in ordine alla competenza dell'intestato Tribunale. Ne deriva che, avendo – come esposto – la società sede a Crema, il contratto deve intendersi ivi concluso, con conseguente competenza del Tribunale di Cremona.
5.2.2. Quanto al luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, in punto di diritto trova applicazione l'art. 1182 c.c. il quale prevede – per quel che rileva in questa sede – che «l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» (cd. obbligazione portable), con la precisazione che «se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha il diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio» (co. 3). Il co. 4 prevede che «negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza» (cd. obbligazione querable). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la regola di cui al co. 3 opera solo se il credito è effettivamente liquido, ossia se il suo preciso ammontare risulta dal titolo o, comunque, se questo è determinabile dal giudice mediante un semplice calcolo matematico in quanto, se ciò non è possibile, trova applicazione l'art. 1182 co. 4 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. U., 13 settembre 2016, n. 17989). Ne deriva che solo le obbligazioni pecuniarie liquide – nel significato chiarito dalle Sezioni Unite citate – devono essere adempiute al domicilio del creditore. pagina 3 di 5 Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, non viene in rilievo un'obbligazione liquida in quanto nel contratto di conferimento d'incarico non è stato pattuito il compenso spettante all'odierno opposto, essendo solo indicato che ʺla parcella mensile sarà conforme al tariffario vigente presso l'ordine dei medici di Milano, riferita alla qualifica del Direttore sanitarioʺ. Oltre al rilievo per cui il tariffario vigente non è stato prodotto in atti (essendo del tutto priva di valenza probatoria, ai fini della verifica del requisito della liquidità del credito l'immagine estratta dal sito Indeed dalla quale si evince solo lo stipendio medio in Italia per l'incarico di Direttore sanitario, vd. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), il mero rinvio nella lettera di conferimento dell'incarico al tariffario vigente non rende il credito convenzionalmente pattuito determinabile attraverso un semplice calcolo matematico senza lasciare un margine di discrezionalità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, 17 novembre 2021, n. 34944 secondo cui "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c. c., u. c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo"). Né assume rilievo il fatto che il credito sia fondato sulla fattura commerciale, in quanto essa non costituisce un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, trattandosi di un documento di formazione unilaterale, tanto che, per giurisprudenza costante, la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo ma, in caso di proposta opposizione, non costituisce idonea prova del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 18 aprile 2018, n. 9542, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria”). Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente il Tribunale di Cremona.
6. Pur essendo la questione di incompetenza una questione pregiudiziale di rito la stessa, in ragione della peculiare natura del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, attiene anche a profili di merito in quanto ove si concluda per l'incompetenza territoriale occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, senza che vi possa essere riassunzione davanti al Giudice territorialmente competente, dovendo quest'ultimo – anche laddove le parti procedano a detta riassunzione – interpretare la domanda come diretta ad investirlo dell'ordinaria azione di cognizione sulle richieste dell'attore, senza che possa essere oggetto di trasferimento un giudizio di opposizione pagina 4 di 5 ad un decreto ingiuntivo che non esiste più (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 17 giugno 2009, n. 16744; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 2 ottobre 2012, n. 16762).
7. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta che ha adito il Tribunale territorialmente incompetente. Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, nonché del fatto che è stata accolta l'eccepita incompetenza territoriale, si liquidano secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1. 276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 2.127,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 contro e , quali eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: Persona_1
1) accoglie, per le causali di cui in parte motiva, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 406,50 per anticipazioni ed € 7.052,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge Teramo, 1.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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