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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1071 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Parte_1
- Assistita e difesa dall'avv. VALBONESI DANIA C.F._1 ha proposto ricorso per separazione giudiziale nei confronti di:
2. nato a [...] in data [...] Controparte_1
- Assistito e difeso dall'avv. LAMBRIASCHI SILVIA;
C.F._2 matrimonio celebrato in CESENA il 05/08/2006;
che nelle more del procedimento le parti hanno avanzato istanza di trattazione scritta della causa, depositando conclusioni congiunte e chiedendone l'accoglimento;
che il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza, all'esito della quale ha preso atto della volontà dei coniugi di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
che la ricorrente ha proposto contestualmente domanda di divorzio;
visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.; OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, di cui alle note depositate in data 22/09/2025, che integralmente si riportano: I) ordinare la separazione personale dei coniugi;
1 II) disporre che i coniugi vivranno separati;
III) ordinare al Comune di Cesena (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
IV) ordinare che la casa coniugale, di proprietà al 100% della ricorrente, sarà assegnata alla Sig.ra nella quale rimarrà ad abitarci unitamente ai Parte_1 due figli e , con ogni arredo e corredo;
Per_1 Per_2
V) disporre che il Sig. che da mesi abita in un altro immobile, trasferisca CP_1 altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore, con obbligo di comunicare alla moglie l'indirizzo della nuova residenza nell'esclusivo interesse dei figli minori. VI) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Per_2 Per_1 con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori verranno prese concordemente dai genitori, che saranno altresì individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
VII) posto che e hanno già compiuto sedici anni, disporre che gli Per_1 Per_2 stessi staranno con il padre ogni volta che lo desidereranno e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e di svago e previa comunicazione alla Sig.ra
Pt_1
VIII) stabilire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento dei figli e , minorenni e non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti, l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, con bonifico da versarsi sul c/c della Sig.ra con cod. Iban: [...] entro il giorno 21 di Pt_1 ogni mese. Il Sig. corrisponderà, altresì, alla Sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie quali, a mero titolo esemplificativo, spese mediche non mutuabili, spese per attività sportive, ludiche, scolastiche e tutto ciò che ha il carattere della straordinarietà. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e documentate da chi le avrà sostenute;
in ogni caso si danno già per concordate le attività sportive che i figli frequentano da anni. Si rimanda alla ripartizione delle spese straordinarie, così come dettagliate dal Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì-Cesena; IX) disporre che l'assegno unico ed universale sia riscosso al 50% fra i genitori, come per legge;
X) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, senza nulla pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
2 XI) ordinare che i Sigg.ri si diano il reciproco consenso al rilascio ed Parte_2 al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per i figli per consentire a questi ultimi soggiorni temporanei all'estero, per studio o per vacanza;
XII) spese legali a carico della Sig.ra Pt_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto n. 79; P. I;
anno 2006). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 1071/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1071/2025 V.G., pendente tra
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. VALBONESI DANIA e
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. LAMBRIASCHI SILVIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che la ricorrente ha formulato, contestualmente al ricorso originario, richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 24/06/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Parte_1
- Assistita e difesa dall'avv. VALBONESI DANIA C.F._1 ha proposto ricorso per separazione giudiziale nei confronti di:
2. nato a [...] in data [...] Controparte_1
- Assistito e difeso dall'avv. LAMBRIASCHI SILVIA;
C.F._2 matrimonio celebrato in CESENA il 05/08/2006;
che nelle more del procedimento le parti hanno avanzato istanza di trattazione scritta della causa, depositando conclusioni congiunte e chiedendone l'accoglimento;
che il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza, all'esito della quale ha preso atto della volontà dei coniugi di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
che la ricorrente ha proposto contestualmente domanda di divorzio;
visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.; OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, di cui alle note depositate in data 22/09/2025, che integralmente si riportano: I) ordinare la separazione personale dei coniugi;
1 II) disporre che i coniugi vivranno separati;
III) ordinare al Comune di Cesena (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
IV) ordinare che la casa coniugale, di proprietà al 100% della ricorrente, sarà assegnata alla Sig.ra nella quale rimarrà ad abitarci unitamente ai Parte_1 due figli e , con ogni arredo e corredo;
Per_1 Per_2
V) disporre che il Sig. che da mesi abita in un altro immobile, trasferisca CP_1 altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore, con obbligo di comunicare alla moglie l'indirizzo della nuova residenza nell'esclusivo interesse dei figli minori. VI) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Per_2 Per_1 con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori verranno prese concordemente dai genitori, che saranno altresì individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
VII) posto che e hanno già compiuto sedici anni, disporre che gli Per_1 Per_2 stessi staranno con il padre ogni volta che lo desidereranno e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e di svago e previa comunicazione alla Sig.ra
Pt_1
VIII) stabilire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento dei figli e , minorenni e non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti, l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, con bonifico da versarsi sul c/c della Sig.ra con cod. Iban: [...] entro il giorno 21 di Pt_1 ogni mese. Il Sig. corrisponderà, altresì, alla Sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie quali, a mero titolo esemplificativo, spese mediche non mutuabili, spese per attività sportive, ludiche, scolastiche e tutto ciò che ha il carattere della straordinarietà. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e documentate da chi le avrà sostenute;
in ogni caso si danno già per concordate le attività sportive che i figli frequentano da anni. Si rimanda alla ripartizione delle spese straordinarie, così come dettagliate dal Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì-Cesena; IX) disporre che l'assegno unico ed universale sia riscosso al 50% fra i genitori, come per legge;
X) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, senza nulla pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
2 XI) ordinare che i Sigg.ri si diano il reciproco consenso al rilascio ed Parte_2 al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per i figli per consentire a questi ultimi soggiorni temporanei all'estero, per studio o per vacanza;
XII) spese legali a carico della Sig.ra Pt_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto n. 79; P. I;
anno 2006). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 1071/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1071/2025 V.G., pendente tra
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. VALBONESI DANIA e
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. LAMBRIASCHI SILVIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che la ricorrente ha formulato, contestualmente al ricorso originario, richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 24/06/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)