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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6639 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6676/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini ConIGliere
Avv. Paolo Caliman ConIGliere Aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Montecelio (RM), via Ugo Foscolo n. 26, int. 7; - Controparte_1
( , ( ), ed CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
( , tutte residenti in Guidonia Monte- Controparte_3 C.F._4 celio (RM), Piazza Trilussa n. 14; e rappresenta e difese giusta delega in calce all'atto d'appello, dell'Avv. Corrado Santese ( , C.F._5 presso il quale domiciliano in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.88, presso lo studio, p.e.c. appellanti Email_1
e
( , n.q di mandataria della Controparte_4 P.IVA_1
( , rapp.ta e difesa in primo grado dagli CP_5 P.IVA_2
Avvocati Michele Ranchino, p.e.c. Email_2 entrambi dom.ti in Tivoli, Via del Gesù presso lo studio dell'Avv. Francesca
Giangiorgi p.e.c. Email_3
appellata - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello nonché quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 01.10.25; per parte appellata nessuno ha concluso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., nel procedimento Rg. 5142/2020, avente ad oggetto accertamento accettazione tacita eredità, il Tribunale di
Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ definitivamente pronunciando, così provvede: -dichiara che le Sigg.re , , Parte_1 CP_1
e sono eredi del Sig. e ne hanno tacitamente CP_3 Pt_2 CP_6 accettato l'eredità; - -ordina alla Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 la trascrizione dell'accettazione dell'eredità esonerandola da ogni responsabilità; -condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.907,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza. Tivoli, 19/10/2021.
F.to il G.U. “.
In fatto la , n.q. di mandataria della , Controparte_4 CP_5 con atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 18.04.2018 in forza del decreto ingiuntivo n. 2094/2014 (Rg.82817/13) emesso in data
23.01.2014, notificato in data 21-25.03.2014, e munito di formula esecutiva datata 14.08.2014, sottoponeva a pignoramento immobiliare gli immobili descritti in atti di per la quota di 2/18 della Parte_1 piena proprietà.
Nel procedimento esecutivo, rilevata, in seguito al deposito della relazione notarile e della CTU estimativa, la mancanza di continuità delle trascrizioni degli atti di provenienza degli immobili staggiti, il G.E. concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito sulla qualità di erede della Parte_1
.
[...]
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la , nella qualità, Controparte_4 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: -accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del IG. da parte della Sig.ra CP_6 Parte_1
e delle Sig.re , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiamate in giudizio e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di erede del IG. in capo alle medesime chiamate in giudizio come CP_6
pag. 2/8 emergerà in corso di causa;
ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. competente la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del IG. CP_6
nei confronti di colui o coloro che emergeranno quali eredi all'esito del
[...] presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, come per legge”.
Si costituiva in giudizio i resistenti i quali concludevano: -“accertare e dichiarare che la IG.ra non è erede del IG. Parte_1 [...]
, non avendone accettato l'eredità nei termini previsti e per CP_6
l'effetto, rigettare il ricorso proposto dalla perché Controparte_4 infondato in fatto e diritto;
- previo accertamento della mancata acquisizione dell'eredità da parte della IG.ra , accertare Parte_1
e dichiarare la carenza di interesse in capo alla relativamente CP_4 all'accertamento della qualità di erede delle IG.re , Controparte_1
e ed alla trascrizione della stessa. in via Controparte_2 Controparte_3 subordinata: - accertare e dichiarare che la IG.ra non è Parte_1 erede del IG. , non avendone accettato l'eredità nei termini CP_6 previsti;
- accertare e dichiarare che le IG.re , Controparte_1 [...]
e hanno tacitamente accettato l'eredità del IG. CP_2 Controparte_3
, ordinando alla Conservatoria competente la trascrizione CP_6 dell'accettazione tacita dell'eredità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 22.09.2021 il Tribunale,all'esito della concessione dei termini di gg. 30 per le conclusionali, emetteva l'Ordinanza Gravata.
Con atto d'appello del 09.11.2021 le germane , come in atti, CP_6 impugnavano l'Ordinanza indicata contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per la nonostante la Controparte_4 regolarità della notifica per cui ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 17.4.2024, successivamente veniva rinviata al 01.10.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3/8 Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza indicata e la Corte ha concesso i termini abbreviati, ex art. 190 c.p.c., di gg.
20 per le conclusionali e gg. 20 per note di replica.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1— Nullità dell'Ordinanza di primo grado per violazione del diritto di difesa nonché del principio del contraddittorio.
All'udienza del 22.09.2021 il giudicante di prime cure riservava la causa in decisione e concedeva un termine di 30 giorni decorrente dalla data dell'udienza, ovvero entro il 22.10.2021, per il deposito di note conclusive.
In data 19.10.2021, il Tribunale emetteva l'ordinanza impugnata, comunicata a mezzo pec in data 20.10.2021, ovvero ben 3 giorni prima della scadenza del termine concesso per il deposito delle note conclusive.
A causa di ciò, le odierne appellanti sono state private della possibilità di depositare le proprie note, nonostante le stesse fossero largamente in termini.
§.2— Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 459, 470 E 476 C.C., e dell'art. 2967 C.C. C1.
L'affermazione del Tribunale che “ il ricorso deve essere accolto e le resistenti, in forza di denuncia di successione citata e trascritta in data
04.12.2012 devono ritenersi eredi del Sig. deceduto in data CP_6
07.03.2007 ed hanno accettato tacitamente l'eredità” secondo cui, quindi, la IG.ra avrebbe accettato tacitamente l'eredità di Parte_1
a causa della denuncia di successione citata e trascritta in CP_6 data 04.12.2012, è del tutto erronea e infondata, pertanto meritevole di censura.
Deducono gli appellanti che a norma dell'art. 476 c.c., infatti, l'accettazione
è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede e che dalla documentazione versata in atti nel primo grado è risultato del tutto evidente che la IG.ra Pt_1
pag. 4/8 non ha compiuto alcun atto idoneo a manifestare la volontà di CP_6 accettare l'eredità e che la stessa non era mai stata nel possesso dei beni ereditari giacché abitava da tempo altrove.
La 1, pur essendone onerata, non ha provato in alcun modo CP_4
l'esistenza di qualsivoglia atto compiuto dalla IG.ra , Parte_1 non rilevando, nei confronti della stessa, le azioni compiute esclusivamente da terzi (senza la sua partecipazione) e, in particolare, la denuncia di successione (e relativa trascrizione) effettuata dalla IG.ra . Controparte_3
La Corte così ragiona.
In fatto il giudizio di primo grado si sarebbe reso necessario in quanto la
, creditrice esclusivamente della , in seguito alla CP_4 Parte_1 segnalazione da parte dell'Ufficiale addetto alla vendita rilevava la mancanza dell'accettazione all'eredità regolarmente trascritta (Cass.
4301/23) del patrimonio ereditario del de cuius IG. (marito CP_6 della IG.ra e padre di , e ). CP_3 Pt_1 CP_1 CP_2
Le attuali appellanti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aderivano a quanto domandato da controparte: , e , CP_1 CP_2 Controparte_3 riconoscevano di aver accettato tacitamente l'eredità e, dunque, di essere eredi del IG. ; dichiaravano altresì che la CP_6 Parte_1
non aveva accettato l'eredità in quanto non interessata.
[...]
Per altro era deceduto in data 07.03.2007 e quindi era CP_6 decorso il termine decennale prescritto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità.
Osserva la Corte che va preliminarmente dichiarata la nullità dell'Ordinanza
702 bis c.p.c. emessa in data 19.10.2021 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento Rg.5142/2020 perché pronunciata prima dei termini per il deposito delle conclusionali;
infatti il Tribunale concedeva all'udienza del
22.09.2021 termine sino al 22 ottobre 2021 per il deposito.
In data 19.10.2021, il Tribunale emetteva l'ordinanza impugnata, senza il rispetto dei termini concessi con violazione del principio del contraddittorio nei confronti del patrocinio delle . CP_6
pag. 5/8 La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione a SS.UU.
n.36596 del 25.11.2025 ed Ordinanza del 18.02.2020 che così dispone: “La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma
è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate”.
La Corte quindi deve esaminare nel merito le doglianze formulate dalle appellanti.
La , attrice in primo grado, non ha provato, onere a lei Controparte_4 incombente, che la , chiamata all'eredità, fosse nel Parte_1 possesso dei beni ereditari all'atto dell'apertura della successione;
circostanza questa disattesa dagli stessi atti di causa, dalla residenza all'atto della denuncia di successione e dalle fatture e delle bollette esibite, intestate ad , degli immobili ereditati;
nonché che la Controparte_3
avesse compiuto atti che per la loro natura e finalità Parte_1 avrebbero avuto l'intenzione univoca di accettare l'eredità.
Il Tribunale ha fondato, pur dichiarando che non vi era alcuna accettazione d'eredità da parte della , la sua motivazione sulla Parte_1 presentazione e trascrizione della denuncia di successione, effettuata peraltro da altri coeredi;
elementi questi che, da giurisprudenza costante, non possono ritenersi idonei a far assumere al chiamato la qualità di erede.
In tal senso tra le altre la Cassazione, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019 :
“ Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di pag. 6/8 adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità”.
Le altre coeredi , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno tutte confermato la circostanza che quest'ultima aveva proceduto alla presentazione della denuncia di successione e delle formalità relative alle trascrizioni e volturato le utenze a suo favore degli immobili appartenenti all'asse ereditario, mentre non risulta esibita alcuna prova che la Parte_1
, non nel possesso dei beni, avesse compiuto atti idonei ad
[...] esprimere la volontà di accettare l'eredità.
L'appello è fondato e deve essere accolto ritenendo che la Sig.ra Parte_1
, come in atti, non è erede di , come in atti, mentre
[...] CP_6 devono ritenersi eredi del Sig. , deceduto in data 07.03.2007 CP_6
, per averne Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 accettato l'eredità
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello formulato ed in ogni caso il parziale accoglimento della domanda formulata dalla Controparte_4 quale mandataria della maggiormente soccombente per Parte_3 non essere stata riconosciuta la qualifica di erede della , Parte_1 unico presupposto della domanda di esecuzione formulata in primo grado, la
Corte pone il residuo 50% a carico della Controparte_4
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in €.6.490,00,
pag. 7/8 oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
C.P.A.; mentre quelle di primo grado, come liquidate dal Tribunale per l'intero in €. 2.970,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nei confronti di avverso l'Ordinanza
[...] Controparte_4 ex 702 bis c.p.c., Rg. 5142/2020 del Tribunale di Tivoli così provvede:
1) – Dichiara la nullità dell'Ordinanza 702 bis c.p.c. emessa in data
19.10.2021 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento Rg.5142/2020.
2) – Dichiara che le Sig.re , , Controparte_1 Controparte_2 sono le uniche eredi di , come in Controparte_3 CP_6 atti;
3) – Dichiara che la IG. non è erede di Parte_1 CP_6
;
[...]
4) Compensa al 50% le spese di lite per entrambi i gradi.
5) Condanna la , in atti, al pagamento in Controparte_4 favore delle parti appellanti, in solido, del 50% delle spese del doppio grado. Liquida quelle del presente grado del giudizio, per l'intero, in
€.6.490,00, oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali,
IVA se dovuta, C.P.A.; mentre quelle del primo grado per l'intero in
€. 2.970,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
6) Ordina alla Agenzia Generale delle Entrate, Servizio del territorio,
Conservatoria dei RR. II. Roma 2, la cancellazione dell'annotazione dell'accettazione dell'eredità di da parte di CP_6 Parte_1
e conferma quelle di ,
[...] Controparte_3 Controparte_1
e Controparte_2
Così deciso nella camera di conIGlio della 7° SEZIONE, in data
10/11/2025.
IL ConIGliere Ausiliario Il Presidente
Relatore-Estensore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6676/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini ConIGliere
Avv. Paolo Caliman ConIGliere Aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Montecelio (RM), via Ugo Foscolo n. 26, int. 7; - Controparte_1
( , ( ), ed CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
( , tutte residenti in Guidonia Monte- Controparte_3 C.F._4 celio (RM), Piazza Trilussa n. 14; e rappresenta e difese giusta delega in calce all'atto d'appello, dell'Avv. Corrado Santese ( , C.F._5 presso il quale domiciliano in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.88, presso lo studio, p.e.c. appellanti Email_1
e
( , n.q di mandataria della Controparte_4 P.IVA_1
( , rapp.ta e difesa in primo grado dagli CP_5 P.IVA_2
Avvocati Michele Ranchino, p.e.c. Email_2 entrambi dom.ti in Tivoli, Via del Gesù presso lo studio dell'Avv. Francesca
Giangiorgi p.e.c. Email_3
appellata - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello nonché quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 01.10.25; per parte appellata nessuno ha concluso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., nel procedimento Rg. 5142/2020, avente ad oggetto accertamento accettazione tacita eredità, il Tribunale di
Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ definitivamente pronunciando, così provvede: -dichiara che le Sigg.re , , Parte_1 CP_1
e sono eredi del Sig. e ne hanno tacitamente CP_3 Pt_2 CP_6 accettato l'eredità; - -ordina alla Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 la trascrizione dell'accettazione dell'eredità esonerandola da ogni responsabilità; -condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.907,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza. Tivoli, 19/10/2021.
F.to il G.U. “.
In fatto la , n.q. di mandataria della , Controparte_4 CP_5 con atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 18.04.2018 in forza del decreto ingiuntivo n. 2094/2014 (Rg.82817/13) emesso in data
23.01.2014, notificato in data 21-25.03.2014, e munito di formula esecutiva datata 14.08.2014, sottoponeva a pignoramento immobiliare gli immobili descritti in atti di per la quota di 2/18 della Parte_1 piena proprietà.
Nel procedimento esecutivo, rilevata, in seguito al deposito della relazione notarile e della CTU estimativa, la mancanza di continuità delle trascrizioni degli atti di provenienza degli immobili staggiti, il G.E. concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito sulla qualità di erede della Parte_1
.
[...]
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la , nella qualità, Controparte_4 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: -accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del IG. da parte della Sig.ra CP_6 Parte_1
e delle Sig.re , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiamate in giudizio e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di erede del IG. in capo alle medesime chiamate in giudizio come CP_6
pag. 2/8 emergerà in corso di causa;
ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. competente la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del IG. CP_6
nei confronti di colui o coloro che emergeranno quali eredi all'esito del
[...] presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, come per legge”.
Si costituiva in giudizio i resistenti i quali concludevano: -“accertare e dichiarare che la IG.ra non è erede del IG. Parte_1 [...]
, non avendone accettato l'eredità nei termini previsti e per CP_6
l'effetto, rigettare il ricorso proposto dalla perché Controparte_4 infondato in fatto e diritto;
- previo accertamento della mancata acquisizione dell'eredità da parte della IG.ra , accertare Parte_1
e dichiarare la carenza di interesse in capo alla relativamente CP_4 all'accertamento della qualità di erede delle IG.re , Controparte_1
e ed alla trascrizione della stessa. in via Controparte_2 Controparte_3 subordinata: - accertare e dichiarare che la IG.ra non è Parte_1 erede del IG. , non avendone accettato l'eredità nei termini CP_6 previsti;
- accertare e dichiarare che le IG.re , Controparte_1 [...]
e hanno tacitamente accettato l'eredità del IG. CP_2 Controparte_3
, ordinando alla Conservatoria competente la trascrizione CP_6 dell'accettazione tacita dell'eredità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 22.09.2021 il Tribunale,all'esito della concessione dei termini di gg. 30 per le conclusionali, emetteva l'Ordinanza Gravata.
Con atto d'appello del 09.11.2021 le germane , come in atti, CP_6 impugnavano l'Ordinanza indicata contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per la nonostante la Controparte_4 regolarità della notifica per cui ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 17.4.2024, successivamente veniva rinviata al 01.10.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3/8 Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza indicata e la Corte ha concesso i termini abbreviati, ex art. 190 c.p.c., di gg.
20 per le conclusionali e gg. 20 per note di replica.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1— Nullità dell'Ordinanza di primo grado per violazione del diritto di difesa nonché del principio del contraddittorio.
All'udienza del 22.09.2021 il giudicante di prime cure riservava la causa in decisione e concedeva un termine di 30 giorni decorrente dalla data dell'udienza, ovvero entro il 22.10.2021, per il deposito di note conclusive.
In data 19.10.2021, il Tribunale emetteva l'ordinanza impugnata, comunicata a mezzo pec in data 20.10.2021, ovvero ben 3 giorni prima della scadenza del termine concesso per il deposito delle note conclusive.
A causa di ciò, le odierne appellanti sono state private della possibilità di depositare le proprie note, nonostante le stesse fossero largamente in termini.
§.2— Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 459, 470 E 476 C.C., e dell'art. 2967 C.C. C1.
L'affermazione del Tribunale che “ il ricorso deve essere accolto e le resistenti, in forza di denuncia di successione citata e trascritta in data
04.12.2012 devono ritenersi eredi del Sig. deceduto in data CP_6
07.03.2007 ed hanno accettato tacitamente l'eredità” secondo cui, quindi, la IG.ra avrebbe accettato tacitamente l'eredità di Parte_1
a causa della denuncia di successione citata e trascritta in CP_6 data 04.12.2012, è del tutto erronea e infondata, pertanto meritevole di censura.
Deducono gli appellanti che a norma dell'art. 476 c.c., infatti, l'accettazione
è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede e che dalla documentazione versata in atti nel primo grado è risultato del tutto evidente che la IG.ra Pt_1
pag. 4/8 non ha compiuto alcun atto idoneo a manifestare la volontà di CP_6 accettare l'eredità e che la stessa non era mai stata nel possesso dei beni ereditari giacché abitava da tempo altrove.
La 1, pur essendone onerata, non ha provato in alcun modo CP_4
l'esistenza di qualsivoglia atto compiuto dalla IG.ra , Parte_1 non rilevando, nei confronti della stessa, le azioni compiute esclusivamente da terzi (senza la sua partecipazione) e, in particolare, la denuncia di successione (e relativa trascrizione) effettuata dalla IG.ra . Controparte_3
La Corte così ragiona.
In fatto il giudizio di primo grado si sarebbe reso necessario in quanto la
, creditrice esclusivamente della , in seguito alla CP_4 Parte_1 segnalazione da parte dell'Ufficiale addetto alla vendita rilevava la mancanza dell'accettazione all'eredità regolarmente trascritta (Cass.
4301/23) del patrimonio ereditario del de cuius IG. (marito CP_6 della IG.ra e padre di , e ). CP_3 Pt_1 CP_1 CP_2
Le attuali appellanti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aderivano a quanto domandato da controparte: , e , CP_1 CP_2 Controparte_3 riconoscevano di aver accettato tacitamente l'eredità e, dunque, di essere eredi del IG. ; dichiaravano altresì che la CP_6 Parte_1
non aveva accettato l'eredità in quanto non interessata.
[...]
Per altro era deceduto in data 07.03.2007 e quindi era CP_6 decorso il termine decennale prescritto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità.
Osserva la Corte che va preliminarmente dichiarata la nullità dell'Ordinanza
702 bis c.p.c. emessa in data 19.10.2021 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento Rg.5142/2020 perché pronunciata prima dei termini per il deposito delle conclusionali;
infatti il Tribunale concedeva all'udienza del
22.09.2021 termine sino al 22 ottobre 2021 per il deposito.
In data 19.10.2021, il Tribunale emetteva l'ordinanza impugnata, senza il rispetto dei termini concessi con violazione del principio del contraddittorio nei confronti del patrocinio delle . CP_6
pag. 5/8 La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione a SS.UU.
n.36596 del 25.11.2025 ed Ordinanza del 18.02.2020 che così dispone: “La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma
è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate”.
La Corte quindi deve esaminare nel merito le doglianze formulate dalle appellanti.
La , attrice in primo grado, non ha provato, onere a lei Controparte_4 incombente, che la , chiamata all'eredità, fosse nel Parte_1 possesso dei beni ereditari all'atto dell'apertura della successione;
circostanza questa disattesa dagli stessi atti di causa, dalla residenza all'atto della denuncia di successione e dalle fatture e delle bollette esibite, intestate ad , degli immobili ereditati;
nonché che la Controparte_3
avesse compiuto atti che per la loro natura e finalità Parte_1 avrebbero avuto l'intenzione univoca di accettare l'eredità.
Il Tribunale ha fondato, pur dichiarando che non vi era alcuna accettazione d'eredità da parte della , la sua motivazione sulla Parte_1 presentazione e trascrizione della denuncia di successione, effettuata peraltro da altri coeredi;
elementi questi che, da giurisprudenza costante, non possono ritenersi idonei a far assumere al chiamato la qualità di erede.
In tal senso tra le altre la Cassazione, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019 :
“ Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di pag. 6/8 adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità”.
Le altre coeredi , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno tutte confermato la circostanza che quest'ultima aveva proceduto alla presentazione della denuncia di successione e delle formalità relative alle trascrizioni e volturato le utenze a suo favore degli immobili appartenenti all'asse ereditario, mentre non risulta esibita alcuna prova che la Parte_1
, non nel possesso dei beni, avesse compiuto atti idonei ad
[...] esprimere la volontà di accettare l'eredità.
L'appello è fondato e deve essere accolto ritenendo che la Sig.ra Parte_1
, come in atti, non è erede di , come in atti, mentre
[...] CP_6 devono ritenersi eredi del Sig. , deceduto in data 07.03.2007 CP_6
, per averne Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 accettato l'eredità
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello formulato ed in ogni caso il parziale accoglimento della domanda formulata dalla Controparte_4 quale mandataria della maggiormente soccombente per Parte_3 non essere stata riconosciuta la qualifica di erede della , Parte_1 unico presupposto della domanda di esecuzione formulata in primo grado, la
Corte pone il residuo 50% a carico della Controparte_4
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in €.6.490,00,
pag. 7/8 oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
C.P.A.; mentre quelle di primo grado, come liquidate dal Tribunale per l'intero in €. 2.970,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nei confronti di avverso l'Ordinanza
[...] Controparte_4 ex 702 bis c.p.c., Rg. 5142/2020 del Tribunale di Tivoli così provvede:
1) – Dichiara la nullità dell'Ordinanza 702 bis c.p.c. emessa in data
19.10.2021 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento Rg.5142/2020.
2) – Dichiara che le Sig.re , , Controparte_1 Controparte_2 sono le uniche eredi di , come in Controparte_3 CP_6 atti;
3) – Dichiara che la IG. non è erede di Parte_1 CP_6
;
[...]
4) Compensa al 50% le spese di lite per entrambi i gradi.
5) Condanna la , in atti, al pagamento in Controparte_4 favore delle parti appellanti, in solido, del 50% delle spese del doppio grado. Liquida quelle del presente grado del giudizio, per l'intero, in
€.6.490,00, oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali,
IVA se dovuta, C.P.A.; mentre quelle del primo grado per l'intero in
€. 2.970,00 oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
6) Ordina alla Agenzia Generale delle Entrate, Servizio del territorio,
Conservatoria dei RR. II. Roma 2, la cancellazione dell'annotazione dell'accettazione dell'eredità di da parte di CP_6 Parte_1
e conferma quelle di ,
[...] Controparte_3 Controparte_1
e Controparte_2
Così deciso nella camera di conIGlio della 7° SEZIONE, in data
10/11/2025.
IL ConIGliere Ausiliario Il Presidente
Relatore-Estensore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 8/8