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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. RI RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
TO CO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DONEGANI 4 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ER IA RI (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4
in VICOLO DELLA CARTARA, 3 23022 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 05.07.1997 in Piuro (SO) ed contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piuro
(SO), atto n. 5, p. II, s. A, anno 1997).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (11.03.1997), (15.03.2001) ed Per_1 Per_2 Per_3
(15.02.2007).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, ed Parte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.04.2025.
3. All'udienza del 25.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 2 di 5 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
15.01.1976 e nato a [...] il [...], uniti con Controparte_2
matrimonio celebrato il 05.07.1997 a Piuro (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 5, p. II, s. A, anno 1997; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Piuro (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 5 omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà dei genitori del Signor che ivi soggiorna resta CP_1
assegnata al marito mentre la moglie trasferirà la propria residenza non appena individuato immobile in locazione unitamente a quella dei figli e Per_3
La moglie (e così faranno i figli) altresì l'asciugatrice, l'armadio della sala Per_2
ed il comodino.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente.
4. Il figlio ormai maggiorenne nelle more viene affidato congiuntamente Per_3
ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre e con frequentazioni paterne nel rispetto dei desiderata del figlio e dei suoi impegni quotidiani.
5. Il signor a far data dal 1° febbraio 2025 verserà sino alla Controparte_1
indipendenza economica a titolo di mantenimento mensile ordinario per il figlio euro 250,00 – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_3
ISTAT a far tempo da febbraio 2026 - oltre all'assegno unico, con concorso per il
50% nelle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Sondrio luglio
2024.
6. Il signor a far data dal 1° febbraio 2025 verserà sino alla Controparte_1
indipendenza economica a titolo di mantenimento mensile ordinario per la figlia euro 100,00 – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a Per_2
far tempo da febbraio 2026 - oltre ad euro 150,00 quale quota parte dell'affitto dell'appartamento a Bologna, con concorso per il 50% nelle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Sondrio luglio 2024.
pagina 4 di 5 7. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico del figlio
Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori e Per_3
considerata la ormai imminente maggiore età del ragazzo.
8. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
9. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
RI RO RB RA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. RI RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
TO CO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DONEGANI 4 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ER IA RI (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4
in VICOLO DELLA CARTARA, 3 23022 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 05.07.1997 in Piuro (SO) ed contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piuro
(SO), atto n. 5, p. II, s. A, anno 1997).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (11.03.1997), (15.03.2001) ed Per_1 Per_2 Per_3
(15.02.2007).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, ed Parte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.04.2025.
3. All'udienza del 25.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 2 di 5 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
15.01.1976 e nato a [...] il [...], uniti con Controparte_2
matrimonio celebrato il 05.07.1997 a Piuro (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 5, p. II, s. A, anno 1997; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Piuro (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 5 omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà dei genitori del Signor che ivi soggiorna resta CP_1
assegnata al marito mentre la moglie trasferirà la propria residenza non appena individuato immobile in locazione unitamente a quella dei figli e Per_3
La moglie (e così faranno i figli) altresì l'asciugatrice, l'armadio della sala Per_2
ed il comodino.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente.
4. Il figlio ormai maggiorenne nelle more viene affidato congiuntamente Per_3
ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre e con frequentazioni paterne nel rispetto dei desiderata del figlio e dei suoi impegni quotidiani.
5. Il signor a far data dal 1° febbraio 2025 verserà sino alla Controparte_1
indipendenza economica a titolo di mantenimento mensile ordinario per il figlio euro 250,00 – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_3
ISTAT a far tempo da febbraio 2026 - oltre all'assegno unico, con concorso per il
50% nelle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Sondrio luglio
2024.
6. Il signor a far data dal 1° febbraio 2025 verserà sino alla Controparte_1
indipendenza economica a titolo di mantenimento mensile ordinario per la figlia euro 100,00 – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a Per_2
far tempo da febbraio 2026 - oltre ad euro 150,00 quale quota parte dell'affitto dell'appartamento a Bologna, con concorso per il 50% nelle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Sondrio luglio 2024.
pagina 4 di 5 7. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico del figlio
Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori e Per_3
considerata la ormai imminente maggiore età del ragazzo.
8. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
9. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
RI RO RB RA
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