Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 9 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 4316/2023 , alle ore 11,00 è comparsa l'Avv. Luisa Butà per delega dell'Avv. S. Donato, per parte ricorrente che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste, riportandosi agli atti, e chiede la decisione con l'accoglimento delle domande formulate;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. n. 4316/2023 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), n.q. di titolare e legale rappresentante della Ditta individuale C.F._1
“ (part. IVA ), rappresentato Parte_2 P.IVA_1
e difeso dall' Avv. Sabrina Donato ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC giusta procura in atti;
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- ricorrente -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Caterina Tomasello e Carmela Puglisi ed elettivamente domiciliata presso la sede in
Via La Farina n. 263, giusta procura in atti;
CP_1
- convenuto -
Con ricorso depositato in data 08/11/2023 e ritualmente notificato, Parte_3 proponeva davanti a questo Tribunale, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 484/2023 del 27 settembre 2023, notificata in data 13 ottobre 2023, emessa dalla _2
, con la quale è stato ingiunto
[...] al ricorrente il pagamento di € 1.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 4 all. II, cap. 1, p.t. 1 del Reg. CE n. 852/04. Premetteva l'opponente che, in data 13 novembre 2019, a seguito di sopralluogo effettuato da personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione ed Ufficiali di CP_3
Polizia Giudiziaria addetti al controllo ufficiale sugli alimenti, presso i locali della Ditta del Sig. era stato elevato, a carico dello stesso, dai suddetti Tecnici Parte_3 dell di il verbale di illecito amministrativo n. 01/20 redatto sempre in CP_4 CP_1 data 13 novembre 2019 e notificato in data 21 gennaio 2020, poiché “…esercitava l'attività di Deposito di olio, vino e formaggi - imbottigliamento olio e vino, mantenendo i locali in carenti condizioni di igiene, pulizia e manutenzione…”. L'opposizione si fonda sui motivi in atti meglio specificati e, segnatamente: - sulla mancata audizione personale dell'istante e mancato rispetto del principio del contraddittorio e del c.d. giusto procedimento per violazione dell'art.10 della l.n.241/1990; - sul mancato esame degli scritti difensivi proposti e violazione di legge per difetto di motivazione;
- violazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. violazione e mancata applicazione degli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della costituzione. violazione e mancata applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. decadenza dal potere di emettere l'ordinanza di ingiunzione. – redazione del verbale in assenza dell'Arcanà;
- rilevava infine che la situazione dei locali era dovuta all'alluvione avvenuta nei giorni precedenti che aveva portato ad un allagamento dei locali e che, ad aggravare il tutto, in quella giornata mancava l'elettricità per un guasto alla rete elettrica. Chiedeva pertanto che il Tribunale volesse: “1) Ritenere e dichiarare, alla luce delle considerazioni esposte in narrativa, l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 484/2023 del 27 settembre 2023, notificata in data 13 ottobre 2023 emessa dalla _2
, con la quale è stato ingiunto
[...] al ricorrente il pagamento di € 1.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 4 all. II, cap.
1, p.t. 1 del Reg. CE n. 852/04;
2) per l'effetto, annullare l'Ordinanza di ingiunzione n. 484/2023 del 27 settembre 2023, notificata in data 13 ottobre 2023, emessa dalla
[...]
_2
, con la quale è stato ingiunto al ricorrente il _2 pagamento di € 1.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 4 all. II, cap. 1, p.t. 1 del Reg. CE n. 852/04.” Il tutto con vittoria di spese e compensi. Si costituiva l , in persona del legale rappresentante pro _2 tempore, la quale sottolineava che l'ordinanza ingiunzione era stata correttamente formata, contestava i motivi di opposizione e insisteva nel rigetto della stessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che ci occupa ha ad oggetto le doglianze che il ricorrente Parte_3 nella qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta individuale “
[...]
” muove avverso l'ordinanza ingiunzione n. 484/2023 con la quale gli Parte_2 veniva contestata la violazione dell'art. 4 all. II, cap. 1, p.t. 1 del Reg. CE n. 852/04 e applicata la conseguente sanzione di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 5, D. lgs. 193/2007 perché “…esercitava l'attività di Deposito di olio, vino e formaggi - imbottigliamento olio e vino, mantenendo i locali in carenti condizioni di igiene, pulizia e manutenzione…”. Preliminarmente occorre esaminare le doglianze proposte relativamente ai vizi procedurali. Secondo l'orientamento della Cassazione, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. “In tema di ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative
- emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”(Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019). Non possono quindi trovare accoglimento le eccezioni relative alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, né quelle relative al vizio di motivazione. Anche la doglianza relativa ai tempi di conclusione del procedimento è infondata, in quanto, in tema di sanzioni amministrative trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 , Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024).
Nel caso di specie, dunque, il termine quinquennale è stato rispettato ed anche sotto questo profilo l'ordinanza ingiunzione è legittima. Nel merito, La norma che si assume violata è l'art. 4 comma 2 del Reg. Comunitario
852/2004: “Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento”; nell'allegato II vengono elencati i requisiti relativi all'igiene e alla predisposizione dei locali.
Ora, va preliminarmente ribadito il principio secondo cui il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent.
17355/09).
Nel caso di specie il verbale di ispezione appare dettagliato, risultano individuate una serie di mancanze e di violazioni della normativa europea tra le quali su tutte, spicca la carenza di igiene, la difficoltà di tenere pulito il pavimento vista l'assenza di alcune mattonelle. Si riportano alcuni estratti dello stesso: “Tutti gli ambienti dell'attività risultano essere carenti di igiene, con scarse condizioni di manutenzione, le attrezzature risultano essere vetuste, il pavimento unto e parzialmente coperto di cartoni;
questo è in parte rattoppato con materiale non idoneo, presenta soluzione di continuità e pertanto non facilmente lavabile e disinfettabile” e ancora: “Le condizioni di igiene manutentive e strutturali sono fatiscenti”. Pure a voler prendere in considerazione la situazione precaria dovuta all'alluvione e la temporanea assenza di luce (elementi questi che risultano non contestati), tuttavia ciò non giustifica la situazione presente nei locali per come descritta nel verbale di accertamento. Né l'opponente ha dato prova di uno stato di cose diverso, in quanto la documentazione fotografica depositata in atti si limita a rappresentare l'esterno dei locali e il capitolato di prova articolato in ricorso appare non ammissibile in quanto non conducente rispetto al punto relativo alla situazione igienica dei locali utilizzati per l'attività dell'azienda, allo stato del pavimento. Per tutto quanto sopra l'opposizione va rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 484/2023 emessa dall in data _2
27/09/2023. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano su e in favore della Parte_3 CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. n. 484/2023 emessa dall di in _2 CP_1 data 27/09/2023; Contr
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 662,00, oltre spese generali, oneri e accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Messina, il 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.