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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
2671 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SI Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2671/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in MELDOLA in data 08/06/2019 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FOSCHI PAOLO e dall' avv.
CASETTI MANUELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14/04/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MELDOLA in data 08/06/2019 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MELDOLA – atto N. 6
P.1 anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/12/2024, che integralmente si riportano:
1) Pronunciare sentenza di divorzio/scioglimento del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di
Meldola (FC).
2) Confermare il diritto della GNa ad abitare unitamente Parte_1
alla figlia minore nell'appartamento condotto in locazione posto in Forlì Via Per_1
Zampeschi n. 20 interno 4.
3) Affidamento della figlia minore e regolazione del diritto di vista.
2 I coniugi chiedono che sia confermato il Piano genitoriale sottoscritto in sede di separazione consensuale (doc. n. 17 - schema elaborato dal CNF), esplicitato ed arricchito con le disposizioni di dettaglio stabilite in tema di disposizioni sull'affidamento della minore che seguono:
a) La figlia sarà collocata presso la madre, che ne avrà l'affidamento Per_1
esclusivo, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, mentre al padre spetterà il dovere di vigilare affinché non siano assunte decisioni pregiudizievoli per l'interesse della figlia.
b) Competerà quindi esclusivamente alla madre decidere in quale luogo porre la residenza abituale propria e della figlia, mentre al padre spetterà il diritto di visita della figlia, che sarà regolato anche in base alla distanza che di volta in volta intercorrerà tra la residenza della figlia e quella del padre.
c) Considerando che la figlia minore, allo stato, manifesta difficoltà a relazionarsi con il padre senza la compresenza della madre, i coniugi si adopereranno affinché sia progressivamente costruito un buon rapporto con la figura paterna, aumentando di pari passo la durata del diritto di visita del padre e, appena la maturità della bambina lo consentirà, prevedendo anche il pernottamento presso l'abitazione paterna.
d) Il diritto di visita del padre, fino a quando quest'ultimo continuerà a lavorare come magazziniere turnista presso un supermercato di Forlì aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, potrà essere esercitato in modo elastico, assecondando gli orari e le giornate in cui quest'ultimo sarà libero da impegni lavorativi;
per l'effetto, il padre, previ accordi con la madre - alla quale comunicherà di settimana in settimana le giornate e gli orari liberi da turni della settimana successiva - potrà trascorrere con la figlia due pomeriggi settimanali, andandola a prelevare all'uscita dall'asilo/scuola da essa frequentata e riportandola a casa della madre entro le ore 19.00.
3 e) Qualora la giornata di riposo settimanale dal lavoro del padre cada in un giorno prefestivo e/o festivo oppure in un giorno coincidente con la chiusura dell'asilo/scuola, il padre potrà trascorrere con la figlia detta intera giornata, andandola a prelevare dalla casa della madre alle ore 9.30 e riportandola entro le ore 19.00 dello stesso giorno, oppure in orari diversi di uscita e/o rientro concordati di volta in volta fra i genitori.
f) Con un preavviso scritto di almeno tre mesi, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e compatibilmente altresì con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia, il padre potrà tenere con sé : Per_1
- nel periodo estivo di chiusura della scuola per due settimane anche non consecutive;
- nel periodo scolastico, ad anni alterni con la madre, durante i giorni di chiusura della scuola per vacanze.
g) Con un preavviso scritto di almeno tre mesi, il padre potrà portare la figlia con sé nel suo Paese di origine (Tunisia) o in uno Stato diverso da quello in cui la minore ha la propria residenza abituale con la madre, per un tempo massimo di due settimane – anche non consecutive - durante il periodo estivo,
o anche in altro periodo purché libero da impegni scolastici di , ma Per_1
solo ed esclusivamente quando la figlia avrà compiuto l'età di 10 anni e, in ogni caso, previo accordo sottoscritto con firma autenticata da un notaio (o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato nel luogo ove ciascun genitore si troverà) nel quale il padre assuma l'impegno di riconsegnare alla Per_1
madre, nella residenza abituale della figlia e alla data stabilita fra i genitori;
detto accordo scritto dovrà prevedere le modalità del rilascio dell'assenso della madre al viaggio della figlia minore secondo le disposizioni normative in vigore al momento della sottoscrizione del predetto accordo scritto.
h) i coniugi avranno l'onere di comunicarsi reciprocamente e di tenere aggiornati i riferimenti completi relativi alla loro residenza abituale, al
4 domicilio e al luogo di lavoro;
cureranno altresì di tenere aggiornati e attivi (e in ogni caso si asterranno dal bloccare) i recapiti di posta elettronica, di messagistica e telefonici (almeno uno per ciascuna tipologia) da utilizzare per comunicare tra loro.
i) La figlia , che attualmente frequenta l'asilo, sin dal proprio arrivo in Per_1
Italia, insieme ai genitori si è ben inserita nel contesto amicale legato all'ambiente di lavoro della madre, che oltre a consentire di disporre di un sostegno nella vita quotidiana, assicurerà la continuità nelle abitudini di vita di , anche dopo il divorzio dei genitori. Per_1
j) Il GN verserà alla GNa , Controparte_1 Parte_1
tramite bonifico bancario sul c.c. di quest'ultima attualmente con IBAN
[...] (oppure al diverso IBAN che sarà comunicato al GN , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, CP_1
l'importo di € 200,00 (euro duecento) per il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , che decorso un anno dal deposito della Per_1
sentenza di scioglimento del matrimonio/divorzio dovrà essere rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore sono Per_1
poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ognuno, secondo i criteri meglio specificati nel protocollo adottato presso il tribunale di Forlì il
27/07/2016.
k) L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito totalmente ed esclusivamente dalla sola GNa , e ciò anche nel caso in cui il Pt_1
GN dovesse beneficiare di una analoga misura di sostegno CP_1
familiare a seguito di suo eventuale futuro trasferimento all'estero.
4) Altre disposizioni patrimoniali.
a) I coniugi, in base alle loro attuali condizioni economico reddituali sono economicamente autonomi e indipendenti l'uno nei confronti dell'altro e
5 viceversa, pertanto nulla verseranno, a titolo di assegno divorzile, l'uno a favore dell'altra e viceversa.
b) I ricorrenti dichiarano altresì di non avere alcun altro rapporto patrimoniale da dividere e/o regolare fra loro.
c) I ricorrenti hanno fra loro convenuto che le spese del giudizio siano poste a carico della GNa . Parte_1
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MELDOLA per quanto di competenza.
Forlì, 28/12/2025 Il Presidente
SI Di RI
6
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SI Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2671/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in MELDOLA in data 08/06/2019 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FOSCHI PAOLO e dall' avv.
CASETTI MANUELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14/04/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MELDOLA in data 08/06/2019 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MELDOLA – atto N. 6
P.1 anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/12/2024, che integralmente si riportano:
1) Pronunciare sentenza di divorzio/scioglimento del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di
Meldola (FC).
2) Confermare il diritto della GNa ad abitare unitamente Parte_1
alla figlia minore nell'appartamento condotto in locazione posto in Forlì Via Per_1
Zampeschi n. 20 interno 4.
3) Affidamento della figlia minore e regolazione del diritto di vista.
2 I coniugi chiedono che sia confermato il Piano genitoriale sottoscritto in sede di separazione consensuale (doc. n. 17 - schema elaborato dal CNF), esplicitato ed arricchito con le disposizioni di dettaglio stabilite in tema di disposizioni sull'affidamento della minore che seguono:
a) La figlia sarà collocata presso la madre, che ne avrà l'affidamento Per_1
esclusivo, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, mentre al padre spetterà il dovere di vigilare affinché non siano assunte decisioni pregiudizievoli per l'interesse della figlia.
b) Competerà quindi esclusivamente alla madre decidere in quale luogo porre la residenza abituale propria e della figlia, mentre al padre spetterà il diritto di visita della figlia, che sarà regolato anche in base alla distanza che di volta in volta intercorrerà tra la residenza della figlia e quella del padre.
c) Considerando che la figlia minore, allo stato, manifesta difficoltà a relazionarsi con il padre senza la compresenza della madre, i coniugi si adopereranno affinché sia progressivamente costruito un buon rapporto con la figura paterna, aumentando di pari passo la durata del diritto di visita del padre e, appena la maturità della bambina lo consentirà, prevedendo anche il pernottamento presso l'abitazione paterna.
d) Il diritto di visita del padre, fino a quando quest'ultimo continuerà a lavorare come magazziniere turnista presso un supermercato di Forlì aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, potrà essere esercitato in modo elastico, assecondando gli orari e le giornate in cui quest'ultimo sarà libero da impegni lavorativi;
per l'effetto, il padre, previ accordi con la madre - alla quale comunicherà di settimana in settimana le giornate e gli orari liberi da turni della settimana successiva - potrà trascorrere con la figlia due pomeriggi settimanali, andandola a prelevare all'uscita dall'asilo/scuola da essa frequentata e riportandola a casa della madre entro le ore 19.00.
3 e) Qualora la giornata di riposo settimanale dal lavoro del padre cada in un giorno prefestivo e/o festivo oppure in un giorno coincidente con la chiusura dell'asilo/scuola, il padre potrà trascorrere con la figlia detta intera giornata, andandola a prelevare dalla casa della madre alle ore 9.30 e riportandola entro le ore 19.00 dello stesso giorno, oppure in orari diversi di uscita e/o rientro concordati di volta in volta fra i genitori.
f) Con un preavviso scritto di almeno tre mesi, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e compatibilmente altresì con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia, il padre potrà tenere con sé : Per_1
- nel periodo estivo di chiusura della scuola per due settimane anche non consecutive;
- nel periodo scolastico, ad anni alterni con la madre, durante i giorni di chiusura della scuola per vacanze.
g) Con un preavviso scritto di almeno tre mesi, il padre potrà portare la figlia con sé nel suo Paese di origine (Tunisia) o in uno Stato diverso da quello in cui la minore ha la propria residenza abituale con la madre, per un tempo massimo di due settimane – anche non consecutive - durante il periodo estivo,
o anche in altro periodo purché libero da impegni scolastici di , ma Per_1
solo ed esclusivamente quando la figlia avrà compiuto l'età di 10 anni e, in ogni caso, previo accordo sottoscritto con firma autenticata da un notaio (o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato nel luogo ove ciascun genitore si troverà) nel quale il padre assuma l'impegno di riconsegnare alla Per_1
madre, nella residenza abituale della figlia e alla data stabilita fra i genitori;
detto accordo scritto dovrà prevedere le modalità del rilascio dell'assenso della madre al viaggio della figlia minore secondo le disposizioni normative in vigore al momento della sottoscrizione del predetto accordo scritto.
h) i coniugi avranno l'onere di comunicarsi reciprocamente e di tenere aggiornati i riferimenti completi relativi alla loro residenza abituale, al
4 domicilio e al luogo di lavoro;
cureranno altresì di tenere aggiornati e attivi (e in ogni caso si asterranno dal bloccare) i recapiti di posta elettronica, di messagistica e telefonici (almeno uno per ciascuna tipologia) da utilizzare per comunicare tra loro.
i) La figlia , che attualmente frequenta l'asilo, sin dal proprio arrivo in Per_1
Italia, insieme ai genitori si è ben inserita nel contesto amicale legato all'ambiente di lavoro della madre, che oltre a consentire di disporre di un sostegno nella vita quotidiana, assicurerà la continuità nelle abitudini di vita di , anche dopo il divorzio dei genitori. Per_1
j) Il GN verserà alla GNa , Controparte_1 Parte_1
tramite bonifico bancario sul c.c. di quest'ultima attualmente con IBAN
[...] (oppure al diverso IBAN che sarà comunicato al GN , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, CP_1
l'importo di € 200,00 (euro duecento) per il contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , che decorso un anno dal deposito della Per_1
sentenza di scioglimento del matrimonio/divorzio dovrà essere rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore sono Per_1
poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ognuno, secondo i criteri meglio specificati nel protocollo adottato presso il tribunale di Forlì il
27/07/2016.
k) L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito totalmente ed esclusivamente dalla sola GNa , e ciò anche nel caso in cui il Pt_1
GN dovesse beneficiare di una analoga misura di sostegno CP_1
familiare a seguito di suo eventuale futuro trasferimento all'estero.
4) Altre disposizioni patrimoniali.
a) I coniugi, in base alle loro attuali condizioni economico reddituali sono economicamente autonomi e indipendenti l'uno nei confronti dell'altro e
5 viceversa, pertanto nulla verseranno, a titolo di assegno divorzile, l'uno a favore dell'altra e viceversa.
b) I ricorrenti dichiarano altresì di non avere alcun altro rapporto patrimoniale da dividere e/o regolare fra loro.
c) I ricorrenti hanno fra loro convenuto che le spese del giudizio siano poste a carico della GNa . Parte_1
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MELDOLA per quanto di competenza.
Forlì, 28/12/2025 Il Presidente
SI Di RI
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