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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1740/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. FALZOI MICHELE Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_1 Controparte_2
PISENTI FRANCESCO
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare di un contratto di fornitura idrica per la sua abitazione in Parte_1
Ozieri, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza notificata il 7.6.2024 con cui gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 10.758,59, pretesa in CP_1
ragione dell'accordo di conciliazione intervenuto nel marzo del 2017 e relativo alle fatture 3511556 del 23.6.2015 e 22183996 del 29.10.2015, alle quali è seguita l'emissione di altra fattura (la n. 2567939 di Euro 11.355,26). Ha rilevato come con l'ingiunzione sia stato imposto il pagamento anche della somma di Euro 1.356,13 a titolo di interessi di cui alla fattura 426559 del 5.4.2019. Ha dedotto di aver chiesto, prima della ricezione dell'ordinanza, l'accesso agli sgravi di cui alla delibera ARERA
609 del 21.12.2021 e che con comunicazione del 12.1.2024 ha riconosciuto CP_1
sulla fattura 2567939 l'ulteriore sgravio di Euro 5.556,03, sicché, come da prospetto inviatogli dallo stesso Ente gestore le somme dovute sono state rideterminate in Euro
3.741,18 per la fattura 2567939, oltre interessi per Euro 1356,13. Ha sostenuto, dunque, la non correttezza degli importi di cui all'ingiunzione che non avrebbero tenuto conto degli sgravi e offerto una quantificazione degli interessi anomala, perché gli stessi non sono stati fatti decorrere dalla conciliazione del 2017. Ha concluso in conformità.
Si è costituita tardivamente la convenuta che ha eccepito la mancanza di condizione di procedibilità (sopravvenuta nel corso del giudizio). Nel merito ha affermato di aver notificato l'ingiunzione fiscale n. 55633/249/2024 emessa il 22/05/2024 per un totale di n. 3 fatture e che l'attore ha per anni ha usufruito della risorsa idrica pubblica, omettendo di pagare quanto consumato. Si è difesa sull'eccezione di prescrizione, mai sollevata, affermando di aver riscontrato la richiesta di controparte, formalizzando una proposta transattiva che tuttavia non è stata accettata. Ha comunque rilevato di aver rettificato l'importo ingiunto complessivo, detraendo quello di € 5.556,03 di cui allo sgravio, e così pervenendo all'importo finale di Euro 5.229,76, che l'utente avrebbe potuto versare anche in 60 rate in base al suo modello ISEE. Ha anche sostenuto la debenza dei contestati interessi di mora, dovuti invece in base alla vigente normativa.
Ferma l'improcedibilità, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la CP_1
dichiarazione di legittimità della pretesa di Euro 5.229,76 oltre interessi per ritardato pagamento e la condanna di controparte al relativo pagamento. In subordine, ha insistito per l'accertamento del dovuto e la condanna al suo pagamento.
Previa istruttoria solo documentale, la causa è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza ingiunzione si riferisce al pagamento di tre fatture e più precisamente la
2015/1971487, divisa in sei rate, la 2015/2567939, divisa in cinquantasette rate, e la
2019/426559, divisa in tre rate.
La domanda di sgravio presentata dall'utente ha avuto ad oggetto altre fatture, vale a dire la 2015/5035115556 di Euro 950,89 e la 2015/5022183996 di Euro 11.355,00.
In data 12.1.2024 è stato riconosciuto lo sgravio di Euro 5.566,03 sulla fattura
2015/2567939 per effetto della richiamata delibera ARERA.
Questo è il solo l'importo detraibile dal preteso che include gli interessi, dovuti ai sensi del R.S.I.I. e mai stati oggetto di rinuncia in sede transattiva da parte dell'ente gestore.
Stante la sua tardiva costituzione, nessuna delle domande riconvenzionali di CP_1
può essere esaminata.
Conclusivamente, in accoglimento parziale dell'opposizione va revocata l'ingiunzione
55633/249/2024 e andrà dichiarato tenuto al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro 5.219,76, da dilazionare in 60 rate. CP_1
Le spese di lite vengono compensate, non potendosi tralasciare che l'esito del giudizio coincide con la posizione di che ha offerto in corso di causa una CP_1
sovrapponibile soluzione conciliativa immotivatamente respinta dall'attore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale dell'opposizione revoca l'ingiunzione
55633/249/2024;
- dichiara tenuto al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di Euro 5.219,76, da dilazionare in 60 rate;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_1
- spese compensate.
Sassari, 25.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1740/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. FALZOI MICHELE Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_1 Controparte_2
PISENTI FRANCESCO
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare di un contratto di fornitura idrica per la sua abitazione in Parte_1
Ozieri, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza notificata il 7.6.2024 con cui gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 10.758,59, pretesa in CP_1
ragione dell'accordo di conciliazione intervenuto nel marzo del 2017 e relativo alle fatture 3511556 del 23.6.2015 e 22183996 del 29.10.2015, alle quali è seguita l'emissione di altra fattura (la n. 2567939 di Euro 11.355,26). Ha rilevato come con l'ingiunzione sia stato imposto il pagamento anche della somma di Euro 1.356,13 a titolo di interessi di cui alla fattura 426559 del 5.4.2019. Ha dedotto di aver chiesto, prima della ricezione dell'ordinanza, l'accesso agli sgravi di cui alla delibera ARERA
609 del 21.12.2021 e che con comunicazione del 12.1.2024 ha riconosciuto CP_1
sulla fattura 2567939 l'ulteriore sgravio di Euro 5.556,03, sicché, come da prospetto inviatogli dallo stesso Ente gestore le somme dovute sono state rideterminate in Euro
3.741,18 per la fattura 2567939, oltre interessi per Euro 1356,13. Ha sostenuto, dunque, la non correttezza degli importi di cui all'ingiunzione che non avrebbero tenuto conto degli sgravi e offerto una quantificazione degli interessi anomala, perché gli stessi non sono stati fatti decorrere dalla conciliazione del 2017. Ha concluso in conformità.
Si è costituita tardivamente la convenuta che ha eccepito la mancanza di condizione di procedibilità (sopravvenuta nel corso del giudizio). Nel merito ha affermato di aver notificato l'ingiunzione fiscale n. 55633/249/2024 emessa il 22/05/2024 per un totale di n. 3 fatture e che l'attore ha per anni ha usufruito della risorsa idrica pubblica, omettendo di pagare quanto consumato. Si è difesa sull'eccezione di prescrizione, mai sollevata, affermando di aver riscontrato la richiesta di controparte, formalizzando una proposta transattiva che tuttavia non è stata accettata. Ha comunque rilevato di aver rettificato l'importo ingiunto complessivo, detraendo quello di € 5.556,03 di cui allo sgravio, e così pervenendo all'importo finale di Euro 5.229,76, che l'utente avrebbe potuto versare anche in 60 rate in base al suo modello ISEE. Ha anche sostenuto la debenza dei contestati interessi di mora, dovuti invece in base alla vigente normativa.
Ferma l'improcedibilità, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la CP_1
dichiarazione di legittimità della pretesa di Euro 5.229,76 oltre interessi per ritardato pagamento e la condanna di controparte al relativo pagamento. In subordine, ha insistito per l'accertamento del dovuto e la condanna al suo pagamento.
Previa istruttoria solo documentale, la causa è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza ingiunzione si riferisce al pagamento di tre fatture e più precisamente la
2015/1971487, divisa in sei rate, la 2015/2567939, divisa in cinquantasette rate, e la
2019/426559, divisa in tre rate.
La domanda di sgravio presentata dall'utente ha avuto ad oggetto altre fatture, vale a dire la 2015/5035115556 di Euro 950,89 e la 2015/5022183996 di Euro 11.355,00.
In data 12.1.2024 è stato riconosciuto lo sgravio di Euro 5.566,03 sulla fattura
2015/2567939 per effetto della richiamata delibera ARERA.
Questo è il solo l'importo detraibile dal preteso che include gli interessi, dovuti ai sensi del R.S.I.I. e mai stati oggetto di rinuncia in sede transattiva da parte dell'ente gestore.
Stante la sua tardiva costituzione, nessuna delle domande riconvenzionali di CP_1
può essere esaminata.
Conclusivamente, in accoglimento parziale dell'opposizione va revocata l'ingiunzione
55633/249/2024 e andrà dichiarato tenuto al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro 5.219,76, da dilazionare in 60 rate. CP_1
Le spese di lite vengono compensate, non potendosi tralasciare che l'esito del giudizio coincide con la posizione di che ha offerto in corso di causa una CP_1
sovrapponibile soluzione conciliativa immotivatamente respinta dall'attore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale dell'opposizione revoca l'ingiunzione
55633/249/2024;
- dichiara tenuto al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di Euro 5.219,76, da dilazionare in 60 rate;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_1
- spese compensate.
Sassari, 25.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella