Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.152/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “rendita ai superstiti ed assegno funerario una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
in qualità di vedova del fu , rappr. e dif. da avv. Del Catucci Maria Parte_1 Parte_2
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Aprile Ernesto Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 28.4.2020 , in qualità di Parte_1 vedova del fu , impugnava la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in Parte_2 data 17 dicembre, con cui, in difformi conclusioni rispetto a quelle del CTU nominato in primo grado rigettava la domanda vòlta ad ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario. Si è costituito l' . CP_1 L'appello, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stato discusso e deciso con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°--- L'appello, con cui la impugna la decisione del Giudice di primo grado ad onta delle Pt_1 conclusioni positive cui era pervenuto il CTU dr. , pneumologo,, appare a Persona_1 giudizio di questa Corte infondato.
Rileva il CTU, così come emerge dagli atti di causa, che il de cuius sig. fumatore Parte_2 per molti anni , aveva lavorato presso l'acciaieria di Taranto dal 1964 al 1991 in qualità di addetto
CRI e addetto a servizio pulizie per un breve periodo ( circa 6 mesi), successivamente in qualità di addetto centro base ed operaio qualificato , conduttore automezzi etc. Nel mese di Luglio del 2012 , ben 20 anni dopo la collocazione a riposo, veniva diagnosticata una neoplasia polmonare sinistra ( microcitoma).
Nell' Agosto del 2012 avveniva il decesso.
Il fumo di tabacco costituisce un importante fattore di rischio per l'insorgenza del tumore del polmone così come molte sostanze di origine lavorativa e/o ambientale (asbesto , cromo ,arsenico) berillio , cloruro di vinile , idrocarburi policiclici aromatici , clorometiletere , radon , etc.)-
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E' molto verosimile un effetto di interazione e potenziamento dei vari carcinogeni presenti nell'ambiente atmosferico e nel fumo di tabacco.
Un ruolo fondamentale appare rivestire la predisposizione genetica , in particolare l'espressività dei polimorfismi genici. La comunione della suscettibilità genetica con l'impatto ambientale , dal fumo di sigaretta all'inquinamento di tipo industriale o domestico , porta conseguentemente alla differenziazione in fenotipi derivanti dalle diverse combinazioni.
Il processo biologico , o meglio , biopatologico che porta alla trasformazione neoplastica delle cellule che costituiscono l'epitelio bronchiale è comunque un processo lento , multifattoriale e complesso .
Durante questa carcinogenesi multistadio svariate alterazioni genetiche si devono accumulare all'interno del DNA cellulare prima di giungere al fenotipo maligno terminale .
Queste la considerazioni generali sulle patologie neoplastiche del polmone.
Nel caso di specie bisogna considerare quanto segue :
* in riferimento agli irritanti respiratori , dalla documentazione in atti, non è possibile dedurre a quali e in quali quantità sia stato esposto;
* non è presente il certificato di avvenuta esposizione all'asbesto ; in maniera molto generica possiamo supporre che sia stato esposto alle sostanze volatili presenti nell'area industriale;
* non è disponibile il DVR riguardante le mansioni specifiche del de cuius;
il lungo periodo intercorso tra il collocamento a riposo e l' insorgenza della patologia neoplastica , ma soprattutto va considerata l'esposizione al fumo di sigaretta proseguita negli anni successivi al pensionamento.
* Ultimo , ma non ultimo , il microcitoma è considerato il tipico tumore polmonare del fumatore , o quantomeno è altamente improbabile che un un microcitoma compaia in un soggetto non fumatore.
Dunque , anche non volendo negare in senso assoluto la possibile idoneità dell'attività lavorativa all'etiologia di una neoplasia polmonare in generale , nel caso di specie resta difficile considerare in termini di ragionevole certezza il lavoro svolto dal de cuius quale probabile causa di un microcitoma polmonare.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU:
Il de cuius sig. era affetto da un microcitoma polmonare (SCLC) sinistro. Parte_2
Il decesso è avvenuto per le complicanze dello patologia neoplastica.
Impossibile stabilire un nesso di causalità con l'attività lavorativa in termini di ragionevole certezza.
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2 A fronte delle chiarissime e più che analitiche valutazioni e spiegazioni etiologiche del CTU, ritiene questa Corte che l'appello, vòlto a perorare differenti valutazioni sulla base delle testimonianze acquisite in primo grado, che riferivano di aver lavorato il de cuius a contatto con materiali refrattari ed esposizione a polveri da svuotamento notevoli tali da impedire la visuale, di aver respirato carbone, asbesto, alluminio, polveri di ferro e di acciaio, anche con l'apporto delle differenti valutazioni del CTP dr. , medico legale, a convinzione del quale “molte Persona_2 sostanze di origine ambientale e/o lavorativa (asbesto, cromo, arsenico, berillio, cloruro di vinile,
IPA, clorometilene, radon ed altri sono riconosciuti cancerogeni polmonari i possono, come nel caso dell'amianto, potenziare il loro effetto oncogeno il presenza di fumo di tabacco”- ed a dolersi del non avere il CTU vagliato adeguatamente il rapporto concausale fra lavoro e malattia, nonché di considerare che il microcitoma si sviluppa i soggetti fumatori, così escludendo l'origine professionale della malattia, sia infondato.
A fronte delle doglianze dell'appellante è agevole notare come il CTU dr. abbia Per_1 esaustivamente esaminato tutte le ipotesi di possibile insorgenza e possibile concausalità con l'attività lavorativa svolta, laddove il CTP pare essersi limitato a considerazioni di massima.
E' principio generale di costante giurisprudenza di legittimità, come riportato dal Giudice di prime cure, quello applicato dal CTU, il quale si ferma ad una “probabilità” di nesso di causa efficiente, laddove, come correttamente riportato dal Giudice di primo grado, nelle patologie multifattoriali è anche possibile una “probabilità ma a condizione che sia una “probabilità qualificata”, che nel caso che qui occupa manca.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione reddituale ex artt, 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss, modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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