CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8214/2015 R.G. proposto da: UG VENNAI SPA, FANTISCRITTI MARMI SRL, CARO & COLOMBI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA OL NI ([...]) rappresentati e difesi dagli avvocati DIAMANTI RICCARDO ([...]), IN SE ([...]) -ricorrente- contro COMUNE DI CARRARA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato IARIA NI ([...]) che lo rappresenta e difende Civile Sent. Sez. 5 Num. 2594 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI NI Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 3 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1713/2014 depositata il 22/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. FATTO E DIRITTO. 1.Le società LM AI s.p.a., Fantiscritti Marmi S.r.l. e RO & CO s.p.a., titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava, ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Massa e Carrara avverso avvisi di pagamento e cartella di pagamento, del contributo regionale preteso dal Comune di Carrara relativamente all'estrazione di materiali in forza della L.R.Toscana 3 novembre 1998, n.78, art.15, comma 3. La Commissione tributaria si dichiarava priva di giurisdizione in favore del giudice ordinario ritenendo il contributo non di natura tributaria. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana, riuniti i ricorsi delle tre società, confermava la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR le società lamentavano violazione della l.reg. Toscana 78/1998, art.15 e del d.lgs 546/92, art.2, sostenendo che il contributo ha natura tributaria e che dunque la controversia rientra tra quelle su cui le (adite) commissioni avevano giurisdizione. Il Comune resisteva con controricorso. 2.Le ricorrenti in data 21 dicembre 2022 depositavano atto di rinuncia al ricorso notificata al Comune e relativa accettazione. 3. La Procura Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio. 4. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate. 5. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell’udienza. 6. E' stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).
P.Q.M.
3 di 3 la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2023.
P.Q.M.
3 di 3 la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2023.