Articolo 4 della Legge 2 dicembre 1975, n. 614
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 dicembre 1975
Art. 4.
Per partecipare al concorso di cui all'articolo 2 gli appuntati e le guardie debbono aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo degli agenti di custodia e non aver superato il 35° anno di eta'.
Per gli appuntati e le guardie in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due ed anni uno.
Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 37 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975