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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2680 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
Avv. ( ), difesa in proprio, ai Parte_1 C.F._1
sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n.
6
- PARTE APPELLANTE -
E
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Viterbo, via Annio n. 25, presso lo studio dell'avv. Aldo Maria Rolfo
pag. 1 di 17 ( ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 229/2025
pubblicata il 31.3.2025 nel giudizio n. 1995/2023 R.G., notificata il
6.4.2025 (opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti difensivi.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di appello notificato il 5.5.2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 229/2025 con la quale il Tribunale
di Viterbo:
- ha rigettato l'opposizione dalla medesima presentata avverso l'atto di precetto per rilascio notificatole il 31.8.2023 su istanza di Controparte_1
in forza della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4549/2023 , che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in Viterbo, via Dalmazia n. 60, per grave inadempimento della locatrice e aveva condannato quest'ultima al rilascio dell'immobile; Pt_1
- ha condannato la al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati Pt_1
in via equitativa nella somma di € 1.500,00 e al versamento di € 500,00 alla
Cassa delle Ammende;
- ha condannato la alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Pt_1
3.000,00, oltre accessori di legge.
pag. 2 di 17 L'appellante, rilevata la mancata qualificazione dell'opposizione da parte del giudice di primo grado e l'intenzione di proporre l'appello con riferimento ai soli capi della sentenza rientranti nell'ambito dell'art. 615
c.p.c., riservando l'impugnazione con ricorso per cassazione dei motivi sussumibili nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha articolato sei motivi e concluso nei seguenti termini:
«in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata- sentenza numero 229 del 31.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario
di Viterbo, in persona del Giudice monocratico, dott. Davide Palmieri, a conclusione del giudizio R.G. 1995 del 2023, notificata il giorno 6 aprile 2025- con provvedimento da assumersi, eventualmente anche inaudita altera parte, prima dell'udienza di comparizione,
per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
1. in via principale dichiarare nulla la Sentenza impugnata - sentenza numero 229 del
31.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice monocratico,
dott. Davide Palmieri, a conclusione del giudizio R.G. 1995 del 2023, notificata il giorno 6
aprile 2025 - per i motivi di cui ai numeri 1,2, 3 e 4 del presente atto di appello;
2. nel merito, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, ed in riforma della Sentenza
numero 229 del 31.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del
Giudice monocratico, dott. Davide Palmieri a conclusione del giudizio RG.1995 del 2023,
sentenza notificata il giorno 6 aprile 2025:
a. accogliere il motivo numero 4 del presente atto d'appello e per l'effetto pronunciarsi nel merito sul punto - omesso dal giudice di primo grado –statuendo la nullità del precetto con riguardo al rilascio del garage per i motivi meglio spiegati al punto 4 del presente appello, e negli scritti difensivi di primo grado, ai quali integralmente ci si riporta;
pag. 3 di 17 b. annullare la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., di cui al punto 2 della parte dispositiva della sentenza impugnata per i motivi meglio esposti al numero 5 del presente atto d'appello, ai quali integralmente ci si riporta;
c. annullare la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di causa del primo grado di giudizio di cui al punto 3 della parte dispositiva della sentenza impugnata, per i motivi meglio esposti al numero 6 del presente atto d'appello, ai quali integralmente ci si riporta.»
§ 2. – Si è costituita la parte appellata, che , affermato il carattere parziale dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., ha dedotto la manifesta infondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
§ 3. – Alla prima udienza la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la sola parte appellante presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, ai sensi dell'art. 351, comma 4,
c.p.c.
L'appellante ha chiesto preliminarmente di «espungere» i documenti prodotti dall'appellato in sede di costituzione in giudizio, in quanti nuovi e non pertinenti, e le note di trattazione scritta depositate il 10.9.2025, in quanto non autorizzate.
Ha chiesto altresì termine per depositare il ricorso per cassazione presentato in relazione ai motivi qualificabili come opposizione ex art. 617
c.p.c.
Ha quindi proceduto alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle pag. 4 di 17 ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Preliminarmente si osserva, per rigettare l'eccezione sollevata dall'appellato circa l'intervenuta acquiescenza tacita parziale ex art. 329
c.p.c., come l'appellante, esclusa l'espressa qualificazione dell'opposizione da parte del giudice di primo grado, abbia correttamente impugnato con l'appello soltanto i capi della sentenza che hanno deciso i motivi dell'opposizione inquadrabili nell'opposizione all'esecuzione (art. 615
c.p.c.), riservando la proposizione del ricorso per cassazione avverso i capi che hanno deciso i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.), in applicazione del consolidato orientamento della S.C.
secondo cui, qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all'esecuzione,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (v. tra le molte, Cass. ord.
12.2.2024 n. 3793; Cass. ord. 13.11.2023 n. 31549; Cass. ord. 11.2.2020 n.
3166).
Ciò premesso, stante la totale autonomia dei due giudizi, reputa la
Corte che non possa essere accolta la richiesta avanzata dalla in sede Pt_1
di discussione orale di concedere un termine depositare il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 229/2025 riguardante i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., irrilevante ai fini del decidere la presente pag. 5 di 17 l'impugnazione; ricorso che peraltro ha già depositato la parte appellata,
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, al doc. 8.
§ 2. – Sempre in via preliminare si rileva che non possono essere esaminati né i documenti nn. 4, 5, 6, 7, 9 e 10, allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellato, perché prodotti soltanto in questo giudizio, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., né le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.9.2025, che l'appellato ha depositato, sebbene non fosse stato emesso un provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
§ 3 – Passando al merito, con il primo motivo (rubricato «Nullità
insanabile della sentenza per vizi sulla costituzione del giudice in relazione agli artt. 156
c.p.c. e 168-bis c.p.c., nonché contrasto con gli articoli 24, 25 – 1 comma- e 111
costituzione, nonché con l'art. 6 – 1 comma- della CEDU») l'appellante lamenta che nella specie mancherebbe del tutto la investitura/designazione del dott.
Davide Palmieri ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., atto dovuto e necessario ai fini della validità del giudizio e della sentenza, e che vi sarebbe stato un
“balletto” di assegnazione tra il dott. Palmieri e il dott. Oddi, Presidente del
Tribunale, come desumibile dal fascicolo telematico del giudizio di primo grado (v. all. 3).
L'appellante contesta, inoltre, l'ordinanza resa alla prima udienza, con cui il giudice di prime cure ha respinto la sua richiesta di rinvio finalizzata a individuare il giudice che dovesse effettivamente trattare la causa, stante la già dedotta totale assenza di designazione, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.
pag. 6 di 17 Il motivo non merita accoglimento.
Dall'esame del c.d. «storico» del fascicolo telematico di primo grado risulta che, una volta iscritto a ruolo e formato il fascicolo di ufficio (il
12.9.2023), il fascicolo è stato assegnato (dal Presidente del Tribunale) al giudice istruttore Davide Palmieri (il 18.9.2023), in base alle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ex art. 7-bis del R.D. n. 12/1941,
regolarmente approvate, non essendo più previsto dall'art. 168 bis, comma
1, c.p.c. (nel testo introdotto dalla riforma ex D.Lgs. n. 147/2023,
applicabile ratione temporis, per essere stato il processo introdotto successivamente al 28.2.2023), il decreto scritto in calce alla nota d'iscrizione a ruolo;
il giudice suddetto ha poi ha trattato il processo,
partecipando alle udienze ed emettendo i provvedimenti, compresa la sentenza che lo ha definito, senza che assuma rilievo la sostituzione momentanea del giudice designato con il presidente della sezione dott.
Francesco Oddi operata con i provvedimenti in data 17.1.2024 e 23.1.2024.
§ 4. – Con il secondo motivo di appello si denuncia la «Nullità del procedimento e della sentenza per violazione delle regole sul contraddittorio e sul giusto processo ex art. 101- 2 comma c.p.c.- in relazione all'art. 24 e 111 della Costituzione.
Disparità di trattamento tra le parti nell'ambito del procedimento – nullità per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato», essendovi state nel giudizio ripetute violazioni del contraddittorio in favore della controparte.
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., non avrebbe disposto, come espressamente richiesto, lo stralcio della memoria conclusionale depositata dal il 7.11.2024, in assenza CP_1
pag. 7 di 17 di un termine assegnato dal giudice o previsto dalla legge, mettendo così il medesimo in condizioni di depositare due volte le memorie conclusionali.
Inoltre, nessun provvedimento sarebbe stato assunto rispetto ai documenti depositati irritualmente nel corso del processo e, segnatamente,
il giorno prima della prima udienza di comparizione (24.1.2024) e con il deposito delle note scritte in data 11.12.2024.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Quanto alla memoria conclusionale, si osserva come il mancato stralcio di tale memoria irritualmente depositata nel giudizio, non abbia inciso sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio, tenuto conto che l'appellante ha avuto comunque la possibilità di svolgere in modo completo le proprie difese, in sede di precisazione delle conclusioni e scritti difensivi conclusivi, nei termini assegnati a norma del novellato art. 189 c.p.c.
Con riferimento ai documenti, il motivo è inammissibile perché privo del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo neppure indicati i documenti che sarebbero stati prodotti tardivamente dal e CP_1
il loro effettivo utilizzo a base della decisione impugnata.
§ 5. – Con il terzo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla mancata trascrizione delle conclusioni, come modificate nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. del 15.12.2023
(richiesta di «- Espungere dal giudizio, poiché del tutto estraneo a questo ed alla materia del contendere, le affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto come meglio descritte al punto sei della presente memoria a cui integralmente ci si riporta», ribadite nelle note conclusionali ex art. 189 c.p.c. e nella pag. 8 di 17 comparsa conclusionale, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 3) c.p.c.
(che prescrive tale requisito) e dell'art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è privo di pregio.
È pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui l'erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della validità
della sentenza mentre determina un effetto invalidante della medesima allorché abbia in concreto violato il principio del contraddittorio,
impedendo la pronuncia del giudice sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni delle parti, salvo, cioè, che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti (v. tra le molte, Cass. ord. 28.1.2025
n. 2033; Cass. ord. 16.10.2020 n. 22587; Cass. 22.9.2015 n. 18609).
Nella specie l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe riportato nella sentenza la richiesta preliminare, aggiunta alle conclusioni nel merito, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. in data
15.12.2023 di «espungere dal processo» le affermazioni contenute nella comparsa di risposta del su argomenti ritenuti estranei al processo CP_1
(«le disquisizioni circa l'asserita inammissibilità del reclamo al collegio dei decreti concernenti i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione» e «le, peraltro false,
affermazioni di cui a pagina 3, righe da 9 a 14»); omissione rispetto alla quale non pag. 9 di 17 si pone nessuno dei profili attinenti all'adeguatezza della motivazione sopra riportati, in quanto, a fronte di argomenti non pertinenti e rilevanti sviluppati dalle parti a sostegno delle loro difese, non è prevista dall'ordinamento la «espunzione», ossia l'eliminazione dal testo su ordine del giudice, il quale può non considerarli ai fini della decisione, senza essere neppure tenuto a motivare sul punto.
§ 6. – Con il quarto motivo l'appellante lamenta il mancato esame del motivo di opposizione n. 3) di nullità del precetto per intimazione senza titolo afferente al rilascio del garage, in violazione dell'art. 112 c.p.c. E,
invero, la Corte di appello di Roma, nella sentenza n. 4549/2023, non si sarebbe pronunciata su tale rilascio, non potendo seguirsi un'interpretazione estensiva del dispositivo e dovendo invece impugnarsi detta sentenza per omessa pronuncia.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale ha motivato, in modo chiaro e preciso, sull'eccezione in questione, rigettandola, sul rilievo che «tra le parti era stato stipulato il contratto di locazione del 12.06.2020, nel quale l'unità abitativa era puntualmente identificata con i dati catastali e veniva specificato che la stessa era comprensiva della pertinenza costituita dal garage».
Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili, avendo il giudice dell'opposizione correttamente interpretato il titolo esecutivo giudiziale,
costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4549/2023, che –
in accoglimento della domanda proposta dal locatore – ha CP_1
dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione del pag. 10 di 17 12.6.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare posta in Viterbo, via
Dalmazia n. 69, con garage di mq 18, di cui sono specificati, separatamente,
gli estremi catastali identificativi, senza che risultino elementi da cui desumere che la domanda non riguardasse anche il garage, individuata in ogni scritto quale pertinenza dell'appartamento, in quanto in rapporto di accessorietà, strumentalità e di esclusivo servizio con la stessa.
È indubbio, dunque, che l'ordine di rilascio riguardi anche la pertinenza, anch'essa oggetto del contratto dichiarato risolto, senza necessità di ulteriori specificazioni.
§ 7. – Con il quinto motivo l'appellante contesta la condanna ex art. 96
c.p.c., in quanto ella non avrebbe messo in atto nessun abuso del processo,
essendosi limitata ad agire per la difesa dei propri diritti ed interessi nell'ambito delle tutele messe a disposizione dell'ordinamento e costituzionalmente garantite, sul rilievo che sia il titolo esecutivo, sia le modalità dell'esecuzione, fossero viziate.
Aggiunge che il giudice di primo grado non avrebbe specificato a quale delle fattispecie regolate dall'art. 96 c.p.c. si riferisce, essendo pertanto la relativa statuizione indeterminata e affetta da nullità, e che, nonostante il avesse chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, CP_1
commi 3 e 4, c.p.c., il Tribunale avrebbe usato espressioni (risarcimento e liquidazione dei danni, responsabilità aquiliana) e argomenti a fondamento del proprio convincimento tipici della condanna di cui al comma 1, mai pag. 11 di 17 chiesta, come necessario, con conseguente illegittimità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
Il motivo va rigettato.
Dalla lettura della sentenza si evince che la sentenza ha accolto la domanda avanzata dal volta a ottenere la condanna CP_1
dell'opponente, ai sensi dell'art. 96, commi 3 (e 4), c.p.c.
Dunque, seppure si fa riferimento al risarcimento del danno, la condanna deve intendersi emessa a norma del comma 3, che prevede la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata e prescinde dalla domanda della parte e dalla prova del danno, richiedendo anch'essa, tuttavia, la concreta presenza dei presupposti della malafede o colpa grave della parte soccombente, alla stregua del principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (v. tra le tante, Cass. ord.
8.3.2025 n. 6205; Cass. ord. 12.7.2023 n. 19948).
È stato precisato sul punto che la responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede (da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave
(sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda), non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa pag. 12 di 17 grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità
dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. ord. 27.10.2023
n. 29831; Cass. ord.
3.5.2022 n. 13859; Cass. 13.9.2018 n. 22405; Cass.
S.U. 20.4.2018 n. 9912, ripresa da C.Cost.
6.6.2019 n. 139), ovvero allorché
l'esercizio del diritto di difesa sia espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (così Cass. ord. 30.12.2023 n. 36591).
Alla stregua di tali principi, si reputa che la condanna ex art. 96 c.p.c.
vada confermata, avendo la Corte ritenuto la manifesta inconsistenza giuridica dell'unico motivo di opposizione riproposto in questa sede
(qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c.), in quanto ha accertato che non vi è stata l'omessa statuizione lamentata e che il titolo esecutivo giudiziale è idoneo a fondare l'esecuzione per rilascio del garage, sulla base del chiaro tenore degli argomenti posti a fondamento della sentenza costituente tale titolo.
§ 8. – Con il sesto motivo ci si duole del capo di condanna al pagamento delle spese di lite, che il giudice di prime avrebbe liquidato asserendo, falsamente e illogicamente, nella parte motiva, di avere regolato le spese in base ai parametri forensi «tenuto conto del valore dichiarato pag. 13 di 17 dall'attore, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità del procedimento commisurando l'importo in base ai parametri massimi in ragione delle molteplicità delle questioni sollevate da parte opponente»
(così punto 5 pagina 5 dell'impugnata sentenza) e poi liquidando, nella parte dispositiva, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre conseguenze di legge (così punto 3 della parte dispositiva, pagina 5 della sentenza impugnata, allegato 1 al fascicolo di parte appellante), anziché nella minore misura di € 2.553,00, come da prospetto riportato.
Contesta, inoltre, l'applicazione dei valori massimi delle tabelle, pur in assenza della dedotta molteplicità di questioni.
Il motivo va rigettato.
E infatti, in ordine ai valori massimi dello scaglione individuato dal giudice in base al valore della causa dichiarato dall'attore, pari a € 1.656,50
(che in realtà è inferiore a quello corretto, come si vedrà al paragrafo 9,
attesa l'ininfluenza sul valore della domanda della dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato), la loro applicazione si giustifica in relazione ai criteri indicati dall'art. 4, comma
1, D.M. n. 55/2024, avuto riguardo, in particolare, al numero delle eccezioni e questioni sollevate.
Quanto all'errata quantificazione, è sufficiente rilevare che – a differenza di quanto considerato dall'appellante – spettava all'opposto il compenso per l'attività di istruttoria/trattazione, pur se è mancato lo svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché il D.M. n. 55
del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o pag. 14 di 17 istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (Cass. ord.
9.7.2024 n.
18723; Cass. ord. 13.10.2023 n. 28627; Cass. 27.3.2023 n. 8561); di conseguenza la somma liquidata di € 3.000,00 è inferiore rispetto a quanto sarebbe spettato liquidando ai valori massimi anche il compenso per tale fase (pari a € 3.830,00).
§ 9. – Va disattesa, infine, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. avanzata dall'appellato, tenuto conto del tenore dell'atto di appello e delle difese svolte, che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave della parte soccombente come sopra descritti.
§ 10. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, utilizzando i parametri di cui al citato D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
con riferimento alle cause di valore indeterminabile.
Trova applicazione, invero, il principio a mente del quale in tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a seguito della riforma recata dalla L. n.
353/1990, che ha abrogato l'art. 12, comma 2, c.p.c., in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità (criterio applicabile in via analogica in caso di opposizione al precetto per rilascio – Cass. S.U.
26.7.1994 n. 6959, sia pure in fattispecie precedente alla citata ridorma ex
L. n. 353/1990), il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente (Cass.
2.3.2018 n. 4921; Cass. 23.1.2008 n. 1467).
pag. 15 di 17 Poiché nella specie non è possibile calcolare esattamente tale ammontare, deve farsi riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile aventi complessità media.
Si liquida, pertanto, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, i valori minimi per la fase decisionale (stante la ridotta attività
difensiva svolta e da svolgere) ed escludendo la fase di trattazione/istruttoria (non svoltasi, in quanto la causa è stata decisa alla prima udienza, senza che sia stata svolta nessuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 5, lett. c, del D.M. n. 55/2014 – Cass. ord. 11.11.2024 n.
29077), la complessiva somma di € 6.327,00 per compensi (€ 2.518,00 per fase di studio;
€ 1.665,00 per fase introduttiva;
€ 2.144,00 per fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 229/2025 pubblicata il 31.3.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 6.327,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
pag. 16 di 17 Così deciso in Roma l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
pag. 17 di 17